TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4250/2024 RGAC
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv. LAURA PITARO e ALESSANDRA
GRECO
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. AQUILINA Controparte_1
CHIAPPETTA resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l' in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio l'Ing. CP_1
, deducendo che con ricorso notificato in data 24.03.2016 il resistente
[...] aveva agito nei confronti dell' per ottenere l'accertamento del Pt_2 diritto alla liquidazione, a titolo di differenze retributive rispetto a quanto corrisposto dall'Amministrazione, degli incentivi ex lege n. 109/94 per la progettazione definitiva ed esecutiva delle residenze universitarie in località Rocchi, Monaci e S. Gennaro nonché per la realizzazione dei nuovi
Uffici del Centro Residenziale. Esponeva che con sentenza n. 1844/2019 del
1 30.10.2019, il Tribunale di Cosenza aveva accolto il ricorso dell'Ing. CP_1 ed aggiungeva che avverso la citata sentenza era stato interposto appello.
Nelle more del giudizio di secondo grado, deduceva l' l'Ing. Pt_2
sulla base della sentenza n. 1844/2019 aveva notificato un atto di CP_1 precetto ed in seguito un atto di pignoramento presso terzi;
aggiungeva che con ordinanza di assegnazione del 23.10.2020 il G.E. del Tribunale di
Cosenza, a definizione della procedura esecutiva, aveva riconosciuto la complessiva somma di euro 148.063,36, poi effettivamente corrisposta da terza pignorata. CP_2
Rilevava, quindi, che la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n.
555/2022 del 7/06/2022 aveva parzialmente accolto l'appello proposto, disponendo che “che dalla somma riconosciuta all'appellato con la sentenza impugnata siano detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione appellante”.
Concludeva, pertanto, chiedendo una condanna “del resistente al pagamento, in favore dell , della complessiva somma di euro Parte_2
26.910,28, oltre interessi legali dal 7/06/2022 e fino al soddisfo”.
Si costituiva il convenuto Ing. , chiedendo “Nel merito Controparte_1 dichiarare l'infondatezza della domanda poiché gli oneri previdenziali non calcolati dal CTU, né liquidati dall non sono mai entrate nella disponibilità Pt_2 dell'Ing. e non possono essere restituite;
in subordine, qualora si riconosca CP_1 la fondatezza della pretesa si CHIEDE che vengano calcolate correttamente, le somme corrispondenti agli oneri previdenziali, non essendo il lavoratore iscritto alla gestione separata, e partendo dalla percentuale prevista dalla legge del 2%”.
La controversia, già pendente innanzi alla Prima Sezione Civile dell'intestato Tribunale, era assegnata alla Sezione Lavoro.
Veniva disposta una CTU contabile e, all'esito, la causa era rinviata all'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di notte scritte.
Le parti hanno tempestivamente depositato le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza. 2 Con la sentenza n. 1844/2019 del 30.10.2019 l' è Parte_2 stata condannata “a corrispondere al ricorrente (ing. ) la somma di euro CP_1
119.611,02, oltre interessi legali da calcolare con decorrenza dalla data di approvazione dei singoli progetti esecutivi”.
La Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del terzo motivo di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha disposto, come detto, “che dalla somma riconosciuta all'appellato con la sentenza impugnata siano detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione appellante”.
Ebbene, la contestazione di parte resistente secondo cui gli oneri previdenziali ed assistenziali non sono stati calcolati dal CTU nominato nel procedimento n. 948/2016 esitato nella sentenza n. 1844/2019, è priva di pregio.
La statuizione della Corte di Appello di Catanzaro, che non è stata impugnata con ricorso per cassazione (come da attestazione di cancelleria di passaggio in giudicato allegata alle note depositate da il Pt_2
03.12.2024) è fin troppo chiara sulla relativa questione, che ha formato oggetto di specifico motivo di appello che è stato accolto, con rigetto degli altri motivi.
