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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4457/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con gli Avv.ti ALLEGRITTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e SPERANZA CRISTINA,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. , con l'Avv. FARAGLIA MARGHERITA, CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Donazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Voglia l'on. Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice ed ogni contraria istanza disattesa, così provvedere
IN VIA PRINCIPALE
1) accertare e dichiarare che l'importo di € 200.000,00 di cui all'art. 8 dell'atto di compravendita del 15 aprile 2011 a rogito Notaio di Sulmona, n.36043 Rep. e Per_1
n. 15671 Rac., tra e ed avente ad oggetto la piena Controparte_2 CP_1
proprietà di un appartamento in Roma alla Via Ettore Rolli n.45, in catasto al foglio 791, particella 128 sub. 64 non sono mai entrati a far parte del patrimonio di CP_2
, poiché mai corrisposte da parte acquirente;
[...]
Pagina 1 di 9 2) per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione in favore CP_1
dell'attrice della somma di € 100.000,00 oltre interessi quale misura della quota parte spettantele;
3) accertare e dichiarare che ha trasferito la somma totale di € Controparte_2
215.000,00 in favore della convenuta in assenza di alcun titolo (causa solvendi) e per
l'effetto condannare alla corresponsione in favore dell'attrice, pro quota, CP_1
della somma di € 107.500,00 oltre interessi ovvero alla diversa somma che riterrà di giustizia, oltre interessi.
IN VIA SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA
4) accertare e dichiarare che la somma di € 215.000,00 versati dal de cuius in favore della convenuta secondo le modalità illustrate al punto 6 della premessa costituisce atto donativo ad esecuzione indiretta nullo per difetto di forma ex art 782 cc
5) per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice, pro quota, la somma di € 107.500,00 oltre interessi legali. In ogni caso condannare la convenuta
al rimborso delle spese di lite relative al presente giudizio. CP_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA
6) condannare alla restituzione della somma di € 107.500,00 ove ottenuta a CP_1
titolo di mutuo ex art. 1813 cc entro il termine che il giudicante vorrà fissare ex art 1817 cc.
In ogni caso condannare al rimborso delle spese di lite». CP_1
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta, depositate il 20.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione in fatto.
La IG.ra ha agito in giudizio, quale erede legittima di , Parte_1 Controparte_2
chiedendo che la convenuta IG.ra venisse condannata alla restituzione, in suo CP_1 favore, della somma complessiva di € 207.500,00 (pari alla metà di € 415.000 totali, corrispondenti alla quota ereditaria dell'attrice), dovuti in parte quale saldo del prezzo di acquisto di un immobile venduto dal de cuius alla convenuta nel 2011 ed in parte quale restituzione di somme indebitamente versate, o, comunque, di donazioni nulle per difetto di forma, asseritamente effettuate dal medesimo de cuius in favore della IG.ra in CP_1 particolare, l'attrice ha sostenuto che, del prezzo di vendita totale convenuto di €
450.000,00, 200.000 euro risultavano consegnati dall'alienante al momento del rogito,
Pagina 2 di 9 tramite due assegni bancari da 100 mila euro ciascuno, che però non erano mai stati incassati dal , ed anzi da questi poi restituiti alla IG.ra mentre del residuo CP_2 CP_1
prezzo (250.000 euro), pur versato mediante bonifico dall'acquirente, che aveva appositamente acceso un mutuo bancario, ne veniva a quest'ultima restituita la quasi totalità, mediante tre assegni bancari (di € 45.000,00, 55.000,00 e 115.000,00), per complessivi € 215.000,00.
Pertanto, quanto alla somma di € 200.000,00 (o, meglio, della quota parte di € 100.000,00 a lei spettante), l'attrice ne ha chiesto il pagamento, a titolo di adempimento dell'obbligazione assunta in contratto dalla convenuta, quale acquirente del bene e, dei restanti € 215.000,00
(€ 107.500,00, per la quota a lei spettante), ha chiesto la restituzione, deducendone la nullità per assenza di causa o, in subordine, laddove fossero ritenute donazioni, la nullità per difetto di forma;
in ulteriore subordine, ne ha chiesto la restituzione, ove si ritenesse che la somma fosse stata prestata dal alla Golia. CP_2
La IG.ra , costituitasi, non ha negato le circostanze fattuali addotte dall'attrice, CP_1 ovvero che i due assegni di 100.000,00 euro ciascuno non erano mai stati posti all'incasso dal , che, poi, glieli aveva restituiti, e che, dei 250.000,00 euro da lei versati a CP_2
titolo di saldo prezzo, il venditore gliene aveva ridati 215.000,00, tramite tre assegni bancari;
ha, però, sostenuto, che non vi fosse alcun inadempimento da parte sua, poiché
l'intera operazione aveva dato luogo, in realtà, ad una donazione indiretta dell'immobile, o ad un negotium mixtum cum donatione, da parte del in favore della sicché, CP_2 CP_1
sia il mancato incasso dell'acconto, sia la restituzione quasi integrale del saldo-prezzo, erano stati posti in essere in attuazione di tale volontà donativa, non erano privi di causa e, trattandosi di donazione indiretta, non erano soggetti ad obblighi di forma.
In corso di causa è stata rigettata l'istanza cautelare di sequestro conservativo, proposta dall'attrice contro la convenuta;
il procedimento è stato istruito sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti.
Diritto.
Inquadramento giuridico delle domande di parte attrice e distinzione dei titoli sulla base dei quali sono richieste le varie somme.
Come si ricava chiaramente dalle conclusioni, la IG.ra ha agito, da un lato, Pt_1
chiedendo l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla IG.ra quale acquirente del CP_1
Pagina 3 di 9 bene immobile, nei confronti del proprio dante causa, quale venditore.
Invero, la somma di € 100.000,00 (quale quota parte dei 200.000,00 euro versati con i due assegni bancari contestualmente al rogito;
art. 8 dell'atto Notaio doc. 4 Per_1
citazione) è stata richiesta dall'attrice esclusivamente in restituzione del prezzo da pagare, assumendo che lo stesso non sia mai stato incassato dal IG. e non sia quindi mai CP_2
entrato a far parte del suo patrimonio.
Con riferimento alla somma di € 215.000,00 (e, quindi, per la sua quota di € 107.500,00), che costituisce la parziale restituzione del saldo prezzo di € 250.000,00, fatta dal CP_2
in favore della l'attrice ne ha chiesto la restituzione a vario titolo: in primo luogo, CP_1
ritenendo la restituzione priva di causa giustificativa, ne ha chiesto la ripetizione a titolo di indebito;
in subordine, ne ha dedotto la natura di donazione e, conseguentemente, la nullità per difetto di forma (atto pubblico ex art. 782 c.c.) e, in ulteriore ed estremo subordine, la causa di mutuo, con il conseguente obbligo restitutorio in capo alla mutuataria.
Tali richieste, lo si ribadisce, riguardano esclusivamente l'importo di € 107.500,00, poiché solo questa somma è stata oggetto di un versamento da parte del Colaprete in favore della con riferimento ai 100.000,00 euro, ovvero la metà dei due assegni bancari CP_1 consegnati all'atto del rogito, quindi, dovrà valutarsi la domanda attrice soltanto nell'ottica dell'inadempimento contrattuale.
Sempre in via preliminare, è bene precisare come nessuno dei fatti storici oggetto del giudizio -e, in particolare, i passaggi di denaro, i versamenti e le restituzioni- siano stati contestati dalle parti, essendo, del resto, anche dimostrati documentalmente.
Inadempimento contrattuale ed indebito: insussistenza. Donazione indiretta: sussistenza.
Così precisato e chiarito l'oggetto delle domande, ne appare evidente l'infondatezza, nella parte in cui si chiede la condanna della convenuta all'adempimento delle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti (pagamento del prezzo).
Invero, da un punto di vista formale, la IG.ra ha correttamente e tempestivamente CP_1
adempiuto il proprio obbligo di pagare il prezzo di acquisto dell'immobile, di complessivi €
450.000,00, da un lato, consegnando, alla stipula del rogito, i due assegni bancari di
100.000,00 euro ciascuno e, dall'altro, bonificando in favore dell'alienante , la CP_2
somma di € 250.000,00, da lei ottenuta tramite un mutuo bancario.
Il fatto che, poi, tali somme (se non in parte, limitatamente ad € 35.000,00) non siano mai state di fatto introitate dall'alienante, risulta frutto di una scelta consapevole e volontaria del
Pagina 4 di 9 medesimo IG. , che, quanto ai due assegni, li ha riconsegnati alla IG.ra CP_2 CP_1
senza nemmeno tentare di portarli all'incasso e, quanto al bonifico di € 250.000,00, ricevuto il 4.05.2011, quasi l'intero importo (215.000,00), veniva restituito all'acquirente, tramite tre assegni bancari, emessi pochi giorni dopo.
È però estremamente rilevante sottolineare che, come è emerso dalle indagini della competente Procura della Repubblica di Sulmona, avviate su denuncia dell'odierna attrice e prodotte in atti dalla medesima (doc. 13 allegato alla citazione;
anche sub Parte_1
doc. 10 della convenuta), non è ravvisabile alcuna condotta fraudolenta, truffaldina o anche solo di indebita pressione, ai danni del IG. , tanto è vero che il PM si è CP_2 determinato per la richiesta di archiviazione dell'indagine e che la stessa PG delegata ha ipotizzato la fattispecie della donazione.
