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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2494/2023 promossa da:
(CF ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDO LARI C.F._1
ATTORE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CARIDI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di ha chiesto «In via principale: voler rigettare le domande di Parte_1 controparte in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, prive di alcun riscontro probatorio, e comunque smentite dalla documentazione allegata in atti da questa difesa, ed accertare il mancato adempimento contrattuale di e dichiararla tenuta al pagamento della fornitura Parte_1 di energia di cui alle fatture emesse a suo carico da Energygas Italia srl. In via riconvenzionale accertato il mancato adempimento contrattuale di dichiarare quest'ultima tenuta al Parte_1 pagamento della fornitura di energia di cui alle fatture emesse a suo carico da Energygas Italia srl al netto dei pagamenti parziali effettuati nelle more del giudizio, e di conseguenza condannare parte attrice al pagamento della somma di € 41.939,27, e/o comunque della somma, nella misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre interessi convenzionali di cui al contratto di fornitura, e quindi interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali da calcolarsi dalla data di scadenza all'effettivo saldo (ex art. 12 condizioni generali), in favore di Energygas Italia srl, per i titoli e i motivi di cui in atti. Si chiede altresì
pagina 1 di 7 condanna di controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si insiste nelle richieste di cui in atti.».
Non avendo il procuratore di depositato le note di PC, le conclusioni Controparte_1 debbono ritenersi rassegnate come da atto di citazione e, pertanto: «accertare, per le causali di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta dalla a favore di in Parte_1 CP_1 denegata ipotesi ridurre il credito della all'importo di euro 25812,52 o quella maggiore CP_1
o minore somma che risulterà di giustizia. […] In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorati di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto, in principalità, Parte_1 l'accertamento negativo del credito vantato da nei sui confronti. Controparte_1
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato contratto per la fornitura di energia elettrica il 21.7.2021;
- di aver lamentato, dopo il primo anno di fornitura, l'applicazione di prezzi diversi da quelli pattuiti;
- che, in accoglimento dei rilievi della erano state emesse note di credito di Pt_1
€ 18.026,17 per il periodo “01.06.2022-31.01.22” e di € 8.802,14 per il periodo 1.3.22-31.5.22;
- di aver contestato, innanzi all' , un maggiore addebito di € 22.000,00 rispetto al dovuto;
Pt_3
- di aver versato un acconto di € 3.000,00 “a dimostrazione della buona fede”;
- che il tentativo di conciliazione si era concluso negativamente;
- che aveva sollecitato il pagamento di fatture per € 46.203,38; Controparte_1
- che la fattura del 16.12.22 di € 22.307,29 era relativa al periodo 1.6.22-30.11.22 e la fattura del 17.1.23 di € 23.829,81 era riferita al periodo 1.6.22-31.12.22, e pertanto, le due fatture erano riferite al medesimo periodo, e la seconda doveva sostituire la prima;
- che non era stato dedotto l'importo della nota di credito da € 8.802,14;
- che le condizioni tecnico economiche (CTE) prevedevano che il prezzo praticato dal fornitore “si intende incluso le perdite di rete” e, ai sensi dell'art.
3.1. della condizioni generali di fornitura
(CGF), esse prevalevano sulle CGF, che pur prevedevano che i corrispettivi fossero al netto delle perdite di rete;
- che dunque non doveva ritenersi dovuta, complessivamente, la somma di € 603,25;
- che i corrispettivi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura erano indeterminati e indeterminabili, anche per relationem;
- che non era stato possibile «verificare la correttezza degli addebiti relativi ai contributo ARIM e
Asos, che non sono di facile determinazione»;
- che neppure era stato tenuto in considerazione il pagamento, in data 26.6.23, della somma di pagina 2 di 7 € 3.000,00.
Si è costituita in giudizio la convenuta proponendo domanda Controparte_1 riconvenzionale per il pagamento della somma di € 43.939,27 oltre interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali da calcolarsi dalla data di scadenza all'effettivo saldo (ex art. 12 CGF).
