CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 431/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istr.
all'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 431/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in EZ-Mestre, Parte_1 via Terraglio n.63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EZ , in P.IVA_1 persona della propria procuratrice Dott.ssa che, giusta procura alla lite 8.11.2022, Parte_2 allegata ex art. 83, 3°co., cpc, è così rappresentata e difesa in questo giudizio dall'Avv. Alessandro Paletta
(C.F.: ) e dall'Avv. Angelo Paletta (C.F.: ), con studio in C.F._1 C.F._2
Roma, Via Emilia n.88 e con gli stessi nominati difensori elettivamente domiciliata;
parte appellante contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore –
[...] P.IVA_2
Direttore Generale, Dott. – con sede in , C.so Bramante 88, rappresentata e Controparte_2 CP_1 assistita, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co. cpc, ex Deliberazione n. 867 del 12.06.2023, dall'Avv. Giovanna Manzoli (C.F. , congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. C.F._3
Chiara Fini (C.F. del Foro di , con elezione di domicilio presso le stesse in C.F._4 CP_1
C.so Bramante 88;
pagina 1 di 9 parte appellata
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Appello avverso sentenza del Tribunale di Torino n.
3659/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“- accertare e dichiarare infondata la opposizione al decreto ingiuntivo n.828/2021 reso inter partes dal Tribunale di Torino
e per l'effetto (motivo §A del presente atto) accertare la fondatezza dei crediti residui alla retrocessione e portati nel titolo monitorio stesso, crediti dei quali si chiede ancora accertarsi il dovuto pagamento oltre accessori ex dlgs231/02; in ogni caso, condannare di al pagamento in favore di Controparte_1 CP_1 [...]
della somma di €19.585,61 oltre interessi di mora ex dlgs231/02 per i titoli contenuti nel ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo n.828/2021 (RG22486/2020) ed a conferma della fondatezza del credito monitorio in parte qua;
- accolto il primo motivo di appello, ancora in riforma della impugnata Sentenza 3659/2022 (motivo §B del presente atto e nel rispetto dell'art.92 cod.proc.civ.), condannare l' di Controparte_1 al pagamento delle spese di lite del primo grado per essere la appellata soccombente e così determinarsi le spese con CP_1 applicazione delle misure previste e disciplinate nel DM55/14.
Con vittoria delle spese del gravame”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'atto d'appello inammissibile e/o manifestamente infondato per i profili esposti, con ogni consequenziale pronuncia;
Nel merito in via principale in ogni caso, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza e, per l'effetto, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 828/2021; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, e di eventuale condanna di quest' ridurre l'ammontare di quanto dovuto agli importi che verranno CP_1 accertati in corso di causa, tenuto conto delle contestazioni aziendali e/o dell'eccepita prescrizione quinquennale, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 9 In ogni caso con il favore delle spese del presente grado di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi art. 1 comma
208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dal l'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA
e CPA, rimettendosi al prudente apprezzamento di Codesta Corte in ordine ad un'eventuale condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
92 primo comma c.p.c. e 88 c.p.c., alla luce delle motivazioni esposte al paragrafo A.1”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 828/2021 del 01.02.2021 la ha ingiunto all Parte_1 [...]
di il pagamento della somma Controparte_1 Controparte_1 CP_1 complessiva di € 84.073,88 a titolo di sorte di capitale oltre interessi ex d.lgs. 231/2022 dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché le spese legali. La controversia trae origine dai rapporti commerciali intercorsi tra l' e quattro società fornitrici di beni e servizi in ambito sanitario: Controparte_3
e Sanofi S.p.A. Nel periodo compreso Controparte_4 CP_5 Controparte_6 tra il 2012 e il 2017, le suddette società hanno emesso nei confronti dell sedici Controparte_3 fatture per forniture di beni e servizi:
- Da fattura n. 150500131 del 31.03.2015 di € 399,75; fattura n. 170501472 del Controparte_4
28.02.2017 di € 552,50; fattura n. 170502863 del 31.03.2017 di € 552,50.
- Da Rivoira S.p.A.: fattura n. 13003267 del 31.01.2013 di € 22.255,83; fattura n. 13004423 del
31.01.2013 di € 3.786,62; fattura n. 13016122 del 28.02.2013 di € 17.159,08; fattura n. 1317341 del
28.02.2013 di € 272,37; fattura n. 13029374 del 31.03.2013 di € 18.672,17.
- Da Roche Diagnostics S.p.A.: fattura n. 6873327752 dell'11.06.2013 di € 1.004,30; fattura n.
6873314007 del 19.03.2013 di € 139,88; fattura n. 6872324916 del 10.05.2012 di € 1.996,50; fattura n. 6872334497 del 29.06.2012 di € 1.815,00; fattura n. 6873341023 del 27.08.2013 di € 545,52; fattura n. 6873361421 del 18.12.2013 di € 6.839,81; fattura n. 6873360356 del 13.12.2013 di €
7.930,00.
- Da Sanofi S.p.A.: fattura n. 918668 del 04.04.2014 di € 1.613,68.