Si legge, infatti, nell'avviso di richiesta di archiviazione, notificato alla persona offesa: «È tuttavia il caso di precisare che nel corso delle attività non sono mai emersi elementi tali da far presupporre che il possa essere stato oggetto di raggiri tali da indurlo a CP_2
compiere azioni contrarie alla propria volontà. Va evidenziato che il ex CP_2
insegnante, poteva certamente essere definito persona con cultura personale superiore alla media, che ha esercitato la sua professione anche al di fuori dal territorio nazionale. Non risulta inoltre abbia mai presentato sintomi depressivi o atteggiamenti tali da far pensare ad una mancanza di lucidità mentale all'epoca dei fatti in questione.
Alla luce di quanto descritto e riscontrato, a parere dei militari operanti, salvo diverso avviso di codesta Procura della Repubblica, non sembrano emergere elementi probatori caratterizzanti fattispecie penalmente rilevanti riconducibili alla condotta della IG.ra
e di suo marito . CP_1 CP_3
Infatti, tutte le azioni a premessa e/o successive alla realizzazione della compravendita dell'immobile, portano a credere che le parti in causa (dante ed avente causa), le sole a conoscenza delle reali loro intenzioni, mentendo al notaio, volevano effettivamente far valere effetti diversi da quelli propri del contratto stipulato, in ciò dimostrando che l'atto formalizzato alla presenza e con la diretta partecipazione del pubblico ufficiale deve considerarsi un contratto “dissimulato” al solo scopo di tacere un atto di donazione» (pag.
6 della richiesta di archiviazione).
Da ciò discende che deve escludersi un inadempimento imputabile alla parte acquirente, in ordine all'obbligazione di pagamento del prezzo su di lei gravante, dal momento che il
Pagina 5 di 9 mancato incasso del saldo è dipeso da una condotta volontaria dello stesso alienante;
il che determina il rigetto della domanda di condanna al pagamento di € 100.000,00, che, come chiarito sopra, è fondata esclusivamente sull'obbligazione contrattuale.
Del resto, sebbene le domande dell'attrice si fondino su titoli distinti, a seconda delle somme richieste, non può non svolgersi una valutazione complessiva della condotta del IG.
nella vicenda in esame. CP_2
Ed è proprio l'analisi del comportamento complessivo mantenuto dal de cuius, che porta a respingere la tesi dell'attrice, secondo cui il suo dante causa non avrebbe posto in essere una rinuncia abdicativa al suo diritto, avendo restituito i due assegni di 100.000 euro alla CP_1
soltanto perché i titoli erano privi di provvista ed egli non avrebbe comunque voluto levare il protesto, con tutte le conseguenze negative che questo avrebbe avuto sulla convenuta, cui era pacificamente legato da amicizia ed affetto.
Sebbene la scopertura degli assegni, sin dalla loro emissione, sia stata riscontrata dalle indagini della GdF in sede penale, tuttavia tale unico elemento non è sufficiente a corroborare la ricostruzione offerta da parte attrice, essendo smentita, appunto, dalla successiva condotta del IG. ; quest'ultimo, infatti, in oltre sei anni (dall'aprile CP_2
2011, data di stipula della compravendita, al novembre 2017, data del suo decesso) non ha mai chiesto la restituzione delle somme alla IG.ra né ha in alcun modo agito per CP_1
potersi garantire l'adempimento del debito;
e, soprattutto, il IG. , pochi giorni CP_2
dopo aver restituito gli assegni, riceveva in pagamento il saldo di € 250.000,00, restituendone ben 215.000 alla IG.ra ; è evidente che, laddove il avesse CP_1 CP_2
voluto davvero mantenere il proprio credito di 200.000,00 nei confronti della non le CP_1
avrebbe mai versato un importo addirittura maggiore, immediatamente dopo averne ricevuto il saldo;
in linea generale, appare contraddittorio sostenere, da un lato, che il CP_2
volesse riscuotere una parte del prezzo, pari ad € 200.000,00, e dall'altro, lato, che avesse donato alla € 215.000,00; se così fosse stata la volontà delle parti, ben avrebbe potuto, CP_1
l'alienante, limitarsi a non incassare l'acconto sul prezzo, rimettendo il debito all'acquirente, tenendo, però, il saldo di 250.000 euro.
Con riferimento alla causa del versamento di € 215.000,00, dunque, non può che accogliersi la ricostruzione offerta dalla convenuta (e, anche se in via subordinata, dalla stessa attrice), sulla sua natura di liberalità e, segnatamente, di donazione indiretta;
con la precisazione che tale deve qualificarsi l'intero schema negoziale posto in essere tra le parti.
Pagina 6 di 9 In diritto, la Suprema Corte afferma costantemente che grava sulla parte che agisce in ripetizione l'onere di dimostrare l'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'attribuzione patrimoniale di cui si chiede la restituzione, sia nel senso di provare la assoluta mancanza di qualsiasi titolo giustificativo, sia nel senso di provare l'invalidità o l'inidoneità di un titolo materialmente esistente (ex multis Cass. sez. 1a, n. 7027 del 28/07/1997; sez. 3a, n. 1170 del
11/02/1999 e n. 11073 del 15/07/2003; sez. lav. n. 17146 del 13/11/2003), oltre alla necessità di fornire la prova, come è ovvio, dell'avvenuto pagamento.