La convenuta ha dedotto ed eccepito:
- che con le note di credito emesse erano stati corretti tutti gli errori di fatturazione relativi al prezzo della materia energia;
- che le contestazioni mosse dalla controparte risultavano generiche, essendo specifiche solo le contestazioni concernenti le componenti aggiuntive;
- che le spese per trasporto e gestione del contatore erano specificamente indicate in fattura e direttamente quantificate dall' con proprie delibere;
Pt_3
- che, in particolare, trovavano applicazione «le delibere relative ai consumi per l'anno 2023 e
2022 ovvero la delibera 720/2022/R/eel e la delibera 621/2021/R/eel»;
- che le componenti ARIM e ASOS erano indicate in fattura nella sezione “totale spesa per oneri di sistema”, e determinate secondo la disciplina ARERA;
- che non v'era alcuna doppia fatturazione, perché dalle fatture allegate emergeva che i periodi di riferimento delle fatture si ripetevano in quanto alcune fatture recavano stime di consumo, e altre fatture recavano conguagli sulla base dei consumi effettivi, quest'ultimo recando lo storno di quanto precedentemente fatturato in acconto;
- che, detratti gli storni e i pagamenti di controparte, il debito residuo era pari ad € 45.883,77;
- che la fatturazione delle “perdite di rete” era basata sulla disciplina;
Pt_3
- che la locuzione “il prezzo s'intende incluso le perdite di rete” significava che la tariffa di consumo si applicava anche alle perdite di rete;
- di aver comunque emesso, pro bono pacis, note di credito per € 603,25 ed € 1.341,25 per lo storno delle voce “perdite di rete”;
- che il debito complessivo, pertanto, ammontava ad € 43.939,27.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la parte convenuta in prima memoria istruttoria, ha dato atto del pagamento, in corso di causa, di € 2.000,00. Svolto l'interrogatorio libero delle parti, la parte attrice ha «formula[to] proposta transattiva di pagamento della somma di € 24.000,00 a rate di €
2.000 mensili, per 12 rate»; su istanza della convenuta è stata pronunciata ordinanza per il pagamento della somma di € 21.082,00, non contestata, oltre interessi convenzionali, ed è stata formulata la seguente proposta conciliativa «a totale definizione della lite, pagamento da parte della Parte_1
alla della somma onnicomprensiva di € 35.000,00. Spese di lite
[...] Controparte_1 integralmente compensate tra le parti».
La parte attrice ha (formalmente) dichiarato di aderire alla proposta, proponendo di saldare il corrispettivo di € 29.000,00 (detratti, quindi, acconti per € 6.000), in 19 rate mensili, mentre la parte pagina 3 di 7 convenuta ha ritenuto la «carenza dei presupposti fattuali per addivenire all'accordo nei termini indicati dall'Ill.mo Giudice».
All'udienza del 24 settembre 2024 il procuratore dell'attrice ha riferito che la era in Pt_1 concordato preventivo (circostanza per la prima volta dedotta) e che gli organi del concordato non avevano autorizzato la transazione.
Indi, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata, previo scambio degli scritti conclusivi, rimessa in decisione all'udienza del
04/02/2025.
* * *
1. La domanda principale e la domanda riconvenzionale debbono essere esaminate congiuntamente, giacché entrambe attengono al medesimo credito, rispetto al quale l'attrice ha chiesto l'accertamento negativo (pur non contestandolo nella sua interezza), e la convenuta ha chiesto la condanna della controparte al pagamento.
1.1. Deve, anzitutto, rilevarsi, che non v'è contestazione né in merito alla stipula del contratto, né all'esecuzione delle prestazioni. La parte attrice, invece, lamenta una commisurazione dei corrispettivi non rispettosa delle pattuizioni contrattuali.
1.1.1. In primo luogo, la ha lamentato l'emissione di più fatture concernenti periodi Pt_1 sovrapponibili, con duplicazione dei corrispettivi richiesti. Vengono in particolare in rilievo le fatture del
16 dicembre 2022 e del 17 gennaio 2023.
La censura è destituita di fondamento: dall'esame dei due documenti si ricava, infatti, che la fattura del
16.12.22 fu emessa sulla base di consumi stimati, mentre la fattura del 17.1.23 sulla base di consumi rilevati. Il raffronto tra stima (34.182 kWh) e consumo effettivo (71.605 kWh) dimostra come la stima fosse grandemente per difetto;
nella sezione “ricalcoli”, poi, si dà atto della deduzione dall'importo dovuto per il consumo effettivo del corrispettivo già determinato con riferimento al consumo stimato (€
18.206,84 con riferimento all'energia attiva).