I crediti portati da tali fatture sono stati successivamente ceduti alla mediante distinti Parte_1 contratti di cessione stipulati rispettivamente in data 08.04.2016 con in data Controparte_4
08.04.2016 con in date 21.06.2013 e 24.06.2014 con e in data CP_5 Controparte_6
18.12.2014 con Sanofi S.p.A. In data 08.07.2020, la inviava all' una diffida Parte_1 Controparte_3 di pagamento che rimaneva però priva di riscontro.
1.1. Avverso detto provvedimento monitorio l' ha proposto opposizione innanzi al Controparte_3
Tribunale di Torino, contestando la fondatezza della pretesa creditoria sotto molteplici profili. In particolare, ha dedotto di aver già provveduto al pagamento di alcune fatture per complessivi € 1.650,52, pagina 3 di 9 mentre per le restanti ha eccepito: i) la mancanza degli ordini necessari per la validità dei contratti con la
Pubblica Amministrazione;
ii) l'assenza di documenti di trasporto validamente sottoscritti a comprova dell'avvenuta consegna;
iii) l'esistenza di vizi nelle forniture;
iv) l'avvenuto saldo di taluni ordini mediante pagamento di precedenti fatture;
v) l'applicazione di prezzi difformi da quelli pattuiti in sede contrattuale.
Nel corso del giudizio di opposizione, la pretesa creditoria della è stata significativamente ridotta a Pt_1 seguito della “retrocessione” alla società Nippon Gases Italia S.r.l. (già dei crediti dalla CP_5 stessa originariamente ceduti, per un importo complessivo di € 62.545,82. Per effetto di tale retrocessione e di ulteriori pagamenti e rinunce medio tempore intervenuti, la domanda della è stata circoscritta Pt_1 all'importo di € 19.585,61, oltre interessi, relativo a cinque fatture emesse da Controparte_6 specificamente: i) fattura n. 6872324916 del 10.05.2012 di € 1.996,50; ii) fattura n. 6873361421 del
18.12.2013 di € 6.839,81; iii) fattura n. 6873327752 dell'11.06.2013 di € 1.004,30; iv) fattura n. 6872334497 del 29.06.2012 di € 1.815,00; v) fattura n. 6873360356 del 13.12.2013 di € 7.930,00. Con riferimento a tali fatture residue, l' ha mantenuto ferme le proprie contestazioni, deducendo in particolare: i) per la CP_1 fattura n. 6872324916/2012, la mancata sottoscrizione del documento di trasporto a comprova dell'avvenuta consegna;
ii) per la fattura n. 6873361421/2013, l'assenza di documenti di trasporto debitamente sottoscritti, nonostante le richieste in tal senso formulate all'opposta; iii) per la fattura n.
6873327752/2013, analogamente, la mancata produzione di D.D.T. firmati;
iv) per la fattura n.
6872334497/2012, oltre alla mancanza di D.D.T. sottoscritti, l'avvenuto precedente saldo dell'ordine n.
F2 455/2012 mediante pagamento delle fatture n. 6872340488 e n. 6872340489 del 30 luglio 2012, con mandato n. 13230 del 30 luglio 2013; v) per la fattura n. 6873360356/2013, la difformità tra i termini contrattuali ivi riportati e quelli indicati nella lex specialis, con particolare riferimento agli importi dei canoni mensili per le apparecchiature OB 6000 (indicati in fattura in € 375,00 ciascuno anziché €
250,00 come da contratto) e all'aliquota IVA applicata (22% anziché 21%), nonché la fatturazione per due volte del prodotto RETAL FEE OB P 312 per € 1.000,00 cadauno, mai ordinato.
1.2. Nel giudizio di primo grado, la ha replicato producendo documentazione a supporto dei crediti Pt_1 azionati, costituita da ordini, documenti di trasporto e contratti richiamati nelle fatture, sostenendo che tale documentazione non sarebbe stata oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'Azienda debitrice.
1.3. Con la sentenza n. 3659/2022, il Tribunale di Torino, ritenendo non adeguatamente provati i crediti residui a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dall'opponente, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo, ritenendo non assolto da parte della l'onere probatorio sulla stessa gravante Pt_1 circa l'esistenza dei contratti, la consegna della merce e la conformità delle forniture alle previsioni contrattuali, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall La pronuncia ha inoltre CP_1 condannato la al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda vittoriosa, Parte_1 liquidandole in € 7.254,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario pagina 4 di 9 spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi e successive occorrende. In particolare, il giudice di primo grado ha articolato la propria decisione muovendo dalla preliminare constatazione che, nel corso del giudizio di opposizione, la convenuta opposta aveva ridotto l'ammontare della domanda, rinunciando alla richiesta di pagamento di molte fatture per avvenuta retrocessione dei crediti al cedente. Tale condotta è stata qualificata dal giudice come equivalente ad una rinuncia parziale alla domanda, con conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle fatture oggetto di retrocessione.