Tale affermazione – condivisa anche dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza di merito (v. C. App. Roma del 12.12.2001, in Giurisprudenza di Merito, 2002, parte I, pag. 11
e Trib. Roma 1.02.1988, in Foro Padano, 1988, pag. 453) – trova fondamento nella norma di cui all'art. 2697 c.c., essendo l'inesistenza di una causa debendi, l'elemento costitutivo dell'azione di ripetizione e trova, altresì, fondamento nel principio di presunzione di causalità di un pagamento, secondo il quale, a fronte della corresponsione di una somma – pur senza indicazione del titolo per cui viene fatta – si deve presumere, iuris tantum,
l'esistenza di un valido titolo giustificativo di tale corresponsione: infatti, in analogia di quanto disposto dalla norma dell'art. 1988 c.c., la quale stabilisce una presunzione iuris tantum di esistenza della causa in relazione alle promesse unilaterali di pagamento o alle ricognizioni di debito, si ritiene che una simile presunzione debba operare anche, a maggior ragione, a fronte di un pagamento (cfr. in tal senso, Trib. Roma 1.02.1988 cit. e App.
Firenze 12.03.1965, in Giurisprudenza Toscana, 1965, 348).
La giurisprudenza di legittimità è, inoltre, assolutamente consolidata nell'affermare che la donazione indiretta non è soggetta ai limiti probatori propri del negozio tipico, né della simulazione (v. Cass. sez. 2, n. 4015 del 27/02/2004; n. 1986 del 2/02/2016 e n. 19400 del
18/07/2019), potendosi perciò dimostrare anche per testimoni o per presunzioni.
Alla luce di tutti gli elementi acquisiti in atti, risulta evidente che le parti, con la complessiva condotta adottata (mancato incasso di 200.000 euro, restituzione di 215 mila euro su 250), abbiano voluto, di fatto, realizzare il trasferimento dell'immobile alla IG.ra a titolo gratuito, fatta eccezione per il pagamento della minor somma di € 35.000,00; CP_1
sul punto, si richiamano anche le considerazioni svolte nell'ordinanza che ha rigettato l'istanza cautelare di sequestro conservativo, a proposito della valenza probatoria, ex art. 2734 c.c., delle dichiarazioni della parte convenuta, che, del resto, risultano ampiamente supportate dalla documentazione in atti.
Pagina 7 di 9 Si tratta, quindi, chiaramente, di una fattispecie di donazione indiretta, avente ad oggetto non già le somme di denaro qui reclamate dalla IG.ra bensì l'immobile; il che Pt_1
esclude il diritto dell'attrice a pretendere la restituzione di tali somme, tenuto anche conto del fatto, che, pacificamente, la donazione indiretta non è soggetta agli obblighi di forma ad substantiam della donazione ordinaria e, in particolare, alla stipula mediante atto pubblico, essendo invece sufficiente rispettare la forma prevista per il negozio tipico utilizzato per realizzare l'atto di liberalità (Cass. sez. 2, n. 4623 del 29/03/2001, n. 5333 del 16/03/2004,
n. 3819 del 25/02/2015; sez. 1, n. 14197 del 5/06/2013 e n. 20888 del 5/08/2019).
Prestito.
Ovviamente, tutto quanto sin qui dedotto ed argomentato, esclude in radice anche la configurabilità di una dazione a titolo di mutuo, della quale non vi è assolutamente alcun elemento indiziario.
Di nessun rilievo, in particolare, può essere il fatto che, parte delle somme ricevute dalla IG.ra sarebbero da questa poi state utilizzate per effettuare un prestito in favore di una CP_1
società, cui la stessa partecipava, poiché è chiaro che la causa di mutuo deve sussistere con riferimento alla consegna di denaro dal Colaprete e la Golia e non già con riferimento all'utilizzo che quest'ultima abbia poi fatto delle somme (peraltro, solo in parte).
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 11.500,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.400,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
devono essere liquidate anche le spese del procedimento cautelare in corso di causa, ove pure l'attrice/ricorrente è risultata soccombente, in base ai medesimi parametri, in € 4.200,00 (€ 1.200,00 per la fase di studio,
€ 650,00 per quella introduttiva, € 1.450,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la decisionale), oltre accessori di legge.
Tutti i compensi qui liquidati, devono essere distratti in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c..
Pagina 8 di 9
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 4457/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice, sia principali, sia subordinate;
- condanna l'attrice alla refusione, in favore della convenuta Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.500,00, oltre accessori di legge,
[...]
per il giudizio di merito, ed € 4.200,00, oltre accessori, per la fase cautelare in corso di causa;
da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice antistataria, Avv.
FARAGLIA Margherita.