1.1.2. In secondo luogo, la parte attrice contesta la richiesta di corrispettivi per le perdite di rete, sull'assunto che il prezzo, sulla base delle CTE, fosse “incluso le perdite di rete”. La censura è superata dalla rinuncia della parte convenuta ai corrispettivi per le perdite di rete, con emissione di note di credito
(doc. 5 fasc. : non v'è, dunque, al riguardo, materia del contendere. CP_1
1.1.3. In terzo luogo, la somministrata contesta che i costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura non fossero «determinati né determinabili, neppure per relationem, mancando qualsiasi documento che po[tesse] attestare a quanto [fossero] ammontanti», lamentando altresì che non sia stato possibile verificare la correttezza degli addebiti ARIM ed ASOS «anche alla luce delle difficoltà connesse con le ricerche delle tabelle indicative degli stessi, assenti sul sito dell' . Pt_3
Il rilevo non coglie nel segno. Ai sensi dell'art. 1374 c.c. «il contratto obbliga le parti non solo a quanto
è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge»: oltre alla disciplina contrattuale, pertanto, occorre far riferimento alla disciplina “normativa”, nel cui contesto assumere particolare rilievo la regolamentazione dell'autorità di settore. L'Autorità di Regolazione per pagina 4 di 7 Energia Reti e Ambiente, invero, determina periodicamente le tariffe per per il trasporto e la gestione del contatore nonché per oneri di sistema (ASOS e ARIM), del che dà atto la stessa parte attrice, che tuttavia, con riferimento agli oneri di sistema, lamenta “difficoltà” nel reperimento dell'informazione e, in sede di prima memoria integrativa, alle repliche della convenuta, ha opposto che «nel contratto sottoscritto dalle parti, manca qualsiasi rimando alle degeminazioni dell' », il che non rileva, trattandosi di Pt_3 fonti di eterointegrazione del contratto, tali di operare, nel settore regolamentare dell'energia, senza necessità di espresso richiamo in sede contrattuale.
1.1.4. In quarto luogo la contesta che nel sollecito del 17.7.23 non si fosse tenuto del Pt_1 pagamento di € 3.000,00 eseguito il 26.6.23. Al riguardo, osservato che la contiguità temporale tra pagamento e invio del sollecito ben spiega la ragione della mancata presa in considerazione, deve comunque segnalarsi che trattasi di pagamento ammesso dalla convenuta.
1.2. La domanda principale di accertamento negativo del credito è dunque infondata, mentre risulta meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, volta al pagamento del corrispettivo del contratto di somministrazione nella misura, detratti gli acconti medio tempore corrisposti, di € 41.939,27.
2. Deve statuirsi sulle spese di lite.
2.1. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di
[...]
. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo Parte_1 modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00.
Ai sensi dell'art. 1 bis DM 55/2014 debba disporsi un aumento del 30% del compenso liquidabile secondo i parametri medi essendo gli atti della parte vittoriosa «redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione».
2.2. Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la condanna al pagamento, in solido con la società, del legale rappresentante. L'ipotesi è contemplata dall'art. 94 c.p.c., ai sensi del quale «gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata
o assistita», disposizione pacificamente applicabile alla rappresentanza organica.
I gravi motivi si ravvisano nella violazione, da parte del legale rappresentante dell'attrice, dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.: egli, infatti, ha taciuto la circostanza della sottoposizione della società attrice a concordato preventivo, avendo peraltro conferito, in sede di procura al difensore, il potere di conciliare e transigere, pur difettando del relativo potere — potere peraltro esercitato in udienza, alla presenza del legale rappresentante, con la formulazione di proposta transattiva — tant'è che all'udienza del 24 settembre 2024 (assente il legale rappresentante) il procuratore della parte attrice ha comunicato che gli organi della procedura (che solo allora veniva menzionata) non avevano approvato la transazione.
In aggiunta, come infra argomentato, sussistono gli estremi per la responsabilità ex art. 96 c.p.c., da ricondursi alla iniziativa dell'amministratore della società attrice.
