Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Marianna Frangiosa Giudice dott. Carmine Esposito Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 785/2020, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e vertente tra
(C.F. ), luogo di nascita: Parte_1 C.F._1 Pt_2
(PZ), data di nascita: 10/02/1962, col ministero/assistenza dell'avv. PESCE RAFFAELE, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio,
- ricorrente -
e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 luogo di nascita: , data di nascita: 15/07/1978, col CP_2 ministero/assistenza dell'avv. SCANNAPIECO ELVIRA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,
- resistente - nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore neceSSrio - CONCLUSIONI Le parti concludevano come in atti
Parte ricorrente, : Parte_1
- la dichiarazione ceSSzione effetti civili del matrimonio,
- la conferma delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione,
- la conferma dell'assegnazione della casa coniugale,
- il tutto con vittoria di spese ed onorari, Parte resistente, Controparte_1
1
- la dichiarazione ceSSzione effetti civili del matrimonio,
- la conferma delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione,
- l'assegnazione della casa coniugale,
- il tutto con vittoria di spese ed onorari, Pubblico Ministero: come in atti. MOTIVAZIONE Fatti rilevanti della causa Le parti contraevano in data 10/10/2007 in New York matrimonio civile (trascritto al Comune di Laureana Cilento Atto n. 1 P. 2 S. C Uff. 1 anno 2009), costituendo, quale regime patrimoniale della famiglia, quello convenzionale della separazione dei beni. Dal matrimonio nascevano i figli: 1. , nato a [...]_3
San Severino (SA) il 9.9.2009 e 2. , nata ad [...] il Persona_1
02.04.2011, ancora minorenni. Pronunciata con sentenza paSSta in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi (v. sentenza di cui in atti), introduceva il presente Parte_1 procedimento contenzioso nei confronti di Controparte_1
per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
[...] celebrato. Instauratosi il contraddittorio, ammeSS e prodotta la documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunziati i provvedimenti presidenziali provvisori, la causa, previo invio degli atti al Pubblico Ministero, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge Ragioni giuridiche della decisione Sullo scioglimento del matrimonio
Sussistenti si ritengono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, giudizialmente separatesi (v. sentenza in atti).
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle dichiarazioni rese e il comportamento complessivamente tenuto in corso di causa, infatti, inducono a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio, considerato l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine annuale (separazione giudiziale) normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale (4.2.2018), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (23.7.2020).
L'affidamento dei figli minori Sull'affidamento dei figli minori 2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Occorre premettere che il Presidente del Tribunale, con Ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti cron. 10727/18 del 17/12/2018, autorizzava i coniugi a vivere separatamente nel rispetto reciproco;
che con Sentenza n. 46/2020 del 27/02/2020, paSSta in giudicato, il Tribunale di Vallo della Lucania (RG 3917/2012 / Cron. 3397), ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, con cui disponeva: << …Dichiara la separazione personale di e;
Conferma l'autorizzazione a vivere Parte_3 Controparte_4 separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fiSSre ove credono la loro residenza;
Affida i figli minori (nato a [...] il [...]) e Controparte_3 Persona_1
(nata ad [...] il [...]) in via esclusiva al padre con residenza Parte_1 presso il padre in Agropoli al Corso Garibaldi n. 76; dispone che la madre Parte_4
poSS vedere i figli minori con cadenza di una volta ogni due settimane, inizialmente
[...] in luogo neutro, alla presenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che provvederanno a predisporre un calendario degli incontri, compatibilmente con le esigenze dei minori;
Determina in euro 200,00 (duecento/00) oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno in favore dei due figli minori, che la resistente dovrà versare a entro il 5 di ogni mese Parte_1
a mezzo vaglia, bonifico o contanti;
Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, sanitarie, ludiche e sportive) del figlio nella misura del 50% ….>>.