Quanto alle fatture per cui l' aveva eccepito l'avvenuto pagamento per un totale di € 1.650,52, il CP_1
Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione, avendo l'opponente prodotto non solo i mandati di pagamento, ma anche i bonifici quietanzati dal tesoriere, escludendo altresì la debenza degli interessi moratori stante la tempestività dei pagamenti alla luce della data di effettiva trasmissione delle fatture. Con riferimento alle restanti fatture per cui la ha insistito nel chiedere il pagamento della sorte capitale e degli interessi Pt_1
(cinque fatture emesse da per complessivi € 19.585,61), il Tribunale ha rilevato Controparte_6 come l opponente avesse svolto specifiche contestazioni in relazione alle singole forniture CP_1 sottostanti, concernenti: l'assenza di ordine, necessario per la validità di un contratto con la Pubblica
Amministrazione; la mancata prova della consegna della merce per difetto di D.D.T. validamente sottoscritto;
i vizi nella fornitura;
l'avvenuto saldo dell'ordine con precedenti fatture già pagate;
l'applicazione di prezzi diversi da quelli pattuiti in contratto. A fronte di tali specifiche contestazioni, il
Tribunale ha ritenuto che gravasse sulla creditrice opposta l'onere di dimostrare di aver eseguito (e di aver eseguito correttamente) le prestazioni chieste in pagamento, dovendo provare l'esistenza del contratto, la consegna della merce e la conformità della merce alle previsioni contrattuali. Tale onere, secondo la pronuncia, non è stato assolto da che si è limitata ad eccepire che sarebbe stato onere Parte_1 dell'opponente la prova della non debenza delle somme ingiunte a fronte della documentazione contabile e contrattuale prodotta. Il Tribunale ha disatteso tale assunto, richiamando il principio secondo cui, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere il diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. La sentenza ha inoltre precisato che non è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento.
2. Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 23.03.2023, ha articolato due Parte_1 motivi di gravame chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della fondatezza dei crediti residui alla retrocessione per l'importo di € 19.585,61 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
pagina 5 di 9 2.1. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non esaminare e valutare la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e ulteriormente integrata nel corso del giudizio di opposizione, dalla quale emergerebbe la prova dei crediti azionati, anche attraverso ordini, documenti di trasporto e contratti richiamati nelle fatture. In particolare, la ha sostenuto che il Pt_1 giudice di prime cure non avrebbe scrutinato le prove documentali allegate, costituite da ordini, documenti di trasporto e contratti richiamati nelle fatture, dalle quali emergerebbe la fondatezza dei crediti azionati. L'appellante ha evidenziato come tale documentazione non sarebbe stata oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'Azienda debitrice, con conseguente operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
2.2. Con il secondo motivo, la ha censurato la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che il Tribunale Pt_1 non avrebbe tenuto conto della circostanza che il procedimento aveva tratto origine da un decreto ingiuntivo emesso all'esito di una preliminare delibazione dello stesso Tribunale, né avrebbe considerato il comportamento processuale dell' che si sarebbe avvalsa delle forniture pagandole solo in parte, CP_1 denunciando l'assenza di titolo solo in giudizio e negoziando la retrocessione dei crediti della
L'appellante richiede quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna al Controparte_7 pagamento delle spese di lite del primo grado in capo all'appellato seppur, nel medesimo atto di citazione d'appello (pag. 2), affermi che le spese di lite sarebbero dovute essere compensate o in parte compensate ad onere del qui appellato.
3. L' si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 16.06.2023, Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di gravame non conterrebbe una specifica indicazione dei capi della sentenza impugnati e delle violazioni di legge denunciate. Nel merito, l'appellata ha insistito sulla correttezza della pronuncia di primo grado, evidenziando come la non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante Pt_1 circa l'esistenza dei contratti e la regolare esecuzione delle forniture. L' ha ribadito le CP_1 contestazioni già svolte in primo grado, rilevando come la documentazione prodotta dalla non Pt_1 fosse idonea a provare l'esistenza e la regolare esecuzione delle forniture sottostanti alle cinque fatture emesse da per complessivi € 19.585,61. Controparte_6
4. L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti di Parte_1 specificità previsti dall'art. 342 c.p.c. L'atto di gravame, infatti, non contiene una puntuale indicazione dei capi della sentenza impugnati né una specifica illustrazione delle critiche mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, limitandosi a lamentare genericamente che il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria. Tale censura si risolve in una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, senza una effettiva critica della ratio decidendi della sentenza impugnata. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27199/2017, pagina 6 di 9 l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (si veda anche Cass, Sez. 3, n. 7786/2010 del 31/03/2010). Sul punto si deve, peraltro, richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in particolare dalla sentenza n. 249 dell'8 marzo 2024 secondo cui la valutazione circa il rispetto dell'obbligo di specificità dei motivi di appello deve essere compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, non essendo possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondata su basi specifiche.
4.1. In merito alle questioni probatorie sottese al primo motivo d'appello, il Tribunale ha articolato un'analitica motivazione circa le ragioni per cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sulla opposta, evidenziando come, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dall' Pt_1 CP_1 opponente, non fosse stata fornita adeguata prova dell'esistenza dei contratti, della consegna della merce e della conformità delle forniture alle previsioni contrattuali. L'appellante, tuttavia, non ha specificamente censurato tale iter logico-giuridico, limitandosi a richiamare ad omnia ed in modo generico ed indifferenziato la documentazione già prodotta in primo grado senza spiegare per quali ragioni essa sarebbe stata erroneamente valutata dal Tribunale. Non è stato inoltre chiarito in che modo le contestazioni dell' sarebbero state generiche o non specifiche, né sono state indicate le ragioni CP_1 per cui la documentazione prodotta sarebbe stata idonea a superare tali contestazioni. il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come recentemente ribaditi da questa Corte nella sentenza n. 20/2024. In particolare, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione, spetta al creditore opposto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. Nel caso di specie, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall' circa l'assenza di ordini, la mancata prova della consegna CP_1 per difetto di D.D.T. validamente sottoscritti, i vizi nelle forniture e l'applicazione di prezzi difformi da quelli pattuiti, la non ha fornito adeguata prova dell'esistenza e della regolare esecuzione dei Pt_1 rapporti sottostanti alle fatture azionate.
4.2. Il secondo motivo d'appello, meramente inerente alla regolazione delle spese, risulta assorbito per effetto della ritenuta inammissibilità del primo, dal momento che, confermata la sentenza di primo grado con la revoca del decreto ingiuntivo e l'integrale accoglimento dell'opposizione, l'applicazione del principio della soccombenza operata dal primo giudice è fondata de plano. La c.d. “retrocessione” di parte dei crediti azionati in via monitoria, non elide affatto l'applicazione del principio di soccombenza pagina 7 di 9 secondo le ragioni di diritto specificamente allegate dal primo giudice (pag. 5 e s. della sentenza), in parte qua ineccepibili (tant'è che neppure formano oggetto di specifica censura (e a cui pare opportuno meramente riportarsi verbatim: “il Tribunale rileva che parte convenuta con la memoria n. 2 ha ridotto l'ammontare della domanda, rinunciando alla richiesta di pagamento di molte fatture, per avvenuta retrocessione dei crediti al cedente.
Tale condotta equivale ad una rinuncia parziale alla domanda, con conseguente cessazione della materia del contendere. A tal riguardo deve osservarsi, infatti, che la rinuncia alla domanda “rientra fra i poteri del difensore … distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (Cass.,
04/02/2002, n. 1439), mentre la rinuncia alla domanda “non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere, e avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass., 10/09/2004, n. 18255) e “preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti ad ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore” (Cass., 13/03/1999, n. 2268), a differenza dunque della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge. Quindi, posto che “la rinuncia alla domanda,
a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2011, n. 23749; Cass. civ., Sez. III, 04/02/2002,
n. 1439 Trib. Salerno, 09/02/2009; Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12953; Tribunale Catania, sez. fallimentare, 19/05/2016, n. 79; Tribunale Lucca, 06/04/2016, n. 772), deve allora procedersi d'ufficio alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronuncia che “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2567), a ciò “non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. III, 11/01/2006, n. 271), senza necessità quindi di dover valutare la fondatezza della domanda rinunciata, domanda rilevante ai soli fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico del rinunciante. La retrocessione, per completezza, concerne anche gli interessi eventualmente maturati, posto che ha avuto ad oggetto gli interi crediti. Non essendo, quindi, la convenuta più titolare dei crediti retrocessi in base ad un accordo da lei stessa sottoscritto, risulta palese l'assenza di interesse della stessa a che il Tribunale proceda all'accertamento dell'esistenza di tali crediti” che non formano oggetto di specifica e motivata censura”.
pagina 8 di 9 4.3. Di là di ciò, come censurato da parte appellata, il motivo stesso è in sé inammissibile perché perplesso, nella parte in cui, dapprima chiede la compensazione e poi la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da seguente dispositivo, a valori medi del pertinente scaglione (€26.001,00 - €52.000,00), considerate tutte le fasi espletate (studio, introduttiva, decisoria) in complessivi € 6.946,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
L'iniziativa processuale si rivela, pertanto, non solo infondata, ma altresì contraddistinta dall'assenza di quel minimo di diligenza e/o perizia esigibile nel valutare l'infondatezza dei propri assunti difensivi;
tale situazione giustifica l'applicazione della sanzione officiosa dell'art. 96, 3° co., c.p.c. (che prescinde dalla prova anche solo dell'an del danno: Cass., Sez. Unite, Sez. Unite, 20.04.2004, n. 7583), in una misura ritenuta di giustizia pari all'importo delle spese liquidate a favore della parte appellata, al netto degli oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3659/2022 del Tribunale di Torino, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
€6.946,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
4) condanna ai sensi dell'art. 96 c. III c.p.c. l'appellante al pagamento a favore di controparte di una somma pari alla somma liquidata come compenso professionale (€ 6946,00).
