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Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/08/2024, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20251/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20251/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il _1 patrocinio dell'avv. D'Ippolito Armando, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, con il patrocinio dell'avv. Pedota Olimpia e dell'avv. Controparte_2 procura in atti;
-opposto- nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 ster, giusta procura in atti;
- intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – Con atto di citazione notificato il 28/12/2016 ha _1 evocato in giudizio l'avv. , proponendo opposizione avverso Controparte_2
l'atto di precetto con cui il convenuto, quale cessionario avente causa della originaria creditrice in Parte_1 forza dell'atto di cessione datato 10/02/2015 e notificato ex art. 1264 c.c. alla debitrice ceduta a mezzo comunicazione PEC in data 12/09/2016, le aveva intimato il pagamento dell'importo di € 222.384,63 oltre accessori di legge, portato dalla sentenza n.815/2016 della Corte di Appello di Bari pubblicata in data 08/09/2016. pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha addotto i seguenti motivi:
1) la carenza di titolo esecutivo, essendo la sentenza stata rilasciata in copia esecutiva in favore della società originaria creditrice e non del cessionario precettante;
2) la nullità dell'atto di cessione del credito ai sensi dell'art. 1261 c.c., per violazione del divieto di cessione in favore di avvocati di una res litigiosa;
3) l'inefficacia della cessione, avendo l' in Parte_1 precedenza ceduto il credito alla Controparte_3
4) l'eccezione di compensazione del proprio credito di € 9.484,28, vantato nei confronti della quale riconosciuto nella Parte_1 sentenza n. 169/2016 della Corte di Appello di Bari;
5) la non debenza dell'importo di € 41.079,05, non esigibile dall'avv. non CP_2 avendone titolo.
6) la non debenza degli interessi, essendo gli interessi maturati sino alla data del 03/07/2009 stati incassati dalla società Parte_1
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c. nell'ambito del sub-procedimento cautelare promosso dall'opponente e iscritto al n. 2016/2025-1 R.G. (ord. 25/01/2017), costituendosi in giudizio il convenuto ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione. CP_2
Con atto di intervento volontario depositato il 24/05/2017, si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'opposizione Controparte_3 all'esecuzione spiegata dalla banca.
Rigettato il ricorso cautelare proposto in corso di causa dalla terza interventrice (iscritto al n. 2016/20251-2 R.G.) con ordinanza del 09/01/2018, la causa – istruita esclusivamente sulla scorta delle produzioni documentali delle parti – è infine pervenuta all'udienza del 10/04/2024, all'esito della quale è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1. – Deve essere innanzitutto disattesa l'istanza di cessazione della materia del contendere formulata dalla sola terza interventrice – in termini, peraltro, del tutto vaghi e poco perspicui – atteso che, come noto, tale causa di estinzione e chiusura del giudizio presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010).
Nella specie, non sono ravvisabili fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sulla domanda giudiziale riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti, e ciò anche in considerazione del tenore e della pluralità dei motivi di opposizione proposti dal debitore opponente.
II.2. – Ciò premesso, in ordine al motivo di opposizione sub 1), è sufficiente osservare, al fine di escluderne la fondatezza, che, essendo il precettante cessionario di un credito sul quale si è formato un titolo esecutivo giudiziale, peraltro definitivo, in favore del cedente, detto titolo ben può essere azionato dal cessionario ex artt. 111, co. 4 c.p.c. e 2909 c.c.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non intervenuto, né chiamato in causa nel pagina 2 di 7 processo proseguito tra le parti originarie a norma dell'art. 111 cod. proc. civ. e conclusosi con l'accoglimento della domanda del dante causa, può far valere tutti i diritti spettanti al proprio autore, compreso quello di agire "in executivis” contro il soccombente in base alla condanna anzidetta” (Cass., n. 8459 del 17/10/1994; conf., più di recente, Cass., n. 12310 del 18/05/2018).
II.3. – Quanto al motivo sub 2), come si desume dall'atto di cessione del credito in favore del precettante (doc. 8 prod. , lo stesso è _1 avvenuto per assicurare il pagamento di u el cedente, sicché opera il disposto di cui all'art. 1261, co. 2 c.c., che esclude la nullità della cessione dei crediti c.d. litigiosi prevista dal primo comma dello stesso articolo.
