Art. 7.
Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovra' provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.
Il regolamento stabilira' le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinera' i casi nei quali il richiedente potra' essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.
Nei casi contemplati nel primo capoverso il richiedente dovra' presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del genio civile, impartira' gli opportuni provvedimenti.
Le Province ed i Comuni potranno ricorrere alla V sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.
Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovra' provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.
Il regolamento stabilira' le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinera' i casi nei quali il richiedente potra' essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.
Nei casi contemplati nel primo capoverso il richiedente dovra' presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del genio civile, impartira' gli opportuni provvedimenti.
Le Province ed i Comuni potranno ricorrere alla V sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.