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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1043/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
132/2023 del 27/01/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PIAZZESE BATTISTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MANCINI GIANLUCA e dell'avv. BLUNDO Controparte_3
SERENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 132/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27/01/2023 veniva ingiunto a di corrispondere al la somma Parte_1 Controparte_2 di € 11.904,16, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento della fattura n. 880230860109211 del 18.2.2020. Con atto di citazione notificato il 9.3.2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo deducendo: di non aver mai ricevuto una fattura dell'importo di € 11.904,16 e di non avere mai fatto pagamenti in acconto sulla somma di € 37.944,03; di essere receduto da circa due anni dal contratto di somministrazione intercorrente con il per passare ad;
Controparte_2 CP_4 di non potere verificare il consumo ed il funzionamento del contatore né svolgere un controllo su di esso in quanto circa due anni addietro personale incaricato dalla società Controparte_2
a seguito della cessazione della utenza, rimuoveva ed asportava il contatore senza
[...] procedere, in contraddittorio con l'esponente, alla lettura finale;
l'avvenuta prescrizione del credito ai sensi della L. n. 205 del 2017. Chiedeva pertanto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta Controparte_2 deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate da parte opponente. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27/01/2023, con vittoria di spese e compensi. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e deve pertanto essere accolta. In particolare, è fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione biennale del credito ingiunto. Va al riguardo evidenziato che la legge di bilancio del 2018 ha introdotto, con specifico riferimento alle società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas e servizi idrici, all'articolo 1 commi 4-10, nuove disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di prescrizione. L'art. 1, comma 4, della legge 205/2017 ha stabilito che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e il comma 10 del medesimo articolo ha stabilito che il suddetto termine prescrizionale si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, all'1.3.2018. L'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina chiaramente il momento a partire dal quale decorre il termine prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture. Nel caso che ci occupa, la fattura n. 880230860109211 del 18.2.2020 indica, quale data di scadenza, da cui deve dunque decorrere il termine prescrizionale, il 14.3.2020. Il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, cioè la diffida di pagamento, è stata notificato all'opponente il 20.6.2022, quindi oltre i due anni. Ne consegue che, quando è stato proposto il ricorso monitorio (novembre 2022), il credito di cui alla fattura n. 880230860109211 era già prescritto. È irrilevante l'esame delle ulteriori questioni, assorbito dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo n. 132/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27/01/2023 deve essere revocato. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1043/2023: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 132/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27/01/2023. CONDANNA a rimborsare a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed in € 3.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 14/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1043/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
132/2023 del 27/01/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PIAZZESE BATTISTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MANCINI GIANLUCA e dell'avv. BLUNDO Controparte_3
SERENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 132/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27/01/2023 veniva ingiunto a di corrispondere al la somma Parte_1 Controparte_2 di € 11.904,16, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento della fattura n. 880230860109211 del 18.2.2020. Con atto di citazione notificato il 9.3.2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo deducendo: di non aver mai ricevuto una fattura dell'importo di € 11.904,16 e di non avere mai fatto pagamenti in acconto sulla somma di € 37.944,03; di essere receduto da circa due anni dal contratto di somministrazione intercorrente con il per passare ad;
Controparte_2 CP_4 di non potere verificare il consumo ed il funzionamento del contatore né svolgere un controllo su di esso in quanto circa due anni addietro personale incaricato dalla società Controparte_2
a seguito della cessazione della utenza, rimuoveva ed asportava il contatore senza
[...] procedere, in contraddittorio con l'esponente, alla lettura finale;
l'avvenuta prescrizione del credito ai sensi della L. n. 205 del 2017. Chiedeva pertanto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta Controparte_2 deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate da parte opponente. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27/01/2023, con vittoria di spese e compensi. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e deve pertanto essere accolta. In particolare, è fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione biennale del credito ingiunto. Va al riguardo evidenziato che la legge di bilancio del 2018 ha introdotto, con specifico riferimento alle società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas e servizi idrici, all'articolo 1 commi 4-10, nuove disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di prescrizione. L'art. 1, comma 4, della legge 205/2017 ha stabilito che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e il comma 10 del medesimo articolo ha stabilito che il suddetto termine prescrizionale si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, all'1.3.2018. L'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina chiaramente il momento a partire dal quale decorre il termine prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture. Nel caso che ci occupa, la fattura n. 880230860109211 del 18.2.2020 indica, quale data di scadenza, da cui deve dunque decorrere il termine prescrizionale, il 14.3.2020. Il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, cioè la diffida di pagamento, è stata notificato all'opponente il 20.6.2022, quindi oltre i due anni. Ne consegue che, quando è stato proposto il ricorso monitorio (novembre 2022), il credito di cui alla fattura n. 880230860109211 era già prescritto. È irrilevante l'esame delle ulteriori questioni, assorbito dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo n. 132/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27/01/2023 deve essere revocato. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1043/2023: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 132/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27/01/2023. CONDANNA a rimborsare a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed in € 3.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 14/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3