3. E invero, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata formulata dalla convenuta risulta fondata. pagina 5 di 7 Ritiene, infatti, il Tribunale che la condotta processuale dell'attrice rilevi ai fini dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo deve rammentarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere
a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione»
(Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022). Nel caso di specie, le difese della parte opponente così come la mancata partecipazione al giudizio, dopo la revoca dell'adesione alla proposta conciliativa, denunciano la pretestuosità dell'iniziativa giudiziale: invero, la parte attrice ha domandato in principalità l'accertamento negativo del credito, pur riconoscendo dovuta, in parte, la pretesa altrui (onde l'ordinanza per il pagamento di somme non contestate), ha svolto difese fondate sull'assunto manifestamente infondato che, ove non richiamate in contratto, le tariffe non potessero applicarsi — tanto è emerso Pt_3 in sede di interrogatorio libero — ha taciuto di essere sottoposta a concordato, ha formulato proposta transattiva e ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa, pur non disponendo del potere di conciliare e transigere, e, nonostante la proclamata adesione alla proposta conciliativa, non ha spontaneamente ottemperato all'ordinanza per il pagamento di somme non contestate.
Ne consegue la condanna dell'attrice al pagamento, per un verso, in favore della controparte, di una somma che, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., può equitativamente determinarsi in misura pari alla metà del compenso professionale liquidato per il giudizio, e, per altro verso, in favore della delle CP_2
ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di € 4.000,00 tenuto conto del dispendio di CP_3 risorse (notoriamente scarse) dello Stato impiegate per la trattazione di una causa — nonché per il tentativo di conciliazione, solo all'esito del quale è emersa la sottoposizione dell'attrice a concordato — la cui introduzione rappresenta un abuso del processo, vale a dire la deviazione di quello dallo scopo caratteristico di sede dell'accertamento dei diritti, per il perseguimento di fini ulteriori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di accertamento negativo del credito proposta da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna
[...]
al pagamento a della somma di € 41.939,27, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi di mora moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
3. condanna , in solido con il proprio legale rappresentante Parte_1 [...] ex art. 94 c.p.c., a rimborsare a le spese di lite, che si Pt_2 Controparte_1 liquidano in € 518,00 per spese, € 9.900,80 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna al pagamento ex art. 96, co. 3, c.p.c., in favore di Parte_1
, della somma di € 4.950,40; Controparte_1
pagina 6 di 7 5. condanna al pagamento ex art. 96, co. 4, c.p.c., in favore della cassa Parte_1 delle ammende, della somma di € 4.000,00.
Così deciso in Prato il giorno 13 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2494/2023 promossa da:
(CF ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDO LARI C.F._1
ATTORE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CARIDI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di ha chiesto «In via principale: voler rigettare le domande di Parte_1 controparte in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, prive di alcun riscontro probatorio, e comunque smentite dalla documentazione allegata in atti da questa difesa, ed accertare il mancato adempimento contrattuale di e dichiararla tenuta al pagamento della fornitura Parte_1 di energia di cui alle fatture emesse a suo carico da Energygas Italia srl. In via riconvenzionale accertato il mancato adempimento contrattuale di dichiarare quest'ultima tenuta al Parte_1 pagamento della fornitura di energia di cui alle fatture emesse a suo carico da Energygas Italia srl al netto dei pagamenti parziali effettuati nelle more del giudizio, e di conseguenza condannare parte attrice al pagamento della somma di € 41.939,27, e/o comunque della somma, nella misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre interessi convenzionali di cui al contratto di fornitura, e quindi interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali da calcolarsi dalla data di scadenza all'effettivo saldo (ex art. 12 condizioni generali), in favore di Energygas Italia srl, per i titoli e i motivi di cui in atti. Si chiede altresì
pagina 1 di 7 condanna di controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si insiste nelle richieste di cui in atti.».