Risulta invero dalla scrittura privata contenente la predetta cessione, che tale manifestazione di volontà fosse sostenuta da intento solutorio, determinato da un debito pregresso, maturato dalla cedente Parte_1 nei confronti del professionista cessionario i prestazioni di attività professionale da compensare secondo la complessiva determinazione pattizia ivi stabilita, ovverosia in un fatto anteriore al contratto stesso, ed è noto che la cessione di credito litigioso a favore del difensore è consentita quando abbia funzione di pagamento di debiti (art. 1261, secondo comma, c.c.: in argomento, Cass., 09/10/2013, n. 22922; Cass., n. 536 del 23/02/1973).
Da qui l'infondatezza del motivo sub 2).
II.4. – Per quanto riguarda il motivo sub 3), deve darsi atto della sopravvenuta formazione del giudicato in ordine all'accertamento della natura simulata – e, dunque, dell'inefficacia – della scrittura privata, datata 30/01/2015, avente valore di ricognizione di debito e di cessione in favore di Controparte_3
per effetto della mancata impugnazione della sentenza n. 1408/2021,
[...] atti, resa dal Tribunale di Bari in data 09/04/2021, a definizione del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. iscritto al n. 1887/2017, promosso dall'odierno opposto nei confronti della azienda agricola CP_2
e di Parte_1 Controparte_3
(attuale interventrice), con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 3187/2016 del 15/07/2016, che, inaudita altera parte, aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa monitoria azionata dalla proprio in forza della citata Controparte_3 scrittura privata, dichiarando, ne la “simulazione assoluta del negozio denominato “atto di ricognizione di debito e cessione di credito a garanzia” concluso tra l' Parte_1
e la in data 30/01/2015”.
[...] Parte_2 CP_3
Ora, dicato esterno costituito dall'accertamento della natura simulata – e dunque, dell'inefficacia – del citato atto di cessione, in favore della terza interventrice del credito Parte_3 per cui è causa, con riguardo alle parti di quel giudizio e ai loro aventi causa ex art. 2909 c.c., nel caso di specie, a essere venuto meno è lo stesso presupposto fattuale del conflitto tra più acquirenti del medesimo credito e, ferma restando la piena efficacia ed opponibilità della cessione, rispetto al debitore ceduto, posta a fondamento dell'atto di precetto opposto, in virtù della sola notifica della cessione (nella specie pacificamente avvenuta ad opera del cessionario precettante
), in conformità con la previsione di cui all'art. 1264 c.c., ciò priva di CP_2 pagina 3 di 7 attualità e interesse, quale condizione dell'azione, le contestazioni concernenti l'individuazione del destinatario del pagamento sollevate dal debitore ceduto odierno opponente (che nulla, sul punto, ha peraltro
contro
-dedotto in corso di causa), in relazione al solo interesse che egli ha a non “pagar male” (cfr. Cass., 11/03/1996, n. 2001 e Cass., 25/05/2007, n. 12322).
Invero, la disposizione dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettata con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni;
detta disposizione non incide, invece, sulla idoneità della cessione a produrre effetti di guisa che il negozio di cessione, che si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario, opera il trasferimento della titolarità del diritto ceduto ed attribuisce al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore (Cass. 11436 del 2011).
Ora, nel caso di specie, una volta incontrovertibilmente accertata la natura simulata e l'inefficacia della cessione precedente in favore di e Controparte_3 correlativamente affermata la validità ed efficacia della cessione effettuata in favore dell'avv. (regolarmente notificata a CP_2 _1 circostanza non contestata) e dunque venuta meno qualsiasi questione in ordine alla corretta individuazione del destinatario del pagamento, è in radice neutralizzato il rischio, paventato dall'opponente, di essere esposto ad un duplice pagamento, con conseguente difetto di interesse in parte qua in capo all'opponente, essendo per il debitore ceduto indifferente pagare all'uno o all'altro soggetto, e rilevando solo il suo interesse ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo.
Da qui la reiezione del motivo di opposizione, con assorbimento di ogni altra questione.
II.5. – Quanto all'eccezione di compensazione sollevata dalla opponente con riferimento al pregresso credito dalla stessa vantato nei confronti della cedente in forza della sentenza n. 169/2016 emessa Parte_1 dalla Corte di Appello di Bari il 05/02/2016 e pubblicata il 15/02/2016, risolutivo è il rilievo per cui “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass., n. 9912 del 24/04/2007).
