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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 34529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34529 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2276/2018) proposto da: RT OL (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. LO Comoglio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
- ricorrente -
contro LL VO PE (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 162, presso lo studio dell’Avv. Lucia Scalone di NT, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Andrea ULni, LO CI e PE AN, giusta procura autenticata dal notaio Gene A. Routh il 2 gennaio 2018, munita di Apostille il 4 gennaio 2018, n. 2018-1106, dal Secretary of State del R.G.N. 2276/18 U.P. 11/12/2025 Revocazione – Sentenza di primo grado – Opposizione di terzo revocatoria Civile Sent. Sez. 2 Num. 34529 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 29/12/2025 2 Dipartimento di Stato della Florida (USA), e giusta procura per autentica consolare del 31 luglio 2024, n. reg. 5.413, in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il 16 dicembre 2024;
- controricorrente -
e nei confronti della Provincia religiosa SAN BENEDETTO di DON ORIONE della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 641/2017, pubblicata il 23 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere relatore ES RA;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo e il rigetto dei rimanenti motivi del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. sia in prossimità della precedente udienza pubblica del 21 marzo 2024, sia in prossimità dell’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025; richiamata la propria precedente ordinanza interlocutoria n. 13572/2024 del 16 maggio 2024; 3 sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. LO Comoglio per la ricorrente e l’Avv. Lucia Scalone di NT per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2009, BE OL conveniva, dinanzi al Tribunale di Chiavari, la Provincia Religiosa San TT di DO IO e IN NA, proponendo, in via principale, azione di revocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., della sentenza n. 741/2005 emessa dallo stesso Tribunale a definizione delle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 1031/2001 e 1069/2001 e, in via subordinata, azione di opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, secondo comma, c.p.c., sempre avuto riguardo alla suddetta sentenza nelle parti passate in giudicato. A) Con l’indicata sentenza del Tribunale di Chiavari erano state decise, previa riunione: - una causa iniziata dalla stessa BE nei confronti del predetto Ente religioso, attraverso cui l’attrice aveva fatto valere la sua qualità di erede di BE UL e BE MA, agendo in petizione ereditaria rispetto ai suoi diritti nei riguardi del medesimo Ente, che aveva accettato l’eredità di BE IN RI;
- un’altra causa, con la quale, con separata azione, anche IN NA (sorella di BE IN RI) aveva convenuto in giudizio lo stesso Ente religioso al fine di far dichiarare l’inefficacia dell’accettazione di quest’ultimo in ordine all’eredità di BE IN RI (quale mero legatario di una parure di gioielli); - quest’ultimo Ente, a sua volta, aveva chiesto che venisse accertata, in capo allo stesso, la qualità di 4 erede di BE IN RI, deducendo, tra l’altro, l’indegnità di IN NA a succedere a BE IN RI per averne distrutto il testamento. B) Il Tribunale aveva accolto la domanda di BE OL, avente ad oggetto la quota indivisa del 75% dei beni mobili che costituivano gli arredi della villa Odero-BE e, preso atto della impossibilità di conseguire la restituzione in natura di tali beni, in quanto nelle more alienati all’asta in favore di terzi da parte di IN NA, aveva condannato quest’ultima a corrispondere alla BE, nella sua qualità di erede universale di BE UL, la somma di euro 2.021.111,85, respingendo le ulteriori domande di BE OL verso IN NA e verso la Provincia religiosa San TT di DO IO nonché tutte le domande della IN verso la BE e dichiarando, altresì, che la Provincia religiosa era solo legataria della parure di gioielli. C) La sentenza n. 815/2009, emessa in sede di gravame dalla Corte d’appello di Genova, in ordine agli appelli principali riuniti della Provincia religiosa San TT di DO IO e di IN NA nonché all’appello incidentale di BE OL, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’appello principale proposto dalla Provincia religiosa San TT di DO IO, per intervenuta rinuncia al gravame, aveva accolto l’appello principale interposto dalla IN, dichiarandola erede universale di BE IN RI, e aveva rigettato l’appello incidentale della BE, con cui era stata richiesta la restituzione pro quota dei beni mobili e delle quote azionarie, dichiarando l’usucapione, in favore di IN NA, del compendio mobiliare. 5 D) Tale sentenza era stata confermata in sede di legittimità con pronuncia di questa Corte n. 8272/2012. Si costituiva in giudizio IN NA, la quale chiedeva che fosse dichiarata l’inammissibilità o l’infondatezza delle domande di revocazione e di opposizione revocatoria di terzo. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 258/2012, depositata il 5 aprile 2012, così provvedeva: A) accoglieva l’eccezione di inammissibilità della spiegata revocazione, sul presupposto che tale rimedio era esercitabile o avverso le sentenze pronunciate in unico grado (cioè inappellabili) o in grado di appello o contro le sentenze emesse in prima istanza, una volta scaduto il termine per l’appello, e che nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie;