Così deciso in Torino, il 28 febbraio 2025
Il Cons. est. La Presidente dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istr.
all'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 431/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in EZ-Mestre, Parte_1 via Terraglio n.63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EZ , in P.IVA_1 persona della propria procuratrice Dott.ssa che, giusta procura alla lite 8.11.2022, Parte_2 allegata ex art. 83, 3°co., cpc, è così rappresentata e difesa in questo giudizio dall'Avv. Alessandro Paletta
(C.F.: ) e dall'Avv. Angelo Paletta (C.F.: ), con studio in C.F._1 C.F._2
Roma, Via Emilia n.88 e con gli stessi nominati difensori elettivamente domiciliata;
parte appellante contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore –
[...] P.IVA_2
Direttore Generale, Dott. – con sede in , C.so Bramante 88, rappresentata e Controparte_2 CP_1 assistita, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co. cpc, ex Deliberazione n. 867 del 12.06.2023, dall'Avv. Giovanna Manzoli (C.F. , congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. C.F._3
Chiara Fini (C.F. del Foro di , con elezione di domicilio presso le stesse in C.F._4 CP_1
C.so Bramante 88;
pagina 1 di 9 parte appellata
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Appello avverso sentenza del Tribunale di Torino n.
3659/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“- accertare e dichiarare infondata la opposizione al decreto ingiuntivo n.828/2021 reso inter partes dal Tribunale di Torino
e per l'effetto (motivo §A del presente atto) accertare la fondatezza dei crediti residui alla retrocessione e portati nel titolo monitorio stesso, crediti dei quali si chiede ancora accertarsi il dovuto pagamento oltre accessori ex dlgs231/02; in ogni caso, condannare di al pagamento in favore di Controparte_1 CP_1 [...]
della somma di €19.585,61 oltre interessi di mora ex dlgs231/02 per i titoli contenuti nel ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo n.828/2021 (RG22486/2020) ed a conferma della fondatezza del credito monitorio in parte qua;
- accolto il primo motivo di appello, ancora in riforma della impugnata Sentenza 3659/2022 (motivo §B del presente atto e nel rispetto dell'art.92 cod.proc.civ.), condannare l' di Controparte_1 al pagamento delle spese di lite del primo grado per essere la appellata soccombente e così determinarsi le spese con CP_1 applicazione delle misure previste e disciplinate nel DM55/14.
Con vittoria delle spese del gravame”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'atto d'appello inammissibile e/o manifestamente infondato per i profili esposti, con ogni consequenziale pronuncia;
Nel merito in via principale in ogni caso, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza e, per l'effetto, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 828/2021; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, e di eventuale condanna di quest' ridurre l'ammontare di quanto dovuto agli importi che verranno CP_1 accertati in corso di causa, tenuto conto delle contestazioni aziendali e/o dell'eccepita prescrizione quinquennale, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 9 In ogni caso con il favore delle spese del presente grado di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi art. 1 comma
208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dal l'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA
e CPA, rimettendosi al prudente apprezzamento di Codesta Corte in ordine ad un'eventuale condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
92 primo comma c.p.c. e 88 c.p.c., alla luce delle motivazioni esposte al paragrafo A.1”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 828/2021 del 01.02.2021 la ha ingiunto all Parte_1 [...]
di il pagamento della somma Controparte_1 Controparte_1 CP_1 complessiva di € 84.073,88 a titolo di sorte di capitale oltre interessi ex d.lgs. 231/2022 dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché le spese legali. La controversia trae origine dai rapporti commerciali intercorsi tra l' e quattro società fornitrici di beni e servizi in ambito sanitario: Controparte_3
e Sanofi S.p.A. Nel periodo compreso Controparte_4 CP_5 Controparte_6 tra il 2012 e il 2017, le suddette società hanno emesso nei confronti dell sedici Controparte_3 fatture per forniture di beni e servizi:
- Da fattura n. 150500131 del 31.03.2015 di € 399,75; fattura n. 170501472 del Controparte_4
28.02.2017 di € 552,50; fattura n. 170502863 del 31.03.2017 di € 552,50.
- Da Rivoira S.p.A.: fattura n. 13003267 del 31.01.2013 di € 22.255,83; fattura n. 13004423 del
31.01.2013 di € 3.786,62; fattura n. 13016122 del 28.02.2013 di € 17.159,08; fattura n. 1317341 del
28.02.2013 di € 272,37; fattura n. 13029374 del 31.03.2013 di € 18.672,17.
- Da Roche Diagnostics S.p.A.: fattura n. 6873327752 dell'11.06.2013 di € 1.004,30; fattura n.
6873314007 del 19.03.2013 di € 139,88; fattura n. 6872324916 del 10.05.2012 di € 1.996,50; fattura n. 6872334497 del 29.06.2012 di € 1.815,00; fattura n. 6873341023 del 27.08.2013 di € 545,52; fattura n. 6873361421 del 18.12.2013 di € 6.839,81; fattura n. 6873360356 del 13.12.2013 di €
7.930,00.
- Da Sanofi S.p.A.: fattura n. 918668 del 04.04.2014 di € 1.613,68.
