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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA = R.G. n.6911 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3 C.F._1
3 Controparte_1
4 CP_2
5 Controparte_3 Parte_1
6 Controparte_4
7 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 14,00 seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Cordaro in sostituzione dell'avv. Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Cordaro anticipa via mail la notifica al ministero riservandosi di depositarla sul PCT. Fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6911/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6911 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3 C.F._1
3 Controparte_1
4 CP_2
5 Controparte_7
6 Controparte_4
7 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 09.04.2024
1. nato nella città di RA (Brasile) il 16.03.1987, Parte_1 residente in [...]n. 485, Consolaçao, San Paolo/SP Cap 01307-001
2. , nata nella città di Sales (Brasile), il Parte_4
3.05.1990, residente in [...]n. 348, Quadra 14 Lote 03, Buona
Vita, Cap 15077-426
3. , nata nella città di RA (Brasile), il 18.12.1965, Controparte_1 residente in [...]n 1644, Jardim Roseana, San José do Rio Preto/SP Cap
15025-500
4. , nato nella città di Bauru (Brasile), il 27.07.1995, residente in CP_2
Rua Padre Anchieta n.8-11, Bauru, San Paolo/SP Cap 17060-400
5. nata nella città di RA (Brasile), il Controparte_7
4.11.1960, residente in [...]n. 1285 – Bom Jardim, San Jose do Rio Preto,
San Paolo/SP Cap 15084-070
6. nata nella città di Catanduva (Brasile), il Controparte_4
20.07.1990, residente in [...]n. 1285, Bom Jardim, San José do Rio Preto,
San Paolo/SP Cap 15084-070
7. , nato nella città di Sales (Brasile), il 31.10.1986, residente Controparte_5 in Rua Padre Antonio da Costa Carvalho n. 116 – Parque Quinta das Paineiras, San
Josè do Rio Preto/SP Cap 15080-400
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
-riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
-per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6 competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
-Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], da Persona_1 genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Vicenza (VI), il quale senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, in data 30.01.1904 contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_5
[...]
Dott. Giovanni Calasso 3
-Dall'unione tra i suddetti, nasceva in Brasile il Sig. , il 22.01.1915 il Persona_2 quale in data 14.06.1936 contraeva matrimonio con la Sig.ra Controparte_8 e dall'unione nascevano in Brasile:
• l'8.02.1937 e dall'unione di questi con la Sig.ra Parte_6 [...]
, nascevano in Brasile: Persona_3
➢ il 4.11.1960 e dall'unione della Controparte_7 stessa con sig. nascevano in Brasile: Persona_4
✓ il 16.03.1987 Parte_1
✓ il 20.09.1990 odierna ricorrente. Per_5 Controparte_4
➢ il 18.12.1965 e dall'unione tra la sig.ra Controparte_1 [...]
e la sig.ra , nascevano in Brasile: Controparte_1 Persona_6
✓ il 31.10.1986 Controparte_5
✓ il 3.05.1990 odierni ricorrenti. Parte_4
• il 24.11.1942. Dall'unione tra la predetta Parte_7
e il sig.r nasceva: Parte_7 CP_9
il 16.08.1965 e dall'unione di quest'ultima Persona_7 con il sig. nasceva in Brasile Controparte_10
✓ il 27.07.1995, odierno ricorrente. CP_2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e ordinanza nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
Dott. Giovanni Calasso 4
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in [...] Persona_1
21.04.1879, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Vicenza (VI),
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Dott. Giovanni Calasso 5
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 10-15.04.2025 IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6