B) riteneva inammissibile anche la formulata opposizione di terzo revocatoria per carenza di interesse e, in ogni caso, ne rilevava la manifesta infondatezza, non avendo l’attrice dedotto in quale modo la pretesa collusione tra IN NA e la Provincia religiosa San TT di DO IO, diretta a frodare i suoi diritti, avesse in qualche modo potuto influenzare la decisione del Tribunale che aveva emanato la sentenza impugnata. 2.– BE OL proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente era stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di revocazione sul presupposto che la sentenza resa dalla Corte d’appello di Genova sulle domande proposte dalla Provincia religiosa San TT di DO IO dovesse essere qualificata come sentenza di merito e non di mero rito;
2) che, in subordine, erroneamente era stata dichiarata l’inammissibilità della revocazione, anziché 6 l’incompetenza in favore della Corte d’appello; 3) che erroneamente era stata affermata l’infondatezza dell’opposizione di terzo in ragione della mancata indicazione dell’influenza sull’esito decisorio dell’asserita collusione tra IN NA e la Provincia religiosa San TT di DO IO;
4) che erroneamente era stata dichiarata la carenza di interesse ad agire di BE OL rispetto alla domanda di opposizione di terzo, benché fosse certo che IN NA e la Provincia religiosa San TT di DO IO avessero accettato l’eredità di BE IN RI e che entrambe le domande della BE fossero state formulate espressamente nei confronti di entrambe, sul presupposto della loro accettazione;
5) che la liquidazione delle spese di lite era eccessiva e non considerava la parziale reciproca soccombenza delle parti;
6) che la domanda di revocazione era fondata su documenti sopravvenuti, sulla scoperta di nuove prove e sul riconoscimento della falsità di altre prove. Si costituiva nel giudizio d’appello GA TT PE – sia in proprio, sia quale erede di IN NA –, il quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia appellata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, contrariamente all’assunto dell’appellante, la sentenza d’appello n. 815/2009 non poteva essere qualificata come pronuncia di mero rito, in quanto aveva statuito sul merito delle questioni proposte, 7 e tanto anche con riferimento alla posizione della Provincia religiosa San TT di DO IO, nonostante la rinuncia in corso di causa, così divenendo incontrovertibili i capi della sentenza di primo grado riguardanti le statuizioni riferibili all’Istituto religioso;
b) che, in ordine alla spiegata opposizione di terzo, l’appellante aveva rivolto le proprie domande indifferentemente nei confronti di IN NA e della Provincia religiosa San TT di DO IO, in base a chi fosse risultato erede, e solo successivamente aveva rivolto la propria pretesa verso quest’ultima, ritenendola più solvibile, interesse che però avrebbe dovuto qualificarsi di mero fatto e, dunque, non rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, BE OL. Ha resistito, con controricorso, GA TT PE. È rimasta intimata la Provincia religiosa San TT di DO IO della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza. 4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. 5.– Con ordinanza interlocutoria n. 13572/2024 del 16 maggio 2024, emessa all’esito dell’udienza pubblica del 21 marzo 2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite, conseguente all’ordinanza interlocutoria di rimessione n. 7757 del 22 marzo 2024, quanto 8 alla validità della procura conferita all’estero, pronuncia delle Sezioni unite intervenuta con sentenza n. 17876 del 2 luglio 2025. È stata, all’esito, rifissata l’udienza pubblica per la data dell’11 dicembre 2025 ai fini della decisione sul ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– In primo luogo, l’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla ricorrente (e, in ogni caso, rilevabile d’ufficio) – in ordine al difetto di jus postulandi del controricorrente in ragione del rilascio all’estero della procura senza l’osservanza dei requisiti prescritti dall’art. 12 della legge n. 218/1995 e, segnatamente, in mancanza della traduzione in italiano dell’attività certificativa dell’apposizione della sottoscrizione che avrebbe dovuto essere svolta dal notaio rogante e in assenza di qualsiasi attestazione, a cura dello stesso notaio, dell’effettiva identificazione del soggetto che aveva rilasciato la procura – deve essere disattesa, alla stregua del principio stabilito dalle Sezioni unite con la richiamata sentenza n. 17876/2025. 1.1.– Con quest’ultima pronuncia, infatti, è stato affermato che la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all’estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell’atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l’obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata 9 allegata dalla parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17876 del 02/07/2025). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 51 primo comma, n. 3, c.p.c., e dell’art. 111, primo e secondo comma, Cost., per avere il presidente del collegio giudicante che ha emesso la sentenza impugnata mancato di astenersi per grave inimicizia verso la ricorrente, con la conseguente nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c., circostanza scoperta solo nelle more dell’impugnazione per cassazione. Osserva la ricorrente che la circostanza sarebbe stata pacifica, perché emersa in altri due procedimenti, in cui la BE figurava come parte, nei quali la medesima giudice si era astenuta per grave inimicizia nei suoi confronti. Rileva, ancora, la ricorrente che la sentenza sarebbe stata insanabilmente nulla, nonostante la mancata proposizione della ricusazione, in quanto detta ricusazione non avrebbe potuto essere proposta in difetto di conoscenza della grave inimicizia del giudice;
né vi sarebbe stato bisogno della ricusazione nel caso di grave inimicizia del giudice nei confronti di una delle parti;
e, in ogni caso, una volta astenuto, sebbene in altri procedimenti, il giudice avrebbe perso irrimediabilmente la capacità di decidere verso quella parte. 2.1.– Il motivo è infondato. Infatti, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali 10 del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell’ipotesi anzidetta, l’imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione;
né detti istituti, cui si aggiunge quello dell’impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall’art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l’ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell’imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 26223 del 12/12/2014; Sez. U, Sentenza n. 3527 dell’11/03/2002; Sez. U, Sentenza n. 170 del 23/04/2001). Esclusivamente l’ipotesi di interesse proprio e diretto del giudice nella causa può essere fatta valere come motivo di nullità della sentenza, indipendentemente dalla proposizione dell’istanza di ricusazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23930 del 12/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 12263 del 27/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 16/04/2004; Sez. 1, Sentenza n. 7504 del 16/07/1999). Il principio anzidetto sulla impossibilità di far valere la nullità della sentenza nel caso di omessa ricusazione (salva l’ipotesi eccezionale enunciata) non trova deroga in relazione alla deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio 11 giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall’intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26976 del 15/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 12848 del 15/06/2005; Sez. L, Sentenza n. 9905 del 20/06/2003; Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 17/03/1997). Solo allorché la ricusazione sia preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere, ipotesi non evocata nella fattispecie, il rimedio accordato è quello di denunciare la nullità della sentenza, sebbene quest’ultima debba correlarsi alla specifica individuazione della causa di ricusazione che non è stato in precedenza possibile addurre e che si è poi riverberata nella nullità della decisione assunta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9460 del 06/04/2023). Né il relativo presupposto avrebbe potuto essere considerato in termini di mero “interno sentire”, poiché la “grave inimicizia” avrebbe dovuto essere riguardata in termini oggettivi per rapporti estranei all’ambito processuale, il che esclude la pertinenza dell’assunto della ricorrente, secondo cui la stessa non sarebbe stata a conoscenza di tale condizione ai fini della tempestiva proposizione dell’istanza di ricusazione. Ora, ai sensi dell’art. 51, n. 3, c.p.c., la “grave inimicizia” del giudice nei confronti della parte non può, in linea di principio, originare dall’attività giurisdizionale del magistrato, se non in presenza di situazioni, eccezionali e patologiche, di violazione grossolana e macroscopica di principi giuridici, indicativa di un 12 esercizio della giurisdizione volto al perseguimento dello scopo di danneggiare la parte per ragioni di ostilità, ma si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice;
ne consegue che non è configurabile il detto motivo di astensione-ricusazione per il semplice fatto che, in cause similari riguardanti la stessa parte, il giudice abbia emesso, o concorso ad emettere, decisioni ad essa sfavorevoli (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3161 del 17/02/2016; Sez. 6-1, Ordinanza n. 24934 del 24/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 11595 del 28/07/2003; Sez. U, Ordinanza n. 12345 del 08/10/2001). 3.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 395, 396 e 398 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente escluso la natura processuale della sentenza n. 815/2009, emessa dalla Corte d’appello di Genova, che aveva dichiarato il non luogo a provvedere, in seguito alla rinuncia al gravame avverso la sentenza di primo grado n. 741/2005 della Provincia religiosa San TT di DO IO, con la conseguente ammissibilità della revocazione proposta davanti al Tribunale. Obietta la ricorrente che una pronuncia di non luogo a provvedere, emessa a seguito di una rinuncia al gravame, non avrebbe potuto che essere configurata come pronuncia di mero rito. 3.1.