Art. 9. Rivalutazione delle pensioni tabellari
Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092 , sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.
Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092 , sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.