Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 311 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) vertente tra
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
del Vallo, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Luigi Giacomo
Messina ed Antonio Bonanno, giusta procura in atti, attore
Nei confronti di con sede legale in Corso Massimo D'Azeglio, 33/E – Controparte_1
Torino, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale n. P.IVA_1
P.IVA di gruppo n. , in persona del procuratore speciale, Dott. P.IVA_2 Controparte_2
(DOC. A), rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli Avvocati Marco Rizzo, Francesca
Andrea Cantone e Vincenzo Pantaleo, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.12.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso “come da memoria di cui all'art. 183 comma VI 1 cpc”; parte convenuta ha concluso “come da comparsa di costituzione e memoria di cui all'art 183 comma VI n.1 cpc”
Entrambe le parti hanno inoltre chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la citazione introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha chiesto
2) accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti;
3) accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo;
per l'effetto, 4) accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
5) Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo de quo;
6)
Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto;
7) ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime;
8) ritenere e dichiarare che il TAEG – ISC debba essere calcolato tenendo conto di tutti i costi e di ogni spesa ed onere collegato al finanziamento, inclusi i premi assicurativi;
9) accertare e dichiarare l'indicazione in contratto di un TAEG/ISC non corrispondente, ovvero superiore, a quello effettivamente applicato all'operazione contrattuale, così come accertato dal CTP;
10) per
l'effetto, previa dichiarazione di nullità della clausola relativa al TAEG, dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali e applicare al contratto in questione gli interessi al tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la stipula dello stesso contratto, con conseguente conformazione del piano di ammortamento a quello ricalcolato dal CTP;
11) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare quanto l'istituto convenuto abbia percepito in eccedenza in ragione della differenza tra le somme pagate in virtù dell'originario piano di ammortamento e quello successivo alla luce del tasso sostitutivo;
12) accertare e dichiarare che la società convenuta ha indebitamente percepito la somma pari ad euro 28.176,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
13) con condanna alle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore della scrivente difesa dichiaratasi antistataria”.
Dopo aver premesso di aver stipulato, con la il contratto Controparte_1
di prestito personale n. 13051834 del quale indicava le condizioni contrattuali allegava a sostegno della domanda -e nonostante la invero assai prolissa formulazione dell'atto di citazione certamente redatto in spregio dell'ormai codificato principio della sinteticità e chiarezza degli atti processuali e financo contente riferimenti a circostanze del tutto estranee alla presente controversia– a due soli motivi costituiti dalla “
1. INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE – MANCATA
PATTUIZIONE DEL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI E MANCATA INDICAZIONE
DEL TAE” e dalla “
2. INESATTA RAPPRESENTAZIONE DEL Controparte_3
Si costituiva la convenuta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito dall'attore.
Evidenziava che “tutti i tassi di interesse contrattuali sono univocamente indicati nel
CONTRATTO sottoscritto dal e sono determinati o determinabili ai sensi dell'art. Parte_2
1284 c.c., sulla base dei parametri indicati dal CONTRATTO stesso”; che il tasso di interessi applicato era espressamente indicato in contratto di guisa che non ricorrevano i presupposti per l'applicabilità dell'art 117 TUB;
evidenziava che il TAEG era stato anch'esso correttamente calcolato ed indicato in contratto, non potendosi tenere conto delle stipulate garanzia assicurative accessorie al contratto in quanto tutte facoltative.
Chiedeva pertanto “IN VIA PRINCIPALE • respingere tutte le domande formulate dal
[...]
nei confronti di poiché infondate in fatto e in diritto e comunque per le Parte_2 CP_1
ragioni esposte in narrativa”.
Instaurato il contraddittorio ed assegnati i termini di cui all'art 183 comma VI cpc l'attore modificava con la memoria depositata nel primo dei suddetti termini le proprie domande chiedendo “PRELIMINARMENTE, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, 1) accertare e dichiarare che nel contratto di prestito personale per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi;
2) accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti;
3) per l'effetto ricalcolare il piano di ammortamento in assenza di capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice;
4) Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di prestito personale de quo, stante anche l'applicazione di interessi capitalizzati;
5) Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto;
6) ricalcolare il piano di ammortamento originario del finanziamento alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime;
7) accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e la relativa mancata pattuizione del T.A.E. determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo;
per l'effetto, 8) accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
in subordine, 9) accertare e dichiarare la nullità del piano di ammortamento alla luce della mancata allegazione del piano di ammortamento e, per l'effetto, la sua pattuizione e/o accettazione;
10) accertare e dichiarare, ad ogni modo, la mancata previsione delle modalità complete di redazione del piano di ammortamento in modo da consentire la sua formazione in modo univoco e senza margini di incertezza;
per l'effetto, 11) ricalcolare il piano ammortamento al tasso legale;
da ultimo, 12) ritenere e dichiarare che il TAEG –ISC debba essere calcolato tenendo conto di tutti i costi e di ogni spesa ed onere collegato al finanziamento, inclusi i premi assicurativi;
13) accertare e dichiarare l'indicazione in contratto di un TAEG/ISC non corrispondente, ovvero superiore, a quello effettivamente applicato all'operazione contrattuale;
14) per l'effetto, previa dichiarazione di nullità della clausola relativa al TAEG, dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali e applicare al contratto in questione gli interessi al tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la stipula dello stesso contratto, con conseguente conformazione del piano di ammortamento a quello ricalcolato dal CTP;
15) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare quanto l'istituto convenuto abbia percepito in eccedenza in ragione della differenza tra le somme pagate in virtù dell'originario piano di ammortamento e quello successivo alla luce del tasso sostitutivo;
16) accertare e dichiarare che la società convenuta ha indebitamente percepito la somma pari ad euro 28.176,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustiziae che emergerà in sede di CTU;
17) condannare la convenuta arestituire le somme indebitamente percepite;
18) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
Ritenuta la causa di natura documentale il Tribunale in persona di altro Decidente, poneva la causa in decisione salvo poi restituirla sul ruolo istruttorio al fine di espletare CTU contabile per l'accertamento di quanto indicato nell'ordinanza riservata del dì 8.5.2024.