Parte ricorrente nella comparsa conclusionale, riassuntiva anche dell'intera vicenda processuale, tra l'altro, evidenzia: “…Dobbiamo ricordare che la resistente volle allontanare i figli dal padre ricorrendo alla “giustizia” penale per ottenere subdolamente lo scopo, in danno proprio dei piccoli! Giustizia però vi è stata, con la seria valutazione dei casi esposti e con le consecutive archiviazioni dei procedimenti in capo al ricorrente. Scriveva il P.M. Dott. Palumbo “emerge un comportamento della querelante volto ad allontanare i figli dalla figura genitoriale ER;
ne consegue un deficit di credibilità della steSS”, in data 7.2.2020, nella richiesta di archiviazione del procedimento avente RGNR 865/2019. Tale volontà d'altra parte era già emersa nella richiesta di archiviazione del P.M. dr.SS Ivana Niglio, nel Procedimento penale avente RGNR 825/2017. Dobbiamo ricordare che negli USA, la resistente fu sottoposta ad un mandato di arresto per essere scomparsa con i piccoli!... Nel Luglio 2016, in New York, nel mentre l'intera famiglia era in procinto di imbarcarsi Pt_1 sull'aereo che li avrebbe condotti in Italia, la , inavvertitamente si Controparte_5 dileguava dal marito e portava via con sé i bambini lasciando il sig. in una totale Parte_1 situazione di panico e preoccupazione. Dopo averla cercata a lungo invano, il sig. Pt_1 richiedeva l'intervento della polizia aeroportuale. Il sig. denunciava l'accaduto Pt_1 all'Autorità giudiziaria competente. Conseguentemente la Family Court of The State of New York, County of New York, a seguito delle indagini e preso atto della relazione psicologica redatta da un'esperta psicoanalista contestualmente incaricata, nonché diretta conoscente della sig.ra , emetteva, come sopra detto, un MANDATO DI Controparte_5
nei confronti della steSS, con immediato ordine di consegna dei bambini. La Pt_5 relazione psicologica de qua espone quanto segue: “non è stata in grado di avviare un piano 3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
coerente per l'istruzione dei suoi figli. Mi ha chiesto consiglio diverse volte su come migliorare la sua relazione con il marito, e mentre diceva di essere d'accordo con le idee che gli proponevo, non le ha mai messe in pratica. Non l'ho mai vista organizzare o cucinare un pasto per la famiglia. Questo lavoro di casa è stato sempre svolto dal signor La signora si mostra Pt_1 Pt_1 come una donna piacevole/gradevole, disponibile e condiscendente, e questo aspetto esteriore disarmante nasconde qualcosa nel suo carattere che è profondamente nascosto. A questo punto, dato che ha lasciato i bambini senza informare suo marito sulla sua posizione, sono molto preoccupata per il loro benessere psicologico.….Al contrario della resistente, il ricorrente, sig.
non solo non ha inteso procedere ad un distacco drastico dei bambini dalla Parte_1 madre, pur potendolo in virtù di sentenza di separazione che, nel corso dell'intero giudizio che ci occupa ricercando sempre vie pacifiche, ma non ha messo in esecuzione alcun provvedimento civile, e/o per gli effetti civili ottenuto nel processo penale. Non è servito a nulla! Il comportamento della resistente non è minimamente cambiato! in realtà già il 30 ottobre 2017, la CTU nominata nel procedimento civile minorile, dr.SS sosteneva ( Persona_2 ctu pag. 77): “nel corso della valutazione effettuata è emerso in modo evidente che il recupero dei rapporti tra ed con il padre, neceSSriamente deve paSSre per la modifica dei CP_3 Per_1 comportamenti materni … Un recupero della quotidianità con il padre può essere ad oggi tentato con l'ausilio dei servizi ma soprattutto promuovendo la modifica degli atteggiamenti materni, al fine di consentire ai bambini l''accesso emotivo al padre. Interventi limitativi della responsabilità genitoriale della madre potranno, a mio parere, essere messi in atto dopo l'attuazione di un adeguato percorso terapeutico e qualora persista nelle sue modalità oppositive