Non avendo il procuratore di depositato le note di PC, le conclusioni Controparte_1 debbono ritenersi rassegnate come da atto di citazione e, pertanto: «accertare, per le causali di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta dalla a favore di in Parte_1 CP_1 denegata ipotesi ridurre il credito della all'importo di euro 25812,52 o quella maggiore CP_1
o minore somma che risulterà di giustizia. […] In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorati di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto, in principalità, Parte_1 l'accertamento negativo del credito vantato da nei sui confronti. Controparte_1
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato contratto per la fornitura di energia elettrica il 21.7.2021;
- di aver lamentato, dopo il primo anno di fornitura, l'applicazione di prezzi diversi da quelli pattuiti;
- che, in accoglimento dei rilievi della erano state emesse note di credito di Pt_1
€ 18.026,17 per il periodo “01.06.2022-31.01.22” e di € 8.802,14 per il periodo 1.3.22-31.5.22;
- di aver contestato, innanzi all' , un maggiore addebito di € 22.000,00 rispetto al dovuto;
Pt_3
- di aver versato un acconto di € 3.000,00 “a dimostrazione della buona fede”;
- che il tentativo di conciliazione si era concluso negativamente;
- che aveva sollecitato il pagamento di fatture per € 46.203,38; Controparte_1
- che la fattura del 16.12.22 di € 22.307,29 era relativa al periodo 1.6.22-30.11.22 e la fattura del 17.1.23 di € 23.829,81 era riferita al periodo 1.6.22-31.12.22, e pertanto, le due fatture erano riferite al medesimo periodo, e la seconda doveva sostituire la prima;
- che non era stato dedotto l'importo della nota di credito da € 8.802,14;
- che le condizioni tecnico economiche (CTE) prevedevano che il prezzo praticato dal fornitore “si intende incluso le perdite di rete” e, ai sensi dell'art.
3.1. della condizioni generali di fornitura
(CGF), esse prevalevano sulle CGF, che pur prevedevano che i corrispettivi fossero al netto delle perdite di rete;
- che dunque non doveva ritenersi dovuta, complessivamente, la somma di € 603,25;
- che i corrispettivi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura erano indeterminati e indeterminabili, anche per relationem;
- che non era stato possibile «verificare la correttezza degli addebiti relativi ai contributo ARIM e
Asos, che non sono di facile determinazione»;
- che neppure era stato tenuto in considerazione il pagamento, in data 26.6.23, della somma di pagina 2 di 7 € 3.000,00.
Si è costituita in giudizio la convenuta proponendo domanda Controparte_1 riconvenzionale per il pagamento della somma di € 43.939,27 oltre interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali da calcolarsi dalla data di scadenza all'effettivo saldo (ex art. 12 CGF).
La convenuta ha dedotto ed eccepito:
- che con le note di credito emesse erano stati corretti tutti gli errori di fatturazione relativi al prezzo della materia energia;
- che le contestazioni mosse dalla controparte risultavano generiche, essendo specifiche solo le contestazioni concernenti le componenti aggiuntive;
- che le spese per trasporto e gestione del contatore erano specificamente indicate in fattura e direttamente quantificate dall' con proprie delibere;
Pt_3
- che, in particolare, trovavano applicazione «le delibere relative ai consumi per l'anno 2023 e
2022 ovvero la delibera 720/2022/R/eel e la delibera 621/2021/R/eel»;
- che le componenti ARIM e ASOS erano indicate in fattura nella sezione “totale spesa per oneri di sistema”, e determinate secondo la disciplina ARERA;
- che non v'era alcuna doppia fatturazione, perché dalle fatture allegate emergeva che i periodi di riferimento delle fatture si ripetevano in quanto alcune fatture recavano stime di consumo, e altre fatture recavano conguagli sulla base dei consumi effettivi, quest'ultimo recando lo storno di quanto precedentemente fatturato in acconto;
- che, detratti gli storni e i pagamenti di controparte, il debito residuo era pari ad € 45.883,77;
- che la fatturazione delle “perdite di rete” era basata sulla disciplina;
Pt_3
- che la locuzione “il prezzo s'intende incluso le perdite di rete” significava che la tariffa di consumo si applicava anche alle perdite di rete;
- di aver comunque emesso, pro bono pacis, note di credito per € 603,25 ed € 1.341,25 per lo storno delle voce “perdite di rete”;
- che il debito complessivo, pertanto, ammontava ad € 43.939,27.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la parte convenuta in prima memoria istruttoria, ha dato atto del pagamento, in corso di causa, di € 2.000,00. Svolto l'interrogatorio libero delle parti, la parte attrice ha «formula[to] proposta transattiva di pagamento della somma di € 24.000,00 a rate di €
2.000 mensili, per 12 rate»; su istanza della convenuta è stata pronunciata ordinanza per il pagamento della somma di € 21.082,00, non contestata, oltre interessi convenzionali, ed è stata formulata la seguente proposta conciliativa «a totale definizione della lite, pagamento da parte della Parte_1
alla della somma onnicomprensiva di € 35.000,00. Spese di lite
[...] Controparte_1 integralmente compensate tra le parti».