II.6. – Con riferimento agli altri motivi di opposizione proposti (sub 5 e 6), fermo restando che, riguardando il quantum della somma pretesa, non sono idonei a far venire meno il diritto del precettante a procedere all'esecuzione, ben potendo le relative questioni essere fatte valere in sede distributiva nell'ambito del procedimento esecutivo, giova in ogni caso evidenziare che: pagina 4 di 7 - come già condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Bari con la sentenza del 17/01/2024, versata in atti, passata in giudicato e resa a definizione del giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione n. 15103/2017 R.G. promosso dalla e instaurato inter partes, “ancorché nell'atto di cessione si Controparte_3 attribuisca all'Avv. la titolarità di un credito per la minor Controparte_2 somma di €180.00 arsi che la natura di cessione di credito a scopo di garanzia dell'atto traslativo della titolarità da parte della
[...]
del 10/2/2015 comporta che Controparte_4 ceduto e, quindi, riscosso nel proprio nome e nel proprio interesse del cessionario, divenutone il titolare in forza dell'effetto traslativo tipico della cessione, dispiegandosi la funzione di garanzia fino al momento in cui il credito del cessionario trovi piena soddisfazione mediante la sua riscossione (Cass. n.2517/2010), e, dunque, ben potendo essere di importo inferiore e legittimando solo in tal caso una pretesa restitutoria da parte del cedente” (in argomento, cfr. altresì Cass., n. 10092 del 28/05/2020);
- la contestazione in ordine alla non debenza degli interessi maturata sino al 03/07/2009 è del tutto generica ed è rimasto a livello di mera asserzione, sfornita di supporto probatorio a sostegno, il fatto parzialmente estintivo costituito dall'avvenuto pagamento, non essendo stato neanche adeguatamente confutato il calcolo degli interessi intimati in precetto, in corrispondenza con le statuizioni del titolo giudiziale posto a fondamento della minacciata esecuzione, del maggior importo liquidato in quella sede in accoglimento del gravame e delle decorrenze ivi indicate.
II.7. – In definitiva, l'opposizione, essendo complessivamente infondata, deve essere respinta.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente e della terza inventrice, il cui intervento in giudizio ha comportato un aggravio nell'attività processuale (è invero noto che “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”: Cass., Sez. Un., n. 27846 del 30/10/2019).
La convergenza di atteggiamenti difensivi giustifica, inoltre, la condanna solidale delle parti soccombenti, a mente dell'art. 97 c.p.c.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione, dato il carattere documentale della causa, e con aumento del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, come nel prospetto che segue:
FASI AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio // € 2.552,00 Introduttiva // € 1.628,00 Istruttoria/trattazione -50% € 2.835,00 Decisoria // € 4.253,00 pagina 5 di 7 Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): € 3.380,40
Le parti soccombenti devono essere altresì rispettivamente condannate al pagamento delle spese sostenute dall'opposto vittorioso nei sub-procedimenti cautelari dalle stesse partitamente promossi in corso di causa (fase di studio: € 2.251,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.202,00; fase decisionale: € 1.771,00).
III.1. – Quanto, infine, alla domanda di condanna della opponente e della terza interventrice per responsabilità processuale aggravata, va precisato che l'istituto disciplinato dall'art. 96 c.p.c. , lungi dal costituire una mera sanzione per il contegno tenuto dal litigator improbus, è finalizzato a ristorare la parte vincitrice dei danni sofferti in conseguenza dell'abusiva condotta processuale del contraddittore soccombente ed esige pertanto, oltre all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) la dimostrazione relativa all'an e al quantum dell'effettiva e concreta esistenza di un danno, con onere della prova gravante sul soggetto invocante il ristoro.
Nella fattispecie in esame non sono stati provati ulteriori danni determinati dal ritardato conseguimento del bene o comunque della tardata soddisfazione del diritto sostanziale sotteso al giudizio, a ciò aggiungendosi il duplice rilievo per cui non sussistono gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte opponente – che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale – e che, nella presente sede, la ha spiegato Controparte_3 soltanto un intervento adesivo dipendente, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione spiegata dalla banca.
Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato il 28/12/2016 da nei confronti di _1
, ogni diversa ista sa o assorbita, Controparte_2 così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA la opponente e la terza interventrice _1 delle spese del presente Controparte_3 giudizio in favore di , liquidandole in complessivi € Controparte_2
14.648,40, per compens rso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
c) CONDANNA e alla _1 Controparte_3 rifusione delle spese dei giudizi cautelari incidentali rispettivamente iscritti ai n. 2016/20251-1 R.G. e n. 2016/20251-2 R.G. in favore di , Controparte_2
pagina 6 di 7 liquidandole in complessivi € 5.224 cadauno, per compensi difensivi, oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Bari, 22 agosto 2024
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20251/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il _1 patrocinio dell'avv. D'Ippolito Armando, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, con il patrocinio dell'avv. Pedota Olimpia e dell'avv. Controparte_2 procura in atti;
-opposto- nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 ster, giusta procura in atti;
- intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – Con atto di citazione notificato il 28/12/2016 ha _1 evocato in giudizio l'avv. , proponendo opposizione avverso Controparte_2
l'atto di precetto con cui il convenuto, quale cessionario avente causa della originaria creditrice in Parte_1 forza dell'atto di cessione datato 10/02/2015 e notificato ex art. 1264 c.c. alla debitrice ceduta a mezzo comunicazione PEC in data 12/09/2016, le aveva intimato il pagamento dell'importo di € 222.384,63 oltre accessori di legge, portato dalla sentenza n.815/2016 della Corte di Appello di Bari pubblicata in data 08/09/2016. pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha addotto i seguenti motivi:
1) la carenza di titolo esecutivo, essendo la sentenza stata rilasciata in copia esecutiva in favore della società originaria creditrice e non del cessionario precettante;
2) la nullità dell'atto di cessione del credito ai sensi dell'art. 1261 c.c., per violazione del divieto di cessione in favore di avvocati di una res litigiosa;
3) l'inefficacia della cessione, avendo l' in Parte_1 precedenza ceduto il credito alla Controparte_3
4) l'eccezione di compensazione del proprio credito di € 9.484,28, vantato nei confronti della quale riconosciuto nella Parte_1 sentenza n. 169/2016 della Corte di Appello di Bari;
5) la non debenza dell'importo di € 41.079,05, non esigibile dall'avv. non CP_2 avendone titolo.
6) la non debenza degli interessi, essendo gli interessi maturati sino alla data del 03/07/2009 stati incassati dalla società Parte_1
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c. nell'ambito del sub-procedimento cautelare promosso dall'opponente e iscritto al n. 2016/2025-1 R.G. (ord. 25/01/2017), costituendosi in giudizio il convenuto ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione. CP_2
Con atto di intervento volontario depositato il 24/05/2017, si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'opposizione Controparte_3 all'esecuzione spiegata dalla banca.
Rigettato il ricorso cautelare proposto in corso di causa dalla terza interventrice (iscritto al n. 2016/20251-2 R.G.) con ordinanza del 09/01/2018, la causa – istruita esclusivamente sulla scorta delle produzioni documentali delle parti – è infine pervenuta all'udienza del 10/04/2024, all'esito della quale è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1. – Deve essere innanzitutto disattesa l'istanza di cessazione della materia del contendere formulata dalla sola terza interventrice – in termini, peraltro, del tutto vaghi e poco perspicui – atteso che, come noto, tale causa di estinzione e chiusura del giudizio presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010).
Nella specie, non sono ravvisabili fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sulla domanda giudiziale riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti, e ciò anche in considerazione del tenore e della pluralità dei motivi di opposizione proposti dal debitore opponente.
II.2. – Ciò premesso, in ordine al motivo di opposizione sub 1), è sufficiente osservare, al fine di escluderne la fondatezza, che, essendo il precettante cessionario di un credito sul quale si è formato un titolo esecutivo giudiziale, peraltro definitivo, in favore del cedente, detto titolo ben può essere azionato dal cessionario ex artt. 111, co. 4 c.p.c. e 2909 c.c.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non intervenuto, né chiamato in causa nel pagina 2 di 7 processo proseguito tra le parti originarie a norma dell'art. 111 cod. proc. civ. e conclusosi con l'accoglimento della domanda del dante causa, può far valere tutti i diritti spettanti al proprio autore, compreso quello di agire "in executivis” contro il soccombente in base alla condanna anzidetta” (Cass., n. 8459 del 17/10/1994; conf., più di recente, Cass., n. 12310 del 18/05/2018).
II.3. – Quanto al motivo sub 2), come si desume dall'atto di cessione del credito in favore del precettante (doc. 8 prod. , lo stesso è _1 avvenuto per assicurare il pagamento di u el cedente, sicché opera il disposto di cui all'art. 1261, co. 2 c.c., che esclude la nullità della cessione dei crediti c.d. litigiosi prevista dal primo comma dello stesso articolo.