… Gradualmente si può promuovere una ripresa dei rapporti tra figli ed il padre in maniera libera, ipotizzando anche la soluzione proposta dal curatore.” La sig.ra Controparte_5
non ha assolutamente cambiato atteggiamento, come ampiamente argomentato dagli
[...] stessi servizi sociali, che monitorano il caso, e non ha mai intrapreso alcun percorso psicologico. Ma vi è di più! La resistente è imputata “del reato p. e p. dall'art. 574 c.p. perché, rendendosi irreperibile per cinque giorni ( dal 11.01.2021 al 16.01.2021), riteneva presso di sé suo figlio minore di anni quattordici contro la volontà del padre affidatario esclusivo Controparte_3 dello stesso (cfr Sentenza n. 46/2020, RG 1515/2018), non consentendo a quest'ultimo di avere contatti, telefonici e visivi, con il bambino e di avere sue notizie, impedendogli, così, l'esercizio della sua funzione genitoriale. Fatto commesso in Agropoli dal 11.01.2021 al 16.01.2021.” RGNR 142/2021 Mod. 21 Proc. Rep. E' altresì imputata per il Parte_6
“reato di cui al 570 comma 1 c.p. perché serbando una condotta contraria all'ordine ed alla moralità della famiglia e sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, ometteva di provvedere alle necessità dei figli minori e CP_3 Per_1 disintereSSndosi delle loro esigenze affettive e del loro percorso formativa” e per il reato di cui all'art. 582 perché aggrediva a cui cagionava lesioni personali, …” proc. Persona_3
1437/2017 Mod. 21 Proc. Rep. L'atteggiamento processuale della resistente è Parte_6 stato di totale chiusura, alla costante apertura dimostrata dal ricorrente!.... la sera del 16 gennaio 2021, i Carabinieri di Agropoli, alle dirette dipendenze del Capitano Comandante la Compagnia, coadiuvato dal Comandante della locale Stazione, unitamente al personale dei servizi sociali del Segretariato di Zona ( due assistenti sociali ed una psicologa), con la presenza 4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
del personale sanitario del 118, nonché del Sindaco di Agropoli, allertato per una ipotesi di esigenza di TSO, intervenivano nel domicilio della resistente, poiché più volte sollecitati dalla vicina di casa a causa delle continue grida del piccolo Quest'ultima è una insegnante che CP_3 conosce bene i bambini, in primis Omette di dire che la resistente fosse scomparsa da più CP_3 giorni, portando con sé e non dando notizia alcuna, non rispondendo al telefono al CP_3 ricorrente preoccupato né ai carabinieri di Agropoli, tanto da rendere neceSSria una denuncia formalizzata in data 15.1.2021, già depositata come da richiesta della S.V. . La denuncia dava l'avvio al procedimento penale RGNR 142/2021 Mod. 21 Proc. Rep. per il Parte_6 quale, in data 10.3.2021 il Sost. P.R. Dr. Antonio Pizzi ha emesso avviso di conclusioni indagini, notificato alla P.O. SC sergio in data 9.04.2021, che vede la resistente indagata
“del reato p. e p. dall'art. 574 c.p. perché, rendendosi irreperibile per cinque giorni ( dal 11.01.2021 al 16.01.2021), riteneva presso di sé suo figlio minore di anni quattordici
[...]
contro la volontà del padre affidatario esclusivo dello stesso ( cfr Sentenza n. CP_3
46/2020, RG 1515/2018), non consentendo a quest'ultimo di avere contatti, telefonici e visivi, con il bambino e di avere sue notizie, impedendogli, così, l'esercizio della sua funzione genitoriale. Fatto commesso in Agropoli dal 11.01.2021 al 16.01.2021.”. In data 16 gennaio 2021 la resistente veniva rintracciata dai Militari dell'Arma che, come detto sopra, intervenivano agli ordini del Capitano, verosimilmente attenendosi alle direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Salerno e/o della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Ebbene, per tali fatti, per la denuncia e per l'intervento sopra richiamato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Salerno ha promosso un ricorso ex art. 330 c.c. al Tribunale ( RG 64/2021/A.C.), per accertare e dichiarare la “decadenza della responsabilità genitoriale della signora
[...]