– Il motivo è infondato. Infatti, a prescindere dalla qualificazione della sentenza d’appello n. 815/2009 quale sentenza di rito o di merito, la giurisprudenza di legittimità, superando il precedente di Cass. 13 Sez. 1, Sentenza n. 703 del 21/01/1993, ha più recentemente statuito che il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già pronuncia, pur solo in rito, del giudice di secondo grado, perché il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado tempestivamente appellata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36053 del 27/12/2023; Sez. 3, Sentenza n. 19233 del 29/09/2015). Sicché possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado ovvero quelle per le quali è scaduto il termine per l’appello. Nel caso in esame, invece, non ricorre né l’ipotesi della pronuncia in unico grado, né l’ipotesi della pronuncia per la quale è scaduto il termine per l’appello, trattandosi di pronuncia appellata e in relazione alla quale si è svolto il giudizio di secondo grado, concluso con sentenza passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. La domanda di revocazione, quindi, – per un verso – doveva avere ad oggetto la sentenza d’appello e non la sentenza di primo grado e – per altro verso – doveva essere proposta davanti alla Corte d’appello di Genova, che aveva reso la sentenza n. 815/2009, e non già dinanzi al Tribunale di Chiavari, che aveva pronunciato la decisione n. 741/2005. 4.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 395, 396 e 398 c.p.c., per avere la Corte territoriale mancato di decidere nel merito la revocazione, quale giudice funzionalmente competente, anziché limitarsi a ritenerla inammissibile, 14 affermando che tale profilo non sarebbe stato riproposto nelle conclusioni di primo grado. 4.1.– Il motivo è infondato. E ciò sebbene, sul piano concettuale, la norma che detta i criteri per l’individuazione del giudice legittimato a ricevere l’impugnazione preveda una ipotesi di competenza, intesa come frazione dell’intero esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale appare confacente la qualifica di competenza funzionale, così che il vizio derivante dall’individuazione di un giudice diverso da quello determinato dal legislatore non incide sull’esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio, essendo stato tale potere esercitato dinanzi a un giudice diverso da quello al quale andava proposto il gravame (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016; nello stesso senso Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15463 del 21/07/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8155 del 03/04/2018). Con l’effetto che l’impugnazione proposta dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell’ipotesi di gravame proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell’ipotesi di gravame proposto dinanzi ad un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame. Nondimeno, nel caso di specie, la domanda di revocazione proposta dinanzi al Tribunale di Chiavari è stata spiegata avverso 15 la sentenza di primo grado e non già avverso la sentenza d’appello, con la conseguente inammissibilità del rimedio revocatorio, per quanto anzidetto scrutinando il precedente motivo. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione degli artt. 404, secondo comma, e 100 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente dichiarato l’inammissibilità della domanda subordinata di opposizione revocatoria per difetto di interesse, qualificando come di mero fatto l’interesse della BE, la quale aveva inizialmente rivolto le proprie domande nei confronti di IN NA e della Provincia religiosa San TT di DO IO, a seconda di chi fosse risultato l’erede, e – solo successivamente – aveva rivolto le proprie pretese nei confronti di quest’ultima, ritenendola più solvibile. Assume la ricorrente che il pregiudizio tutelabile con l’opposizione di terzo revocatoria sarebbe consistito essenzialmente proprio nelle minori possibilità di soddisfazione del proprio credito, in conseguenza del dolo delle parti, dolo finalizzato proprio a determinare un pregiudizio di mero fatto al terzo creditore, impedendogli il soddisfacimento effettivo del proprio diritto, nella specie il diritto alla soddisfazione del proprio credito nei confronti della parte più solvibile. 5.1.– Il motivo è infondato per la ragione assorbente che BE OL non era legittimata a proporre l’opposizione di terzo, in quanto parte del giudizio avverso cui è stata proposta l’opposizione, avendo intrapreso tale giudizio con atto di citazione 16 notificato alla Provincia religiosa San TT di DO IO in data 16 maggio 2001 (vedi pag. 4 del ricorso). Invero, il rimedio di cui all’art. 404 c.p.c., nelle sue due forme dell’opposizione ordinaria e revocatoria, è riservato ai terzi e quindi a coloro che non abbiano rivestito la qualità di parti processuali e, in particolare, con riferimento all’opposizione revocatoria, ai soli aventi causa o creditori di una delle parti, nell’ipotesi in cui la sentenza sia il risultato della frode processuale perpetrata ai suoi danni. L’opposizione era, quindi, ex ante inammissibile per tale assorbente ragione, rilevabile d’ufficio. 6.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. 17 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore ES RA Il Presidente DO RR