I crediti portati da tali fatture sono stati successivamente ceduti alla mediante distinti Parte_1 contratti di cessione stipulati rispettivamente in data 08.04.2016 con in data Controparte_4
08.04.2016 con in date 21.06.2013 e 24.06.2014 con e in data CP_5 Controparte_6
18.12.2014 con Sanofi S.p.A. In data 08.07.2020, la inviava all' una diffida Parte_1 Controparte_3 di pagamento che rimaneva però priva di riscontro.
1.1. Avverso detto provvedimento monitorio l' ha proposto opposizione innanzi al Controparte_3
Tribunale di Torino, contestando la fondatezza della pretesa creditoria sotto molteplici profili. In particolare, ha dedotto di aver già provveduto al pagamento di alcune fatture per complessivi € 1.650,52, pagina 3 di 9 mentre per le restanti ha eccepito: i) la mancanza degli ordini necessari per la validità dei contratti con la
Pubblica Amministrazione;
ii) l'assenza di documenti di trasporto validamente sottoscritti a comprova dell'avvenuta consegna;
iii) l'esistenza di vizi nelle forniture;
iv) l'avvenuto saldo di taluni ordini mediante pagamento di precedenti fatture;
v) l'applicazione di prezzi difformi da quelli pattuiti in sede contrattuale.
Nel corso del giudizio di opposizione, la pretesa creditoria della è stata significativamente ridotta a Pt_1 seguito della “retrocessione” alla società Nippon Gases Italia S.r.l. (già dei crediti dalla CP_5 stessa originariamente ceduti, per un importo complessivo di € 62.545,82. Per effetto di tale retrocessione e di ulteriori pagamenti e rinunce medio tempore intervenuti, la domanda della è stata circoscritta Pt_1 all'importo di € 19.585,61, oltre interessi, relativo a cinque fatture emesse da Controparte_6 specificamente: i) fattura n. 6872324916 del 10.05.2012 di € 1.996,50; ii) fattura n. 6873361421 del
18.12.2013 di € 6.839,81; iii) fattura n. 6873327752 dell'11.06.2013 di € 1.004,30; iv) fattura n. 6872334497 del 29.06.2012 di € 1.815,00; v) fattura n. 6873360356 del 13.12.2013 di € 7.930,00. Con riferimento a tali fatture residue, l' ha mantenuto ferme le proprie contestazioni, deducendo in particolare: i) per la CP_1 fattura n. 6872324916/2012, la mancata sottoscrizione del documento di trasporto a comprova dell'avvenuta consegna;
ii) per la fattura n. 6873361421/2013, l'assenza di documenti di trasporto debitamente sottoscritti, nonostante le richieste in tal senso formulate all'opposta; iii) per la fattura n.
6873327752/2013, analogamente, la mancata produzione di D.D.T. firmati;
iv) per la fattura n.
6872334497/2012, oltre alla mancanza di D.D.T. sottoscritti, l'avvenuto precedente saldo dell'ordine n.
F2 455/2012 mediante pagamento delle fatture n. 6872340488 e n. 6872340489 del 30 luglio 2012, con mandato n. 13230 del 30 luglio 2013; v) per la fattura n. 6873360356/2013, la difformità tra i termini contrattuali ivi riportati e quelli indicati nella lex specialis, con particolare riferimento agli importi dei canoni mensili per le apparecchiature OB 6000 (indicati in fattura in € 375,00 ciascuno anziché €
250,00 come da contratto) e all'aliquota IVA applicata (22% anziché 21%), nonché la fatturazione per due volte del prodotto RETAL FEE OB P 312 per € 1.000,00 cadauno, mai ordinato.
1.2. Nel giudizio di primo grado, la ha replicato producendo documentazione a supporto dei crediti Pt_1 azionati, costituita da ordini, documenti di trasporto e contratti richiamati nelle fatture, sostenendo che tale documentazione non sarebbe stata oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'Azienda debitrice.
1.3. Con la sentenza n. 3659/2022, il Tribunale di Torino, ritenendo non adeguatamente provati i crediti residui a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dall'opponente, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo, ritenendo non assolto da parte della l'onere probatorio sulla stessa gravante Pt_1 circa l'esistenza dei contratti, la consegna della merce e la conformità delle forniture alle previsioni contrattuali, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall La pronuncia ha inoltre CP_1 condannato la al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda vittoriosa, Parte_1 liquidandole in € 7.254,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario pagina 4 di 9 spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi e successive occorrende. In particolare, il giudice di primo grado ha articolato la propria decisione muovendo dalla preliminare constatazione che, nel corso del giudizio di opposizione, la convenuta opposta aveva ridotto l'ammontare della domanda, rinunciando alla richiesta di pagamento di molte fatture per avvenuta retrocessione dei crediti al cedente. Tale condotta è stata qualificata dal giudice come equivalente ad una rinuncia parziale alla domanda, con conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle fatture oggetto di retrocessione.