Così deciso in Roma, in data 22/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4457/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con gli Avv.ti ALLEGRITTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e SPERANZA CRISTINA,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. , con l'Avv. FARAGLIA MARGHERITA, CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Donazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Voglia l'on. Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice ed ogni contraria istanza disattesa, così provvedere
IN VIA PRINCIPALE
1) accertare e dichiarare che l'importo di € 200.000,00 di cui all'art. 8 dell'atto di compravendita del 15 aprile 2011 a rogito Notaio di Sulmona, n.36043 Rep. e Per_1
n. 15671 Rac., tra e ed avente ad oggetto la piena Controparte_2 CP_1
proprietà di un appartamento in Roma alla Via Ettore Rolli n.45, in catasto al foglio 791, particella 128 sub. 64 non sono mai entrati a far parte del patrimonio di CP_2
, poiché mai corrisposte da parte acquirente;
[...]
Pagina 1 di 9 2) per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione in favore CP_1
dell'attrice della somma di € 100.000,00 oltre interessi quale misura della quota parte spettantele;
3) accertare e dichiarare che ha trasferito la somma totale di € Controparte_2
215.000,00 in favore della convenuta in assenza di alcun titolo (causa solvendi) e per
l'effetto condannare alla corresponsione in favore dell'attrice, pro quota, CP_1
della somma di € 107.500,00 oltre interessi ovvero alla diversa somma che riterrà di giustizia, oltre interessi.
IN VIA SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA
4) accertare e dichiarare che la somma di € 215.000,00 versati dal de cuius in favore della convenuta secondo le modalità illustrate al punto 6 della premessa costituisce atto donativo ad esecuzione indiretta nullo per difetto di forma ex art 782 cc
5) per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice, pro quota, la somma di € 107.500,00 oltre interessi legali. In ogni caso condannare la convenuta
al rimborso delle spese di lite relative al presente giudizio. CP_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA
6) condannare alla restituzione della somma di € 107.500,00 ove ottenuta a CP_1
titolo di mutuo ex art. 1813 cc entro il termine che il giudicante vorrà fissare ex art 1817 cc.
In ogni caso condannare al rimborso delle spese di lite». CP_1
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta, depositate il 20.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione in fatto.
La IG.ra ha agito in giudizio, quale erede legittima di , Parte_1 Controparte_2
chiedendo che la convenuta IG.ra venisse condannata alla restituzione, in suo CP_1 favore, della somma complessiva di € 207.500,00 (pari alla metà di € 415.000 totali, corrispondenti alla quota ereditaria dell'attrice), dovuti in parte quale saldo del prezzo di acquisto di un immobile venduto dal de cuius alla convenuta nel 2011 ed in parte quale restituzione di somme indebitamente versate, o, comunque, di donazioni nulle per difetto di forma, asseritamente effettuate dal medesimo de cuius in favore della IG.ra in CP_1 particolare, l'attrice ha sostenuto che, del prezzo di vendita totale convenuto di €
450.000,00, 200.000 euro risultavano consegnati dall'alienante al momento del rogito,
Pagina 2 di 9 tramite due assegni bancari da 100 mila euro ciascuno, che però non erano mai stati incassati dal , ed anzi da questi poi restituiti alla IG.ra mentre del residuo CP_2 CP_1
prezzo (250.000 euro), pur versato mediante bonifico dall'acquirente, che aveva appositamente acceso un mutuo bancario, ne veniva a quest'ultima restituita la quasi totalità, mediante tre assegni bancari (di € 45.000,00, 55.000,00 e 115.000,00), per complessivi € 215.000,00.
Pertanto, quanto alla somma di € 200.000,00 (o, meglio, della quota parte di € 100.000,00 a lei spettante), l'attrice ne ha chiesto il pagamento, a titolo di adempimento dell'obbligazione assunta in contratto dalla convenuta, quale acquirente del bene e, dei restanti € 215.000,00
(€ 107.500,00, per la quota a lei spettante), ha chiesto la restituzione, deducendone la nullità per assenza di causa o, in subordine, laddove fossero ritenute donazioni, la nullità per difetto di forma;
in ulteriore subordine, ne ha chiesto la restituzione, ove si ritenesse che la somma fosse stata prestata dal alla Golia. CP_2
La IG.ra , costituitasi, non ha negato le circostanze fattuali addotte dall'attrice, CP_1 ovvero che i due assegni di 100.000,00 euro ciascuno non erano mai stati posti all'incasso dal , che, poi, glieli aveva restituiti, e che, dei 250.000,00 euro da lei versati a CP_2
titolo di saldo prezzo, il venditore gliene aveva ridati 215.000,00, tramite tre assegni bancari;
ha, però, sostenuto, che non vi fosse alcun inadempimento da parte sua, poiché
l'intera operazione aveva dato luogo, in realtà, ad una donazione indiretta dell'immobile, o ad un negotium mixtum cum donatione, da parte del in favore della sicché, CP_2 CP_1
sia il mancato incasso dell'acconto, sia la restituzione quasi integrale del saldo-prezzo, erano stati posti in essere in attuazione di tale volontà donativa, non erano privi di causa e, trattandosi di donazione indiretta, non erano soggetti ad obblighi di forma.