- ricorrente -
contro LL VO PE (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 162, presso lo studio dell’Avv. Lucia Scalone di NT, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Andrea ULni, LO CI e PE AN, giusta procura autenticata dal notaio Gene A. Routh il 2 gennaio 2018, munita di Apostille il 4 gennaio 2018, n. 2018-1106, dal Secretary of State del R.G.N. 2276/18 U.P. 11/12/2025 Revocazione – Sentenza di primo grado – Opposizione di terzo revocatoria Civile Sent. Sez. 2 Num. 34529 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 29/12/2025 2 Dipartimento di Stato della Florida (USA), e giusta procura per autentica consolare del 31 luglio 2024, n. reg. 5.413, in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il 16 dicembre 2024;
- controricorrente -
e nei confronti della Provincia religiosa SAN BENEDETTO di DON ORIONE della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 641/2017, pubblicata il 23 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere relatore ES RA;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo e il rigetto dei rimanenti motivi del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. sia in prossimità della precedente udienza pubblica del 21 marzo 2024, sia in prossimità dell’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025; richiamata la propria precedente ordinanza interlocutoria n. 13572/2024 del 16 maggio 2024; 3 sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. LO Comoglio per la ricorrente e l’Avv. Lucia Scalone di NT per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2009, BE OL conveniva, dinanzi al Tribunale di Chiavari, la Provincia Religiosa San TT di DO IO e IN NA, proponendo, in via principale, azione di revocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., della sentenza n. 741/2005 emessa dallo stesso Tribunale a definizione delle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 1031/2001 e 1069/2001 e, in via subordinata, azione di opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, secondo comma, c.p.c., sempre avuto riguardo alla suddetta sentenza nelle parti passate in giudicato. A) Con l’indicata sentenza del Tribunale di Chiavari erano state decise, previa riunione: - una causa iniziata dalla stessa BE nei confronti del predetto Ente religioso, attraverso cui l’attrice aveva fatto valere la sua qualità di erede di BE UL e BE MA, agendo in petizione ereditaria rispetto ai suoi diritti nei riguardi del medesimo Ente, che aveva accettato l’eredità di BE IN RI;
- un’altra causa, con la quale, con separata azione, anche IN NA (sorella di BE IN RI) aveva convenuto in giudizio lo stesso Ente religioso al fine di far dichiarare l’inefficacia dell’accettazione di quest’ultimo in ordine all’eredità di BE IN RI (quale mero legatario di una parure di gioielli); - quest’ultimo Ente, a sua volta, aveva chiesto che venisse accertata, in capo allo stesso, la qualità di 4 erede di BE IN RI, deducendo, tra l’altro, l’indegnità di IN NA a succedere a BE IN RI per averne distrutto il testamento. B) Il Tribunale aveva accolto la domanda di BE OL, avente ad oggetto la quota indivisa del 75% dei beni mobili che costituivano gli arredi della villa Odero-BE e, preso atto della impossibilità di conseguire la restituzione in natura di tali beni, in quanto nelle more alienati all’asta in favore di terzi da parte di IN NA, aveva condannato quest’ultima a corrispondere alla BE, nella sua qualità di erede universale di BE UL, la somma di euro 2.021.111,85, respingendo le ulteriori domande di BE OL verso IN NA e verso la Provincia religiosa San TT di DO IO nonché tutte le domande della IN verso la BE e dichiarando, altresì, che la Provincia religiosa era solo legataria della parure di gioielli. C) La sentenza n. 815/2009, emessa in sede di gravame dalla Corte d’appello di Genova, in ordine agli appelli principali riuniti della Provincia religiosa San TT di DO IO e di IN NA nonché all’appello incidentale di BE OL, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’appello principale proposto dalla Provincia religiosa San TT di DO IO, per intervenuta rinuncia al gravame, aveva accolto l’appello principale interposto dalla IN, dichiarandola erede universale di BE IN RI, e aveva rigettato l’appello incidentale della BE, con cui era stata richiesta la restituzione pro quota dei beni mobili e delle quote azionarie, dichiarando l’usucapione, in favore di IN NA, del compendio mobiliare. 5 D) Tale sentenza era stata confermata in sede di legittimità con pronuncia di questa Corte n. 8272/2012. Si costituiva in giudizio IN NA, la quale chiedeva che fosse dichiarata l’inammissibilità o l’infondatezza delle domande di revocazione e di opposizione revocatoria di terzo. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 258/2012, depositata il 5 aprile 2012, così provvedeva: A) accoglieva l’eccezione di inammissibilità della spiegata revocazione, sul presupposto che tale rimedio era esercitabile o avverso le sentenze pronunciate in unico grado (cioè inappellabili) o in grado di appello o contro le sentenze emesse in prima istanza, una volta scaduto il termine per l’appello, e che nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie;