Risulta invero dalla scrittura privata contenente la predetta cessione, che tale manifestazione di volontà fosse sostenuta da intento solutorio, determinato da un debito pregresso, maturato dalla cedente Parte_1 nei confronti del professionista cessionario i prestazioni di attività professionale da compensare secondo la complessiva determinazione pattizia ivi stabilita, ovverosia in un fatto anteriore al contratto stesso, ed è noto che la cessione di credito litigioso a favore del difensore è consentita quando abbia funzione di pagamento di debiti (art. 1261, secondo comma, c.c.: in argomento, Cass., 09/10/2013, n. 22922; Cass., n. 536 del 23/02/1973).
Da qui l'infondatezza del motivo sub 2).
II.4. – Per quanto riguarda il motivo sub 3), deve darsi atto della sopravvenuta formazione del giudicato in ordine all'accertamento della natura simulata – e, dunque, dell'inefficacia – della scrittura privata, datata 30/01/2015, avente valore di ricognizione di debito e di cessione in favore di Controparte_3
per effetto della mancata impugnazione della sentenza n. 1408/2021,
[...] atti, resa dal Tribunale di Bari in data 09/04/2021, a definizione del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. iscritto al n. 1887/2017, promosso dall'odierno opposto nei confronti della azienda agricola CP_2
e di Parte_1 Controparte_3
(attuale interventrice), con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 3187/2016 del 15/07/2016, che, inaudita altera parte, aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa monitoria azionata dalla proprio in forza della citata Controparte_3 scrittura privata, dichiarando, ne la “simulazione assoluta del negozio denominato “atto di ricognizione di debito e cessione di credito a garanzia” concluso tra l' Parte_1
e la in data 30/01/2015”.
[...] Parte_2 CP_3
Ora, dicato esterno costituito dall'accertamento della natura simulata – e dunque, dell'inefficacia – del citato atto di cessione, in favore della terza interventrice del credito Parte_3 per cui è causa, con riguardo alle parti di quel giudizio e ai loro aventi causa ex art. 2909 c.c., nel caso di specie, a essere venuto meno è lo stesso presupposto fattuale del conflitto tra più acquirenti del medesimo credito e, ferma restando la piena efficacia ed opponibilità della cessione, rispetto al debitore ceduto, posta a fondamento dell'atto di precetto opposto, in virtù della sola notifica della cessione (nella specie pacificamente avvenuta ad opera del cessionario precettante
), in conformità con la previsione di cui all'art. 1264 c.c., ciò priva di CP_2 pagina 3 di 7 attualità e interesse, quale condizione dell'azione, le contestazioni concernenti l'individuazione del destinatario del pagamento sollevate dal debitore ceduto odierno opponente (che nulla, sul punto, ha peraltro
contro
-dedotto in corso di causa), in relazione al solo interesse che egli ha a non “pagar male” (cfr. Cass., 11/03/1996, n. 2001 e Cass., 25/05/2007, n. 12322).
Invero, la disposizione dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettata con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni;
detta disposizione non incide, invece, sulla idoneità della cessione a produrre effetti di guisa che il negozio di cessione, che si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario, opera il trasferimento della titolarità del diritto ceduto ed attribuisce al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore (Cass. 11436 del 2011).
Ora, nel caso di specie, una volta incontrovertibilmente accertata la natura simulata e l'inefficacia della cessione precedente in favore di e Controparte_3 correlativamente affermata la validità ed efficacia della cessione effettuata in favore dell'avv. (regolarmente notificata a CP_2 _1 circostanza non contestata) e dunque venuta meno qualsiasi questione in ordine alla corretta individuazione del destinatario del pagamento, è in radice neutralizzato il rischio, paventato dall'opponente, di essere esposto ad un duplice pagamento, con conseguente difetto di interesse in parte qua in capo all'opponente, essendo per il debitore ceduto indifferente pagare all'uno o all'altro soggetto, e rilevando solo il suo interesse ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo.
Da qui la reiezione del motivo di opposizione, con assorbimento di ogni altra questione.
II.5. – Quanto all'eccezione di compensazione sollevata dalla opponente con riferimento al pregresso credito dalla stessa vantato nei confronti della cedente in forza della sentenza n. 169/2016 emessa Parte_1 dalla Corte di Appello di Bari il 05/02/2016 e pubblicata il 15/02/2016, risolutivo è il rilievo per cui “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass., n. 9912 del 24/04/2007).
II.6. – Con riferimento agli altri motivi di opposizione proposti (sub 5 e 6), fermo restando che, riguardando il quantum della somma pretesa, non sono idonei a far venire meno il diritto del precettante a procedere all'esecuzione, ben potendo le relative questioni essere fatte valere in sede distributiva nell'ambito del procedimento esecutivo, giova in ogni caso evidenziare che: pagina 4 di 7 - come già condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Bari con la sentenza del 17/01/2024, versata in atti, passata in giudicato e resa a definizione del giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione n. 15103/2017 R.G. promosso dalla e instaurato inter partes, “ancorché nell'atto di cessione si Controparte_3 attribuisca all'Avv. la titolarità di un credito per la minor Controparte_2 somma di €180.00 arsi che la natura di cessione di credito a scopo di garanzia dell'atto traslativo della titolarità da parte della
[...]
del 10/2/2015 comporta che Controparte_4 ceduto e, quindi, riscosso nel proprio nome e nel proprio interesse del cessionario, divenutone il titolare in forza dell'effetto traslativo tipico della cessione, dispiegandosi la funzione di garanzia fino al momento in cui il credito del cessionario trovi piena soddisfazione mediante la sua riscossione (Cass. n.2517/2010), e, dunque, ben potendo essere di importo inferiore e legittimando solo in tal caso una pretesa restitutoria da parte del cedente” (in argomento, cfr. altresì Cass., n. 10092 del 28/05/2020);
- la contestazione in ordine alla non debenza degli interessi maturata sino al 03/07/2009 è del tutto generica ed è rimasto a livello di mera asserzione, sfornita di supporto probatorio a sostegno, il fatto parzialmente estintivo costituito dall'avvenuto pagamento, non essendo stato neanche adeguatamente confutato il calcolo degli interessi intimati in precetto, in corrispondenza con le statuizioni del titolo giudiziale posto a fondamento della minacciata esecuzione, del maggior importo liquidato in quella sede in accoglimento del gravame e delle decorrenze ivi indicate.
II.7. – In definitiva, l'opposizione, essendo complessivamente infondata, deve essere respinta.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente e della terza inventrice, il cui intervento in giudizio ha comportato un aggravio nell'attività processuale (è invero noto che “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”: Cass., Sez. Un., n. 27846 del 30/10/2019).
La convergenza di atteggiamenti difensivi giustifica, inoltre, la condanna solidale delle parti soccombenti, a mente dell'art. 97 c.p.c.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione, dato il carattere documentale della causa, e con aumento del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, come nel prospetto che segue:
FASI AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio // € 2.552,00 Introduttiva // € 1.628,00 Istruttoria/trattazione -50% € 2.835,00 Decisoria // € 4.253,00 pagina 5 di 7 Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): € 3.380,40
Le parti soccombenti devono essere altresì rispettivamente condannate al pagamento delle spese sostenute dall'opposto vittorioso nei sub-procedimenti cautelari dalle stesse partitamente promossi in corso di causa (fase di studio: € 2.251,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.202,00; fase decisionale: € 1.771,00).
III.1. – Quanto, infine, alla domanda di condanna della opponente e della terza interventrice per responsabilità processuale aggravata, va precisato che l'istituto disciplinato dall'art. 96 c.p.c. , lungi dal costituire una mera sanzione per il contegno tenuto dal litigator improbus, è finalizzato a ristorare la parte vincitrice dei danni sofferti in conseguenza dell'abusiva condotta processuale del contraddittore soccombente ed esige pertanto, oltre all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) la dimostrazione relativa all'an e al quantum dell'effettiva e concreta esistenza di un danno, con onere della prova gravante sul soggetto invocante il ristoro.
Nella fattispecie in esame non sono stati provati ulteriori danni determinati dal ritardato conseguimento del bene o comunque della tardata soddisfazione del diritto sostanziale sotteso al giudizio, a ciò aggiungendosi il duplice rilievo per cui non sussistono gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte opponente – che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale – e che, nella presente sede, la ha spiegato Controparte_3 soltanto un intervento adesivo dipendente, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione spiegata dalla banca.
Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato il 28/12/2016 da nei confronti di _1
, ogni diversa ista sa o assorbita, Controparte_2 così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA la opponente e la terza interventrice _1 delle spese del presente Controparte_3 giudizio in favore di , liquidandole in complessivi € Controparte_2
14.648,40, per compens rso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
c) CONDANNA e alla _1 Controparte_3 rifusione delle spese dei giudizi cautelari incidentali rispettivamente iscritti ai n. 2016/20251-1 R.G. e n. 2016/20251-2 R.G. in favore di , Controparte_2
pagina 6 di 7 liquidandole in complessivi € 5.224 cadauno, per compensi difensivi, oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Bari, 22 agosto 2024
Il giudice
Andrea Chibelli
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