In corso di causa è stata rigettata l'istanza cautelare di sequestro conservativo, proposta dall'attrice contro la convenuta;
il procedimento è stato istruito sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti.
Diritto.
Inquadramento giuridico delle domande di parte attrice e distinzione dei titoli sulla base dei quali sono richieste le varie somme.
Come si ricava chiaramente dalle conclusioni, la IG.ra ha agito, da un lato, Pt_1
chiedendo l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla IG.ra quale acquirente del CP_1
Pagina 3 di 9 bene immobile, nei confronti del proprio dante causa, quale venditore.
Invero, la somma di € 100.000,00 (quale quota parte dei 200.000,00 euro versati con i due assegni bancari contestualmente al rogito;
art. 8 dell'atto Notaio doc. 4 Per_1
citazione) è stata richiesta dall'attrice esclusivamente in restituzione del prezzo da pagare, assumendo che lo stesso non sia mai stato incassato dal IG. e non sia quindi mai CP_2
entrato a far parte del suo patrimonio.
Con riferimento alla somma di € 215.000,00 (e, quindi, per la sua quota di € 107.500,00), che costituisce la parziale restituzione del saldo prezzo di € 250.000,00, fatta dal CP_2
in favore della l'attrice ne ha chiesto la restituzione a vario titolo: in primo luogo, CP_1
ritenendo la restituzione priva di causa giustificativa, ne ha chiesto la ripetizione a titolo di indebito;
in subordine, ne ha dedotto la natura di donazione e, conseguentemente, la nullità per difetto di forma (atto pubblico ex art. 782 c.c.) e, in ulteriore ed estremo subordine, la causa di mutuo, con il conseguente obbligo restitutorio in capo alla mutuataria.
Tali richieste, lo si ribadisce, riguardano esclusivamente l'importo di € 107.500,00, poiché solo questa somma è stata oggetto di un versamento da parte del Colaprete in favore della con riferimento ai 100.000,00 euro, ovvero la metà dei due assegni bancari CP_1 consegnati all'atto del rogito, quindi, dovrà valutarsi la domanda attrice soltanto nell'ottica dell'inadempimento contrattuale.
Sempre in via preliminare, è bene precisare come nessuno dei fatti storici oggetto del giudizio -e, in particolare, i passaggi di denaro, i versamenti e le restituzioni- siano stati contestati dalle parti, essendo, del resto, anche dimostrati documentalmente.
Inadempimento contrattuale ed indebito: insussistenza. Donazione indiretta: sussistenza.
Così precisato e chiarito l'oggetto delle domande, ne appare evidente l'infondatezza, nella parte in cui si chiede la condanna della convenuta all'adempimento delle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti (pagamento del prezzo).
Invero, da un punto di vista formale, la IG.ra ha correttamente e tempestivamente CP_1
adempiuto il proprio obbligo di pagare il prezzo di acquisto dell'immobile, di complessivi €
450.000,00, da un lato, consegnando, alla stipula del rogito, i due assegni bancari di
100.000,00 euro ciascuno e, dall'altro, bonificando in favore dell'alienante , la CP_2
somma di € 250.000,00, da lei ottenuta tramite un mutuo bancario.
Il fatto che, poi, tali somme (se non in parte, limitatamente ad € 35.000,00) non siano mai state di fatto introitate dall'alienante, risulta frutto di una scelta consapevole e volontaria del
Pagina 4 di 9 medesimo IG. , che, quanto ai due assegni, li ha riconsegnati alla IG.ra CP_2 CP_1
senza nemmeno tentare di portarli all'incasso e, quanto al bonifico di € 250.000,00, ricevuto il 4.05.2011, quasi l'intero importo (215.000,00), veniva restituito all'acquirente, tramite tre assegni bancari, emessi pochi giorni dopo.
È però estremamente rilevante sottolineare che, come è emerso dalle indagini della competente Procura della Repubblica di Sulmona, avviate su denuncia dell'odierna attrice e prodotte in atti dalla medesima (doc. 13 allegato alla citazione;
anche sub Parte_1
doc. 10 della convenuta), non è ravvisabile alcuna condotta fraudolenta, truffaldina o anche solo di indebita pressione, ai danni del IG. , tanto è vero che il PM si è CP_2 determinato per la richiesta di archiviazione dell'indagine e che la stessa PG delegata ha ipotizzato la fattispecie della donazione.