B) riteneva inammissibile anche la formulata opposizione di terzo revocatoria per carenza di interesse e, in ogni caso, ne rilevava la manifesta infondatezza, non avendo l’attrice dedotto in quale modo la pretesa collusione tra IN NA e la Provincia religiosa San TT di DO IO, diretta a frodare i suoi diritti, avesse in qualche modo potuto influenzare la decisione del Tribunale che aveva emanato la sentenza impugnata. 2.– BE OL proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente era stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di revocazione sul presupposto che la sentenza resa dalla Corte d’appello di Genova sulle domande proposte dalla Provincia religiosa San TT di DO IO dovesse essere qualificata come sentenza di merito e non di mero rito;
2) che, in subordine, erroneamente era stata dichiarata l’inammissibilità della revocazione, anziché 6 l’incompetenza in favore della Corte d’appello; 3) che erroneamente era stata affermata l’infondatezza dell’opposizione di terzo in ragione della mancata indicazione dell’influenza sull’esito decisorio dell’asserita collusione tra IN NA e la Provincia religiosa San TT di DO IO;
4) che erroneamente era stata dichiarata la carenza di interesse ad agire di BE OL rispetto alla domanda di opposizione di terzo, benché fosse certo che IN NA e la Provincia religiosa San TT di DO IO avessero accettato l’eredità di BE IN RI e che entrambe le domande della BE fossero state formulate espressamente nei confronti di entrambe, sul presupposto della loro accettazione;
5) che la liquidazione delle spese di lite era eccessiva e non considerava la parziale reciproca soccombenza delle parti;
6) che la domanda di revocazione era fondata su documenti sopravvenuti, sulla scoperta di nuove prove e sul riconoscimento della falsità di altre prove. Si costituiva nel giudizio d’appello GA TT PE – sia in proprio, sia quale erede di IN NA –, il quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia appellata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, contrariamente all’assunto dell’appellante, la sentenza d’appello n. 815/2009 non poteva essere qualificata come pronuncia di mero rito, in quanto aveva statuito sul merito delle questioni proposte, 7 e tanto anche con riferimento alla posizione della Provincia religiosa San TT di DO IO, nonostante la rinuncia in corso di causa, così divenendo incontrovertibili i capi della sentenza di primo grado riguardanti le statuizioni riferibili all’Istituto religioso;
b) che, in ordine alla spiegata opposizione di terzo, l’appellante aveva rivolto le proprie domande indifferentemente nei confronti di IN NA e della Provincia religiosa San TT di DO IO, in base a chi fosse risultato erede, e solo successivamente aveva rivolto la propria pretesa verso quest’ultima, ritenendola più solvibile, interesse che però avrebbe dovuto qualificarsi di mero fatto e, dunque, non rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, BE OL. Ha resistito, con controricorso, GA TT PE. È rimasta intimata la Provincia religiosa San TT di DO IO della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza. 4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. 5.– Con ordinanza interlocutoria n. 13572/2024 del 16 maggio 2024, emessa all’esito dell’udienza pubblica del 21 marzo 2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite, conseguente all’ordinanza interlocutoria di rimessione n. 7757 del 22 marzo 2024, quanto 8 alla validità della procura conferita all’estero, pronuncia delle Sezioni unite intervenuta con sentenza n. 17876 del 2 luglio 2025. È stata, all’esito, rifissata l’udienza pubblica per la data dell’11 dicembre 2025 ai fini della decisione sul ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– In primo luogo, l’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla ricorrente (e, in ogni caso, rilevabile d’ufficio) – in ordine al difetto di jus postulandi del controricorrente in ragione del rilascio all’estero della procura senza l’osservanza dei requisiti prescritti dall’art. 12 della legge n. 218/1995 e, segnatamente, in mancanza della traduzione in italiano dell’attività certificativa dell’apposizione della sottoscrizione che avrebbe dovuto essere svolta dal notaio rogante e in assenza di qualsiasi attestazione, a cura dello stesso notaio, dell’effettiva identificazione del soggetto che aveva rilasciato la procura – deve essere disattesa, alla stregua del principio stabilito dalle Sezioni unite con la richiamata sentenza n. 17876/2025. 1.1.– Con quest’ultima pronuncia, infatti, è stato affermato che la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all’estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell’atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l’obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata 9 allegata dalla parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17876 del 02/07/2025). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 51 primo comma, n. 3, c.p.c., e dell’art. 111, primo e secondo comma, Cost., per avere il presidente del collegio giudicante che ha emesso la sentenza impugnata mancato di astenersi per grave inimicizia verso la ricorrente, con la conseguente nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c., circostanza scoperta solo nelle more dell’impugnazione per cassazione. Osserva la ricorrente che la circostanza sarebbe stata pacifica, perché emersa in altri due procedimenti, in cui la BE figurava come parte, nei quali la medesima giudice si era astenuta per grave inimicizia nei suoi confronti. Rileva, ancora, la ricorrente che la sentenza sarebbe stata insanabilmente nulla, nonostante la mancata proposizione della ricusazione, in quanto detta ricusazione non avrebbe potuto essere proposta in difetto di conoscenza della grave inimicizia del giudice;
