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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6319 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10356/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 22 gennaio 2025, con termine per memorie di repliche al 14 aprile 2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Paola Parte_1
Chiovelli
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Tommaso Spinelli Controparte_1
Giordano
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1 ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 [...]
e la , chiedendone la condanna in solido, previo Controparte_1 Controparte_2
accertamento della responsabilità esclusiva del sig. al risarcimento di tutti i danni – CP_2
quantificati complessivamente in Euro 64.246,33 – subiti nel sinistro occorsogli in Roma, in data 19 gennaio 2018 alle ore 10,30 circa.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
- mentre si recava sul posto di lavoro alla guida del proprio ciclomotore modello Aprilia
“Scarabeo” targato X6PJFT assicurato con la , l'attore era rimasto Controparte_2 coinvolto in un incidente stradale con l'autovettura modello Jeep “Renegade”, targata
FD373PF, di proprietà e condotta dal Signor assicurata con polizza numero Controparte_2
666.013.0000052174 presso la compagnia;
Controparte_1
- nello specifico, l'autovettura del convenuto si trovava parcheggiata sul lato destro di Via della
Magliana, di fronte all'intersezione con Via E. Nathan, quando il conducente, non prestando le dovute precauzioni del caso, aveva aperto lo sportello anteriore sinistro della vettura, colpendo la parte attrice che in quel momento sopraggiungeva a bordo del suo motociclo;
- in conseguenza dell'urto, il sig. era caduto riportando lesioni personali, Parte_1 sicché, trasportato con l'autoambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale “San Camillo
Forlanini”, gli era stata posta la seguente diagnosi: “pneumotorace a sinistra, fratture costali a sinistra, frattura del corpo della scapola, commozione celebrale, petecchia emorragica cerebrale frontale sinistra, ematoma coscia destra, prognosi gg. 40”;
- terminato il periodo di malattia, il danneggiato si era sottoposto a visita presso un consulente medico legale di propria fiducia, il quale aveva quantificato le lesioni come segue: Invalidità permanente 17%, ITA 40 gg., ITP 159 gg.;
- trattandosi di infortunio in itinere, era stata rubricata una posizione presso l' il quale CP_3 aveva provveduto ad effettuare l'istruttoria e ad indennizzare il danneggiato;
- parte attrice aveva inoltrato alla compagnia assicuratrice del responsabile civile ed alla propria compagnia assicuratrice formale richiesta di risarcimento danni e messa in mora;
- la aveva liquidato nella fase stragiudiziale la somma di Euro Controparte_1
38.015,00, trattenuta da parte attrice in acconto sul maggior importo dovuto;
- il danno complessivamente patito dall'attore ammontava ad Euro 102,261,33 da cui doveva essere sottratta la somma liquidata dall'impresa Assicuratrice, di Euro 38.015,00, residuando l'importo dovuto di Euro 64.246,33 a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale e danno estetico.
2 La si è costituita contestando integralmente la domanda attorea, Controparte_1
chiedendone il rigetto e deducendo in particolare la congruità delle somme già offerte in liquidazione.
In particolare, la società convenuta ha rilevato che:
- nella fase stragiudiziale aveva corrisposto al danneggiato la somma complessiva di Euro
46.563,00 e non già 38.015,00 come indicato nell'atto introduttivo del giudizio;
- dall'importo complessivo spettante al danneggiato era stata detratta la somma indennizzata allo stesso dall' a titolo di danno biologico, siccome risultante dalla missiva inviata alla CP_3
compagnia in data 6 novembre 2019 e contenente la domanda di regresso per complessivi Euro
19.280,06.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del sig. dichiarata la contumacia CP_2
dello stesso e della , espletata CTU medico legale, la causa è stata Controparte_2
trattenuta in decisione.
2. Sulla liquidazione del risarcimento del danno
Il presente giudizio può essere definito sulla base delle seguenti ragioni più liquide, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. ord. 9309/20).
L'attore ha chiesto la liquidazione della somma ulteriore di Euro 64.246,33 a titolo di risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale ed estetico.
In ordine alle lesioni personali subite, il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto che il sig. ha riportato lesioni Parte_1 causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “grave trauma toracico con emopneumotorace e multiple fratture costali a sinistra e frattura del corpo della scapola sinistra;
un trauma cranico commotivo con petecchia emorragica cerebrale frontale sinistra;
un vasto ematoma a carico della coscia destra, successivamente evacuato per via chirurgica.”
Ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 50 di I.T.A, di gg. 60 di I.T.P al
50%, nonché per una IP in termini di danno biologico nella misura del 17%. Il CTU ha, inoltre, escluso la ripercussione degli esiti invalidanti sulla capacità lavorativa specifica e riconosciuto congrue le spese mediche documentate per Euro 359,00 e non ritenuto necessarie spese future.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre farsi applicazione dei criteri di cui alle Tabelle formulate dal Tribunale di Roma.
Pur dandosi, infatti, atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento
3 quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attore (47 anni) può essere così valutato:
- euro 45.148,11 per invalidità permanente (17%);
- euro 10.419,70 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 6.512,50 per inabilità temporanea totale (euro 130,25x50 gg.)
- euro 3.907,20 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 65,12x60 gg.)
Si ritiene equo liquidare, altresì, al danneggiato una somma a titolo di danno morale subiettivo nella misura di Euro 9.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU della Corte di
Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del disagio subito dalla pate attrice a seguito dei traumi riportati, degli interventi chirurgici, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad
Euro 359,00.
Appare, invece, infondata la richiesta di risarcimento del danno esistenziale.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, “…In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado
4 percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Ad esso ha fatto seguito una giurisprudenza conforme e consolidata sulla non scindibilità di danno biologico e danno esistenziale (rectius dinamico-relazione) (cfr.
Cass. 29/03/2019, n. 8755, secondo cui il danno riconosciuto e liquidato il danno esistenziale, essendo stato già riconosciuto e liquidato il danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, non può essere liquidato perché costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria), mentre quello che ha un autonomo rilievo fenomenologico è il danno morale che nella specie è stato liquidato…” (Cass. 16039/2020).
Non sono poi provati gli ulteriori danni su cui parte attrice fonda le sue maggiori richieste risarcitorie (non vi è prova che parte attrice abbia sostenuto spese mediche per euro 18.920,58, né è offerta la prova delle circostanze sulle quali il danneggiato fonda la richiesta di personalizzazione;
ugualmente non vi è prova di una contrazione del reddito ricavato dall'attività lavorativa espletata, avendo peraltro il CTU escluso ogni ripercussione dell'IP sull'attività lavorativa precedentemente svolta).
Complessivamente, pertanto, i danni subiti dall'attore ammontano ad Euro 64.926,21.
Orbene, trattandosi di infortunio in itinere, l' ha provveduto a rubricare il caso CP_3 assicurativo, liquidando al danneggiato, tra l'altro, una somma a titolo di danno biologico pari ad Euro 14.205,02 (cfr. doc. 20 atto di citazione).
Come noto, nel caso di surroga da parte dell'assicuratore sociale, secondo l'orientamento consolidato della corte di legittimità, “… le somme liquidate dall' in favore del CP_3
danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile… Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ. il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse…il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico…”. (Cass. S.U. n. 12566/18).
Aggiunge il Supremo Collegio che il danno differenziale, e cioè l'importo che il responsabile civile dovrà corrispondere al danneggiato al netto dell'indennizzo corrispostogli dall'assicuratore sociale, deve ricavarsi mediante il c.d. computo per “poste omogenee”,
5 decurtando, cioè, dal calcolo del danno civilistico complessivo unicamente le voci di danno omogenee rispettivamente indennizzate dall'assicuratore sociale e oggetto di risarcimento da parte del terzo responsabile.
Nel caso di specie la sola voce di danno omogenea è quella relativa alla invalidità permanente che l' ha indennizzato al signor nella misura di CP_3 Parte_1
Euro 14.205,02 e che dovrà, dunque, essere detratta dal computo del danno complessivo.
Come anticipato, la compagnia assicuratrice, nella fase stragiudiziale, ha corrisposto al danneggiato la somma pari ad Euro 46.563,00.
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre
l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato dalla (e Controparte_1 così per euro 55.223,72 all'attualità), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto gli acconti rivalutati. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati), considerato anche l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale
(il quale deve essere ugualmente detratto, previa sua rivalutazione all'attualità, onde rendere omogenee le poste), non residua alcun compendio risarcitorio da corrispondere in favore dell'attore il cui credito deve, dunque, considerarsi interamente soddisfatto.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, nei rapporti tra le parti costituite, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Spese irripetibili nei rapporti con i convenuti contumaci.
Spese di CTU a carico definitivo dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda;
6 2) condanna l'attore a rifondere alla le spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti con e con la Controparte_2 [...]
; Controparte_2
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore.
