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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 780/2024 promossa da
(P.I./C.F. ), con sede legale in Mondovì (CN), Via Parte_1 P.IVA_1 Vecchia di Cuneo 77/2, in persona del legale rappresentante, (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._1 Roberto Abrate del Foro di Torino (CF – fax: 0119606483; Pec: C.F._2
e Antongiulio Colonna del Foro di Padova Email_1 (C.F. , Pec: fax: C.F._3 Email_2 049.8210255), ed elettivamente domiciliata in (10143) Torino, Via Piffetti 42, presso lo studio dell'avv. Roberto Abrate,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, ), dall'avv. Emilia Conrotto [ ) C.F._4 e dall'avv. Marcella CATALDI ( ), in forza di procura generale alle C.F._5 liti del per procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024, , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente,
– (CF Controparte_2
) in persona del Direttore Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_3 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , CP_2 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_2 rep. N. 67190 dall' avv.to M. Grazia Carretta (CF ), C.F._6
Pag. 1 a 4 RESISTENTI
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso riguardante azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva in qualità di legale rappresentante della società ha Parte_2 Parte_1 agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l e contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 CP_2
“Nel merito:
- in via principale, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare, con ogni più opportuna statuizione, non dovute le somme pretese dall' e dall' . CP_1 CP_2
- in subordine: si chiede, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, di rideterminare e contenere nei limiti del giusto e del provato le pretese e e CP_1 CP_2 contenere le sanzioni nella minor misura possibile, tenuto conto dell'applicazione della normativa meno sfavorevole.
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato dell'odierno giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 4 commi 1 bis del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/20221 oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.”.
L' ha invece così concluso: CP_1
“- In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per i motivi esposti;
- In subordine nel merito respingere le domande tutte come proposte dalla con il CP_3 Parte_3 ricorso introduttivo del presente giudizio, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e conseguentemente assolvere l da ogni avversa pretesa, confermando la pretesa creditoria portata dai CP_1 verbali . 2023001268/DDL del 28/11/2023; n. 2023007516/DDL del 30/11/2023; n. 2023001271/DDL del 06/12/2023, oltre alle ulteriori sanzioni civili;
- in subordine, confermare la pretesa creditoria dell di cu iai suddetti verbali nella diversa somma CP_1 che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
L' ha dal canto suo così concluso: CP_2
“-respingere le domande tutte come proposte dalla Società con il ricorso introduttivo del Parte_3 presente giudizio, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e conseguentemente assolvere l da ogni avversa pretesa, confermando la pretesa creditoria portata dal certificato di CP_2 variazione del 15/04/2024 accertando, conseguentemente, l'obbligo della Società di versare Parte_1
Pag. 2 a 4
all' la complessiva somma di €. 17.756,94, oltre somme aggiuntive ulteriori come per legge dovute CP_2 fino al saldo, ovvero, in subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio deve essere risolto alla luce del principio della ragione più liquida.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Tanto premesso, nel caso di specie il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in capo al ricorrente, in quanto proposto successivamente all'ammissione del piano di rateizzazione del debito contributivo per cui è stata pagata una sola rata tra tutte quelle previste (cfr. al riguardo doc. 1 fasc. riguardante appunto la domanda di pagamento CP_1 rateale del debito contributivo, dal cui esame si evince oltretutto che l'istante si impegna a: riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo indicato, fatto salvo il diritto per l' ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
rinunciare a tutte CP_1 le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilita' del credito dell CP_1 nonche' agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
…).
Occorre sul punto evidenziare infatti che l'ammissione al piano di rateizzazione della pretesa contributiva vale come riconoscimento di debito con conseguente interruzione del termine di prescrizione e insussistenza in capo al contribuente ammesso al piano dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di accertamento negativo della pretesa contributiva (cfr. al riguardo Corte appello Campobasso sez. lav., 28/02/2023, n.11, secondo cui "La domanda di rateizzazione del debito contributivo ed il successivo pagamento delle singole rate ha efficacia interruttiva della prescrizione, posto ai sensi dell'art. 2944 c.c. essa si traduce in un riconoscimento del diritto di credito che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso esprima la consapevolezza da parte del debitore dell'esistenza del debito e riveli la volontarietà di chi lo compie: sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.".
Così anche Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XV, 17/12/2020, n.3018, secondo cui "La richiesta di "rottamazione" della cartella esattoriale, con contestuale istanza di rateizzazione, ed il successivo pagamento delle rate, implicano un pieno riconoscimento del debito e la manifestazione della volontà di aderire ad una definizione agevolata del
Pag. 3 a 4 debito stesso, incompatibili con l'opposizione alla suddetta cartella che, se proposta, determina colpa grave con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.").
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n. 147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in relazione alla riduzione del 20% degli onorari e compensi spettanti in favore dell e dell , considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: CP_1 CP_2 studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che CP_1 così si liquidano: in euro 4.892 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, CP_2 che così si liquidano: in euro 4.892 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 23.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 780/2024 promossa da
(P.I./C.F. ), con sede legale in Mondovì (CN), Via Parte_1 P.IVA_1 Vecchia di Cuneo 77/2, in persona del legale rappresentante, (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._1 Roberto Abrate del Foro di Torino (CF – fax: 0119606483; Pec: C.F._2
e Antongiulio Colonna del Foro di Padova Email_1 (C.F. , Pec: fax: C.F._3 Email_2 049.8210255), ed elettivamente domiciliata in (10143) Torino, Via Piffetti 42, presso lo studio dell'avv. Roberto Abrate,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, ), dall'avv. Emilia Conrotto [ ) C.F._4 e dall'avv. Marcella CATALDI ( ), in forza di procura generale alle C.F._5 liti del per procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024, , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente,
– (CF Controparte_2
) in persona del Direttore Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_3 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , CP_2 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_2 rep. N. 67190 dall' avv.to M. Grazia Carretta (CF ), C.F._6
Pag. 1 a 4 RESISTENTI
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso riguardante azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva in qualità di legale rappresentante della società ha Parte_2 Parte_1 agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l e contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 CP_2
“Nel merito:
- in via principale, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare, con ogni più opportuna statuizione, non dovute le somme pretese dall' e dall' . CP_1 CP_2
- in subordine: si chiede, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, di rideterminare e contenere nei limiti del giusto e del provato le pretese e e CP_1 CP_2 contenere le sanzioni nella minor misura possibile, tenuto conto dell'applicazione della normativa meno sfavorevole.
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato dell'odierno giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 4 commi 1 bis del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/20221 oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.”.
L' ha invece così concluso: CP_1
“- In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per i motivi esposti;
- In subordine nel merito respingere le domande tutte come proposte dalla con il CP_3 Parte_3 ricorso introduttivo del presente giudizio, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e conseguentemente assolvere l da ogni avversa pretesa, confermando la pretesa creditoria portata dai CP_1 verbali . 2023001268/DDL del 28/11/2023; n. 2023007516/DDL del 30/11/2023; n. 2023001271/DDL del 06/12/2023, oltre alle ulteriori sanzioni civili;
- in subordine, confermare la pretesa creditoria dell di cu iai suddetti verbali nella diversa somma CP_1 che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
L' ha dal canto suo così concluso: CP_2
“-respingere le domande tutte come proposte dalla Società con il ricorso introduttivo del Parte_3 presente giudizio, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e conseguentemente assolvere l da ogni avversa pretesa, confermando la pretesa creditoria portata dal certificato di CP_2 variazione del 15/04/2024 accertando, conseguentemente, l'obbligo della Società di versare Parte_1
Pag. 2 a 4
all' la complessiva somma di €. 17.756,94, oltre somme aggiuntive ulteriori come per legge dovute CP_2 fino al saldo, ovvero, in subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio deve essere risolto alla luce del principio della ragione più liquida.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Tanto premesso, nel caso di specie il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in capo al ricorrente, in quanto proposto successivamente all'ammissione del piano di rateizzazione del debito contributivo per cui è stata pagata una sola rata tra tutte quelle previste (cfr. al riguardo doc. 1 fasc. riguardante appunto la domanda di pagamento CP_1 rateale del debito contributivo, dal cui esame si evince oltretutto che l'istante si impegna a: riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo indicato, fatto salvo il diritto per l' ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
rinunciare a tutte CP_1 le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilita' del credito dell CP_1 nonche' agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
…).
Occorre sul punto evidenziare infatti che l'ammissione al piano di rateizzazione della pretesa contributiva vale come riconoscimento di debito con conseguente interruzione del termine di prescrizione e insussistenza in capo al contribuente ammesso al piano dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di accertamento negativo della pretesa contributiva (cfr. al riguardo Corte appello Campobasso sez. lav., 28/02/2023, n.11, secondo cui "La domanda di rateizzazione del debito contributivo ed il successivo pagamento delle singole rate ha efficacia interruttiva della prescrizione, posto ai sensi dell'art. 2944 c.c. essa si traduce in un riconoscimento del diritto di credito che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso esprima la consapevolezza da parte del debitore dell'esistenza del debito e riveli la volontarietà di chi lo compie: sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.".
Così anche Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XV, 17/12/2020, n.3018, secondo cui "La richiesta di "rottamazione" della cartella esattoriale, con contestuale istanza di rateizzazione, ed il successivo pagamento delle rate, implicano un pieno riconoscimento del debito e la manifestazione della volontà di aderire ad una definizione agevolata del
Pag. 3 a 4 debito stesso, incompatibili con l'opposizione alla suddetta cartella che, se proposta, determina colpa grave con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.").
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n. 147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in relazione alla riduzione del 20% degli onorari e compensi spettanti in favore dell e dell , considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: CP_1 CP_2 studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che CP_1 così si liquidano: in euro 4.892 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, CP_2 che così si liquidano: in euro 4.892 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 23.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4