né vi sarebbe stato bisogno della ricusazione nel caso di grave inimicizia del giudice nei confronti di una delle parti;
e, in ogni caso, una volta astenuto, sebbene in altri procedimenti, il giudice avrebbe perso irrimediabilmente la capacità di decidere verso quella parte. 2.1.– Il motivo è infondato. Infatti, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali 10 del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell’ipotesi anzidetta, l’imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione;
né detti istituti, cui si aggiunge quello dell’impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall’art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l’ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell’imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 26223 del 12/12/2014; Sez. U, Sentenza n. 3527 dell’11/03/2002; Sez. U, Sentenza n. 170 del 23/04/2001). Esclusivamente l’ipotesi di interesse proprio e diretto del giudice nella causa può essere fatta valere come motivo di nullità della sentenza, indipendentemente dalla proposizione dell’istanza di ricusazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23930 del 12/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 12263 del 27/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 16/04/2004; Sez. 1, Sentenza n. 7504 del 16/07/1999). Il principio anzidetto sulla impossibilità di far valere la nullità della sentenza nel caso di omessa ricusazione (salva l’ipotesi eccezionale enunciata) non trova deroga in relazione alla deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio 11 giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall’intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26976 del 15/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 12848 del 15/06/2005; Sez. L, Sentenza n. 9905 del 20/06/2003; Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 17/03/1997). Solo allorché la ricusazione sia preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere, ipotesi non evocata nella fattispecie, il rimedio accordato è quello di denunciare la nullità della sentenza, sebbene quest’ultima debba correlarsi alla specifica individuazione della causa di ricusazione che non è stato in precedenza possibile addurre e che si è poi riverberata nella nullità della decisione assunta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9460 del 06/04/2023). Né il relativo presupposto avrebbe potuto essere considerato in termini di mero “interno sentire”, poiché la “grave inimicizia” avrebbe dovuto essere riguardata in termini oggettivi per rapporti estranei all’ambito processuale, il che esclude la pertinenza dell’assunto della ricorrente, secondo cui la stessa non sarebbe stata a conoscenza di tale condizione ai fini della tempestiva proposizione dell’istanza di ricusazione. Ora, ai sensi dell’art. 51, n. 3, c.p.c., la “grave inimicizia” del giudice nei confronti della parte non può, in linea di principio, originare dall’attività giurisdizionale del magistrato, se non in presenza di situazioni, eccezionali e patologiche, di violazione grossolana e macroscopica di principi giuridici, indicativa di un 12 esercizio della giurisdizione volto al perseguimento dello scopo di danneggiare la parte per ragioni di ostilità, ma si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice;
ne consegue che non è configurabile il detto motivo di astensione-ricusazione per il semplice fatto che, in cause similari riguardanti la stessa parte, il giudice abbia emesso, o concorso ad emettere, decisioni ad essa sfavorevoli (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3161 del 17/02/2016; Sez. 6-1, Ordinanza n. 24934 del 24/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 11595 del 28/07/2003; Sez. U, Ordinanza n. 12345 del 08/10/2001). 3.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 395, 396 e 398 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente escluso la natura processuale della sentenza n. 815/2009, emessa dalla Corte d’appello di Genova, che aveva dichiarato il non luogo a provvedere, in seguito alla rinuncia al gravame avverso la sentenza di primo grado n. 741/2005 della Provincia religiosa San TT di DO IO, con la conseguente ammissibilità della revocazione proposta davanti al Tribunale. Obietta la ricorrente che una pronuncia di non luogo a provvedere, emessa a seguito di una rinuncia al gravame, non avrebbe potuto che essere configurata come pronuncia di mero rito. 3.1.