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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/09/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Benedetto Sieff Presidente relatore dott. Laura Di Bernardi Giudice dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3003 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
(c.f. cod. cui ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. GUARINI GIOVANNI;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO e
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“ […] annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto
e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare e
pag. 1 di 5 dichiarare il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale artt. 5/6 e art. 19 comma 1.1. d. lgs. 286/1998 […].
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il convenuto.
“ […] respingere il ricorso. Spese vinte”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso di Contr soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv. l. n. 50 del
2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit.
d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di Trento dd. 28.11.2024 in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona di cui all'atto del
22.11.2022 e, a seguito di osservazioni dell'interessato, all'atto del 22.03.2024 (doc. 1 attore).
2. Preme a questo collegio preliminarmente osservare che può essere condiviso, in via di principio e secondo quanto già ritenuto dall'autorità pubblica e dal giudice monocratico in sede cautelare, che i precedenti penali del ricorrente, per quanto non trascurabili – avuto preciso riguardo al reato di violenza sessuale compiuto allorquando era minore di età – non si possono di per sé ritenere ostativi al riconoscimento del diritto di protezione speciale, trattandosi di fatti relativamente risalenti, rispetto ai quali non si può escludere che il ricorrente abbia in seguito proficuamente intrapreso un percorso di rieducazione, contestualmente ad un percorso di integrazione e stabilizzazione della propria vita privata sul territorio nazionale.
Occorre però precisare che la particolare gravità del fatto di violenza sessuale in concorso con un altro soggetto, anche alla luce delle specifiche modalità esecutive e delle condizioni della vittima (come emergenti dalla lettura della sentenza penale di condanna del Tribunale dei minorenni di Trento n. 4 del 2014, acquisita agli atti in forza dell'ordinanza del giudice istruttore del 24.03.2025), esige che il percorso di integrazione sia altrettanto particolare, ossia caratterizzato, anzitutto, dal completamento di un percorso rieducativo che dia evidenza di una piena, cosciente e stabile riaffermazione (o affermazione) dei valori sociali che già furono violati, anche con specifico riferimento ai tratti della gravissima prevaricazione di genere messa in atto.
pag. 2 di 5 Questo tanto più considerando che nella sentenza di condanna viene altresì ulteriormente stigmatizzata l'assenza nel ricorrente (unitamente al coimputato) “di un minimo di consapevolezza della gravità dei fatti commessi o comunque utili a formulare un giudizio prognostico positivo sulla capacità di astenersi dal commettere ulteriori reati”, aggiungendo come “nel caso di è significativa anche la relazione dell dd. 8/7/2013 in cui si Pt_1 Pt_2 dà atto che lo stesso non si era presentato per l'avvio di un percorso riabilitativo precedentemente concordato”.
Non migliora la posizione del ricorrente il successivo fatto di reato integrante la fattispecie delle minacce (di cui alla sentenza n. 90 del 2017 del Giudice di pace di Trento, del pari acquisita agli atti in forza dell'ordinanza del giudice istruttore del 24.03.2025), certamente meno grave del primo, ma nel quale il ricorrente ha continuato a manifestare una personalità violenta, ancora una volta improntata ad una volontà di prevaricazione in spregio delle più basilari regole di convivenza, per di più enfatizzando le minacce facendo leva sulle sue qualità di persona dedita al crimine (specialmente nel momento in cui prospetta alla vittima spedizioni punitive da parte
“dei miei spacciatori e dei altri gruppi”).
Ora, il ricorrente ha dimostrato di aver svolto un'attività lavorativa per un segmento limitato di tempo, ossia da ottobre 2023, grazie ad un contratto di lavoro a tempo determinato prorogato sino al 31 dicembre 2024 (docc. 2 e 3 ricorso).
Egli ha al contempo documentato di aver contratto matrimonio, il 15.08.2024, in Macedonia del Nord con una sua connazionale (doc. 5 ricorso), elemento che, invero, di per sé denota la permanenza di significativi legami con lo Stato di provenienza, i quali tendono quanto meno a depotenziare l'allegazione di un radicamento del ricorrente sul territorio nazionale.
All'udienza del 07.05.2025 il ricorrente ha fatto presente che il datore di lavoro avrebbe
“promesso l'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 13.05.2025, data di appuntamento presso la Questura per il rilascio del permesso provvisorio”, prospettazione valutata positivamente dal giudice istruttore, il quale ha conseguentemente richiesto riscontri con provvedimento del 21.05.2025, in particolare osservando come “ai fini della decisione dell'istanza cautelare, possa assumere un rilievo non trascurabile la conclusione del suddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato”, dunque assegnando “al ricorrente termine di giorni dieci per depositare copia del contratto di lavoro suddetto, unitamente ad altra documentazione attestante le avvenute comunicazioni di legge nonché la registrazione presso
INPS”.
pag. 3 di 5 Nel termine assegnato – scadente il 31.05.2025 – il ricorrente non ha prodotto alcunché al riguardo, affermando che il datore di lavoro “non ha ancora provveduto a formalizzare
l'assunzione del lavoratore il quale nel frattempo si è iscritto al corso tenuto dal Pt_1
Centro per l'impiego di Trento di abilitazione al patentino per la conduzione di carelli elevatori, al fine di avere maggiori probabilità di occupazione a breve termine”, dunque producendo prova dell'avvenuta iscrizione a detto corso (doc. 9 ricorrente).
Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha prodotto una promessa di assunzione da parte di un artigiano lattoniere – tale IM RT – condizionata al rilascio di un permesso di soggiorno, deducendo che siffatta promessa avrebbe valore vincolante per il datore offerente alla stregua della giurisprudenza in materia di lavoro (e citando, in particolare,
Cass. n. 8568 del 2004).
Orbene, anche senza mettere in dubbio l'efficacia vincolante di tale ultima promessa di assunzione, gli elementi evidenziali veicolati in giudizio dal ricorrente, oltre a restituire un quadro incerto in ordine ad un suo radicamento sul territorio nazionale anche sotto il solo profilo lavorativo, sono in ogni caso insufficienti a fornire la dimostrazione di una sua integrazione che sia l'esito dello specifico percorso di rieducazione di cui s'è detto sopra a superamento dei particolari profili di antisocialità manifestati con la commissione dei sopra citati fatti di reato.
Va precisato che, a tale riguardo, del tutto insufficiente è il provvedimento del magistrato di sorveglianza dell'11.06.2024 di concessione di uno sconto di pena di 45 giorni a titolo di liberazione anticipata (dal regime di affidamento in prova;
doc. 6 ricorrente), in esso limitandosi l'autorità a dare sommario e stringato riscontro di una mera partecipazione all'opera di rieducazione e di una condotta di per sé regolare, ossia di evenienze non negative, al più neutre, ma in nessuna misura positivamente riscontranti i risultati di una fattiva e concreta, dunque positiva, svolta riabilitativa che possa assumere rilevanza in questa sede in funzione della verifica dei presupposti di integrazione sociale necessari per l'ottenimento del beneficio invocato, come tale basata su criteri del tutto autonomi rispetto a quelli dettati dalla legge penale al diverso scopo della concessione di provvedimenti clemenziali rispetto ad una pena inflitta.
La domanda va pertanto rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto dell'assenza di complesse questioni pag. 4 di 5 in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 10 per la fase cautelare, tabella n. 2 per la fase di merito;
misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese processuali, che liquida in euro 1.751,50 per compensi di avvocato per la fase cautelare ed euro 2.538,50 per compensi di avvocato per la fase di merito, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 10 settembre 2025
Il Presidente estensore
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Benedetto Sieff Presidente relatore dott. Laura Di Bernardi Giudice dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3003 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
(c.f. cod. cui ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. GUARINI GIOVANNI;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO e
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“ […] annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto
e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare e
pag. 1 di 5 dichiarare il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale artt. 5/6 e art. 19 comma 1.1. d. lgs. 286/1998 […].
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il convenuto.
“ […] respingere il ricorso. Spese vinte”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso di Contr soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv. l. n. 50 del
2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit.
d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di Trento dd. 28.11.2024 in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona di cui all'atto del
22.11.2022 e, a seguito di osservazioni dell'interessato, all'atto del 22.03.2024 (doc. 1 attore).
2. Preme a questo collegio preliminarmente osservare che può essere condiviso, in via di principio e secondo quanto già ritenuto dall'autorità pubblica e dal giudice monocratico in sede cautelare, che i precedenti penali del ricorrente, per quanto non trascurabili – avuto preciso riguardo al reato di violenza sessuale compiuto allorquando era minore di età – non si possono di per sé ritenere ostativi al riconoscimento del diritto di protezione speciale, trattandosi di fatti relativamente risalenti, rispetto ai quali non si può escludere che il ricorrente abbia in seguito proficuamente intrapreso un percorso di rieducazione, contestualmente ad un percorso di integrazione e stabilizzazione della propria vita privata sul territorio nazionale.
Occorre però precisare che la particolare gravità del fatto di violenza sessuale in concorso con un altro soggetto, anche alla luce delle specifiche modalità esecutive e delle condizioni della vittima (come emergenti dalla lettura della sentenza penale di condanna del Tribunale dei minorenni di Trento n. 4 del 2014, acquisita agli atti in forza dell'ordinanza del giudice istruttore del 24.03.2025), esige che il percorso di integrazione sia altrettanto particolare, ossia caratterizzato, anzitutto, dal completamento di un percorso rieducativo che dia evidenza di una piena, cosciente e stabile riaffermazione (o affermazione) dei valori sociali che già furono violati, anche con specifico riferimento ai tratti della gravissima prevaricazione di genere messa in atto.
pag. 2 di 5 Questo tanto più considerando che nella sentenza di condanna viene altresì ulteriormente stigmatizzata l'assenza nel ricorrente (unitamente al coimputato) “di un minimo di consapevolezza della gravità dei fatti commessi o comunque utili a formulare un giudizio prognostico positivo sulla capacità di astenersi dal commettere ulteriori reati”, aggiungendo come “nel caso di è significativa anche la relazione dell dd. 8/7/2013 in cui si Pt_1 Pt_2 dà atto che lo stesso non si era presentato per l'avvio di un percorso riabilitativo precedentemente concordato”.
