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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2022 depositato il 12/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sant'Agata Di Puglia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 3206 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO - FOGGIA R.G. Ricorsi n. 363 / 2022 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 28.12.2021, difeso dall'avv. Difensore_1
impugna l'avviso di accertamento n. 3206 del 25.10.2021, notificato con A/R dal Comune di
Sant'Agata di Puglia il 10.11.2021, per omesso versamento dell'IMU annualità 2016, per le 5 aree
edificabili, riporta con valore attribuito di euro 20,8 al mq. da Delibera Comunale delle aree
edificabili ai fini IMU valida anche per l'anno in esame,
Riporta che detto avviso, non allegato in atti, - e in ricorso, non è nemmeno indicato, l'ammontare eccepito -, si fonda sulla determinazione della somma richiesta, derivante dalle aliquote del bene e sul conseguente valore venale determinato, dalla sua natura edificatoria, nella zona C2 – Zona Residenziale di Espansione, Delibera comunale del 31.12.2011, valida nel 2016, come pure confermato nella Delibera n. 109, del 31.07.2020 (doc. all. in atti), che il Comune di Sant'Agata di Puglia si affretta a consegnare un valore unico per tutti i suoli ripresi a tassazione sotto la fattispecie dell'IMU, senza alcuna motivazione od iter logico.
Che, pertanto eccepisce :
- inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento di natura impoesattivo, in quanto effettuata a mezzo servizio postale;
- illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza assoluta di motivazione
- nullità del provvedimento di accertamento per violazione di legge e rideterminazione del valore venale
Ritiene che, con l'introduzione, nell'ordinamento tributario, dell'accertamento impoesattivo la notificazione dello stesso, essendo funzionale unicamente alla conoscenza per il contribuente, poiché costituisce elemento costitutivo dell'accertamento tributario che, in sua assenza, non solo non produce alcun effetto, ma non può nemmeno considerarsi venuto ad esistenza, non consente alcun tipo di sanatoria, inclusa quella prevista dall'art.156 c.p.c.; che, pertanto, il valore venale attribuito ai suoli in questione dal Comune di Sant'Agata di Puglia sia notevolmente superiore a quello effettivamente posseduto dagli stessi.
Ancora, riguardo la carente motivazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25709/2016, ha affermato che la motivazione di un atto di accertamento in tema di aree fabbricabili soggette ad ICI (oggi IMU), non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, limitandosi ad un mero richiamo ai Regolamenti comunali e alle delibere adottate, ma deve specificare, a pena di nullità, i prezzi medi di riferimento di altre aree aventi analoghe caratteristiche e ubicate nella stessa zona, indipendentemente dalle aree edificabili individuate e e specificate nelle Delibere comunali.
Il comune di Sant'Agata di Puglia non è costituito.
Alla odierna udienza in camera di consiglio la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI SELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. La corte esaminati gli atti di ricorso lo stesso è inammissibile non risultante allegato l'atto di accertamento di omessa IMU per le aree edificabili, di cui il ricorrente oppone ricorso.
Inoltre il ricorso è improcedibile in quanto assolutamente generiche e confuse le motivazioni, da cui non si può risalire all'atto impositivo.
Per puro tuziorismo, la costantea costante giurisprudenza, ha ribadito che: “In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 248/2005, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, 'indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi'. Pertanto l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto di conseguente pianificazione urbanistica, perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce ex se sul valore dell'immobile”. ( per tutte Cassazione, sent. n.27165/2011).
Ed, infatti, si deve rilevare, come rispetto alla contestazione effettuata dal ricorrente, che coinvolge la corretta applicazione della base imponibile del bene oggetto di accertamento, non rileva neanche la adozione del PGR che qualificava come edificabile l'area territoriale, sia conseguita la adozione degli strumenti attuativi di carattere regionale, che non inficiano la validità delle Delibere comunali, affisse all'Albo pretorio del comune, pertanto pubbliche, e, se non impugnare nei termini di legge sono definite;
quindi “ l'Ente ha fornito la prova della sussistenza dell'obbligazione tributaria, (Cass., sent. n.20496/2010; Cass. Ord. n. 683/20909; Cass. Ord.n.14872/2008).
Per cui, comunque, il ricorso sarebbe stato infondato, non avendo il ricorrente addotto elementi probatori di concreta valutazione reale, in contrasto al valore venale in comune commercio accertato.
Tanto meno può ritenersi valido in valore , per dette aree edificabili, precedentemente attribuito di terreni agricoli come sostiene il ricorrente.
La Corte per quanto motivato e argomentato e che la ricorrente non si è peritata di allegare l'atto di accertamento, il ricorso è inammissibile. Le spese non si applicano in quanto il comune dai Sant'Agata di Puglia non è costituito.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per spese .