La parte attrice ha (formalmente) dichiarato di aderire alla proposta, proponendo di saldare il corrispettivo di € 29.000,00 (detratti, quindi, acconti per € 6.000), in 19 rate mensili, mentre la parte pagina 3 di 7 convenuta ha ritenuto la «carenza dei presupposti fattuali per addivenire all'accordo nei termini indicati dall'Ill.mo Giudice».
All'udienza del 24 settembre 2024 il procuratore dell'attrice ha riferito che la era in Pt_1 concordato preventivo (circostanza per la prima volta dedotta) e che gli organi del concordato non avevano autorizzato la transazione.
Indi, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata, previo scambio degli scritti conclusivi, rimessa in decisione all'udienza del
04/02/2025.
* * *
1. La domanda principale e la domanda riconvenzionale debbono essere esaminate congiuntamente, giacché entrambe attengono al medesimo credito, rispetto al quale l'attrice ha chiesto l'accertamento negativo (pur non contestandolo nella sua interezza), e la convenuta ha chiesto la condanna della controparte al pagamento.
1.1. Deve, anzitutto, rilevarsi, che non v'è contestazione né in merito alla stipula del contratto, né all'esecuzione delle prestazioni. La parte attrice, invece, lamenta una commisurazione dei corrispettivi non rispettosa delle pattuizioni contrattuali.
1.1.1. In primo luogo, la ha lamentato l'emissione di più fatture concernenti periodi Pt_1 sovrapponibili, con duplicazione dei corrispettivi richiesti. Vengono in particolare in rilievo le fatture del
16 dicembre 2022 e del 17 gennaio 2023.
La censura è destituita di fondamento: dall'esame dei due documenti si ricava, infatti, che la fattura del
16.12.22 fu emessa sulla base di consumi stimati, mentre la fattura del 17.1.23 sulla base di consumi rilevati. Il raffronto tra stima (34.182 kWh) e consumo effettivo (71.605 kWh) dimostra come la stima fosse grandemente per difetto;
nella sezione “ricalcoli”, poi, si dà atto della deduzione dall'importo dovuto per il consumo effettivo del corrispettivo già determinato con riferimento al consumo stimato (€
18.206,84 con riferimento all'energia attiva).
1.1.2. In secondo luogo, la parte attrice contesta la richiesta di corrispettivi per le perdite di rete, sull'assunto che il prezzo, sulla base delle CTE, fosse “incluso le perdite di rete”. La censura è superata dalla rinuncia della parte convenuta ai corrispettivi per le perdite di rete, con emissione di note di credito
(doc. 5 fasc. : non v'è, dunque, al riguardo, materia del contendere. CP_1
1.1.3. In terzo luogo, la somministrata contesta che i costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura non fossero «determinati né determinabili, neppure per relationem, mancando qualsiasi documento che po[tesse] attestare a quanto [fossero] ammontanti», lamentando altresì che non sia stato possibile verificare la correttezza degli addebiti ARIM ed ASOS «anche alla luce delle difficoltà connesse con le ricerche delle tabelle indicative degli stessi, assenti sul sito dell' . Pt_3
Il rilevo non coglie nel segno. Ai sensi dell'art. 1374 c.c. «il contratto obbliga le parti non solo a quanto
è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge»: oltre alla disciplina contrattuale, pertanto, occorre far riferimento alla disciplina “normativa”, nel cui contesto assumere particolare rilievo la regolamentazione dell'autorità di settore. L'Autorità di Regolazione per pagina 4 di 7 Energia Reti e Ambiente, invero, determina periodicamente le tariffe per per il trasporto e la gestione del contatore nonché per oneri di sistema (ASOS e ARIM), del che dà atto la stessa parte attrice, che tuttavia, con riferimento agli oneri di sistema, lamenta “difficoltà” nel reperimento dell'informazione e, in sede di prima memoria integrativa, alle repliche della convenuta, ha opposto che «nel contratto sottoscritto dalle parti, manca qualsiasi rimando alle degeminazioni dell' », il che non rileva, trattandosi di Pt_3 fonti di eterointegrazione del contratto, tali di operare, nel settore regolamentare dell'energia, senza necessità di espresso richiamo in sede contrattuale.
1.1.4. In quarto luogo la contesta che nel sollecito del 17.7.23 non si fosse tenuto del Pt_1 pagamento di € 3.000,00 eseguito il 26.6.23. Al riguardo, osservato che la contiguità temporale tra pagamento e invio del sollecito ben spiega la ragione della mancata presa in considerazione, deve comunque segnalarsi che trattasi di pagamento ammesso dalla convenuta.
