Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 47/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Lucia Vietri, premesso che con ordinanza dell'11.01.2024 è stata fissata l'udienza del 17.02.2025, sostituita da note scritte, ai sensi dell'art. 127, ter cpc;
considerato che
a tale udienza sono comparse le parti mediante il deposito di note scritte;
lette le note di udienza e le memorie difensive depositate dalle parti;
visto l'art. 281 sexies cpc, decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Vietri Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 47/2022 R.G., avente ad oggetto: inadempimento contrattuale – interessi di mora
TRA
(C.F.: ), in persona del Procuratore p.t., Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta 84,presso lo studio degli avv.ti Paolo Pt_2
Bonalume Giovanni, Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Beneudio che la rappresentano e difendono disgiuntivamente, in virtù di procura agli atti ATTRICE
CONTRO
1
(già C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avvocati Maria Teresa P.IVA_2
Nicoletti e Giuseppe La Sala, in virtù di procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in CP_2 presso la sede legale dell'ente in alla Via Santa Maria di Costantinopoli n.104 CP_2
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
l' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, p.t., al fine di vederla condannata al pagamento dei seguenti crediti, come di seguito specificati: (i) euro € 626.648,76 per sorte capitale (di cui alle fatture allegate); (ii) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, oltre interessi maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture, costituenti la sorta capitale, sino al saldo;
(iii) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (iiii) gli ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta pari € 9.045,91
L'attrice deduceva, inoltre, di essere legittimata a riscuotere il suddetto pagamento, in qualità di cessionaria dei crediti maturati dalle società fornitrici, creditrici cedenti, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di servizi, forniture e somministrazioni rese in favore dell' Azienda ospedaliera
Dunque, in virtù di tali contratti di cessione, la società attrice era Parte_3
legittimata a ricevere il pagamento, oltre che delle somme indicate nelle fatture per sorta capitale, anche dei relativi interessi di mora ed anatocistici, specificati nella domanda introduttiva.
Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 impugnava e contestava l'atto di citazione, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione spiegata. Deduceva, in particolare, il difetto di legittimazione attiva di non Parte_1
avendo la stessa provveduto a notificare gli atti di cessione dei crediti al debitore ceduto come disciplinato dall'art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923.
Eccepiva, altresì, che la parte attrice non avrebbe prodotto i contratti sottoscritti tra le società cedenti e l' per le prestazioni da cui derivano i crediti dedotti in giudizio, né tantomeno le CP_3
2 fatture da cui sarebbe derivata la pretesa creditizia, producendo esclusivamente un elenco dei crediti vantati non sufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda di pagamento né tantomeno a configurare la prova puntuale e precisa richiesta alla controparte ai sensi dell'art 2697c.c
Deduceva, inoltre, l'infondatezza della domanda per l'ottenimento degli interessi moratori ed anatocistici, nonché delle somme ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002 che spetterebbero al creditore a titolo di risarcimento danno. Indicava come unica azione esperibile quella di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., ove vi fossero stati i presupposti di azionabilità.
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 15.09.22 celebrata in forma telematica, il
Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, rinviava la causa in prosieguo all'udienza del 9.01.23 per consentire all'attrice di controdedurre all'eccezioni sollevate dalla convenuta. A tale ultima udienza, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16/11/23 per l'ammissione dei mezzi istruttori, concedendo alle parti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. All'udienza del 11.01.2024 il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione e decisione,ex art. 281 sexies c.p.c,. alla data del 17.02.2025, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova analizzare, in via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., sollevata da parte convenuta. È noto che la predetta disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere, a pena di nullità ex art. 164 c.p.c., una chiara individuazione delle questioni e dei punti da sottoporre all'attenzione del convenuto e dell'autorità giudiziaria. La citazione è, infatti, l'atto con il quale si introduce il giudizio di cognizione, per mezzo del quale l'attore propone la domanda chiedendo che un proprio diritto venga tutelato nei confronti del convenuto, e ponendo nello stesso tempo il convenuto in condizione di difendersi in causa, invitandolo a comparire all'udienza che lo stesso attore fissa. In particolare, tra gli altri punti cristallizzati nella disposizione in commento, i nn. 3 e 4 richiedono che l'atto di citazione contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le conclusioni, con l'evidente scopo di identificare sia il diritto che l'attore intende far valere sia la domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi. Sono questi i tradizionali criteri di identificazione della domanda, i quali fanno riferimento alle nozioni di “causa petendi” e di “petitum”.
Nel caso di specie l'atto di citazione risulta avere un'esposizione precisa, indicando espressamente i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle pretese attoree desumibili ed evincibili, peraltro, dal valore complessivo delle argomentazioni ivi esposte. In questo senso depone anche una recente statuizione della Suprema Corte, secondo cui: “la nullità della citazione ai sensi
3 dell'art. 164 cod. proc. civ., presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20294 del 25 settembre 2014). Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni esposte, l'eccezione sollevata va disattesa.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va, dunque, rigettata, in accoglimento della rilevata nullità degli accordi sottostanti le cessioni dei crediti, stante la mancata prova, da parte dell'attrice, della forma scritta richiesta ad substantiam.
Sul punto, aderendo ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale rileva che in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, l'accordo d'opera professionale, così come il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
Invero, “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi”(cfr. Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2019, n.130 ; vedi anche Cassazione civile sez. III, 10/01/2019, n.453 ed a proposito della rilevabilità d'Ufficio del Giudice, Cassazione Civile sez. II, 07/06/2019, n.15497).
Né sono sufficienti a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da
4 quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per
i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con
l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562).
Ebbene, tra la documentazione offerta in prova dall'attrice che, si ribadisce, agisce quale mera cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, non risulta depositato alcun contratto tra la convenuta amministrazione e la società cedente.
Ad ogni buon conto, agli atti del processo neppure vi è traccia di qualsivoglia documentazione attestante il conferimento dell'incarico, essendosi l'attrice limitata a depositare esclusivamente le
Note di debito aventi ad oggetto gli interessi maturati a causa del tardivo pagamento della sorte capitale delle fatture, un elenco dei crediti pretesi, e le fatture emesse dalle varie società attestanti la transazione commerciale (cfr. documentazione allegata da parte attrice). Orbene, la documentazione prodotta è assolutamente inidonea allo scopo di cui sopra. La società attrice non ha prodotto i contratti stipulati tra la cedente e l'amministrazione e, per quanto concerne i crediti ceduti dalle società, la semplice produzione dell'atto di aggiudicazione è assolutamente inidonea a dimostrare la legittimità di quanto richiesto, non essendovi traccia alcuna del contratto stipulato tra l'amministrazione convenuta e la società aggiudicataria. Ed invero, in conformità ai richiamati principi giurisprudenziali, oltre a mancare il contratto in forma scritta, non si evince dagli atti di causa alcuna attestazione – nella medesima forma - da cui risulti l'affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione convenuta, ovvero di un suo funzionario, alle società cedenti i crediti a
[...]
, nelle forme riconosciute come ammesse dall'art. 17 r.d. n. 2440/1923, a nulla Parte_1 potendo rilevare neppure la circostanza dell'avvenuto pagamento delle prestazioni rese, semplicemente asserito dall'ente convenuto, che in alcun modo costituisce manifestazione di un rapporto sottostante in forma scritta, non potendo sopperire al mezzo di prova richiesto ai fini della validità di tale accordo, ossia il contratto o il negozio, inteso quale unico documento sottoscritto dalle parti.
Peraltro, la circostanza dell'avvenuto pagamento delle suddette prestazioni, non facendo venir meno la rilevata nullità del contratto per carenza di forma ad substantiam, determina in ogni caso la
5 non debenza delle somme in tale sede richieste a titolo di interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, stante l'equiparazione di questi ultimi, previsti in materia di transazioni commerciali, a quelli disciplinati dall'art. 1284 comma 4 c.c. Difatti, gli interessi di mora, in quanto accessori rispetto all'obbligazione principale, trovano il proprio presupposto proprio nell'inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora un contatto sia dichiarato nullo o annullato, venendo meno il titolo che ha creato il rapporto, viene altresì meno il suddetto inadempimento, ossia il fondamento giustificativo, nel caso in esame, della richiesta di pagamento degli interessi moratori e di qualsiasi altra somma derivante dal suddetto rapporto.
Pertanto, non avendo parte attrice prodotto documenti idonei a sostenere le proprie prospettazioni, gli atti esibiti in giudizio e le risultanze processuali risultano assolutamente inidonee all'accoglimento delle domande spiegate. Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto delle pretese attoree nei confronti della parte convenuta.
In via subordinata, l'attrice poi formulava domanda di ingiustificato arricchimento ex art 2041
c.c. nei confronti della convenuta.
Tale domanda è inammissibile e, in ogni caso infondata.
In primo luogo, osserva il tribunale che “il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito”(cfr., Cass. Civ., ord. N. 11038/2018)
In particolare, giova sottolineare, che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esperita dal cessionario atteso che tra i requisiti richiesti dall'art 2041 c.c.vi è, senza dubbio, quella della correlativa diminuzione patrimoniale, che presume un collegamento eziologico tra impoverito ed arricchito, rendendo non esperibile tale azione verso il terzo avvantaggiato: ciò trova conferma nel termine “correlatività ”che rimanda alla sussistenza di un ipotetico collegamento eziologico diretto ed immediato tra arricchito e depauperato;
l'impoverimento, infatti, o deve essere la causa dell'arricchimento oppure entrambi devono provenire dalla medesima causa.
Nel caso in esame, il soggetto avverso il quale verrebbe esperita tale azione non ha alcun collegamento diretto o immediato con il cessionario ma al più indiretto essendo questi terzo rispetto al rapporto contrattuale istaurato tra la e le società cedenti. Parte_1
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della
6 complessità media della controversia, del valore della stessa ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14 e dell'effettiva attività processuale espletata con esclusione, dunque, della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla proposta domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite, in favore dell'
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., che si liquidano in euro 15.659,00, per compensi di avvocato, oltre IVA,
CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Napoli,02.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Vietri
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