Cosi deciso in Foggia , Addi, 26.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott.ssa Aquilina Picciocchi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2022 depositato il 12/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sant'Agata Di Puglia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 3206 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO - FOGGIA R.G. Ricorsi n. 363 / 2022 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 28.12.2021, difeso dall'avv. Difensore_1
impugna l'avviso di accertamento n. 3206 del 25.10.2021, notificato con A/R dal Comune di
Sant'Agata di Puglia il 10.11.2021, per omesso versamento dell'IMU annualità 2016, per le 5 aree
edificabili, riporta con valore attribuito di euro 20,8 al mq. da Delibera Comunale delle aree
edificabili ai fini IMU valida anche per l'anno in esame,
Riporta che detto avviso, non allegato in atti, - e in ricorso, non è nemmeno indicato, l'ammontare eccepito -, si fonda sulla determinazione della somma richiesta, derivante dalle aliquote del bene e sul conseguente valore venale determinato, dalla sua natura edificatoria, nella zona C2 – Zona Residenziale di Espansione, Delibera comunale del 31.12.2011, valida nel 2016, come pure confermato nella Delibera n. 109, del 31.07.2020 (doc. all. in atti), che il Comune di Sant'Agata di Puglia si affretta a consegnare un valore unico per tutti i suoli ripresi a tassazione sotto la fattispecie dell'IMU, senza alcuna motivazione od iter logico.
Che, pertanto eccepisce :
- inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento di natura impoesattivo, in quanto effettuata a mezzo servizio postale;
- illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza assoluta di motivazione
- nullità del provvedimento di accertamento per violazione di legge e rideterminazione del valore venale
Ritiene che, con l'introduzione, nell'ordinamento tributario, dell'accertamento impoesattivo la notificazione dello stesso, essendo funzionale unicamente alla conoscenza per il contribuente, poiché costituisce elemento costitutivo dell'accertamento tributario che, in sua assenza, non solo non produce alcun effetto, ma non può nemmeno considerarsi venuto ad esistenza, non consente alcun tipo di sanatoria, inclusa quella prevista dall'art.156 c.p.c.; che, pertanto, il valore venale attribuito ai suoli in questione dal Comune di Sant'Agata di Puglia sia notevolmente superiore a quello effettivamente posseduto dagli stessi.
Ancora, riguardo la carente motivazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25709/2016, ha affermato che la motivazione di un atto di accertamento in tema di aree fabbricabili soggette ad ICI (oggi IMU), non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, limitandosi ad un mero richiamo ai Regolamenti comunali e alle delibere adottate, ma deve specificare, a pena di nullità, i prezzi medi di riferimento di altre aree aventi analoghe caratteristiche e ubicate nella stessa zona, indipendentemente dalle aree edificabili individuate e e specificate nelle Delibere comunali.
Il comune di Sant'Agata di Puglia non è costituito.
Alla odierna udienza in camera di consiglio la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI SELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. La corte esaminati gli atti di ricorso lo stesso è inammissibile non risultante allegato l'atto di accertamento di omessa IMU per le aree edificabili, di cui il ricorrente oppone ricorso.
Inoltre il ricorso è improcedibile in quanto assolutamente generiche e confuse le motivazioni, da cui non si può risalire all'atto impositivo.
Per puro tuziorismo, la costantea costante giurisprudenza, ha ribadito che: “In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 248/2005, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, 'indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi'. Pertanto l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto di conseguente pianificazione urbanistica, perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce ex se sul valore dell'immobile”. ( per tutte Cassazione, sent. n.27165/2011).
Ed, infatti, si deve rilevare, come rispetto alla contestazione effettuata dal ricorrente, che coinvolge la corretta applicazione della base imponibile del bene oggetto di accertamento, non rileva neanche la adozione del PGR che qualificava come edificabile l'area territoriale, sia conseguita la adozione degli strumenti attuativi di carattere regionale, che non inficiano la validità delle Delibere comunali, affisse all'Albo pretorio del comune, pertanto pubbliche, e, se non impugnare nei termini di legge sono definite;
quindi “ l'Ente ha fornito la prova della sussistenza dell'obbligazione tributaria, (Cass., sent. n.20496/2010; Cass. Ord. n. 683/20909; Cass. Ord.n.14872/2008).
Per cui, comunque, il ricorso sarebbe stato infondato, non avendo il ricorrente addotto elementi probatori di concreta valutazione reale, in contrasto al valore venale in comune commercio accertato.
Tanto meno può ritenersi valido in valore , per dette aree edificabili, precedentemente attribuito di terreni agricoli come sostiene il ricorrente.
La Corte per quanto motivato e argomentato e che la ricorrente non si è peritata di allegare l'atto di accertamento, il ricorso è inammissibile. Le spese non si applicano in quanto il comune dai Sant'Agata di Puglia non è costituito.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per spese .
Cosi deciso in Foggia , Addi, 26.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott.ssa Aquilina Picciocchi