Quanto alle fatture per cui l' aveva eccepito l'avvenuto pagamento per un totale di € 1.650,52, il CP_1
Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione, avendo l'opponente prodotto non solo i mandati di pagamento, ma anche i bonifici quietanzati dal tesoriere, escludendo altresì la debenza degli interessi moratori stante la tempestività dei pagamenti alla luce della data di effettiva trasmissione delle fatture. Con riferimento alle restanti fatture per cui la ha insistito nel chiedere il pagamento della sorte capitale e degli interessi Pt_1
(cinque fatture emesse da per complessivi € 19.585,61), il Tribunale ha rilevato Controparte_6 come l opponente avesse svolto specifiche contestazioni in relazione alle singole forniture CP_1 sottostanti, concernenti: l'assenza di ordine, necessario per la validità di un contratto con la Pubblica
Amministrazione; la mancata prova della consegna della merce per difetto di D.D.T. validamente sottoscritto;
i vizi nella fornitura;
l'avvenuto saldo dell'ordine con precedenti fatture già pagate;
l'applicazione di prezzi diversi da quelli pattuiti in contratto. A fronte di tali specifiche contestazioni, il
Tribunale ha ritenuto che gravasse sulla creditrice opposta l'onere di dimostrare di aver eseguito (e di aver eseguito correttamente) le prestazioni chieste in pagamento, dovendo provare l'esistenza del contratto, la consegna della merce e la conformità della merce alle previsioni contrattuali. Tale onere, secondo la pronuncia, non è stato assolto da che si è limitata ad eccepire che sarebbe stato onere Parte_1 dell'opponente la prova della non debenza delle somme ingiunte a fronte della documentazione contabile e contrattuale prodotta. Il Tribunale ha disatteso tale assunto, richiamando il principio secondo cui, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere il diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. La sentenza ha inoltre precisato che non è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento.
2. Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 23.03.2023, ha articolato due Parte_1 motivi di gravame chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della fondatezza dei crediti residui alla retrocessione per l'importo di € 19.585,61 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
pagina 5 di 9 2.1. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non esaminare e valutare la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e ulteriormente integrata nel corso del giudizio di opposizione, dalla quale emergerebbe la prova dei crediti azionati, anche attraverso ordini, documenti di trasporto e contratti richiamati nelle fatture. In particolare, la ha sostenuto che il Pt_1 giudice di prime cure non avrebbe scrutinato le prove documentali allegate, costituite da ordini, documenti di trasporto e contratti richiamati nelle fatture, dalle quali emergerebbe la fondatezza dei crediti azionati. L'appellante ha evidenziato come tale documentazione non sarebbe stata oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'Azienda debitrice, con conseguente operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
2.2. Con il secondo motivo, la ha censurato la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che il Tribunale Pt_1 non avrebbe tenuto conto della circostanza che il procedimento aveva tratto origine da un decreto ingiuntivo emesso all'esito di una preliminare delibazione dello stesso Tribunale, né avrebbe considerato il comportamento processuale dell' che si sarebbe avvalsa delle forniture pagandole solo in parte, CP_1 denunciando l'assenza di titolo solo in giudizio e negoziando la retrocessione dei crediti della
L'appellante richiede quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna al Controparte_7 pagamento delle spese di lite del primo grado in capo all'appellato seppur, nel medesimo atto di citazione d'appello (pag. 2), affermi che le spese di lite sarebbero dovute essere compensate o in parte compensate ad onere del qui appellato.
3. L' si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 16.06.2023, Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di gravame non conterrebbe una specifica indicazione dei capi della sentenza impugnati e delle violazioni di legge denunciate. Nel merito, l'appellata ha insistito sulla correttezza della pronuncia di primo grado, evidenziando come la non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante Pt_1 circa l'esistenza dei contratti e la regolare esecuzione delle forniture. L' ha ribadito le CP_1 contestazioni già svolte in primo grado, rilevando come la documentazione prodotta dalla non Pt_1 fosse idonea a provare l'esistenza e la regolare esecuzione delle forniture sottostanti alle cinque fatture emesse da per complessivi € 19.585,61. Controparte_6
4. L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti di Parte_1 specificità previsti dall'art. 342 c.p.c. L'atto di gravame, infatti, non contiene una puntuale indicazione dei capi della sentenza impugnati né una specifica illustrazione delle critiche mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, limitandosi a lamentare genericamente che il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria. Tale censura si risolve in una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, senza una effettiva critica della ratio decidendi della sentenza impugnata. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27199/2017, pagina 6 di 9 l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (si veda anche Cass, Sez. 3, n. 7786/2010 del 31/03/2010). Sul punto si deve, peraltro, richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in particolare dalla sentenza n. 249 dell'8 marzo 2024 secondo cui la valutazione circa il rispetto dell'obbligo di specificità dei motivi di appello deve essere compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, non essendo possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondata su basi specifiche.
