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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 2608/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto fallimentare - Reclamo avverso sentenza di apertura della
Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 24.9.2025 ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
(c.f. ), nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al reclamo, dall'avv. BIANCHINA DIODATO (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma alla Via Alessandria n. 119 e in Airola via
Campèo n. 41;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di “ ” (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 persona del curatore, dott.ssa Persona_1
RECLAMATA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RECLAMATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con ricorso al Tribunale di Benevento, la premesso di essere creditrice di CP_1 Pt_1
della somma di € 11.583,71, in virtù di decreto ingiuntivo non opposto n. 595/2015 e di
[...] succesivo atto di precetto e ritenendo sussistente lo stato di insolvenza dell'impresa individuale, chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della predetta.
Rilevata la ritualità della notifica, nella contumacia del debitore, con sentenza n. 56/2025 del
23.7.2025, il Tribunale di Benevento dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. ), con sede in IA, via delle Monache n. 7 (P.IVA . In C.F._1 P.IVA_1 particolare, il Tribunale, dava atto della mancata prova da parte del debitore (non costituito) dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, della sussistenza dello stato di insolvenza - resa manifesta dall'inadempimento del credito vantato dal debitore istante e dal mancato pagamento dei debiti vantati verso l'AR (€ 2.349,68 verso Agenzia delle Entrate, € 14.379,00 già ad ed € 3.362,72 verso l' ) - e, rilevava Pt_2 CP_2 CP_3 il superamento della soglia di indebitamento ex art. 49, comma 5, CCII.
Avverso detta decisione ha proposto reclamo , con ricorso depositato il 22.8.2025, Parte_1 chiedendo la riforma della decisione reclamata, previo accertamento della nullità della sentenza per mancata notifica dell'istanza e per insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, attesa la natura artigiana (di piccolo imprenditore) dell'attività da lui esercitata individualmente. In particolare, con un primo motivo, il reclamante ha dedotto la mancata notifica dell'istanza di apertura della procedura, avvenuta irritualmente all'indirizzo PEC assegnato d'ufficio, anziché a quello regolarmente in uso alla ditta. Nel merito, con il secondo motivo, ha lamentato l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 C.C.I.I., deducendo di essere imprenditore artigiano esercente, in regime di contabilità semplificata e senza dipendenti, l'attività di meccanico.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, nessuno si è costituito in giudizio per la curatela e per il creditore procedente e, quindi, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.9.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note di trattazione scritta da parte del reclamante, la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va dato atto della regolarità della notifica dell'istanza di apertura della procedura in esame, così come correttamente rilevato anche dal Tribunale.
Il reclamante, sul punto, ha dedotto di essere titolare di un indirizzo PEC funzionante e che, invece, l'istanza di apertura della procedura gli era stata Email_1 irritualmente notificata all'indirizzo PEC assegnatogli d'ufficio e mai comunicatogli, con conseguente impossibilità di consultazione in mancanza delle password.
2 Ritiene la Corte che la doglianza non possa trovare accoglimento.
In base all'art. 37 D.L. 76/2000, a tutti i soggetti che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, lo stesso Ufficio, contestualmente all'irrogazione di una sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di
Commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Orbene, nel caso in esame, il reclamante, pur avendo dedotto di essere titolare di un indirizzo PEC funzionante fino alla data di cancellazione dal registro delle Imprese, diverso da quello a cui risulta effettuata la notifica dell'istanza di apertura della procedura, non ha fornito nessuna prova di tale circostanza. Inoltre, l'indirizzo PEC invocato dal reclamante non risultava indicato nelle Visure camerali del maggio 2022 (allegata alla produzione del reclamante) e dell'ottobre 2024 (allegata alla informativa della Guardia di Finanza contenuta nel fascicolo di primo grado), con la conseguenza di non poter ritenere provato che al momento della notifica dell'istanza il fosse titolare di un indirizzo PEC Pt_1 funzionante.
Tanto è vero, che, mancando tale indicazione nelle precedenti visure camerali, la Camera di
Commercio, all'atto della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese presentata dal , Pt_1 ha proceduto ad assegnargli un indirizzo PEC d'ufficio. Ed infatti, l'indirizzo a cui è stata eseguita la notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è esattamente quello riportato nella ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di cancellazione, in via telematica, all'ufficio del Registro delle Imprese NI SA (allegata dallo stesso reclamante), rilasciata al in data 13.3.2025 e Pt_1 contenuto anche nella successiva visura estratta il 14.3.2025.
