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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 469/2025 R.A.C.L., promossa da in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1
elettivamente domiciliata in Quartucciu, presso lo studio dell'avv. Libero Parte_2
Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. Stefania Elisabetta Cossu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il giorno 11 febbraio 2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 670/2024, emesso a suo carico in data 15 dicembre 2024 dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per il pagamento in favore della di e della somma di euro 11.715,46 CP_1 CP_1 Controparte_1
(oltre accessori), a titolo di accantonamenti delle retribuzioni indirette e contributi per il periodo compreso tra i mesi di agosto e dicembre 2023 e di aprile e giugno 2024 e per i mesi di agosto e settembre 2024.
Parte opponente non ha contestato l'esistenza originaria dei crediti dedotti, me ne ha eccepito l'estinzione, per effetto di pagamento. Ha inoltre pregiudizialmente dedotto il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162.
La si è costituita in giudizio per insistere Controparte_1 nella pretesa.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 1 di 4 2.1. Deve in limine osservarsi che la procedura di negoziazione assistita, per espressa previsione di legge, non riguarda la materia dei diritti indisponibili (artt. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 132/2014) e non si applica quindi alle controversie di previdenza che hanno ad oggetto diritti indisponibili delle parti.
Da ciò discende che la presente causa, nella parte in cui ha ad oggetto versamenti contributivi, non rientra nello spettro di applicazione della disciplina invocata dall'opponente
(sulle funzioni previdenziali attribuite alle casse edili cfr. Cass. civ., Sez. L, 16 marzo 2010, n.
6334; Cass. civ., Sez. L, 28 ottobre 2008, n. 25888).
Quanto agli accantonamenti, che riguardano le retribuzioni indirette della forza lavoro dell'opponente stessa, che la riscuote in forza di delegazione di pagamento, ai sensi CP_1 dell'art. 1269 c.c., si osserva che questi formano oggetto di un credito di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20390).
Ai sensi degli artt. 2 ter e 3 del d.l. 132/2014, nelle controversie di lavoro la procedura per negoziazione assistita è facoltativa e non assurge a condizione di procedibilità dell'azione.
Infine, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione (art. 3, comma 3, lett. a).
2.2. Non è in contestazione la venuta ad esistenza e la quantificazione del credito complessivo vantato dalla verso l'odierna Controparte_1 opponente, che ha invece sostenuto di aver corrisposto quanto dovuto.
Peraltro, l'allegazione di parte opponente, circa il pagamento delle somme dovute, risulta del tutto sfornita di dimostrazione.
Non avendo l'opponente assolto l'onere della prova che l'art. 2697 c.c. pone a suo carico, non resta che respingere l'opposizione e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
3. L'opponente, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia previdenziale, cause di valore compreso tra gli euro
5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
La condotta processuale dell'opponente, caratterizzata da mala fede (tale dovendosi qualificare lo stato di chi propone opposizione a decreto ingiuntivo senza prova alcuna dei propri assunti), giustifica l'applicazione, ex officio, dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (come pagina 2 di 4 introdotto dall'art. 45 l. 18 giugno 2009, n. 69), che così recita: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La liquidazione dell'importo deve avvenire in via equitativa.
Nel caso concreto, considerata la contenuta dilatazione dei tempi processuali ma tenuto anche conto del fatto che il decreto ingiuntivo è stato concesso senza clausola di provvisoria esecuzione, appare ragionevole liquidare in favore dell'opposta una somma pari ad un sesto dell'importo delle spese processuali liquidate sotto la voce “compenso professionale” (su un criterio di calcolo equitativo che calibri la liquidazione sull'importo delle spese processuali o su un multiplo di esse, cfr. Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
A detta condanna, in favore dell'opposta, si aggiunge poi quella in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., come introdotto per effetto della novella apportata dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Infatti, nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma – prevede la normativa di nuovo conio – il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro
5.000,00.
Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, appare equo stabilire che la sanzione sia contenuta nei limiti di euro 500,00.
4. La mala fede attribuita all'opponente è sostanzialmente propria del suo legale rappresentante: è costui che ha deciso di resistere alla pretesa creditoria della senza CP_1 alcuna prova a sostengo della ragione difensiva, conferendo procura alle liti al difensore, esponendo sia l'ente rappresentato a tanto inutili quanto evitabili esborsi che la controparte all'anticipazione di ulteriori spese giudiziali.
Quanto precede consente di giustificare la condanna di personalmente, in Parte_2 solido con al pagamento delle spese di lite, e ciò ai sensi dell'art. 94 Parte_1
c.p.c.