”. Appare doveroso riportare pressoché integralmente il ricorso del Sostituto Controparte_6
Procuratore della Repubblica Dott. Angelo Frattini: “Dagli atti si rileva una situazione gravemente pregiudizievole per i minori e in Persona_1 Persona_4 considerazione delle condotte tenute dalla loro madre sig. la Parte_4 quale, di fatto, da circa un anno si occupa del minore mentre l'altra figlia Controparte_3 minore vive con il padre, al quale tuttavia erano stati affidati entrambi i figli con Per_1 sentenza del Tribunale Civile di Vallo della Lucania del 27.02. 2020 nella quale il Collegio rilevava – nel motivare l'affido dei figli al padre- che “dalla copiosa documentazione agli atti era emerso in modo chiaro ed inequivocabile che la signora aveva Parte_4 tenuto un comportamento tale da recare grave pregiudizio ai figli minori ed Controparte_3
.Ebbene, a seguito del ricorso del Sostituto Procuratore della Repubblica, il Persona_5
Tribunale per i Minorenni di Salerno, riunito in Camera di Consiglio in data 15.02.2021 (Giudizio n. 18/21 R.V.G.), ha ratificato il provvedimento di collocamento del minore presso la zia ER, sussistendone i presupposti, nominato un curatore, sospeso gli incontri e le telefonate tra il minore e la madre, delegato i SS a seguire le condizioni del minore ed a relazionare trimestralmente al TM….”. “Deve evidenziarsi che (continua il Sost.Proc.), di recente, i CC di Agropoli sono intervenuti, unitamente ai competenti SS, c/o l'abitazione della sig. a seguito di diverse segnalazione da parte della vicina di casa;
Parte_4
Invero, quest'ultima ha riferito di “ aver sentito negli ultimi tempi il bambino gridare, battere i 5 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
pugni contro il muro ed averlo visto fisicamente estremamente deperito”. I CC., unitamente Per_ all'Assistente Sociale Dr.SS e alla psicologa Dr.SS , dopo non poche difficoltà Persona_6 riuscivano ad accedere nella abitazione ed effettivamente verificavano la gravità della situazione. Infatti, la madre del minore “si mostrava agitata, estremamete oppositiva e fredda ponendo resistenza ad ogni disposizione dettata dai presenti” fingendo altresì di non capire la lingua italiana. Nel corso dell'intervento il minore appariva “fisicamente provato, dimagrito, Per_8 pallido, poco curato nell'aspetto e nell'igiene, con lo sguardo sfuggente, quasi assente” ( v. relazione dei Servizi Sociali del 18 gennaio 2021). Inoltre veniva riscontrato che l'appartamento si presentava “disordinato” e con notevoli carenze igienico-sanitarie, le serrature delle porte rimosse e, addirittura, nella stanza del minore al posto delle chiavi vi erano due paia di grosse forbici conficcate in entrambi i lati. Deve segnalarsi che, in occasione dell'intervento, tenuto conto dello stato in cui si trovava la sig.ra , i CC provvedevano ad allertare CP_1 anche il 118 ai fini di un eventuale TSO poi non attuato. In considerazione della necessità di intervenire con urgenza ai fini della tutela del minore il personale dei S.S. provvedeva ad affidare ex art. 403 EL alla zia ER . Appare opportuno, infine, Persona_9 segnalare che nei confronti della madre dei minori il P.M.M. aveva, in data 11 maggio 2017, proposto ricorso ex art. 333 c.c. al T M di Salerno.”…. il Tribunale per i Minorenni di Salerno, con Decreto del 5 giugno 2018 (18), revocava il collocamento dei minori Per_1
e presso la comunità “Una casa per la vita “ di
[...] Persona_4
Battipaglia e disponeva il loro riaffidamento ad entrambi i genitori, confermando, definitivamente, la necessità dei piccoli e di vivere al fianco del Per_1 Controparte_3 padre…..A seguito dei soprarichiamati fatti della notte del 16 gennaio, e dell'intervento dei Carabinieri e dei servizi Sociali, i minori si sono finalmente ritrovati e vivono felici (Foto). Il piccolo ha finalmente ritrovato il rapporto con il Padre, che la madre gli impediva, com'è CP_3 ormai del tutto emerso. Per quanto riguarda le richieste di affidamento e di mantenimento dei figli e della resistente, le stesse sono a dir poco infondate in fatto ed in diritto, non solo per tutto quanto argomentato e documentato, in specie per gli ultimi accadimenti e procedimenti penali e minorili sopra descritti, ma pure in riferimento al comportamento negativo mantenuto, costantemente, da parte resistente, che ha perseverato subdolamente nel tentativo di allontanare i piccoli, ed in principal modo dal padre…. La sig.ra Controparte_3 Controparte_5
non ha assolutamente cambiato atteggiamento, come ampiamente argomentato dagli
[...] stessi servizi sociali, che monitorano il caso, e non ha mai intrapreso alcun percorso psicologico…..”.