La notifica dell'istanza introduttiva della procedura in esame risulta, quindi, correttamente effettuata.
Nel merito, va innanzitutto osservato che la procedura in corso è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, il quale, riconosciuto al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento nella previgente disciplina, deve ritenersi operante anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 CCII, con la cui introduzione non risulta mutata la natura del mezzo di impugnazione in esame. Ciò implica che la
Corte, investita del reclamo, non deve limitarsi a valutare la fondatezza dei motivi proposti, a cui è vincolata, ma deve valutare la sussistenza dei requisiti necessari per l'apertura della procedura concorsuale.
3 Con il secondo motivo di doglianza, il reclamante, contumace nel corso del procedimento dinanzi al
Tribunale, ha eccepito la sua qualifica di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 CCII, depositando, a corredo della domanda, le istanze di rateizzo presentate all'Agenzia delle Entrate Riscossione e le
Dichiarazioni dei redditi dal 2020 al 2024.
Sotto tale aspetto, il reclamo è fondato e va accolto.
L'art. 121 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato “Presupposti della liquidazione giudiziale” ed applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, statuisce che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A norma del citato art. 2, comma 1, lett. d) è qualificabile “impresa minore”, come tale non assoggettabile alla procedura della liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni che precedono - immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare previgente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali già enucleati nella vigenza del precedente art. 1 l. fall. - rileva la
Corte che anche la nuova formulazione della norma ha attribuito all'imprenditore-debitore l'onere della prova di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, laddove la regola generale è, invece, quella dell'assoggettabilità alla procedura dell'imprenditore commerciale. Ne consegue che spetta al debitore resistente allegare e provare la sussistenza dei parametri di fatto sottesi all'eccezione di essere
“piccolo imprenditore”, nel cui difetto va dichiarata l'apertura della procedura.
La mancata prova della sussistenza congiunta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza, di tutti e tre i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 ricade, quindi, sul debitore, alla stessa onerato secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, desumibili sia dalla natura di eccezione del requisito stesso, sia dal principio di vicinanza della prova (cfr. in tal senso Cass. 31353/2022, la quale ha al riguardo precisato che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo
1, comma 2, legge fallimentare, nella formulazione derivante dal decreto legislativo n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del 2007, già poneva come
4 regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”).
In merito agli strumenti probatori utilizzabili, poi, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale” (cfr. Cass.,
11007/2012; Cass., 14790/2014; Cass., 24548/2016; Cass., 30516/2018 ed ancora Cass. n. 25025/2020, secondo cui “In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”).
Da tale assunto deriva non solo la possibilità per l'imprenditore di dimostrare la propria non fallibilità sulla base di altri elementi, ma anche, in applicazione dell'ampio potere di indagine officioso in capo all'organo giudicante nella materia fallimentare, la possibilità per quest'ultimo di considerare, nell'attivo patrimoniale o nei debiti, poste non indicate nei bilanci di esercizio e, tuttavia, risultanti dagli atti del giudizio. In tal senso depongono anche le considerazioni della Consulta nella sentenza n.
198/2009, nella quale il Giudice delle Leggi, nel valutare l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata con riferimento al predetto art. 1, ha affermato che nelle norme fallimentari vi sono significative parti “che valgono a smentire l'assunto che sta alla base delle sue argomentazioni, vale a dire che la vigente disciplina attribuirebbe in via esclusiva al fallendo la prova della sua non assoggettabilità al fallimento, vietando al giudice la possibilità di acquisire aliunde, o tramite l'apporto probatorio delle altre parti del procedimento, gli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti”.
Osserva il Collegio che, nel caso in esame, da una complessiva valutazione dei documenti prodotti dal debitore in sede di reclamo, di quelli acquisiti dal Tribunale nel corso del precedente grado di
5 giudizio, nonché del comportamento processuale del curatore e del creditore procedente (rimasti contumaci) possa presumersi la prova in capo a del possesso congiunto di tutti e tre i Parte_1 requisiti di cui all'art. 2 citato.