Si legge, infatti, nell'avviso di richiesta di archiviazione, notificato alla persona offesa: «È tuttavia il caso di precisare che nel corso delle attività non sono mai emersi elementi tali da far presupporre che il possa essere stato oggetto di raggiri tali da indurlo a CP_2
compiere azioni contrarie alla propria volontà. Va evidenziato che il ex CP_2
insegnante, poteva certamente essere definito persona con cultura personale superiore alla media, che ha esercitato la sua professione anche al di fuori dal territorio nazionale. Non risulta inoltre abbia mai presentato sintomi depressivi o atteggiamenti tali da far pensare ad una mancanza di lucidità mentale all'epoca dei fatti in questione.
Alla luce di quanto descritto e riscontrato, a parere dei militari operanti, salvo diverso avviso di codesta Procura della Repubblica, non sembrano emergere elementi probatori caratterizzanti fattispecie penalmente rilevanti riconducibili alla condotta della IG.ra
e di suo marito . CP_1 CP_3
Infatti, tutte le azioni a premessa e/o successive alla realizzazione della compravendita dell'immobile, portano a credere che le parti in causa (dante ed avente causa), le sole a conoscenza delle reali loro intenzioni, mentendo al notaio, volevano effettivamente far valere effetti diversi da quelli propri del contratto stipulato, in ciò dimostrando che l'atto formalizzato alla presenza e con la diretta partecipazione del pubblico ufficiale deve considerarsi un contratto “dissimulato” al solo scopo di tacere un atto di donazione» (pag.
6 della richiesta di archiviazione).
Da ciò discende che deve escludersi un inadempimento imputabile alla parte acquirente, in ordine all'obbligazione di pagamento del prezzo su di lei gravante, dal momento che il
Pagina 5 di 9 mancato incasso del saldo è dipeso da una condotta volontaria dello stesso alienante;
il che determina il rigetto della domanda di condanna al pagamento di € 100.000,00, che, come chiarito sopra, è fondata esclusivamente sull'obbligazione contrattuale.
Del resto, sebbene le domande dell'attrice si fondino su titoli distinti, a seconda delle somme richieste, non può non svolgersi una valutazione complessiva della condotta del IG.
nella vicenda in esame. CP_2
Ed è proprio l'analisi del comportamento complessivo mantenuto dal de cuius, che porta a respingere la tesi dell'attrice, secondo cui il suo dante causa non avrebbe posto in essere una rinuncia abdicativa al suo diritto, avendo restituito i due assegni di 100.000 euro alla CP_1
soltanto perché i titoli erano privi di provvista ed egli non avrebbe comunque voluto levare il protesto, con tutte le conseguenze negative che questo avrebbe avuto sulla convenuta, cui era pacificamente legato da amicizia ed affetto.
Sebbene la scopertura degli assegni, sin dalla loro emissione, sia stata riscontrata dalle indagini della GdF in sede penale, tuttavia tale unico elemento non è sufficiente a corroborare la ricostruzione offerta da parte attrice, essendo smentita, appunto, dalla successiva condotta del IG. ; quest'ultimo, infatti, in oltre sei anni (dall'aprile CP_2
2011, data di stipula della compravendita, al novembre 2017, data del suo decesso) non ha mai chiesto la restituzione delle somme alla IG.ra né ha in alcun modo agito per CP_1
potersi garantire l'adempimento del debito;
e, soprattutto, il IG. , pochi giorni CP_2
dopo aver restituito gli assegni, riceveva in pagamento il saldo di € 250.000,00, restituendone ben 215.000 alla IG.ra ; è evidente che, laddove il avesse CP_1 CP_2
voluto davvero mantenere il proprio credito di 200.000,00 nei confronti della non le CP_1
avrebbe mai versato un importo addirittura maggiore, immediatamente dopo averne ricevuto il saldo;
in linea generale, appare contraddittorio sostenere, da un lato, che il CP_2
volesse riscuotere una parte del prezzo, pari ad € 200.000,00, e dall'altro, lato, che avesse donato alla € 215.000,00; se così fosse stata la volontà delle parti, ben avrebbe potuto, CP_1
l'alienante, limitarsi a non incassare l'acconto sul prezzo, rimettendo il debito all'acquirente, tenendo, però, il saldo di 250.000 euro.
Con riferimento alla causa del versamento di € 215.000,00, dunque, non può che accogliersi la ricostruzione offerta dalla convenuta (e, anche se in via subordinata, dalla stessa attrice), sulla sua natura di liberalità e, segnatamente, di donazione indiretta;
con la precisazione che tale deve qualificarsi l'intero schema negoziale posto in essere tra le parti.
Pagina 6 di 9 In diritto, la Suprema Corte afferma costantemente che grava sulla parte che agisce in ripetizione l'onere di dimostrare l'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'attribuzione patrimoniale di cui si chiede la restituzione, sia nel senso di provare la assoluta mancanza di qualsiasi titolo giustificativo, sia nel senso di provare l'invalidità o l'inidoneità di un titolo materialmente esistente (ex multis Cass. sez. 1a, n. 7027 del 28/07/1997; sez. 3a, n. 1170 del
11/02/1999 e n. 11073 del 15/07/2003; sez. lav. n. 17146 del 13/11/2003), oltre alla necessità di fornire la prova, come è ovvio, dell'avvenuto pagamento.
Tale affermazione – condivisa anche dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza di merito (v. C. App. Roma del 12.12.2001, in Giurisprudenza di Merito, 2002, parte I, pag. 11
e Trib. Roma 1.02.1988, in Foro Padano, 1988, pag. 453) – trova fondamento nella norma di cui all'art. 2697 c.c., essendo l'inesistenza di una causa debendi, l'elemento costitutivo dell'azione di ripetizione e trova, altresì, fondamento nel principio di presunzione di causalità di un pagamento, secondo il quale, a fronte della corresponsione di una somma – pur senza indicazione del titolo per cui viene fatta – si deve presumere, iuris tantum,
l'esistenza di un valido titolo giustificativo di tale corresponsione: infatti, in analogia di quanto disposto dalla norma dell'art. 1988 c.c., la quale stabilisce una presunzione iuris tantum di esistenza della causa in relazione alle promesse unilaterali di pagamento o alle ricognizioni di debito, si ritiene che una simile presunzione debba operare anche, a maggior ragione, a fronte di un pagamento (cfr. in tal senso, Trib. Roma 1.02.1988 cit. e App.
Firenze 12.03.1965, in Giurisprudenza Toscana, 1965, 348).
La giurisprudenza di legittimità è, inoltre, assolutamente consolidata nell'affermare che la donazione indiretta non è soggetta ai limiti probatori propri del negozio tipico, né della simulazione (v. Cass. sez. 2, n. 4015 del 27/02/2004; n. 1986 del 2/02/2016 e n. 19400 del
18/07/2019), potendosi perciò dimostrare anche per testimoni o per presunzioni.
Alla luce di tutti gli elementi acquisiti in atti, risulta evidente che le parti, con la complessiva condotta adottata (mancato incasso di 200.000 euro, restituzione di 215 mila euro su 250), abbiano voluto, di fatto, realizzare il trasferimento dell'immobile alla IG.ra a titolo gratuito, fatta eccezione per il pagamento della minor somma di € 35.000,00; CP_1
sul punto, si richiamano anche le considerazioni svolte nell'ordinanza che ha rigettato l'istanza cautelare di sequestro conservativo, a proposito della valenza probatoria, ex art. 2734 c.c., delle dichiarazioni della parte convenuta, che, del resto, risultano ampiamente supportate dalla documentazione in atti.
Pagina 7 di 9 Si tratta, quindi, chiaramente, di una fattispecie di donazione indiretta, avente ad oggetto non già le somme di denaro qui reclamate dalla IG.ra bensì l'immobile; il che Pt_1
esclude il diritto dell'attrice a pretendere la restituzione di tali somme, tenuto anche conto del fatto, che, pacificamente, la donazione indiretta non è soggetta agli obblighi di forma ad substantiam della donazione ordinaria e, in particolare, alla stipula mediante atto pubblico, essendo invece sufficiente rispettare la forma prevista per il negozio tipico utilizzato per realizzare l'atto di liberalità (Cass. sez. 2, n. 4623 del 29/03/2001, n. 5333 del 16/03/2004,
n. 3819 del 25/02/2015; sez. 1, n. 14197 del 5/06/2013 e n. 20888 del 5/08/2019).
Prestito.
Ovviamente, tutto quanto sin qui dedotto ed argomentato, esclude in radice anche la configurabilità di una dazione a titolo di mutuo, della quale non vi è assolutamente alcun elemento indiziario.
Di nessun rilievo, in particolare, può essere il fatto che, parte delle somme ricevute dalla IG.ra sarebbero da questa poi state utilizzate per effettuare un prestito in favore di una CP_1
società, cui la stessa partecipava, poiché è chiaro che la causa di mutuo deve sussistere con riferimento alla consegna di denaro dal Colaprete e la Golia e non già con riferimento all'utilizzo che quest'ultima abbia poi fatto delle somme (peraltro, solo in parte).
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 11.500,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.400,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
devono essere liquidate anche le spese del procedimento cautelare in corso di causa, ove pure l'attrice/ricorrente è risultata soccombente, in base ai medesimi parametri, in € 4.200,00 (€ 1.200,00 per la fase di studio,
€ 650,00 per quella introduttiva, € 1.450,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la decisionale), oltre accessori di legge.
Tutti i compensi qui liquidati, devono essere distratti in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c..
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P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 4457/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice, sia principali, sia subordinate;
- condanna l'attrice alla refusione, in favore della convenuta Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.500,00, oltre accessori di legge,
[...]
per il giudizio di merito, ed € 4.200,00, oltre accessori, per la fase cautelare in corso di causa;
da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice antistataria, Avv.
FARAGLIA Margherita.
Così deciso in Roma, in data 22/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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