La corposa ed articolata istruttoria dibattimentale, con costanti interventi e relazioni dei S.S., ascolto dei minori, acquisizioni documentali, ha confermato le conclusioni dell'A.G. in sede di separazione giudiziale. Invero, i S.S. territorialmente competenti, nelle relazioni del 17 giugno 2024 e del 5 luglio 2024, concludono: “…si reputa che la steSS (la madre) rappresenti una figura deleteria per il regolare e sereno sviluppo psicofisico dei minori….”. Nel corso dell'ultimo anno di causa, il comportamento di parte resistente non si è affatto modificato. Scrivono infatti le dottoresse , Persona_10
6 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Assistente Sociale, e , Psicologa, nella relazione depositata in data Parte_7
22.01.2024: “…Nonostante lui ( ) abbia sempre cercato e tutt'ora cerca di avere Pt_1 contatti, seppur telefonici, con l'ex moglie, per quanto concerne la gestione dei figli, la steSS puntualmente evita di rispondere ai meSSggi, limitandosi a contattare solo i figli. Si precisa che ad oggi la signora, nonostante le disposizioni di codesto spett.le Tribunale e le nostre sollecitazioni, non ha intrapreso nessun percorso psicoterapico. Inoltre le sottoscritte, nonostante abbiano continuamente cercato di contattare la signora al fine di effettuare colloqui, non sono riuscite a poter parlare con lei con frequenza, poiché non risponde al telefono e a casa non apre la porta…”. Inoltre, nella relazione depositata in data 17.06.2024, in ordine al comportamento della resistente: “…La madre della Minore, pur essendo stata invitata, non ha partecipato all'incontro”…. Si fa presente che da quanto potuto apprendere sia da che dal signor CP_3
la signora , proprio negli ultimi mesi, faceva pressioni sui figli Pt_1 Controparte_4 affinchè la seguissero per allontanarsi da Agropoli. che oramai si presenta come un CP_3 ragazzo sereno ed equilibrato, ha preso le distanze da tali scelte della madre, limitando al minimo gli incontri. invece, ha trascorso più tempo con la madre, la quale l'ha resa Per_1 debole ed insicura, instillando nella ragazza un grande senso di colpa: infatti, ha CP_3 dichiarato che la madre lo incolpava del fatto che non potesse portarli altrove con lei poiché egli stesso si rifiutava, dicendo che in questo modo non avrebbe potuto rimanere con lei. Per_1 Pt_ Inoltre ogni qualvolta si toccava questo argomento la signora asseriva che per tale motivo si provocava quei tagli e che prima o poi sarebbe potuta morire….LE Per_1
SCRIVENTI HANNO DOVUTO CHIEDERE AL SIGNOR IS DI EVITARE INCONTRI TRA LA MADRE E I FIGLI, ALMENO FINO A QUANDO LA SIGNORA NON SI DECIDA NEL SOTTOPORSI A VALUTAZIONE ED EVENTUALE TERAPIA, COSì COME GIA' PRESCRITTO E Più VOLTE RICHIESTO IN PASSATO”. “Il signor è Pt_1 riconosciuto come persona di riferimento e di protezione da entrambi i figli e, anche a parer nostro, è l'unico genitore presente ed intereSSto alla loro crescita”. Le professioniste, convocate con assoluta indispensabilità all'udienza del 24 giugno 2024 confermavano tutto quanto relazionato, ed avvaloravano quanto asserito in udienza direttamente da parte ricorrente., e già riferito loro dai minori, relativamente al comportamento della madre, resistente, che, invitata dal giudice, nulla riferiva….”. Si riporta il verbale di udienza del 24.6.2024, ove si legge: “…., la d.SS e la d.SS dei SS. che si riportano alla relazione depositata Controparte_7 Parte_7
e dichiarano che nel più breve tempo possibile ne depositeranno altra aggiornata;
parte attrice afferma che gli atti di autolesionismo sono da addebitarsi al plagio della madre nei confronti di che ha 13 anni;
le fa continuamente pressioni contro il padre. SC dichiara che Per_1 queste cose gliele riferisce l'altro figlio che anzi gli ha sempre detto che proprio per CP_3 tale motivo non vuole andare a casa della madre;
mi ha detto ancora che la madre CP_3 gli ha riferito che lui sarebbe stato responsabile del suicidio di sua sorella se avesse continuato a rimanere con me;
ciò è avvenuto proprio il giorno in cui si è ferita. Adesso Per_1 Per_1 sta bene, è in cura presso una psicologa del Dipartimento di Neuroscienze di Agropoli. Le d.sse 7 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
e confermano parola quanto dichiarato dal per Controparte_7 Parte_7 Pt_1 aver esse stesse parlato con i ragazzi;
anzi ha proprio voluto riferire a noi queste cose Per_11
a scuola della sorella quando si è verificato il fatto. Qualche giorno dopo, durante un tavolo tecnico con i docenti della scuola di e con un appartenente al Reparto di Neuroscienze Per_1 una docente, di cui non ricordiamo il nome, ha riferito che le ha confidato, con Per_1 meSSggio watsapp, di essersi tagliata a casa e che uno di questi tagli era più profondo. Al che la docente le ha chiesto se doveva intervenire ma l'aveva rassicurata;
il giorno dopo l'ha Per_1 vista a scuola ma la ragazza stava bene. Le psicologhe dei SS ribadiscono quanto già scritto, sin dal 2017 e cioè che la madre è persona negativa ed è opportuno che gli incontri, se la S.V. lo riterrà, si svolgano esclusivamente in maniera protetta;
peraltro in paSSto se ne sono fatti ma la madre non è stata assolutamente collaborativa. Controparte_1 viene invitata a riferire sul contenuto di quanto è emerso in questa sede: non
[...] voglio riferire niente perché sono molto turbata….”. Va ancora sottolineato che con l'ultima relazione depositata in data 5 luglio 2024, le stesse professioniste che hanno seguito il caso, per anni, valutando sempre come corretta ed irreprensibile la condotta del e collaborativa con i Pt_1
Servizi sociali, per tutto quanto occorso alla minore (atti di Per_1 autolesionismo a scuola), precisano “…. la signora non Controparte_1 ha voluto confrontarsi con il Servizio Sociale, né con il Dipartimento di neuroscienze, continuando a mantenere lo stesso silenzio che ha mostrato nel corso dell'ultima udienza.”
“ ha già fatto dei progressi nella relazione con il padre, con il quale ora si relaziona in Per_1 maniera positiva. Da quando le è stato “impedito di vedere e sentire la madre, la Minore non si provoca tagli. Ha espletato gli esami di terza media con la giusta serenità e ad oggi trascorre le giornate anche con amiche, uscendo ed andando al mare…..”. L'assistente sociale e la psicologa aggiungono: “…a parere delle scriventi, appurato che per l'ennesima volta la signora rifiuta qualsiasi tipo di approccio e Controparte_1 soprattutto di sottoporsi ad un percorso valutativo e psicoterapico, dopo aver “instillato” anche in così come aveva già fatto con qualche anno fa, dubbi, inducendo i figli ad Per_1 CP_3 introitare disagi di tipo psicologico, si reputa che la steSS rappresenti una figura deleteria per il regolare e sereno sviluppo psicofisico dei minori….”. Peraltro già nella relazione peritale depositata nel giudizio minorile, archiviato, RG250/2017 VG TDM Salerno, la CTU dr.SS Persona_2
in data 30.10.2017, aveva scritto: “…Interventi limitativi della
[...] responsabilità genitoriale della madre potranno, a mio parere, essere messi in atto dopo l'attuazione di un adeguato percorso terapeutico e qualora la madre persista nelle sue modalità oppositive” pag. 78 ctu. Ed invero, purtroppo, le modalità oppositive si sono in realtà aggravate, in questi anni, com'è tutto documentato e depositato nel fascicolo della causa che ci occupa….”.
Deve, in conclusione accogliersi la domanda di affido esclusivo avanzate da parte ricorrente, confermando, pertanto, le statuizioni della sentenza di separazione (si dispongono incontri protetti tra la resistente ed i minori esclusivamente secondo le modalità ed il calendario che sarà individuato dai S.S.). 8 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Secondo costante giurisprudenza, infatti, il legislatore ha mostrato di ritenere l'affido condiviso quale regime ordinario dell'affidamento (Sez. 1, Sentenza n. 1777 del 08/02/2012), consentendo - nella prospettiva della massima tutela della bigenitorialità - di disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori unicamente in casi spiccatamente residuali, subordinati all'emersione dell'effettiva contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento anche all'altro genitore (v. art. 337quater c.c.), la cui assidua e proficua presenza nella vita della prole costituisce valore da tutelarsi in via prevalente e prioritaria. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587); ed è proprio la situazione che si è constatata nel caso di specie (e nonostante parte ricorrente abbia mostrato massima disponibilità agli incontri dei figli con la resistente: “….Al contrario della resistente, il ricorrente, sig.
non solo non ha inteso procedere ad un distacco drastico dei bambini dalla Parte_1 madre, pur potendolo in virtù di sentenza di separazione che, nel corso dell'intero giudizio che ci occupa ricercando sempre vie pacifiche, ma non ha messo in esecuzione alcun provvedimento civile, e/o per gli effetti civili ottenuto nel processo penale…).
L'assegnazione della casa familiare Sulla casa familiare Nella sentenza di separazione giudiziale la casa familiare in Agropoli, al Corso Garibaldi 76 (di esclusiva proprietà d ), è stata assegnata al Parte_1 ricorrente, in quanto genitore collocatario della prole;
dall'istruttoria dibattimentale, tuttavia, è emerso che egli, unitamente ai figli, è di fatto domiciliato in Laureana (Sa) via Palazza n.1, non avendo ancora messo in esecuzione il dispositivo della citata sentenza. Anche sul punto va confermata l'assegnazione della casa familiare a Pt_1
, in quanto genitore presso cui è collocata la prole.
[...]
Inaccoglibile si ritiene pertanto anche la domanda di revoca dell'intervenuta assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con 9 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione poSS non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 22/03/2012, Rv. 622183). Nel caso di specie, la persistente convivenza nei termini richiamati dei figli con il padre, costituisce elemento idoneo ad escludere la richiesta revisione del provvedimento di assegnazione. Peraltro, come evidenziato dal ricorrente, egli sostiene tutte le spese dell'abitazione di cui si discute in Agropoli.
Sulle condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni economiche delle parti, dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata emerge una non autentica coincidenza delle rispettive situazioni reddituali.
In particolare, dalla documentazione depositata (v. dichiarazioni dei redditi in atti), risulta la percezione ad opera del di redditi da fabbricati in Pt_1
Agropoli e negli USA e da lavoro autonomo (egli è imprenditore edile). La resistente è attualmente priva di occupazione, ma, come è emerso dall'istruttoria, ha una riserva di circa 30.000 dollari USA, presso una cassetta di sicurezza in una Banca di New York City. Parte ricorrente evidenzia: “….La resistente, da quanto emerge, pur avendo un buon lavoro, e ben remunerato, non ha voluto più lavorare per propria scelta. Ha dimostrato di avere la capacità per lavorare addirittura come insegnante oltre che come cameriera….”. In paSSto ha svolto diverse attività lavorative, tra cui quella di traduttrice ed insegnate di inglese;
da quanto dalla steSS dichiarato vive grazie al contributo economico che riceve periodicamente dalla madre che risiede negli U.S.A..
