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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1246/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1246/2025 v.g. promossa da:
( E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. CIANCHETTI DIEGO
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati nei seguenti termini: “I figli minori di anni 16 e Per_1 Per_2
di anni 10 vengono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa di via Dante Alighieri 122/B –
Cisterna di Latina. I genitori hanno sempre coordinato gli orari di lavoro per restare il più possibile vicino ai figli ed è intenzione degli stessi continuare a mantenere un rapporto di reciproca collaborazione e rispetto nel primario interesse di tutti i figli;
tutti i beni comuni sono stati equamente divisi. La casa coniugale resta intestata ad entrambe i coniugi con il residuo mutuo in capo alla sig.ra i coniugi si concedono il reciproco Parte_2 assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio; Il Sig. si impegna a pagare tutte le bollette di casa Parte_1
(compresi gli attuali abbonamenti) per un totale di circa 250 euro mensili, oltre a pagare i due finanziamenti aperti per la sistemazione della casa coniugale ed il finanziamento per la autovettura intestata alla stessa sig.ra con scadenza al 2030; Il sig. inoltre, si fa carico delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie che dovranno essere sempre preventivamente concordate tra le parti;
I figli e saranno affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre. I tempi di permanenza con il padre vengono concordati tra le parti, in base alle loro turnazioni lavorative. Il padre, in accordo con la madre, dunque, potrà vederli quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori tendendo presente il fatto che ha 16 Per_1
anni e potrà concordare da solo con entrambe i genitori i tempi e le modalità di visita e pernotti. Solo in via residuale valgono le seguenti condizioni: a) a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera quando li/lo riaccompagnerà a casa della madre. Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 21,30; il padre, inoltre, durante le vacanze estive, terrà con se i figli per 20 giorni, anche non continuativi, dal 15 giugno al 15 agosto di ogni anno (possibilmente i genitori terranno i figli fino a massimo 10 gg consecutivi consentendo anche all'altro genitore tale periodo), o altro periodo da concordare. I genitori cercheranno di trascorrere ad anni alterni il Natale – Santo Stefano 31 dicembre 1 gennaio in modo alternato con i figli così come Santa pasqua e lunedì dell'Angelo. In relazione a tale regolamentazione domiciliare, considerato che entrambe le parti hanno l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, deve disporsi che, anche in relazione alla domiciliazione preferenziale dei minori presso l'abitazione materna, i genitori continueranno ad esercitare in modo disgiunto la potestà genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione che non comportino decisioni, anche solo interinali, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori, ma solo scelte di tipo logistico o organizzativo connesse alla vita familiare e relazionale dei figli”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in
CISTERNA DI LATINA il 28/09/2003 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 73 atti di matrimonio, parte II serie A dell'anno 2003 omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 21/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1246/2025 v.g. promossa da:
( E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. CIANCHETTI DIEGO
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati nei seguenti termini: “I figli minori di anni 16 e Per_1 Per_2
di anni 10 vengono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa di via Dante Alighieri 122/B –
Cisterna di Latina. I genitori hanno sempre coordinato gli orari di lavoro per restare il più possibile vicino ai figli ed è intenzione degli stessi continuare a mantenere un rapporto di reciproca collaborazione e rispetto nel primario interesse di tutti i figli;
tutti i beni comuni sono stati equamente divisi. La casa coniugale resta intestata ad entrambe i coniugi con il residuo mutuo in capo alla sig.ra i coniugi si concedono il reciproco Parte_2 assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio; Il Sig. si impegna a pagare tutte le bollette di casa Parte_1
(compresi gli attuali abbonamenti) per un totale di circa 250 euro mensili, oltre a pagare i due finanziamenti aperti per la sistemazione della casa coniugale ed il finanziamento per la autovettura intestata alla stessa sig.ra con scadenza al 2030; Il sig. inoltre, si fa carico delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie che dovranno essere sempre preventivamente concordate tra le parti;
I figli e saranno affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre. I tempi di permanenza con il padre vengono concordati tra le parti, in base alle loro turnazioni lavorative. Il padre, in accordo con la madre, dunque, potrà vederli quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori tendendo presente il fatto che ha 16 Per_1
anni e potrà concordare da solo con entrambe i genitori i tempi e le modalità di visita e pernotti. Solo in via residuale valgono le seguenti condizioni: a) a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera quando li/lo riaccompagnerà a casa della madre. Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 21,30; il padre, inoltre, durante le vacanze estive, terrà con se i figli per 20 giorni, anche non continuativi, dal 15 giugno al 15 agosto di ogni anno (possibilmente i genitori terranno i figli fino a massimo 10 gg consecutivi consentendo anche all'altro genitore tale periodo), o altro periodo da concordare. I genitori cercheranno di trascorrere ad anni alterni il Natale – Santo Stefano 31 dicembre 1 gennaio in modo alternato con i figli così come Santa pasqua e lunedì dell'Angelo. In relazione a tale regolamentazione domiciliare, considerato che entrambe le parti hanno l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, deve disporsi che, anche in relazione alla domiciliazione preferenziale dei minori presso l'abitazione materna, i genitori continueranno ad esercitare in modo disgiunto la potestà genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione che non comportino decisioni, anche solo interinali, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori, ma solo scelte di tipo logistico o organizzativo connesse alla vita familiare e relazionale dei figli”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in
CISTERNA DI LATINA il 28/09/2003 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 73 atti di matrimonio, parte II serie A dell'anno 2003 omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 21/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino