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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5387/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5387/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo. PROMOSSA DA
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa (Cod. Fisc. Parte_1
e P.Iva , in persona del Direttore Generale f.f. Procuratore P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
giusta procura rilasciata dal Presidente della società autenticata il 28.4.2015 dal Notaio
[...]
di Catania, n. rep. 2031 e n. racc. 1460, elettivamente domiciliata, ai fini del Persona_1 presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Isabella Salerno, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Gianna
Palacino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
E CONTRO
, Cod. Fisc. , in persona del e legale Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Angela Bruno
APPELLATO Posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del
11.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
, con ricorso del 18.5.2016, impugnava l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
29720169000915458, notificata il 3.5.2016, avente ad oggetto il mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada risalenti all'anno 2002, per complessivi € 645,58, affidando l'opposizione a sei motivi, vale a dire intervenuta prescrizione, mancata notifica degli atti prodromici, tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 D.P.R. 602/1973, violazione dell'art. 26 del D.P.R.
602/1973, difetto di motivazione anche per relationem e omessa indicazione del termine entro cui fare opposizione. Il tutto con vittoria di spese compensi.
A seguito della spiegata opposizione, il Giudice di pace di , con la sentenza n. 439/2017 CP_3 depositata il 13.10.2017 e resa pubblica il 7.11.2017, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato, condannando al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Successivamente, con atto di citazione notificato in data 15.12.2017, Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza, notificata il 16.11.2017, per i seguenti motivi.
A) Errore del primo giudice nel ritenere prescritto il credito oggetto dell'atto impugnato, dal momento che la cartella ad esso presupposta – la n. 29720050018861132 – relativa alla violazione del codice della strada, era stata notificata ai sensi del 140 c.p.c. il 24.8.2006. Successivamente, un primo avviso di intimazione, il n. 29720119000969735, veniva notificato in data 1.3.2011, e di poi il n.
29720169000915458, impugnato, il 3.5.2016. Specificava, inoltre, che, in data Parte_1
2.4.2012, il aveva pure proposto istanza di rateizzazione. Dal che ne deriva che il primo CP_2
Giudice aveva errato nel ritenere non efficacemente interrotta la prescrizione attraverso la notifica dei predetti atti e non applicando, al caso di specie, la sospensione dei termini di prescrizione di cui al D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014.
B) Successivamente, reiterava le difese svolte in primo grado, in particolare quanto alla estraneità di rispetto alle eccezioni inerenti al merito, per le quali legittimo contradditore è l'Ente Parte_1 impositore, e l'inesattezza del richiamo al termine decadenziale di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, applicabile solo nel caso di entrate tributarie e non al caso delle sanzioni amministrative, per le quali opera il termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Ribadiva, infine, la legittimità dell'avviso di intimazione, redatto in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze.
Sulla base dei superiori motivi, chiedeva, in accoglimento dell'appello proposto, Parte_1 ritenere e dichiarare legittimo l'avviso di intimazione n. 29720169000915458. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.3.2018, si costituiva in giudizio
, il quale contestava l'avverso atto di appello, reputandolo infondato in fatto e in Controparte_2 diritto, rilevando, anzitutto, l'inappellabilità della sentenza, dovendosi la stessa ritenere pronunciata secondo equità in base al valore della causa e, dunque, appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339
c.p.c.
In secondo luogo, rilevava, in merito alla presunta interruzione della prescrizione, la mancata produzione dell'avviso n. 29720119000969735 – onde consentire di conoscerne l'oggetto – e la diversità d'importo dello stesso (€ 449,77), rispetto a quello oggetto dell'avviso di intimazione impugnato.
Pertanto, chiedeva, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 5.4.2018, si costituiva in giudizio il il quale ribadiva la Controparte_3 propria estraneità alla fattispecie, avente ad oggetto la regolarità del procedimento notificatorio.
Nel merito, sosteneva la legittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale, avendo l'Ente regolarmente compiuto tutti gli adempimenti di sua competenza, senza che il ricorrente avesse mai proposto alcun ricorso avverso i verbali o le successive cartelle, ciò determinando un consolidamento degli stessi.
Per quanto sopra, il chiedeva accertare e dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_3 passiva del nel merito, ritenere legittimo il suo operato;
in ogni caso, tenere Controparte_3
l'Ente indenne da eventuali illegittimità dovute all'operato di Riscossione, consentendo in caso di condanna, la rivalsa del nei confronti dell'Ente esattore. CP_3
Considerato in diritto.