4.1. In merito alle questioni probatorie sottese al primo motivo d'appello, il Tribunale ha articolato un'analitica motivazione circa le ragioni per cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sulla opposta, evidenziando come, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dall' Pt_1 CP_1 opponente, non fosse stata fornita adeguata prova dell'esistenza dei contratti, della consegna della merce e della conformità delle forniture alle previsioni contrattuali. L'appellante, tuttavia, non ha specificamente censurato tale iter logico-giuridico, limitandosi a richiamare ad omnia ed in modo generico ed indifferenziato la documentazione già prodotta in primo grado senza spiegare per quali ragioni essa sarebbe stata erroneamente valutata dal Tribunale. Non è stato inoltre chiarito in che modo le contestazioni dell' sarebbero state generiche o non specifiche, né sono state indicate le ragioni CP_1 per cui la documentazione prodotta sarebbe stata idonea a superare tali contestazioni. il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come recentemente ribaditi da questa Corte nella sentenza n. 20/2024. In particolare, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione, spetta al creditore opposto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. Nel caso di specie, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall' circa l'assenza di ordini, la mancata prova della consegna CP_1 per difetto di D.D.T. validamente sottoscritti, i vizi nelle forniture e l'applicazione di prezzi difformi da quelli pattuiti, la non ha fornito adeguata prova dell'esistenza e della regolare esecuzione dei Pt_1 rapporti sottostanti alle fatture azionate.
4.2. Il secondo motivo d'appello, meramente inerente alla regolazione delle spese, risulta assorbito per effetto della ritenuta inammissibilità del primo, dal momento che, confermata la sentenza di primo grado con la revoca del decreto ingiuntivo e l'integrale accoglimento dell'opposizione, l'applicazione del principio della soccombenza operata dal primo giudice è fondata de plano. La c.d. “retrocessione” di parte dei crediti azionati in via monitoria, non elide affatto l'applicazione del principio di soccombenza pagina 7 di 9 secondo le ragioni di diritto specificamente allegate dal primo giudice (pag. 5 e s. della sentenza), in parte qua ineccepibili (tant'è che neppure formano oggetto di specifica censura (e a cui pare opportuno meramente riportarsi verbatim: “il Tribunale rileva che parte convenuta con la memoria n. 2 ha ridotto l'ammontare della domanda, rinunciando alla richiesta di pagamento di molte fatture, per avvenuta retrocessione dei crediti al cedente.
Tale condotta equivale ad una rinuncia parziale alla domanda, con conseguente cessazione della materia del contendere. A tal riguardo deve osservarsi, infatti, che la rinuncia alla domanda “rientra fra i poteri del difensore … distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (Cass.,
04/02/2002, n. 1439), mentre la rinuncia alla domanda “non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere, e avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass., 10/09/2004, n. 18255) e “preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti ad ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore” (Cass., 13/03/1999, n. 2268), a differenza dunque della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge. Quindi, posto che “la rinuncia alla domanda,
a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2011, n. 23749; Cass. civ., Sez. III, 04/02/2002,
n. 1439 Trib. Salerno, 09/02/2009; Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12953; Tribunale Catania, sez. fallimentare, 19/05/2016, n. 79; Tribunale Lucca, 06/04/2016, n. 772), deve allora procedersi d'ufficio alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronuncia che “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2567), a ciò “non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. III, 11/01/2006, n. 271), senza necessità quindi di dover valutare la fondatezza della domanda rinunciata, domanda rilevante ai soli fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico del rinunciante. La retrocessione, per completezza, concerne anche gli interessi eventualmente maturati, posto che ha avuto ad oggetto gli interi crediti. Non essendo, quindi, la convenuta più titolare dei crediti retrocessi in base ad un accordo da lei stessa sottoscritto, risulta palese l'assenza di interesse della stessa a che il Tribunale proceda all'accertamento dell'esistenza di tali crediti” che non formano oggetto di specifica e motivata censura”.
pagina 8 di 9 4.3. Di là di ciò, come censurato da parte appellata, il motivo stesso è in sé inammissibile perché perplesso, nella parte in cui, dapprima chiede la compensazione e poi la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da seguente dispositivo, a valori medi del pertinente scaglione (€26.001,00 - €52.000,00), considerate tutte le fasi espletate (studio, introduttiva, decisoria) in complessivi € 6.946,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
L'iniziativa processuale si rivela, pertanto, non solo infondata, ma altresì contraddistinta dall'assenza di quel minimo di diligenza e/o perizia esigibile nel valutare l'infondatezza dei propri assunti difensivi;
tale situazione giustifica l'applicazione della sanzione officiosa dell'art. 96, 3° co., c.p.c. (che prescinde dalla prova anche solo dell'an del danno: Cass., Sez. Unite, Sez. Unite, 20.04.2004, n. 7583), in una misura ritenuta di giustizia pari all'importo delle spese liquidate a favore della parte appellata, al netto degli oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3659/2022 del Tribunale di Torino, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
€6.946,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
4) condanna ai sensi dell'art. 96 c. III c.p.c. l'appellante al pagamento a favore di controparte di una somma pari alla somma liquidata come compenso professionale (€ 6946,00).
Così deciso in Torino, il 28 febbraio 2025
Il Cons. est. La Presidente dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9