In particolare, il reclamante ha depositato copia delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni
2022, 2023, 2024, dai quali effettivamente risulta che i ricavi sono stati di molto sotto la soglia di legge per tutti e tre gli esercizi indicati (ricavi sempre inferiori ad € 6.000,00).
L'insussistenza di un attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000,00 può ricavarsi, inoltre, dall'informativa della Guardia di Finanza acquisita dal Tribunale, da cui emerge che il reclamante è titolare della sola nuda proprietà di tre immobili siti a IA (un immobile ad uso abitazione, un laboratorio e un immobile in corso di costruzione), oltre alla sola nuda proprietà di due terreni agricoli, anch'essi in IA;
nonché di tre vetture, la più nuova delle quali risulta una Golf immatricolata nel
2008.
La circostanza che si tratta di nude proprietà site in un piccolo Comune del Beneventano, la vetustà dei veicoli, l'espressa dichiarazione nel reclamo che si tratta di attivo di valore inferiore a quello di cui alla soglia normativa, unita alla mancata contestazione da parte del curatore, il quale, seppure regolarmente citato, ha omesso di costituirsi in giudizio per dimostrare il superiore valore dei beni, inducono a presumere che anche la soglia dell'attivo patrimoniale prevista dalla norma in esame sia rispettata.
Emerge, infine, anche il rispetto della soglia con riferimento ai debiti: l'esiguo debito del creditore istante (inferiore ad € 15.000,00) e il parimenti non rilevante debito tributario (ammontante nel complesso a poco meno di € 17.000,00), emergenti anch'essi dal fascicolo del giudizio svoltosi davanti al Tribunale (cfr. istanza di apertura della procedura e informativa della Guardia di Finanza), infatti, fanno presumere chiaramente la presenza di debiti inferiori ad € 500.000,00.
Peraltro, sia la curatela che la creditrice istante non si sono neppure costituiti nel presente giudizio di reclamo, sebbene regolarmente citati, al fine di dimostrare, anche mediante il deposito degli atti relativi alla formazione dello stato passivo, che la debitoria complessiva era superiore a quella risultante dagli atti.
Deve, quindi, ritenersi che la rappresentazione patrimoniale risultante dalla documentazione depositata dal reclamante corrisponda all'oggettiva situazione patrimoniale in cui l'impresa versava al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, il reclamo risulta fondato e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa nei suoi confronti va revocata.
6 Dalla revoca della sentenza di apertura della procedura nei confronti di consegue, Parte_1 poi, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, C.C.I.I. l'obbligo per lo stesso di gestire il proprio patrimonio sotto la vigilanza del curatore nominato fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, mediante informazione al curatore stesso, con cadenza mensile, di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute, nonché mediante il deposito, presso la cancelleria del
Tribunale di Benevento, con la medesima frequenza, di una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Le spese di lite vanno interamente compensate, considerata la mancata costituzione del debitore nella procedura svoltasi dinanzi al Tribunale e la mancata costituzione dei reclamati nella presente procedura.
Quanto alle spese della procedura ed al compenso del curatore, l'art. 147 D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 366, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 14/2019) prevede che esse, in caso di revoca del procedura, vadano poste a carico del creditore istante solo quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
mentre sono a carico del debitore persona fisica (o, stante la eadem ratio, del debitore persona giuridica), se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie in esame ritiene il Collegio che il creditore istante non abbia chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale con colpa e che, anzi, il debitore, omettendo di costituirsi nella fase prefallimentare, ha dato certamente causa all'apertura della procedura e non ha assolto all'onere, su di lui incombente, di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.
2. Va in merito ribadito che la doglianza circa l'irregolarità della notifica è risultata infondata e che, quindi, il debitore ben poteva e doveva costituirsi in giudizio sin dall'apertura della procedura davanti al
Tribunale. Deve, pertanto, dichiararsi l'imputabilità al debitore dell'apertura della procedura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
), con sede in IA, via delle Monache n. 7 (P.IVA ); C.F._1 P.IVA_1
b) dispone l'obbligo per di informare il curatore nominato, con cadenza mensile, Parte_1 di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute sul suo patrimonio, nonché di
7 depositare, presso la cancelleria del Tribunale di Benevento, con la medesima frequenza, una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria sociale e personale;
c) dichiara compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio ed imputabile al debitore l'apertura della procedura concorsuale.
Così deciso in Napoli il 24.9.2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 2608/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto fallimentare - Reclamo avverso sentenza di apertura della
Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 24.9.2025 ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
(c.f. ), nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al reclamo, dall'avv. BIANCHINA DIODATO (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma alla Via Alessandria n. 119 e in Airola via
Campèo n. 41;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di “ ” (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 persona del curatore, dott.ssa Persona_1
RECLAMATA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RECLAMATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con ricorso al Tribunale di Benevento, la premesso di essere creditrice di CP_1 Pt_1
della somma di € 11.583,71, in virtù di decreto ingiuntivo non opposto n. 595/2015 e di
[...] succesivo atto di precetto e ritenendo sussistente lo stato di insolvenza dell'impresa individuale, chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della predetta.
Rilevata la ritualità della notifica, nella contumacia del debitore, con sentenza n. 56/2025 del
23.7.2025, il Tribunale di Benevento dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. ), con sede in IA, via delle Monache n. 7 (P.IVA . In C.F._1 P.IVA_1 particolare, il Tribunale, dava atto della mancata prova da parte del debitore (non costituito) dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, della sussistenza dello stato di insolvenza - resa manifesta dall'inadempimento del credito vantato dal debitore istante e dal mancato pagamento dei debiti vantati verso l'AR (€ 2.349,68 verso Agenzia delle Entrate, € 14.379,00 già ad ed € 3.362,72 verso l' ) - e, rilevava Pt_2 CP_2 CP_3 il superamento della soglia di indebitamento ex art. 49, comma 5, CCII.
Avverso detta decisione ha proposto reclamo , con ricorso depositato il 22.8.2025, Parte_1 chiedendo la riforma della decisione reclamata, previo accertamento della nullità della sentenza per mancata notifica dell'istanza e per insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, attesa la natura artigiana (di piccolo imprenditore) dell'attività da lui esercitata individualmente. In particolare, con un primo motivo, il reclamante ha dedotto la mancata notifica dell'istanza di apertura della procedura, avvenuta irritualmente all'indirizzo PEC assegnato d'ufficio, anziché a quello regolarmente in uso alla ditta. Nel merito, con il secondo motivo, ha lamentato l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 C.C.I.I., deducendo di essere imprenditore artigiano esercente, in regime di contabilità semplificata e senza dipendenti, l'attività di meccanico.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, nessuno si è costituito in giudizio per la curatela e per il creditore procedente e, quindi, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.9.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note di trattazione scritta da parte del reclamante, la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va dato atto della regolarità della notifica dell'istanza di apertura della procedura in esame, così come correttamente rilevato anche dal Tribunale.
Il reclamante, sul punto, ha dedotto di essere titolare di un indirizzo PEC funzionante e che, invece, l'istanza di apertura della procedura gli era stata Email_1 irritualmente notificata all'indirizzo PEC assegnatogli d'ufficio e mai comunicatogli, con conseguente impossibilità di consultazione in mancanza delle password.
2 Ritiene la Corte che la doglianza non possa trovare accoglimento.
In base all'art. 37 D.L. 76/2000, a tutti i soggetti che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, lo stesso Ufficio, contestualmente all'irrogazione di una sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di
Commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Orbene, nel caso in esame, il reclamante, pur avendo dedotto di essere titolare di un indirizzo PEC funzionante fino alla data di cancellazione dal registro delle Imprese, diverso da quello a cui risulta effettuata la notifica dell'istanza di apertura della procedura, non ha fornito nessuna prova di tale circostanza. Inoltre, l'indirizzo PEC invocato dal reclamante non risultava indicato nelle Visure camerali del maggio 2022 (allegata alla produzione del reclamante) e dell'ottobre 2024 (allegata alla informativa della Guardia di Finanza contenuta nel fascicolo di primo grado), con la conseguenza di non poter ritenere provato che al momento della notifica dell'istanza il fosse titolare di un indirizzo PEC Pt_1 funzionante.
Tanto è vero, che, mancando tale indicazione nelle precedenti visure camerali, la Camera di
Commercio, all'atto della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese presentata dal , Pt_1 ha proceduto ad assegnargli un indirizzo PEC d'ufficio. Ed infatti, l'indirizzo a cui è stata eseguita la notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è esattamente quello riportato nella ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di cancellazione, in via telematica, all'ufficio del Registro delle Imprese NI SA (allegata dallo stesso reclamante), rilasciata al in data 13.3.2025 e Pt_1 contenuto anche nella successiva visura estratta il 14.3.2025.