Con le note di udienza del 7 maggio 2025, la difesa della società , rilevava Parte_1 come non fosse più “a debito la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato nel giudizio di primo grado”, e ciò “prima in seguito a due sgravi effettuati dall'ente impositore e poi in seguito alla legge di bilancio”, chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Richiesto d'ufficio alle altre parti di precisare le rispettive posizioni su tale circostanza, su cui né
l'Ente impositore, né l'originario opponente avevano in alcun modo interloquito, mentre il
[...]
nulla ha opposto in ordine alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del CP_3 contendere con compensazione delle spese di lite, la difesa del di contro, mentre ha CP_2 dichiarato di non opporsi alla pronuncia della cessazione della materia del contendere avanzata da parte appellante ha chiesto “ contestualmente l'applicazione del principio della soccombenza virtuale sia per le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione nonché in tutti gli scritti difensivi sia in quanto, già, a far data dalla proposizione dell'appello la domanda era manifestatamente infondata in fatto e diritto atteso l'avvenuto sgravio effettuato nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace nonché per tutte le motivazioni indicate negli scritti difensivi”.
Devesi in primo luogo, essendo incontroverso che le sanzioni per le violazioni al codice della strada relative all'anno 2022 dedotte con la cartella sottesa all'intimazione di pagamento n.
29720169000915458, notificata il 3.5.2016, sono state oggetto di sgravio, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ora, sulla base della stessa documentazione dell'agente della Riscossione, e salvo errori, le due sanzioni pecuniarie oggetto della cartella di pagamento n. 2972005001861132, sottesa all'intimazione di pagamento nella parte impugnata nel presente giudizio, risulterebbero fatte oggetto di sgravio da parte del alle date del 30.01.2017 e del 1.12.2017, cioè anteriormente CP_3 allo stesso inizio del presente giudizio di appello.
La decisione impugnata è stata infatti resa in data 13.10.2017 e pubblicata il 7.11.2017, e con la stessa il primo giudice in accoglimento del ricorso annullava l'intimazione di pagamento, condannando tuttavia al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il primo dato da considerare è tuttavia come, al momento della proposizione da parte del del CP_2 ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento depositato in data 18.05.2016, non era stato ancora concesso alcuno sgravio e, pertanto, correttamente risulta notificato l'atto di intimazione al pagamento delle sanzioni dedotte con la cartella sottesa.
La seconda considerazione è che nel giudizio di primo grado nessuna delle parti ha eccepito l'intervento di un primo sgravio e, soprattutto, che la decisione impugnata ha annullato l'intimazione e disposto la condanna dell'odierna società appellante al pagamento delle spese processuali, con conseguente evidente interesse della parte soccombente a proporre l'odierna impugnazione.
Tutto ciò premesso, nei limiti della odierna cognizione essendovi la richiesta di una pronuncia ai soli fini della soccombenza virtuale, l'impugnazione, avrebbe dovuto essere dichiarata fondata.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non si applica l'art. 113 cpc (v. art. . 7, comma 10, del D.L.gs. 150/2011, e quanto statuito da Cass. ordinanza n. 17212 del 12 luglio 2017,
è infatti "del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico").
Del pari andava disattesa l'eccezione di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 29720050018861132000, inerente alle violazioni del Codice della
Strada risalenti all'anno 2002, si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 19.7.2006, con l'invio della raccomandata informativa (n. 604904566118, poi ritirata dallo stesso il CP_2
24.8.2006), quindi entro il termine quinquennale. Trova altresì riscontro una successiva intimazione di pagamento, la n. 29720119000969735000 – il cui riferimento alla cartella di pagamento è evincibile dal riepilogo delle derivazioni degli avvisi di intimazione effettuati per essa (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado ), mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della Parte_1 raccomandata n. 67175305937-6 alla stessa relativa, consegnata a mani del destinatario in data
1.3.2011.
Ancora, in data 2.4.2012, il ha presentato istanza di rateazione di n. 22 cartelle di CP_2 pagamento, tra cui la n. 29720050018861132000, contemplata dall'avviso di intimazione fatto oggetto di impugnazione. E al riguardo “ la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” Cass., Sez. 5, 6 febbraio
2024, n. 3414.
In altri termini seppur sia vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa, “nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e
b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Da ciò conseguentemente discende che un nuovo termine prescrizionale quinquennale è iniziato a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, il 2.4.2012.
Di talché, l'avviso di intimazione n. 29720169000915458000, oggetto di impugnazione, notificato in data 3.5.2016, deve ritenersi regolarmente notificato, entro il termine quinquennale di prescrizione.
È poi dal 1° gennaio 2008, che è stato previsto un termine decadenziale biennale dalla consegna del ruolo per la notifica delle cartelle derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni del
Codice della strada, di spettanza comunale, ai sensi dell'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005. Pertanto, il suddetto termine – comunque rispettato (consegna ruolo settembre 2005, notifica luglio 2006) – non opera nel caso in esame.
È poi appena il caso di precisare che ogni questione in ordine alla presunta omessa notifica degli atti ad esse prodromici e presupposti – id est i verbali di contravvenzione per violazioni al Codice della
Strada – e, in generale, ogni altra contestazione inerente la pretesa creditoria dell'Amministrazione comunale, sottesa alla cartella medesima, o ai vizi della cartella stessa è definitivamente preclusa in difetto di tempestiva impugnazione della cartella,
Vanno infine disattese le contestazioni mosse direttamente avverso l'intimazione di pagamento.
Va invero ribadito che l'intimazione di pagamento altro non è che un mero sollecito rivolto al contribuente per chiedere il versamento delle somme già precedentemente ingiunte mediante cartella, e in quanto tale non necessita di particolare motivazione, oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né occorre che venga allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l'intimazione è emessa.
Infatti, l'avvenuta – precedente – notificazione del titolo, esclude che questa debba essere allegato alla successiva intimazione.
Invero, l'obbligo di allegare gli atti prodromici e di motivare ulteriormente la pretesa sussiste solo se gli atti menzionati nel provvedimento amministrativo non sono stati in altro modo portati a conoscenza o resi accessibili all'interessato, circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata stante la prova – raggiunta in giudizio – della regolare notifica della cartella di pagamento n.
29720050018861132000, non opposta nei termini perentori previsti dalla legge (così ex multis,
Cass. n. 21065/2022 e n. 8906/2022).
Per le considerazioni che precedono l'appello doveva considerarsi fondato, in conseguenza tuttavia e dell'intervenuto sgravio delle sanzioni pecuniarie e della richiesta e di parte appellante nonché dell'Ente impositore (nei confronti del quale non risultano tuttavia svolte domande) di cessazione della materia del contendere e della richiesta di compensazioni delle spese, non può che dichiararsi cessata la materia e compensate le spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del Giudice dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5387/2017 R.G., così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa in data 20.06.2025
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5387/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo. PROMOSSA DA
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa (Cod. Fisc. Parte_1
e P.Iva , in persona del Direttore Generale f.f. Procuratore P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
giusta procura rilasciata dal Presidente della società autenticata il 28.4.2015 dal Notaio
[...]
di Catania, n. rep. 2031 e n. racc. 1460, elettivamente domiciliata, ai fini del Persona_1 presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Isabella Salerno, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Gianna
Palacino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
E CONTRO
, Cod. Fisc. , in persona del e legale Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Angela Bruno
APPELLATO Posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del
11.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
, con ricorso del 18.5.2016, impugnava l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
29720169000915458, notificata il 3.5.2016, avente ad oggetto il mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada risalenti all'anno 2002, per complessivi € 645,58, affidando l'opposizione a sei motivi, vale a dire intervenuta prescrizione, mancata notifica degli atti prodromici, tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 D.P.R. 602/1973, violazione dell'art. 26 del D.P.R.
602/1973, difetto di motivazione anche per relationem e omessa indicazione del termine entro cui fare opposizione. Il tutto con vittoria di spese compensi.
A seguito della spiegata opposizione, il Giudice di pace di , con la sentenza n. 439/2017 CP_3 depositata il 13.10.2017 e resa pubblica il 7.11.2017, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato, condannando al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Successivamente, con atto di citazione notificato in data 15.12.2017, Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza, notificata il 16.11.2017, per i seguenti motivi.
A) Errore del primo giudice nel ritenere prescritto il credito oggetto dell'atto impugnato, dal momento che la cartella ad esso presupposta – la n. 29720050018861132 – relativa alla violazione del codice della strada, era stata notificata ai sensi del 140 c.p.c. il 24.8.2006. Successivamente, un primo avviso di intimazione, il n. 29720119000969735, veniva notificato in data 1.3.2011, e di poi il n.
29720169000915458, impugnato, il 3.5.2016. Specificava, inoltre, che, in data Parte_1
2.4.2012, il aveva pure proposto istanza di rateizzazione. Dal che ne deriva che il primo CP_2
Giudice aveva errato nel ritenere non efficacemente interrotta la prescrizione attraverso la notifica dei predetti atti e non applicando, al caso di specie, la sospensione dei termini di prescrizione di cui al D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014.
B) Successivamente, reiterava le difese svolte in primo grado, in particolare quanto alla estraneità di rispetto alle eccezioni inerenti al merito, per le quali legittimo contradditore è l'Ente Parte_1 impositore, e l'inesattezza del richiamo al termine decadenziale di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, applicabile solo nel caso di entrate tributarie e non al caso delle sanzioni amministrative, per le quali opera il termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Ribadiva, infine, la legittimità dell'avviso di intimazione, redatto in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze.
Sulla base dei superiori motivi, chiedeva, in accoglimento dell'appello proposto, Parte_1 ritenere e dichiarare legittimo l'avviso di intimazione n. 29720169000915458. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.3.2018, si costituiva in giudizio
, il quale contestava l'avverso atto di appello, reputandolo infondato in fatto e in Controparte_2 diritto, rilevando, anzitutto, l'inappellabilità della sentenza, dovendosi la stessa ritenere pronunciata secondo equità in base al valore della causa e, dunque, appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339
c.p.c.
In secondo luogo, rilevava, in merito alla presunta interruzione della prescrizione, la mancata produzione dell'avviso n. 29720119000969735 – onde consentire di conoscerne l'oggetto – e la diversità d'importo dello stesso (€ 449,77), rispetto a quello oggetto dell'avviso di intimazione impugnato.
Pertanto, chiedeva, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 5.4.2018, si costituiva in giudizio il il quale ribadiva la Controparte_3 propria estraneità alla fattispecie, avente ad oggetto la regolarità del procedimento notificatorio.
Nel merito, sosteneva la legittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale, avendo l'Ente regolarmente compiuto tutti gli adempimenti di sua competenza, senza che il ricorrente avesse mai proposto alcun ricorso avverso i verbali o le successive cartelle, ciò determinando un consolidamento degli stessi.
Per quanto sopra, il chiedeva accertare e dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_3 passiva del nel merito, ritenere legittimo il suo operato;
in ogni caso, tenere Controparte_3
l'Ente indenne da eventuali illegittimità dovute all'operato di Riscossione, consentendo in caso di condanna, la rivalsa del nei confronti dell'Ente esattore. CP_3
Considerato in diritto.
Con le note di udienza del 7 maggio 2025, la difesa della società , rilevava Parte_1 come non fosse più “a debito la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato nel giudizio di primo grado”, e ciò “prima in seguito a due sgravi effettuati dall'ente impositore e poi in seguito alla legge di bilancio”, chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Richiesto d'ufficio alle altre parti di precisare le rispettive posizioni su tale circostanza, su cui né
l'Ente impositore, né l'originario opponente avevano in alcun modo interloquito, mentre il
[...]
nulla ha opposto in ordine alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del CP_3 contendere con compensazione delle spese di lite, la difesa del di contro, mentre ha CP_2 dichiarato di non opporsi alla pronuncia della cessazione della materia del contendere avanzata da parte appellante ha chiesto “ contestualmente l'applicazione del principio della soccombenza virtuale sia per le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione nonché in tutti gli scritti difensivi sia in quanto, già, a far data dalla proposizione dell'appello la domanda era manifestatamente infondata in fatto e diritto atteso l'avvenuto sgravio effettuato nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace nonché per tutte le motivazioni indicate negli scritti difensivi”.
Devesi in primo luogo, essendo incontroverso che le sanzioni per le violazioni al codice della strada relative all'anno 2022 dedotte con la cartella sottesa all'intimazione di pagamento n.
29720169000915458, notificata il 3.5.2016, sono state oggetto di sgravio, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ora, sulla base della stessa documentazione dell'agente della Riscossione, e salvo errori, le due sanzioni pecuniarie oggetto della cartella di pagamento n. 2972005001861132, sottesa all'intimazione di pagamento nella parte impugnata nel presente giudizio, risulterebbero fatte oggetto di sgravio da parte del alle date del 30.01.2017 e del 1.12.2017, cioè anteriormente CP_3 allo stesso inizio del presente giudizio di appello.
La decisione impugnata è stata infatti resa in data 13.10.2017 e pubblicata il 7.11.2017, e con la stessa il primo giudice in accoglimento del ricorso annullava l'intimazione di pagamento, condannando tuttavia al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il primo dato da considerare è tuttavia come, al momento della proposizione da parte del del CP_2 ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento depositato in data 18.05.2016, non era stato ancora concesso alcuno sgravio e, pertanto, correttamente risulta notificato l'atto di intimazione al pagamento delle sanzioni dedotte con la cartella sottesa.