Si rammenta a tal proposito che l'art. 94 c.p.c. contempla il potere del giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale) o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti, e ciò anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, giacché inerisce pur sempre al potere-dovere del giudice di regolare le spese pagina 3 di 4 processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2003, n. 3977).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente e in solido tra loro, alla rifusione in favore Parte_2 dell'opposta delle spese processuali, che liquida in euro 1.920,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma equitativamente determinata di euro 320,00;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
Cagliari, 9 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 469/2025 R.A.C.L., promossa da in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1
elettivamente domiciliata in Quartucciu, presso lo studio dell'avv. Libero Parte_2
Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. Stefania Elisabetta Cossu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il giorno 11 febbraio 2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 670/2024, emesso a suo carico in data 15 dicembre 2024 dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per il pagamento in favore della di e della somma di euro 11.715,46 CP_1 CP_1 Controparte_1
(oltre accessori), a titolo di accantonamenti delle retribuzioni indirette e contributi per il periodo compreso tra i mesi di agosto e dicembre 2023 e di aprile e giugno 2024 e per i mesi di agosto e settembre 2024.
Parte opponente non ha contestato l'esistenza originaria dei crediti dedotti, me ne ha eccepito l'estinzione, per effetto di pagamento. Ha inoltre pregiudizialmente dedotto il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162.
La si è costituita in giudizio per insistere Controparte_1 nella pretesa.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 1 di 4 2.1. Deve in limine osservarsi che la procedura di negoziazione assistita, per espressa previsione di legge, non riguarda la materia dei diritti indisponibili (artt. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 132/2014) e non si applica quindi alle controversie di previdenza che hanno ad oggetto diritti indisponibili delle parti.
Da ciò discende che la presente causa, nella parte in cui ha ad oggetto versamenti contributivi, non rientra nello spettro di applicazione della disciplina invocata dall'opponente
(sulle funzioni previdenziali attribuite alle casse edili cfr. Cass. civ., Sez. L, 16 marzo 2010, n.
6334; Cass. civ., Sez. L, 28 ottobre 2008, n. 25888).
Quanto agli accantonamenti, che riguardano le retribuzioni indirette della forza lavoro dell'opponente stessa, che la riscuote in forza di delegazione di pagamento, ai sensi CP_1 dell'art. 1269 c.c., si osserva che questi formano oggetto di un credito di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20390).
Ai sensi degli artt. 2 ter e 3 del d.l. 132/2014, nelle controversie di lavoro la procedura per negoziazione assistita è facoltativa e non assurge a condizione di procedibilità dell'azione.
Infine, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione (art. 3, comma 3, lett. a).
2.2. Non è in contestazione la venuta ad esistenza e la quantificazione del credito complessivo vantato dalla verso l'odierna Controparte_1 opponente, che ha invece sostenuto di aver corrisposto quanto dovuto.
Peraltro, l'allegazione di parte opponente, circa il pagamento delle somme dovute, risulta del tutto sfornita di dimostrazione.
Non avendo l'opponente assolto l'onere della prova che l'art. 2697 c.c. pone a suo carico, non resta che respingere l'opposizione e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
3. L'opponente, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia previdenziale, cause di valore compreso tra gli euro
5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
La condotta processuale dell'opponente, caratterizzata da mala fede (tale dovendosi qualificare lo stato di chi propone opposizione a decreto ingiuntivo senza prova alcuna dei propri assunti), giustifica l'applicazione, ex officio, dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (come pagina 2 di 4 introdotto dall'art. 45 l. 18 giugno 2009, n. 69), che così recita: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La liquidazione dell'importo deve avvenire in via equitativa.
Nel caso concreto, considerata la contenuta dilatazione dei tempi processuali ma tenuto anche conto del fatto che il decreto ingiuntivo è stato concesso senza clausola di provvisoria esecuzione, appare ragionevole liquidare in favore dell'opposta una somma pari ad un sesto dell'importo delle spese processuali liquidate sotto la voce “compenso professionale” (su un criterio di calcolo equitativo che calibri la liquidazione sull'importo delle spese processuali o su un multiplo di esse, cfr. Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
A detta condanna, in favore dell'opposta, si aggiunge poi quella in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., come introdotto per effetto della novella apportata dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Infatti, nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma – prevede la normativa di nuovo conio – il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro
5.000,00.
Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, appare equo stabilire che la sanzione sia contenuta nei limiti di euro 500,00.
4. La mala fede attribuita all'opponente è sostanzialmente propria del suo legale rappresentante: è costui che ha deciso di resistere alla pretesa creditoria della senza CP_1 alcuna prova a sostengo della ragione difensiva, conferendo procura alle liti al difensore, esponendo sia l'ente rappresentato a tanto inutili quanto evitabili esborsi che la controparte all'anticipazione di ulteriori spese giudiziali.
Quanto precede consente di giustificare la condanna di personalmente, in Parte_2 solido con al pagamento delle spese di lite, e ciò ai sensi dell'art. 94 Parte_1
c.p.c.
Si rammenta a tal proposito che l'art. 94 c.p.c. contempla il potere del giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale) o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti, e ciò anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, giacché inerisce pur sempre al potere-dovere del giudice di regolare le spese pagina 3 di 4 processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2003, n. 3977).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente e in solido tra loro, alla rifusione in favore Parte_2 dell'opposta delle spese processuali, che liquida in euro 1.920,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma equitativamente determinata di euro 320,00;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
Cagliari, 9 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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