La notifica dell'istanza introduttiva della procedura in esame risulta, quindi, correttamente effettuata.
Nel merito, va innanzitutto osservato che la procedura in corso è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, il quale, riconosciuto al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento nella previgente disciplina, deve ritenersi operante anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 CCII, con la cui introduzione non risulta mutata la natura del mezzo di impugnazione in esame. Ciò implica che la
Corte, investita del reclamo, non deve limitarsi a valutare la fondatezza dei motivi proposti, a cui è vincolata, ma deve valutare la sussistenza dei requisiti necessari per l'apertura della procedura concorsuale.
3 Con il secondo motivo di doglianza, il reclamante, contumace nel corso del procedimento dinanzi al
Tribunale, ha eccepito la sua qualifica di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 CCII, depositando, a corredo della domanda, le istanze di rateizzo presentate all'Agenzia delle Entrate Riscossione e le
Dichiarazioni dei redditi dal 2020 al 2024.
Sotto tale aspetto, il reclamo è fondato e va accolto.
L'art. 121 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato “Presupposti della liquidazione giudiziale” ed applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, statuisce che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A norma del citato art. 2, comma 1, lett. d) è qualificabile “impresa minore”, come tale non assoggettabile alla procedura della liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni che precedono - immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare previgente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali già enucleati nella vigenza del precedente art. 1 l. fall. - rileva la
Corte che anche la nuova formulazione della norma ha attribuito all'imprenditore-debitore l'onere della prova di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, laddove la regola generale è, invece, quella dell'assoggettabilità alla procedura dell'imprenditore commerciale. Ne consegue che spetta al debitore resistente allegare e provare la sussistenza dei parametri di fatto sottesi all'eccezione di essere
“piccolo imprenditore”, nel cui difetto va dichiarata l'apertura della procedura.
La mancata prova della sussistenza congiunta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza, di tutti e tre i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 ricade, quindi, sul debitore, alla stessa onerato secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, desumibili sia dalla natura di eccezione del requisito stesso, sia dal principio di vicinanza della prova (cfr. in tal senso Cass. 31353/2022, la quale ha al riguardo precisato che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo
1, comma 2, legge fallimentare, nella formulazione derivante dal decreto legislativo n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del 2007, già poneva come
4 regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”).
In merito agli strumenti probatori utilizzabili, poi, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale” (cfr. Cass.,
11007/2012; Cass., 14790/2014; Cass., 24548/2016; Cass., 30516/2018 ed ancora Cass. n. 25025/2020, secondo cui “In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”).
Da tale assunto deriva non solo la possibilità per l'imprenditore di dimostrare la propria non fallibilità sulla base di altri elementi, ma anche, in applicazione dell'ampio potere di indagine officioso in capo all'organo giudicante nella materia fallimentare, la possibilità per quest'ultimo di considerare, nell'attivo patrimoniale o nei debiti, poste non indicate nei bilanci di esercizio e, tuttavia, risultanti dagli atti del giudizio. In tal senso depongono anche le considerazioni della Consulta nella sentenza n.
198/2009, nella quale il Giudice delle Leggi, nel valutare l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata con riferimento al predetto art. 1, ha affermato che nelle norme fallimentari vi sono significative parti “che valgono a smentire l'assunto che sta alla base delle sue argomentazioni, vale a dire che la vigente disciplina attribuirebbe in via esclusiva al fallendo la prova della sua non assoggettabilità al fallimento, vietando al giudice la possibilità di acquisire aliunde, o tramite l'apporto probatorio delle altre parti del procedimento, gli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti”.
Osserva il Collegio che, nel caso in esame, da una complessiva valutazione dei documenti prodotti dal debitore in sede di reclamo, di quelli acquisiti dal Tribunale nel corso del precedente grado di
5 giudizio, nonché del comportamento processuale del curatore e del creditore procedente (rimasti contumaci) possa presumersi la prova in capo a del possesso congiunto di tutti e tre i Parte_1 requisiti di cui all'art. 2 citato.
In particolare, il reclamante ha depositato copia delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni
2022, 2023, 2024, dai quali effettivamente risulta che i ricavi sono stati di molto sotto la soglia di legge per tutti e tre gli esercizi indicati (ricavi sempre inferiori ad € 6.000,00).
L'insussistenza di un attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000,00 può ricavarsi, inoltre, dall'informativa della Guardia di Finanza acquisita dal Tribunale, da cui emerge che il reclamante è titolare della sola nuda proprietà di tre immobili siti a IA (un immobile ad uso abitazione, un laboratorio e un immobile in corso di costruzione), oltre alla sola nuda proprietà di due terreni agricoli, anch'essi in IA;
nonché di tre vetture, la più nuova delle quali risulta una Golf immatricolata nel
2008.
La circostanza che si tratta di nude proprietà site in un piccolo Comune del Beneventano, la vetustà dei veicoli, l'espressa dichiarazione nel reclamo che si tratta di attivo di valore inferiore a quello di cui alla soglia normativa, unita alla mancata contestazione da parte del curatore, il quale, seppure regolarmente citato, ha omesso di costituirsi in giudizio per dimostrare il superiore valore dei beni, inducono a presumere che anche la soglia dell'attivo patrimoniale prevista dalla norma in esame sia rispettata.
Emerge, infine, anche il rispetto della soglia con riferimento ai debiti: l'esiguo debito del creditore istante (inferiore ad € 15.000,00) e il parimenti non rilevante debito tributario (ammontante nel complesso a poco meno di € 17.000,00), emergenti anch'essi dal fascicolo del giudizio svoltosi davanti al Tribunale (cfr. istanza di apertura della procedura e informativa della Guardia di Finanza), infatti, fanno presumere chiaramente la presenza di debiti inferiori ad € 500.000,00.
Peraltro, sia la curatela che la creditrice istante non si sono neppure costituiti nel presente giudizio di reclamo, sebbene regolarmente citati, al fine di dimostrare, anche mediante il deposito degli atti relativi alla formazione dello stato passivo, che la debitoria complessiva era superiore a quella risultante dagli atti.
Deve, quindi, ritenersi che la rappresentazione patrimoniale risultante dalla documentazione depositata dal reclamante corrisponda all'oggettiva situazione patrimoniale in cui l'impresa versava al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, il reclamo risulta fondato e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa nei suoi confronti va revocata.
6 Dalla revoca della sentenza di apertura della procedura nei confronti di consegue, Parte_1 poi, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, C.C.I.I. l'obbligo per lo stesso di gestire il proprio patrimonio sotto la vigilanza del curatore nominato fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, mediante informazione al curatore stesso, con cadenza mensile, di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute, nonché mediante il deposito, presso la cancelleria del
Tribunale di Benevento, con la medesima frequenza, di una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Le spese di lite vanno interamente compensate, considerata la mancata costituzione del debitore nella procedura svoltasi dinanzi al Tribunale e la mancata costituzione dei reclamati nella presente procedura.
Quanto alle spese della procedura ed al compenso del curatore, l'art. 147 D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 366, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 14/2019) prevede che esse, in caso di revoca del procedura, vadano poste a carico del creditore istante solo quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
mentre sono a carico del debitore persona fisica (o, stante la eadem ratio, del debitore persona giuridica), se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie in esame ritiene il Collegio che il creditore istante non abbia chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale con colpa e che, anzi, il debitore, omettendo di costituirsi nella fase prefallimentare, ha dato certamente causa all'apertura della procedura e non ha assolto all'onere, su di lui incombente, di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.
2. Va in merito ribadito che la doglianza circa l'irregolarità della notifica è risultata infondata e che, quindi, il debitore ben poteva e doveva costituirsi in giudizio sin dall'apertura della procedura davanti al
Tribunale. Deve, pertanto, dichiararsi l'imputabilità al debitore dell'apertura della procedura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
), con sede in IA, via delle Monache n. 7 (P.IVA ); C.F._1 P.IVA_1
b) dispone l'obbligo per di informare il curatore nominato, con cadenza mensile, Parte_1 di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute sul suo patrimonio, nonché di
7 depositare, presso la cancelleria del Tribunale di Benevento, con la medesima frequenza, una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria sociale e personale;
c) dichiara compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio ed imputabile al debitore l'apertura della procedura concorsuale.
Così deciso in Napoli il 24.9.2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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