La seconda considerazione è che nel giudizio di primo grado nessuna delle parti ha eccepito l'intervento di un primo sgravio e, soprattutto, che la decisione impugnata ha annullato l'intimazione e disposto la condanna dell'odierna società appellante al pagamento delle spese processuali, con conseguente evidente interesse della parte soccombente a proporre l'odierna impugnazione.
Tutto ciò premesso, nei limiti della odierna cognizione essendovi la richiesta di una pronuncia ai soli fini della soccombenza virtuale, l'impugnazione, avrebbe dovuto essere dichiarata fondata.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non si applica l'art. 113 cpc (v. art. . 7, comma 10, del D.L.gs. 150/2011, e quanto statuito da Cass. ordinanza n. 17212 del 12 luglio 2017,
è infatti "del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico").
Del pari andava disattesa l'eccezione di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 29720050018861132000, inerente alle violazioni del Codice della
Strada risalenti all'anno 2002, si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 19.7.2006, con l'invio della raccomandata informativa (n. 604904566118, poi ritirata dallo stesso il CP_2
24.8.2006), quindi entro il termine quinquennale. Trova altresì riscontro una successiva intimazione di pagamento, la n. 29720119000969735000 – il cui riferimento alla cartella di pagamento è evincibile dal riepilogo delle derivazioni degli avvisi di intimazione effettuati per essa (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado ), mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della Parte_1 raccomandata n. 67175305937-6 alla stessa relativa, consegnata a mani del destinatario in data
1.3.2011.
Ancora, in data 2.4.2012, il ha presentato istanza di rateazione di n. 22 cartelle di CP_2 pagamento, tra cui la n. 29720050018861132000, contemplata dall'avviso di intimazione fatto oggetto di impugnazione. E al riguardo “ la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” Cass., Sez. 5, 6 febbraio
2024, n. 3414.
In altri termini seppur sia vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa, “nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e
b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Da ciò conseguentemente discende che un nuovo termine prescrizionale quinquennale è iniziato a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, il 2.4.2012.
Di talché, l'avviso di intimazione n. 29720169000915458000, oggetto di impugnazione, notificato in data 3.5.2016, deve ritenersi regolarmente notificato, entro il termine quinquennale di prescrizione.
È poi dal 1° gennaio 2008, che è stato previsto un termine decadenziale biennale dalla consegna del ruolo per la notifica delle cartelle derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni del
Codice della strada, di spettanza comunale, ai sensi dell'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005. Pertanto, il suddetto termine – comunque rispettato (consegna ruolo settembre 2005, notifica luglio 2006) – non opera nel caso in esame.
È poi appena il caso di precisare che ogni questione in ordine alla presunta omessa notifica degli atti ad esse prodromici e presupposti – id est i verbali di contravvenzione per violazioni al Codice della
Strada – e, in generale, ogni altra contestazione inerente la pretesa creditoria dell'Amministrazione comunale, sottesa alla cartella medesima, o ai vizi della cartella stessa è definitivamente preclusa in difetto di tempestiva impugnazione della cartella,
Vanno infine disattese le contestazioni mosse direttamente avverso l'intimazione di pagamento.
Va invero ribadito che l'intimazione di pagamento altro non è che un mero sollecito rivolto al contribuente per chiedere il versamento delle somme già precedentemente ingiunte mediante cartella, e in quanto tale non necessita di particolare motivazione, oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né occorre che venga allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l'intimazione è emessa.
Infatti, l'avvenuta – precedente – notificazione del titolo, esclude che questa debba essere allegato alla successiva intimazione.
Invero, l'obbligo di allegare gli atti prodromici e di motivare ulteriormente la pretesa sussiste solo se gli atti menzionati nel provvedimento amministrativo non sono stati in altro modo portati a conoscenza o resi accessibili all'interessato, circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata stante la prova – raggiunta in giudizio – della regolare notifica della cartella di pagamento n.
29720050018861132000, non opposta nei termini perentori previsti dalla legge (così ex multis,
Cass. n. 21065/2022 e n. 8906/2022).
Per le considerazioni che precedono l'appello doveva considerarsi fondato, in conseguenza tuttavia e dell'intervenuto sgravio delle sanzioni pecuniarie e della richiesta e di parte appellante nonché dell'Ente impositore (nei confronti del quale non risultano tuttavia svolte domande) di cessazione della materia del contendere e della richiesta di compensazioni delle spese, non può che dichiararsi cessata la materia e compensate le spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del Giudice dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5387/2017 R.G., così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa in data 20.06.2025
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti