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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1205/2024 riservata in decisione il 17.6.2025 avente ad oggetto: divorzio TRA
( ), con l'Avv. Arena Rossella, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
E
) con l'Avv. Marco Talarico, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.8.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio il 30.6.1990 con la resistente -unione dalla quale sono nati due figli ( , cl. 1990, autonomo, ed Per_1
- cl. 1999- ancora studentessa); di essere separati giusta sentenza n.478/2015 emessa Per_2 dal Tribunale di Vibo Valentia pubblicata il 29.6.2015 nel RGC 1099/2011 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con regolamentazione dei rapporti economici con la figlia ancora non indipendente. Pag. 1 di 3 Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis n. 14 cpc – ritualmente comunicata al PM – si costituiva la resistente, aderendo alla domanda principale, tuttavia contestando la ricostruzione fattuale attorea e chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione dei coniugi.
All''udienza del 4.3.2025 le difese chiedevano rinvio per tentare il bonario componimento;
indi, con le note di trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. depositavano accordo definitorio conformemente al quale chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione;
previa trasformazione del rito, la causa veniva riservata per la decisione collegiale dal 17.6.2025.
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento RGC1099/2011, conclusosi con sentenza n. 478/2015 dep. il 29.6.2015, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sulle questioni accessorie le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“Disporre, l'obbligo di versare un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento come assegno divorzile alla SI.ra , allo stato disoccupata e in precarie condizioni di salute, per l'importo mensile di Controparte_1
€ 250,00, maggiorato annualmente della rivalutazione annuale calcolata secondo gli indici ISTAT- FOI, con bonifico da effettuare entro il cinque di ogni mese su seguente codice IBAN: Postepay Evolution
[...].
Le parti congiuntamente dichiarano che i figli della coppia, oggi tutti maggiorenni, sono indipendenti economicamente e che ad oggi non esiste alcuna pendenza economica tra le parti”
Non apparendo contrario a norme imperativa, il Tribunale ritiene di poter recepire tale accordo nella presente pronuncia
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla controversia come innanzi promossa , così provvede:
Pag. 2 di 3 a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vibo Valentia (VV) il 30.6.1990 tra e – smg - con le condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate in parte motiva
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att.
C.p.c.; (R.A.M. , anno 1990 parte II, Serie A, atto n. 87), Controparte_2
c) nulla per le spese.
Alla Cancelleria gli adempimenti
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.6.2025.
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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