Nella valutazione di tali dati deve poi tenersi conto dei vantaggi conseguenti all'intervenuta assegnazione della casa coniugale, in parte mitigati - quantomeno indirettamente - dalla correlata collocazione della prole presso il medesimo genitore assegnatario.
Alla stregua della così ricostruite condizioni economiche delle parti si determinerà, nei termini e con le precisazioni di cui in seguito, la complessiva fisionomia dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi e con la prole.
Sul mantenimento dei figli Circa il mantenimento dei figli, giova precisare come ai sensi dell'art. 337ter c.c., applicabile anche in tema di divorzio (v. art. 337bis c.c.), “salvo diversi 10 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
accorsi liberamente sottoscritti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove neceSSrio, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. Tanto premesso, anche in considerazione della circostanza che fino ad ora tutte le spese per il mantenimento dei minori sono state sostenute dal;
Pt_1 che la è obiettivamente priva di occupazione di Controparte_1 reddito, il Tribunale ritiene equo revocare l'assegno di mantenimento a favore dei minori a carico della resistente, disposto con la sentenza di separazione giudiziale.
Sull'assegno divorzile
Per ciò che concerne l'assegno divorzile, invece, sussistenti si ritengono i presupposti per porre a carico del coniuge ricorrente, , Parte_1 dell'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno a titolo di mantenimento.
Il Tribunale, pertanto, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, pertanto, dispone l'obbligo per di somministrare periodicamente a favore della resistente Parte_1 un assegno, da adeguarsi automaticamente in riferimento agli indici di svalutazione monetaria annualmente rilevati dall'ISTAT.
Va detto, a tal proposito, circa la condizione economica attuale della resistente non può sottacersi che la steSS goda di una riserva di circa 30.000 dollari USA presso una cassetta di sicurezza in una Banca di New York city come è emerso dall'istruttoria. La resistente, da quanto emerge, pur avendo un buon lavoro, e ben remunerato, non ha voluto più lavorare per propria scelta. Ha dimostrato di avere la capacità per lavorare addirittura come insegnante oltre che come cameriera. Tuttavia, attualmente è priva di occupazione e dovrà procurarsi un alloggio.
Dalla documentazione in atti e dall''attività istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza in capo al coniuge richiedente dei requisiti, dell'assenza di mezzi adeguati o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, espreSSmente richiesti dalla legge. 11 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, pertanto, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, pertanto, dispone l'obbligo per
, di somministrare periodicamente a favore di Parte_1 un assegno pari ad Euro 300,00 Controparte_1
(trecento,00) mensili, da adeguarsi automaticamente in riferimento agli indici di svalutazione monetaria annualmente rilevati dall'ISTAT.
Alla stregua di quanto precede, respinta o assorbita deve considerarsi ogni altra domanda, deduzione, istanza o eccezione proposta. Sulle spese
Quanto alle spese, le ragioni della decisione, il comune comportamento processuale delle parti, non indenne da profili dilatori, unitamente alla peculiarità e delicatezza della materia trattata, impongono una compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10/10/2007 in New York (trascritto al Comune di Laureana Cilento Atto n. 1 P. 2 S. C Uff. 1 anno 2009), fra (C.F. ), luogo di nascita: Parte_1 C.F._1
(PZ), data di nascita: 10/02/1962, e Pt_2 Controparte_1
(C.F. ), luogo di nascita:
[...] C.F._2
, data di nascita: 15/07/1978; CP_2 revoca l'assegno di mantenimento a favore dei minori a carico di disposto con la sentenza di Controparte_1 separazione giudiziale;
dispone che somministri mensilmente a Parte_1 un assegno pari ad Euro 300,00 Controparte_1
(trecento,00), da adeguarsi automaticamente in riferimento agli indici di svalutazione monetaria annualmente rilevati dall'ISTAT;
conferma nel resto i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, da intendersi qui integralmente ribaditi e richiamati;
pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto reso in corso di causa;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
12 Tribunale di Vallo della Lucania n. 785/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del paSSggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Vallo della Lucania, Camera di Consiglio in data 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Carmine Esposito dott. Elvira Bellantoni
13