– Il motivo è infondato. Infatti, a prescindere dalla qualificazione della sentenza d’appello n. 815/2009 quale sentenza di rito o di merito, la giurisprudenza di legittimità, superando il precedente di Cass. 13 Sez. 1, Sentenza n. 703 del 21/01/1993, ha più recentemente statuito che il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già pronuncia, pur solo in rito, del giudice di secondo grado, perché il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado tempestivamente appellata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36053 del 27/12/2023; Sez. 3, Sentenza n. 19233 del 29/09/2015). Sicché possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado ovvero quelle per le quali è scaduto il termine per l’appello. Nel caso in esame, invece, non ricorre né l’ipotesi della pronuncia in unico grado, né l’ipotesi della pronuncia per la quale è scaduto il termine per l’appello, trattandosi di pronuncia appellata e in relazione alla quale si è svolto il giudizio di secondo grado, concluso con sentenza passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. La domanda di revocazione, quindi, – per un verso – doveva avere ad oggetto la sentenza d’appello e non la sentenza di primo grado e – per altro verso – doveva essere proposta davanti alla Corte d’appello di Genova, che aveva reso la sentenza n. 815/2009, e non già dinanzi al Tribunale di Chiavari, che aveva pronunciato la decisione n. 741/2005. 4.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 395, 396 e 398 c.p.c., per avere la Corte territoriale mancato di decidere nel merito la revocazione, quale giudice funzionalmente competente, anziché limitarsi a ritenerla inammissibile, 14 affermando che tale profilo non sarebbe stato riproposto nelle conclusioni di primo grado. 4.1.– Il motivo è infondato. E ciò sebbene, sul piano concettuale, la norma che detta i criteri per l’individuazione del giudice legittimato a ricevere l’impugnazione preveda una ipotesi di competenza, intesa come frazione dell’intero esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale appare confacente la qualifica di competenza funzionale, così che il vizio derivante dall’individuazione di un giudice diverso da quello determinato dal legislatore non incide sull’esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio, essendo stato tale potere esercitato dinanzi a un giudice diverso da quello al quale andava proposto il gravame (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016; nello stesso senso Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15463 del 21/07/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8155 del 03/04/2018). Con l’effetto che l’impugnazione proposta dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell’ipotesi di gravame proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell’ipotesi di gravame proposto dinanzi ad un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame. Nondimeno, nel caso di specie, la domanda di revocazione proposta dinanzi al Tribunale di Chiavari è stata spiegata avverso 15 la sentenza di primo grado e non già avverso la sentenza d’appello, con la conseguente inammissibilità del rimedio revocatorio, per quanto anzidetto scrutinando il precedente motivo. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione degli artt. 404, secondo comma, e 100 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente dichiarato l’inammissibilità della domanda subordinata di opposizione revocatoria per difetto di interesse, qualificando come di mero fatto l’interesse della BE, la quale aveva inizialmente rivolto le proprie domande nei confronti di IN NA e della Provincia religiosa San TT di DO IO, a seconda di chi fosse risultato l’erede, e – solo successivamente – aveva rivolto le proprie pretese nei confronti di quest’ultima, ritenendola più solvibile. Assume la ricorrente che il pregiudizio tutelabile con l’opposizione di terzo revocatoria sarebbe consistito essenzialmente proprio nelle minori possibilità di soddisfazione del proprio credito, in conseguenza del dolo delle parti, dolo finalizzato proprio a determinare un pregiudizio di mero fatto al terzo creditore, impedendogli il soddisfacimento effettivo del proprio diritto, nella specie il diritto alla soddisfazione del proprio credito nei confronti della parte più solvibile. 5.1.– Il motivo è infondato per la ragione assorbente che BE OL non era legittimata a proporre l’opposizione di terzo, in quanto parte del giudizio avverso cui è stata proposta l’opposizione, avendo intrapreso tale giudizio con atto di citazione 16 notificato alla Provincia religiosa San TT di DO IO in data 16 maggio 2001 (vedi pag. 4 del ricorso). Invero, il rimedio di cui all’art. 404 c.p.c., nelle sue due forme dell’opposizione ordinaria e revocatoria, è riservato ai terzi e quindi a coloro che non abbiano rivestito la qualità di parti processuali e, in particolare, con riferimento all’opposizione revocatoria, ai soli aventi causa o creditori di una delle parti, nell’ipotesi in cui la sentenza sia il risultato della frode processuale perpetrata ai suoi danni. L’opposizione era, quindi, ex ante inammissibile per tale assorbente ragione, rilevabile d’ufficio. 6.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. 17 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore ES RA Il Presidente DO RR