Tale questione, pertanto, è stata ormai definitivamente risolta in senso sfavorevole all'Ing. , il quale ha portato in esecuzione la sentenza di CP_1 primo grado che ha fondato la relativa condanna su un computo del dovuto nel quale l'importo finale è stato determinato al lordo e non al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, come ormai definitivamente accertato e non più contestabile (il giudicato copre anche la questione posta nel presente giudizio, laddove nella memoria di costituzione si afferma che
“qualora si dovessero riconteggiare le somme dovute al lordo degli oneri contributivi, la percentuale di calcolo della quota incentivi dovrebbe essere del 2% così come stabilito dalla legge, e non dell , poiché tale percentuale di incentivi incassati dall e ripartiti tra gli aventi diritto era al netto degli oneri Pt_2 contributivi, così come riportato nel regolamento ed in tutti i decreti rettorali 3 allegati in atti”; cfr. pag. 6).
La somma assegnata al resistente dal Giudice dell'Esecuzione, pertanto, fondandosi sulle statuizioni della sentenza di primo grado è comprensiva di tali oneri che vanno evidentemente detratti dal dovuto, in quanto già corrisposti prima della parziale riforma.
Sulla base di tale argomento è stato, pertanto, formulato il quesito sottoposto all'esame del CTU nominato nel presente procedimento
(“Accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti e di altra eventualmente necessaria che l'Ausiliare è autorizzato ad acquisire dalle parti, gli importi che in tesi è tenuto a restituire Controparte_4 all' in esecuzione della sentenza n. 555/2022 resa Parte_2 dalla Corte di Appello di Catanzaro il 26.04.2022, pubblicata il 14.06.2022”); quesito al quale l'Ausiliare si è correttamente attenuto.
Il CTU ha, quindi, calcolato il dovuto (oneri previdenziali ed assistenziali corrisposti al convenuto ed interessi su tali importi) tenendo conto che l'aliquota contributiva della Cassa Trattamenti Pensionistici Statali per i dipendenti pubblici è pari al 33%, di cui l'8,80% a carico del lavoratore e il
24,20% a carico dell'Ente.
Calcolando, pertanto, la contribuzione previdenziale a carico dell Pt_2 per un'aliquota applicata del 24,20% sulla somma liquidata nella sentenza n. 1844/2019 del 30.10.2019 (euro 119.611,02) il consulente è correttamente pervenuto alla conclusione che la somma a titolo di oneri ed interessi a carico dell è pari ad euro 26.905,15, detratta la quale l'importo Parte_2 dovuto all'Ing. sulla base della sentenza di primo grado, così come CP_1 parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro, è pari ad euro
120.629,23 (comprensiva degli interessi certamente dovuti).
Considerato, allora, che somma assegnata dal Giudice dell'Esecuzione è stata pari euro 147.534,36, comprensiva di interessi, da tale somma vanno detratti l'importo di euro 21.813,01 a titolo di contribuzione a carico dell e l'importo di euro 5.092,14 a titolo di interessi calcolati sul Pt_2 primo importo e ricevuti in eccesso. 4 In conclusione il convenuto è obbligato a restituire la somma di euro
26.905,15 (euro 147.534,36 percepiti, euro 120.629,23 dovuti), oltre ulteriori interessi dal 7 giugno 2022 (data di pubblicazione della sentenza n.
555/2022 della Corte di Appello di Catanzaro) fino all'integrale soddisfo.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della controversia.
Allo stesso modo, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Condanna l'Ing. a corrispondere in favore dell Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la complessiva Parte_2 somma di euro 26.910,28, oltre interessi legali dal 7.06.2022 fino all'integrale soddisfo.
Condanna l'Ing. alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in euro 2.695,00, oltre accessori dovuti per competenze e in euro 518,00 per esborsi.
Pone definitivamente a carico dell'Ing. le spese di CTU, Controparte_1 liquidate con separato decreto.
Cosenza, 11/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4250/2024 RGAC
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv. LAURA PITARO e ALESSANDRA
GRECO
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. AQUILINA Controparte_1
CHIAPPETTA resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l' in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio l'Ing. CP_1
, deducendo che con ricorso notificato in data 24.03.2016 il resistente
[...] aveva agito nei confronti dell' per ottenere l'accertamento del Pt_2 diritto alla liquidazione, a titolo di differenze retributive rispetto a quanto corrisposto dall'Amministrazione, degli incentivi ex lege n. 109/94 per la progettazione definitiva ed esecutiva delle residenze universitarie in località Rocchi, Monaci e S. Gennaro nonché per la realizzazione dei nuovi
Uffici del Centro Residenziale. