Articolo 12 della Legge 27 dicembre 2007, n. 246
Articolo 11Articolo 13
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12 gennaio 2008
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25 maggio 2019
Art. 12. 1. A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilita' finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaounde' e Lome' dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi gia' erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.
2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sara' deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, ((fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato)) .
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presentera' ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.
Entrata in vigore il 25 maggio 2019