Acquisita la relazione di consulenza la causa è stata nuovamente posta in decisione.
In via preliminare appare opportuno rilevare la ammissibilità della domanda formulata dall'attore al punto 17) delle memorie depositate ai sensi dell'art 183 comma VI cpc in data
7.9.2023.
Ed invero la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nell'affermare che la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021, Rv.
660594-01 e più di recente Cass. Sez. 2-, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024, Rv. 672422-01).
Nel caso di specie nessuna compromissione del diritto di difesa della convenuta si è concretizzata essendo la domanda de qua strettamente connessa e consequenziale all'accoglimento della domanda inerente l'accertamento della eccepita illegittimità delle pattuizioni contrattuali.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Nel caso di credito al consumo l'art. 125 bis T.U.B. prevede espressamente la nullità della clausola relativa agli interessi e la sostituzione con quelli di legge, qualora sia stato omesso o sia stato indicato in modo errato il TAEG.
In particolare, il comma 6 del suddetto articolo prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.”
La stessa norma precisa tuttavia che “la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” e che “nei casi di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.
Gli intermediari finanziari inoltre, in esecuzione degli specifici obblighi informativi sugli stessi gravanti, devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG.
Laddove come visto il TAEG indicato risulti non corretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125-bis del TUB.
Per tali ragioni il Tribunale ha disposto procedersi a consulenza contabile ritenendo assorbente rispetto alle ulteriori censure pure formulate dall'attore, l'accertamento della eventuale difformità del TAEG applicato rispetto a quello indicato in contratto.
Il Consulente così nominato, dopo aver esaminato i documenti depositati dalle parti ed aver evidenziato che “Il TAEG, in accordo alle istruzioni di Banca d'Italia, è calcolato determinando il Tasso Interno di Rendimento (TIR) dell'operazione di finanziamento” con la precisazione che “Per definizione, il TIR è quello specifico tasso di attualizzazione per cui il capitale erogato risulta pari al valore attuale di tutte le somme (rate, spese, commissioni...) versate in restituzione e remunerazione dello stesso” e che il valore di detto tasso sarò restituito da un programma di calcolo “a partire dalla sequenza dei flussi di cassa dell'operazione e tenendo conto delle date in cui tali flussi si manifestano”, ha accertato l'applicazione al contratto de quo di un
TAEG del 12,869% superiore a quello indicato in contratto ed ha quindi proceduto a
“rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto” rilevando che “Le quote di rimborso in linea capitale del piano di ammortamento così ricostruito sono state assunte pari ai valori previsti dal piano originario”.
Ad esito dei ricalcoli effettuati, tenuto conto dell'avvenuta integrale adempimento da parte dell'attore dell'obbligazione restitutoria assunta con la stipula del contratto de quo, il Consulente ha accertato le somme indebitamente versate dall'attore in € 27.570,47 per interessi, € 4.510,00 per spese iniziali ed €300,00 per spese pro rata per un importo complessivo di € 32.380,47.
Dette conclusioni in quanto frutto di un argomentare privo di vizi metodologici e scientifici oltre che logico giuridici, meritano di essere condivise anche in considerazione dei chiarimenti resi ad esito delle osservazioni formulate da parte convenuta tenuto conto del quesito come formulato dal Tribunale (che espressamente ha l'inclusione nel calcolo del TAEG anche delle spese e costi per la stipula del contratto assicurativo “Credit Life” il quale risulta espressamente stipulato a protezione del credito, con una copertura assicurativa di durata corrispondente a quella del finanziamento, stipulata contestualmente a quest'ultimo ed il cui beneficiario viene individuato nell'istituto di credito) e del dato normativo applicabile al caso di specie più su richiamato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa come dichiarato in citazione, visto il DM 55/14 come integrato dal DM 147/22, in considerazione dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, delle ragioni della decisione, della tipologia della istruttoria espletata, in complessivi
Euro 3.808,00 (di cui per la fase di studio € 850,50; per la fase introduttiva, € 602; per la fase istruttoria € 903, per la fase decisoria € 1452,50) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario Dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 311/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- in accoglimento della domanda proposta da accerta e dichiara la Parte_1
nullità della clausola negoziale del contratto di prestito personale n. 13051834 relativa alla determinazione del TAEG in quanto redatta in violazione del precetto di cui all'art 125 bis TUB con riferimento e per l'effetto dichiara non dovuta dall'attore la somma complessiva di €. 32.380,40 come in motivazione precisata;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione in favore di della somma di €32.380,40 Parte_3
oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € Parte_1
4.916,00 per compensi oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovute, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza come liquidate con separati decreti in atti.
Così deciso in Marsala, il 2 aprile 2025
Il Giudice