Così deciso in Roma il 22.4.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10356/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 22 gennaio 2025, con termine per memorie di repliche al 14 aprile 2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Paola Parte_1
Chiovelli
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Tommaso Spinelli Controparte_1
Giordano
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1 ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 [...]
e la , chiedendone la condanna in solido, previo Controparte_1 Controparte_2
accertamento della responsabilità esclusiva del sig. al risarcimento di tutti i danni – CP_2
quantificati complessivamente in Euro 64.246,33 – subiti nel sinistro occorsogli in Roma, in data 19 gennaio 2018 alle ore 10,30 circa.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
- mentre si recava sul posto di lavoro alla guida del proprio ciclomotore modello Aprilia
“Scarabeo” targato X6PJFT assicurato con la , l'attore era rimasto Controparte_2 coinvolto in un incidente stradale con l'autovettura modello Jeep “Renegade”, targata
FD373PF, di proprietà e condotta dal Signor assicurata con polizza numero Controparte_2
666.013.0000052174 presso la compagnia;
Controparte_1
- nello specifico, l'autovettura del convenuto si trovava parcheggiata sul lato destro di Via della
Magliana, di fronte all'intersezione con Via E. Nathan, quando il conducente, non prestando le dovute precauzioni del caso, aveva aperto lo sportello anteriore sinistro della vettura, colpendo la parte attrice che in quel momento sopraggiungeva a bordo del suo motociclo;
- in conseguenza dell'urto, il sig. era caduto riportando lesioni personali, Parte_1 sicché, trasportato con l'autoambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale “San Camillo
Forlanini”, gli era stata posta la seguente diagnosi: “pneumotorace a sinistra, fratture costali a sinistra, frattura del corpo della scapola, commozione celebrale, petecchia emorragica cerebrale frontale sinistra, ematoma coscia destra, prognosi gg. 40”;
- terminato il periodo di malattia, il danneggiato si era sottoposto a visita presso un consulente medico legale di propria fiducia, il quale aveva quantificato le lesioni come segue: Invalidità permanente 17%, ITA 40 gg., ITP 159 gg.;
- trattandosi di infortunio in itinere, era stata rubricata una posizione presso l' il quale CP_3 aveva provveduto ad effettuare l'istruttoria e ad indennizzare il danneggiato;
- parte attrice aveva inoltrato alla compagnia assicuratrice del responsabile civile ed alla propria compagnia assicuratrice formale richiesta di risarcimento danni e messa in mora;
- la aveva liquidato nella fase stragiudiziale la somma di Euro Controparte_1
38.015,00, trattenuta da parte attrice in acconto sul maggior importo dovuto;
- il danno complessivamente patito dall'attore ammontava ad Euro 102,261,33 da cui doveva essere sottratta la somma liquidata dall'impresa Assicuratrice, di Euro 38.015,00, residuando l'importo dovuto di Euro 64.246,33 a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale e danno estetico.
2 La si è costituita contestando integralmente la domanda attorea, Controparte_1
chiedendone il rigetto e deducendo in particolare la congruità delle somme già offerte in liquidazione.
In particolare, la società convenuta ha rilevato che:
- nella fase stragiudiziale aveva corrisposto al danneggiato la somma complessiva di Euro
46.563,00 e non già 38.015,00 come indicato nell'atto introduttivo del giudizio;
- dall'importo complessivo spettante al danneggiato era stata detratta la somma indennizzata allo stesso dall' a titolo di danno biologico, siccome risultante dalla missiva inviata alla CP_3
compagnia in data 6 novembre 2019 e contenente la domanda di regresso per complessivi Euro
19.280,06.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del sig. dichiarata la contumacia CP_2
dello stesso e della , espletata CTU medico legale, la causa è stata Controparte_2
trattenuta in decisione.
2. Sulla liquidazione del risarcimento del danno
Il presente giudizio può essere definito sulla base delle seguenti ragioni più liquide, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. ord. 9309/20).
L'attore ha chiesto la liquidazione della somma ulteriore di Euro 64.246,33 a titolo di risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale ed estetico.
In ordine alle lesioni personali subite, il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto che il sig. ha riportato lesioni Parte_1 causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “grave trauma toracico con emopneumotorace e multiple fratture costali a sinistra e frattura del corpo della scapola sinistra;
un trauma cranico commotivo con petecchia emorragica cerebrale frontale sinistra;
un vasto ematoma a carico della coscia destra, successivamente evacuato per via chirurgica.”
Ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 50 di I.T.A, di gg. 60 di I.T.P al
50%, nonché per una IP in termini di danno biologico nella misura del 17%. Il CTU ha, inoltre, escluso la ripercussione degli esiti invalidanti sulla capacità lavorativa specifica e riconosciuto congrue le spese mediche documentate per Euro 359,00 e non ritenuto necessarie spese future.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre farsi applicazione dei criteri di cui alle Tabelle formulate dal Tribunale di Roma.
Pur dandosi, infatti, atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento
3 quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attore (47 anni) può essere così valutato:
- euro 45.148,11 per invalidità permanente (17%);
- euro 10.419,70 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 6.512,50 per inabilità temporanea totale (euro 130,25x50 gg.)
- euro 3.907,20 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 65,12x60 gg.)
Si ritiene equo liquidare, altresì, al danneggiato una somma a titolo di danno morale subiettivo nella misura di Euro 9.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU della Corte di
Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del disagio subito dalla pate attrice a seguito dei traumi riportati, degli interventi chirurgici, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad
Euro 359,00.
Appare, invece, infondata la richiesta di risarcimento del danno esistenziale.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, “…In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado
4 percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Ad esso ha fatto seguito una giurisprudenza conforme e consolidata sulla non scindibilità di danno biologico e danno esistenziale (rectius dinamico-relazione) (cfr.
Cass. 29/03/2019, n. 8755, secondo cui il danno riconosciuto e liquidato il danno esistenziale, essendo stato già riconosciuto e liquidato il danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, non può essere liquidato perché costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria), mentre quello che ha un autonomo rilievo fenomenologico è il danno morale che nella specie è stato liquidato…” (Cass. 16039/2020).
Non sono poi provati gli ulteriori danni su cui parte attrice fonda le sue maggiori richieste risarcitorie (non vi è prova che parte attrice abbia sostenuto spese mediche per euro 18.920,58, né è offerta la prova delle circostanze sulle quali il danneggiato fonda la richiesta di personalizzazione;
ugualmente non vi è prova di una contrazione del reddito ricavato dall'attività lavorativa espletata, avendo peraltro il CTU escluso ogni ripercussione dell'IP sull'attività lavorativa precedentemente svolta).
Complessivamente, pertanto, i danni subiti dall'attore ammontano ad Euro 64.926,21.
Orbene, trattandosi di infortunio in itinere, l' ha provveduto a rubricare il caso CP_3 assicurativo, liquidando al danneggiato, tra l'altro, una somma a titolo di danno biologico pari ad Euro 14.205,02 (cfr. doc. 20 atto di citazione).
Come noto, nel caso di surroga da parte dell'assicuratore sociale, secondo l'orientamento consolidato della corte di legittimità, “… le somme liquidate dall' in favore del CP_3
danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile… Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ. il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse…il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico…”. (Cass. S.U. n. 12566/18).
Aggiunge il Supremo Collegio che il danno differenziale, e cioè l'importo che il responsabile civile dovrà corrispondere al danneggiato al netto dell'indennizzo corrispostogli dall'assicuratore sociale, deve ricavarsi mediante il c.d. computo per “poste omogenee”,
5 decurtando, cioè, dal calcolo del danno civilistico complessivo unicamente le voci di danno omogenee rispettivamente indennizzate dall'assicuratore sociale e oggetto di risarcimento da parte del terzo responsabile.
Nel caso di specie la sola voce di danno omogenea è quella relativa alla invalidità permanente che l' ha indennizzato al signor nella misura di CP_3 Parte_1
Euro 14.205,02 e che dovrà, dunque, essere detratta dal computo del danno complessivo.
Come anticipato, la compagnia assicuratrice, nella fase stragiudiziale, ha corrisposto al danneggiato la somma pari ad Euro 46.563,00.
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre
l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato dalla (e Controparte_1 così per euro 55.223,72 all'attualità), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto gli acconti rivalutati. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati), considerato anche l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale
(il quale deve essere ugualmente detratto, previa sua rivalutazione all'attualità, onde rendere omogenee le poste), non residua alcun compendio risarcitorio da corrispondere in favore dell'attore il cui credito deve, dunque, considerarsi interamente soddisfatto.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, nei rapporti tra le parti costituite, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Spese irripetibili nei rapporti con i convenuti contumaci.
Spese di CTU a carico definitivo dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda;
6 2) condanna l'attore a rifondere alla le spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti con e con la Controparte_2 [...]
; Controparte_2
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore.
Così deciso in Roma il 22.4.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
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