TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5288/2025 promossa da
TRA AVVOCATI Parte_1 Parte_2
(P. IVA ), in persona del liquidatore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'avv. Luca Sozzi, del Foro di Brescia
-RICORRENTE IN OPPOSIZIONE- contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Luppi, del Foro di Brescia
-CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del 2.10.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
*** ** *** FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. tra Avvocati a Responsabilità Limitata in Liquidazione ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1418/2025, dell'importo a titolo di capitale di €
13.873,74 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per CP_1 il mancato pagamento di canoni di locazione relativi al periodo luglio - dicembre 2024.
A tal fine, la società opponente ha eccepito preliminarmente la carenza e assenza di prova dell'entità del credito preteso. Ha poi dato atto dello stato di crisi in cui versa, tanto da essere stata messa in liquidazione volontaria nell'aprile del 2024; sulla scorta di tale presupposto, ha sostenuto che l'obbligazione avente a oggetto il pagamento dei canoni si sarebbe estinta per impossibilità sopravvenuta.
Si è costituita in giudizio contestando il contenuto dell'atto di opposizione e CP_2 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
2 *** ** ***
§ 2. L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
A tal fine, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ.,
Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01. Principio confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 -
1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 - 01).
Ciò premesso, si osserva che ha prodotto sia il contratto di locazione che le fatture CP_2 insolute (peraltro, l'esistenza del rapporto non è stata contestata dalla conduttrice mentre la morosità solo genericamente mediante il richiamo alla disciplina in tema di riparto degli oneri probatori).
Viceversa, alcun fatto estintivo è stato dimostrato dall'opponente. Tale non può essere considerata la messa in liquidazione volontaria, dal momento che il contratto di locazione in esame risale al 2021 e pertanto non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 2279 c.c. Né si è verificata alcuna estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta, dal momento che lo stato di crisi non comporta alcun esonero di responsabilità per il debitore.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte ricorrente in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione,
3 ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento (a eccezione della fase introduttiva, non indicata nella nota spese di parte).
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente in opposizione ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., valutabile anche d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta – delle testi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030).
A tal fine, occorre rilevare che l'opponente, verosimilmente a causa di problemi di liquidità (a cui la stessa ha fatto riferimento nell'atto introduttivo - cfr. pagg. 4 e seguenti), ha preferito opporsi al decreto ingiuntivo piuttosto che ottemperarvi, con un inutile aggravio di tempi e costi per la controparte e per il Tribunale. Motivo per il quale Avvocati a Controparte_3
Responsabilità Limitata in Liquidazione deve essere condannata al pagamento a favore di dell'importo equitativamente determinato di € 1.000,00. CP_2
Per gli stessi motivi, ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. parte opponente deve essere condannata altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1418/2025
[...] emesso dal Tribunale di Brescia in data 7.4.2025 e pubblicato l'8.4.2025, già dichiarato esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna parte ricorrente in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 2.151,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte ricorrente in opposizione al pagamento a favore di parte convenuta opposta della somma equitativamente determinata di € 1.000,00;
- visto l'art. 96, co. 4 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte ricorrente in opposizione al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00.
4 Brescia, 2 ottobre 2025.
La presente sentenza, dopo la lettura, viene depositata dal Giudice in Cancelleria per la pubblicazione.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5288/2025 promossa da
TRA AVVOCATI Parte_1 Parte_2
(P. IVA ), in persona del liquidatore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'avv. Luca Sozzi, del Foro di Brescia
-RICORRENTE IN OPPOSIZIONE- contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Luppi, del Foro di Brescia
-CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del 2.10.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
*** ** *** FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. tra Avvocati a Responsabilità Limitata in Liquidazione ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1418/2025, dell'importo a titolo di capitale di €
13.873,74 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per CP_1 il mancato pagamento di canoni di locazione relativi al periodo luglio - dicembre 2024.
A tal fine, la società opponente ha eccepito preliminarmente la carenza e assenza di prova dell'entità del credito preteso. Ha poi dato atto dello stato di crisi in cui versa, tanto da essere stata messa in liquidazione volontaria nell'aprile del 2024; sulla scorta di tale presupposto, ha sostenuto che l'obbligazione avente a oggetto il pagamento dei canoni si sarebbe estinta per impossibilità sopravvenuta.
Si è costituita in giudizio contestando il contenuto dell'atto di opposizione e CP_2 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
2 *** ** ***
§ 2. L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
A tal fine, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ.,
Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01. Principio confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 -
1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 - 01).
Ciò premesso, si osserva che ha prodotto sia il contratto di locazione che le fatture CP_2 insolute (peraltro, l'esistenza del rapporto non è stata contestata dalla conduttrice mentre la morosità solo genericamente mediante il richiamo alla disciplina in tema di riparto degli oneri probatori).
Viceversa, alcun fatto estintivo è stato dimostrato dall'opponente. Tale non può essere considerata la messa in liquidazione volontaria, dal momento che il contratto di locazione in esame risale al 2021 e pertanto non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 2279 c.c. Né si è verificata alcuna estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta, dal momento che lo stato di crisi non comporta alcun esonero di responsabilità per il debitore.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte ricorrente in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione,
3 ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento (a eccezione della fase introduttiva, non indicata nella nota spese di parte).
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente in opposizione ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., valutabile anche d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta – delle testi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030).
A tal fine, occorre rilevare che l'opponente, verosimilmente a causa di problemi di liquidità (a cui la stessa ha fatto riferimento nell'atto introduttivo - cfr. pagg. 4 e seguenti), ha preferito opporsi al decreto ingiuntivo piuttosto che ottemperarvi, con un inutile aggravio di tempi e costi per la controparte e per il Tribunale. Motivo per il quale Avvocati a Controparte_3
Responsabilità Limitata in Liquidazione deve essere condannata al pagamento a favore di dell'importo equitativamente determinato di € 1.000,00. CP_2
Per gli stessi motivi, ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. parte opponente deve essere condannata altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1418/2025
[...] emesso dal Tribunale di Brescia in data 7.4.2025 e pubblicato l'8.4.2025, già dichiarato esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna parte ricorrente in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 2.151,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte ricorrente in opposizione al pagamento a favore di parte convenuta opposta della somma equitativamente determinata di € 1.000,00;
- visto l'art. 96, co. 4 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte ricorrente in opposizione al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00.
4 Brescia, 2 ottobre 2025.
La presente sentenza, dopo la lettura, viene depositata dal Giudice in Cancelleria per la pubblicazione.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
5