Non migliora la posizione del ricorrente il successivo fatto di reato integrante la fattispecie delle minacce (di cui alla sentenza n. 90 del 2017 del Giudice di pace di Trento, del pari acquisita agli atti in forza dell'ordinanza del giudice istruttore del 24.03.2025), certamente meno grave del primo, ma nel quale il ricorrente ha continuato a manifestare una personalità violenta, ancora una volta improntata ad una volontà di prevaricazione in spregio delle più basilari regole di convivenza, per di più enfatizzando le minacce facendo leva sulle sue qualità di persona dedita al crimine (specialmente nel momento in cui prospetta alla vittima spedizioni punitive da parte
“dei miei spacciatori e dei altri gruppi”).
Ora, il ricorrente ha dimostrato di aver svolto un'attività lavorativa per un segmento limitato di tempo, ossia da ottobre 2023, grazie ad un contratto di lavoro a tempo determinato prorogato sino al 31 dicembre 2024 (docc. 2 e 3 ricorso).
Egli ha al contempo documentato di aver contratto matrimonio, il 15.08.2024, in Macedonia del Nord con una sua connazionale (doc. 5 ricorso), elemento che, invero, di per sé denota la permanenza di significativi legami con lo Stato di provenienza, i quali tendono quanto meno a depotenziare l'allegazione di un radicamento del ricorrente sul territorio nazionale.
All'udienza del 07.05.2025 il ricorrente ha fatto presente che il datore di lavoro avrebbe
“promesso l'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 13.05.2025, data di appuntamento presso la Questura per il rilascio del permesso provvisorio”, prospettazione valutata positivamente dal giudice istruttore, il quale ha conseguentemente richiesto riscontri con provvedimento del 21.05.2025, in particolare osservando come “ai fini della decisione dell'istanza cautelare, possa assumere un rilievo non trascurabile la conclusione del suddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato”, dunque assegnando “al ricorrente termine di giorni dieci per depositare copia del contratto di lavoro suddetto, unitamente ad altra documentazione attestante le avvenute comunicazioni di legge nonché la registrazione presso
INPS”.
pag. 3 di 5 Nel termine assegnato – scadente il 31.05.2025 – il ricorrente non ha prodotto alcunché al riguardo, affermando che il datore di lavoro “non ha ancora provveduto a formalizzare
l'assunzione del lavoratore il quale nel frattempo si è iscritto al corso tenuto dal Pt_1
Centro per l'impiego di Trento di abilitazione al patentino per la conduzione di carelli elevatori, al fine di avere maggiori probabilità di occupazione a breve termine”, dunque producendo prova dell'avvenuta iscrizione a detto corso (doc. 9 ricorrente).
Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha prodotto una promessa di assunzione da parte di un artigiano lattoniere – tale IM RT – condizionata al rilascio di un permesso di soggiorno, deducendo che siffatta promessa avrebbe valore vincolante per il datore offerente alla stregua della giurisprudenza in materia di lavoro (e citando, in particolare,
Cass. n. 8568 del 2004).
Orbene, anche senza mettere in dubbio l'efficacia vincolante di tale ultima promessa di assunzione, gli elementi evidenziali veicolati in giudizio dal ricorrente, oltre a restituire un quadro incerto in ordine ad un suo radicamento sul territorio nazionale anche sotto il solo profilo lavorativo, sono in ogni caso insufficienti a fornire la dimostrazione di una sua integrazione che sia l'esito dello specifico percorso di rieducazione di cui s'è detto sopra a superamento dei particolari profili di antisocialità manifestati con la commissione dei sopra citati fatti di reato.
Va precisato che, a tale riguardo, del tutto insufficiente è il provvedimento del magistrato di sorveglianza dell'11.06.2024 di concessione di uno sconto di pena di 45 giorni a titolo di liberazione anticipata (dal regime di affidamento in prova;
doc. 6 ricorrente), in esso limitandosi l'autorità a dare sommario e stringato riscontro di una mera partecipazione all'opera di rieducazione e di una condotta di per sé regolare, ossia di evenienze non negative, al più neutre, ma in nessuna misura positivamente riscontranti i risultati di una fattiva e concreta, dunque positiva, svolta riabilitativa che possa assumere rilevanza in questa sede in funzione della verifica dei presupposti di integrazione sociale necessari per l'ottenimento del beneficio invocato, come tale basata su criteri del tutto autonomi rispetto a quelli dettati dalla legge penale al diverso scopo della concessione di provvedimenti clemenziali rispetto ad una pena inflitta.
La domanda va pertanto rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto dell'assenza di complesse questioni pag. 4 di 5 in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 10 per la fase cautelare, tabella n. 2 per la fase di merito;
misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese processuali, che liquida in euro 1.751,50 per compensi di avvocato per la fase cautelare ed euro 2.538,50 per compensi di avvocato per la fase di merito, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 10 settembre 2025
Il Presidente estensore
Benedetto Sieff
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