1.2. La domanda principale di accertamento negativo del credito è dunque infondata, mentre risulta meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, volta al pagamento del corrispettivo del contratto di somministrazione nella misura, detratti gli acconti medio tempore corrisposti, di € 41.939,27.
2. Deve statuirsi sulle spese di lite.
2.1. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di
[...]
. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo Parte_1 modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00.
Ai sensi dell'art. 1 bis DM 55/2014 debba disporsi un aumento del 30% del compenso liquidabile secondo i parametri medi essendo gli atti della parte vittoriosa «redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione».
2.2. Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la condanna al pagamento, in solido con la società, del legale rappresentante. L'ipotesi è contemplata dall'art. 94 c.p.c., ai sensi del quale «gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata
o assistita», disposizione pacificamente applicabile alla rappresentanza organica.
I gravi motivi si ravvisano nella violazione, da parte del legale rappresentante dell'attrice, dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.: egli, infatti, ha taciuto la circostanza della sottoposizione della società attrice a concordato preventivo, avendo peraltro conferito, in sede di procura al difensore, il potere di conciliare e transigere, pur difettando del relativo potere — potere peraltro esercitato in udienza, alla presenza del legale rappresentante, con la formulazione di proposta transattiva — tant'è che all'udienza del 24 settembre 2024 (assente il legale rappresentante) il procuratore della parte attrice ha comunicato che gli organi della procedura (che solo allora veniva menzionata) non avevano approvato la transazione.
In aggiunta, come infra argomentato, sussistono gli estremi per la responsabilità ex art. 96 c.p.c., da ricondursi alla iniziativa dell'amministratore della società attrice.
3. E invero, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata formulata dalla convenuta risulta fondata. pagina 5 di 7 Ritiene, infatti, il Tribunale che la condotta processuale dell'attrice rilevi ai fini dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo deve rammentarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere
a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione»
(Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022). Nel caso di specie, le difese della parte opponente così come la mancata partecipazione al giudizio, dopo la revoca dell'adesione alla proposta conciliativa, denunciano la pretestuosità dell'iniziativa giudiziale: invero, la parte attrice ha domandato in principalità l'accertamento negativo del credito, pur riconoscendo dovuta, in parte, la pretesa altrui (onde l'ordinanza per il pagamento di somme non contestate), ha svolto difese fondate sull'assunto manifestamente infondato che, ove non richiamate in contratto, le tariffe non potessero applicarsi — tanto è emerso Pt_3 in sede di interrogatorio libero — ha taciuto di essere sottoposta a concordato, ha formulato proposta transattiva e ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa, pur non disponendo del potere di conciliare e transigere, e, nonostante la proclamata adesione alla proposta conciliativa, non ha spontaneamente ottemperato all'ordinanza per il pagamento di somme non contestate.
Ne consegue la condanna dell'attrice al pagamento, per un verso, in favore della controparte, di una somma che, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., può equitativamente determinarsi in misura pari alla metà del compenso professionale liquidato per il giudizio, e, per altro verso, in favore della delle CP_2
ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di € 4.000,00 tenuto conto del dispendio di CP_3 risorse (notoriamente scarse) dello Stato impiegate per la trattazione di una causa — nonché per il tentativo di conciliazione, solo all'esito del quale è emersa la sottoposizione dell'attrice a concordato — la cui introduzione rappresenta un abuso del processo, vale a dire la deviazione di quello dallo scopo caratteristico di sede dell'accertamento dei diritti, per il perseguimento di fini ulteriori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di accertamento negativo del credito proposta da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna
[...]
al pagamento a della somma di € 41.939,27, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi di mora moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
3. condanna , in solido con il proprio legale rappresentante Parte_1 [...] ex art. 94 c.p.c., a rimborsare a le spese di lite, che si Pt_2 Controparte_1 liquidano in € 518,00 per spese, € 9.900,80 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna al pagamento ex art. 96, co. 3, c.p.c., in favore di Parte_1
, della somma di € 4.950,40; Controparte_1
pagina 6 di 7 5. condanna al pagamento ex art. 96, co. 4, c.p.c., in favore della cassa Parte_1 delle ammende, della somma di € 4.000,00.
Così deciso in Prato il giorno 13 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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