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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/09/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8059/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione giudiziale e Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 8059 /2023 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 21/12/2023 da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1978 , con il proc. dom. avv. RONDI EVA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(MAROCCO) il 07/07/1976, con il proc. dom. avv. SPOSETTI STEFANIA del Foro di Milano, giusta procura in atti, RESISTENTE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: scioglimento di matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: sulle conclusioni congiuntee come da nota depositata per l'udienza cartolare del 9.9.25. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di scioglimento di matrimonio . Assumeva di essersi unita in matrimonio in data 16.6.2001 ad Almenno San Salvatore (BG) con il resistente e di aver avuto dal matrimonio i figli: (n. 15/08/1999) e Per_1 C.F._3 Per_2
(n. BERGAMO 4/5/2003), entrambi maggiorenni – non ancora autonomi. Assumeva che il marito era rimasto a convivere con la famiglia fino al mese di luglio 2011, poi trasferendosi in Francia ove aveva costituito un nuovo nucleo familiare. Sottolineava come il figlio osse invalido in quanto affetto da grave ritardo mentale in esiti a Per_1
verosimile asfissia da parto e per questo percettore di pensione di € 320,00 mensile e , alla luce delle condotte violente attuate contro la madre e la sorella, egli era attualmente ricoverato in una Comunità protetta a Caprino Bergamasco;
la figlia , a sua Per_2
volta, era in cura , a causa delle violenze perpetrate dal fratello, da una psicoterapeuta e da una psichiatra privatamente e per questo doveva seguire una terapia farmacologica atta ad evitare i comportamenti autolesionistici di cui spesso era protagonista. Instava così per ottenere l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, un Per_1
assegno per il mantenimento dei due figli di € 250,00 mensile per ciascuno oltre al contributo al 50% per le spese straordinarie , un assegno per il suo mantenimento di pari importo. Chiedeva altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Si costituiva il resistente che, dopo aver riportato la storia della coppia, dei problemi sottesi per la patologia del primo figlio e del suo andare all'estero alla ricerca di lavoro, evidenziava di avere oggi un nuovo nucleo familiare in Francia , a Nancy, con tre figli Perso minori( n. il 7.10.2016, n. il 3.7.2019 e n. 7.10.2022) contestava Per_3 Per_5
la richiesta di affido esclusivo per il figlio indicando semmai l'affido condiviso, Per_1
dichiarandosi disposto a versare per i due figli un assegno omnicomprensivo di €
100,00 per ciascuno, rigettando la domanda di assegno per la moglie.
Con sentenza n. 1316/2024 del 15.5.2024 veniva quindi pronunciata la separazione giudiziale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento. Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato. Alla prima udienza di comparizione venivano confermate le condizioni assunte in seno alla separazione e all'esito dell'accordo concluso con la nota depositata all'udienza cartolare successiva
– ove si dava atto dell'intervenuta nomina di un Amministratore di Sostegno per il figlio residente presso la Comunità Psichiatrica di Gandino “Don Lorenzo Per_1
Milani” la causa si portava all'attenzione del Collegio
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 1316/24 pubblicata il 7.6.24 è passata in giudicato e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nell'ambito della sentenza di separazione ad eccezione dell'affido esclusivo ivi previsto a favore del figlio maggiorenne nelle more avendo avuto la nomina di un proprio Per_1
Amministratore di Sostegno nella persona dell'avv. Jessica Perri del foro di Bergamo.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Almenno San Salvatore (BG) il 16/6/2001 (iscritto nei CP_1
registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2001, atto n. 3 , parte I);
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Almenno San Salvatore (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
Dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti:
1. Pone a carico del padre, sig. l'obbligo di versare per il CP_1
mantenimento di 'importo mensile di € 100,00 direttamente sul conto corrente Per_1
gestito dall'Amministratore di Sostegno del figlio e per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 100,00 a mezzo bonifico bancario sulle seguenti Per_2
coordinate [...].
2. Pone a carico di ciascun genitore nella misura pari al 50% le spese straordinarie dei figli , come da Protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo di seguito Per_1 Per_2
riportato:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure den-tistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accerta-menti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale pur-ché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicura-zione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artisti-che e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso auto-scuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.”
3).le parti dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali.
4) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
5). Spese di lite relative alla presente pronuncia compensate tra le parti
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio dell'11/9/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione giudiziale e Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 8059 /2023 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 21/12/2023 da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1978 , con il proc. dom. avv. RONDI EVA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(MAROCCO) il 07/07/1976, con il proc. dom. avv. SPOSETTI STEFANIA del Foro di Milano, giusta procura in atti, RESISTENTE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: scioglimento di matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: sulle conclusioni congiuntee come da nota depositata per l'udienza cartolare del 9.9.25. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di scioglimento di matrimonio . Assumeva di essersi unita in matrimonio in data 16.6.2001 ad Almenno San Salvatore (BG) con il resistente e di aver avuto dal matrimonio i figli: (n. 15/08/1999) e Per_1 C.F._3 Per_2
(n. BERGAMO 4/5/2003), entrambi maggiorenni – non ancora autonomi. Assumeva che il marito era rimasto a convivere con la famiglia fino al mese di luglio 2011, poi trasferendosi in Francia ove aveva costituito un nuovo nucleo familiare. Sottolineava come il figlio osse invalido in quanto affetto da grave ritardo mentale in esiti a Per_1
verosimile asfissia da parto e per questo percettore di pensione di € 320,00 mensile e , alla luce delle condotte violente attuate contro la madre e la sorella, egli era attualmente ricoverato in una Comunità protetta a Caprino Bergamasco;
la figlia , a sua Per_2
volta, era in cura , a causa delle violenze perpetrate dal fratello, da una psicoterapeuta e da una psichiatra privatamente e per questo doveva seguire una terapia farmacologica atta ad evitare i comportamenti autolesionistici di cui spesso era protagonista. Instava così per ottenere l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, un Per_1
assegno per il mantenimento dei due figli di € 250,00 mensile per ciascuno oltre al contributo al 50% per le spese straordinarie , un assegno per il suo mantenimento di pari importo. Chiedeva altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Si costituiva il resistente che, dopo aver riportato la storia della coppia, dei problemi sottesi per la patologia del primo figlio e del suo andare all'estero alla ricerca di lavoro, evidenziava di avere oggi un nuovo nucleo familiare in Francia , a Nancy, con tre figli Perso minori( n. il 7.10.2016, n. il 3.7.2019 e n. 7.10.2022) contestava Per_3 Per_5
la richiesta di affido esclusivo per il figlio indicando semmai l'affido condiviso, Per_1
dichiarandosi disposto a versare per i due figli un assegno omnicomprensivo di €
100,00 per ciascuno, rigettando la domanda di assegno per la moglie.
Con sentenza n. 1316/2024 del 15.5.2024 veniva quindi pronunciata la separazione giudiziale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento. Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato. Alla prima udienza di comparizione venivano confermate le condizioni assunte in seno alla separazione e all'esito dell'accordo concluso con la nota depositata all'udienza cartolare successiva
– ove si dava atto dell'intervenuta nomina di un Amministratore di Sostegno per il figlio residente presso la Comunità Psichiatrica di Gandino “Don Lorenzo Per_1
Milani” la causa si portava all'attenzione del Collegio
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 1316/24 pubblicata il 7.6.24 è passata in giudicato e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nell'ambito della sentenza di separazione ad eccezione dell'affido esclusivo ivi previsto a favore del figlio maggiorenne nelle more avendo avuto la nomina di un proprio Per_1
Amministratore di Sostegno nella persona dell'avv. Jessica Perri del foro di Bergamo.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Almenno San Salvatore (BG) il 16/6/2001 (iscritto nei CP_1
registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2001, atto n. 3 , parte I);
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Almenno San Salvatore (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
Dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti:
1. Pone a carico del padre, sig. l'obbligo di versare per il CP_1
mantenimento di 'importo mensile di € 100,00 direttamente sul conto corrente Per_1
gestito dall'Amministratore di Sostegno del figlio e per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 100,00 a mezzo bonifico bancario sulle seguenti Per_2
coordinate [...].
2. Pone a carico di ciascun genitore nella misura pari al 50% le spese straordinarie dei figli , come da Protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo di seguito Per_1 Per_2
riportato:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure den-tistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accerta-menti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale pur-ché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicura-zione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artisti-che e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso auto-scuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.”
3).le parti dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali.
4) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
5). Spese di lite relative alla presente pronuncia compensate tra le parti
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio dell'11/9/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino