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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2021 depositato il 18/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Velo Veronese - Piazza Della Vittoria 8 37030 Velo Veronese VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: la Ricorrente si riporta agli atti;
Resistente si richiama agli atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pietra miliare della vicenda è costituita dalla SENTENZA di Appello nella causa civile tra
Nominativo_1 (CF_Nominativo_1)e Nominativo_2 ( CF_Nominativo_2) contro il comune di VELO VERONESE.
La sentenza conferma quella di primo grado tribunale di Verona n. 2071/2022 pubblicata in data
18/11/2022. Detta sentenza aveva dichiarato l'intervenuta usucapione in conseguenza di possesso da tempo immemore, quindi la proprietà in capo al Comune di Velo Veronese della piazza pubblica denominata “Piazza_1” insistente sull'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Velo Veronese, Estremi_Catastali_1.
La sentenza appellata ha ritenuto sussistenti i presupposti del possesso ad usucapionem del Comune sulla base delle testimonianze assunte. La sentenza così si chiudeva: “ definitivamente decidendo sugli appelli riuniti, proposti da Nominativo_2 e Nominativo_1 (n. 2/2023 r.g.) e da Nominativo_3 (r.g.19/2023 r.g.) avverso la sentenza n. 207/2022 del tribunale di Verona li respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
…”.
Questa sentenza – evidentemente – scardina i presupposti che hanno portato a pronuncie favorevoli al contribuente in Commissione provinciale (di non debenza del tributo per quell'area).
Perciò il ricorso dell' impresa edile incaricata dai coniugi Nominativo_2 e Nominativo_1 di effettuare lavori sul loro fabbricato, va respinto.
Il ricorso poggia infatti sull'erronea convinzione che l'area sia ancora di proprietà dei coniugi anzidetti. Ma non è così stante la incontrovertibile statuizione civile versata in atti e confermata in appello.
Perciò la pretesa tributaria è ampiamente motivato stante la sentenza accertativa dell'usucapione (com'è nota la Cassazione ritiene l'istituto di derivazione romanistica non dichiarativo, ma accertativo della proprietà).
In diritto va richiamata la giurisprudenza in tema di presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di aree (pubbliche o destinate all'uso pubblico o dicatio ad patriam) segnatamente Cassazione, 3472/07, secondo cui ““la costituzione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam presuppone un comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso”.
La pretesa tributaria in materia di occupazioni non può – in sintesi – prescindere dall' accertato - in sentenza - diritto di proprietà in capo al Comune. Da qui la legittimità della pretesa. VA infine spesa qualche considerazione in ordine alla incolpevolezza della condotta del ricorrente. Come
è noto in tema di sanzioni amministrative contrariamente a quello che avviene nel diritto penale la colpa si presume è quindi onere - di colui il quale invoca l'assenza di colpa - dimostrarla.
Per il caso dedotto l'odierno ricorrente non solo non ha provato assenza di colpa nella sua condotta dal momento che egli stesso cita una sentenza che affermava la proprietà pubblica dell'area (avrebbe quindi dovuto leggerla e non fidarsi acriticamente di quanto gli era stato riferito dai coniugi i suoi committenti). Il fatto che le sentenze siano successive alla occupazione non rileva dal momento che la Cassazione ha sempre affermato che l'istituto dell'usucapione non è costitutivo, ma dichiarativo del diritto (cfr.
Cass.21851/2020).
Il precedente – datato - di questa Corte scaligera (già Commissione tributaria) consente la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2021 depositato il 18/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Velo Veronese - Piazza Della Vittoria 8 37030 Velo Veronese VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: la Ricorrente si riporta agli atti;
Resistente si richiama agli atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pietra miliare della vicenda è costituita dalla SENTENZA di Appello nella causa civile tra
Nominativo_1 (CF_Nominativo_1)e Nominativo_2 ( CF_Nominativo_2) contro il comune di VELO VERONESE.
La sentenza conferma quella di primo grado tribunale di Verona n. 2071/2022 pubblicata in data
18/11/2022. Detta sentenza aveva dichiarato l'intervenuta usucapione in conseguenza di possesso da tempo immemore, quindi la proprietà in capo al Comune di Velo Veronese della piazza pubblica denominata “Piazza_1” insistente sull'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Velo Veronese, Estremi_Catastali_1.
La sentenza appellata ha ritenuto sussistenti i presupposti del possesso ad usucapionem del Comune sulla base delle testimonianze assunte. La sentenza così si chiudeva: “ definitivamente decidendo sugli appelli riuniti, proposti da Nominativo_2 e Nominativo_1 (n. 2/2023 r.g.) e da Nominativo_3 (r.g.19/2023 r.g.) avverso la sentenza n. 207/2022 del tribunale di Verona li respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
…”.
Questa sentenza – evidentemente – scardina i presupposti che hanno portato a pronuncie favorevoli al contribuente in Commissione provinciale (di non debenza del tributo per quell'area).
Perciò il ricorso dell' impresa edile incaricata dai coniugi Nominativo_2 e Nominativo_1 di effettuare lavori sul loro fabbricato, va respinto.
Il ricorso poggia infatti sull'erronea convinzione che l'area sia ancora di proprietà dei coniugi anzidetti. Ma non è così stante la incontrovertibile statuizione civile versata in atti e confermata in appello.
Perciò la pretesa tributaria è ampiamente motivato stante la sentenza accertativa dell'usucapione (com'è nota la Cassazione ritiene l'istituto di derivazione romanistica non dichiarativo, ma accertativo della proprietà).
In diritto va richiamata la giurisprudenza in tema di presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di aree (pubbliche o destinate all'uso pubblico o dicatio ad patriam) segnatamente Cassazione, 3472/07, secondo cui ““la costituzione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam presuppone un comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso”.
La pretesa tributaria in materia di occupazioni non può – in sintesi – prescindere dall' accertato - in sentenza - diritto di proprietà in capo al Comune. Da qui la legittimità della pretesa. VA infine spesa qualche considerazione in ordine alla incolpevolezza della condotta del ricorrente. Come
è noto in tema di sanzioni amministrative contrariamente a quello che avviene nel diritto penale la colpa si presume è quindi onere - di colui il quale invoca l'assenza di colpa - dimostrarla.
Per il caso dedotto l'odierno ricorrente non solo non ha provato assenza di colpa nella sua condotta dal momento che egli stesso cita una sentenza che affermava la proprietà pubblica dell'area (avrebbe quindi dovuto leggerla e non fidarsi acriticamente di quanto gli era stato riferito dai coniugi i suoi committenti). Il fatto che le sentenze siano successive alla occupazione non rileva dal momento che la Cassazione ha sempre affermato che l'istituto dell'usucapione non è costitutivo, ma dichiarativo del diritto (cfr.
Cass.21851/2020).
Il precedente – datato - di questa Corte scaligera (già Commissione tributaria) consente la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate.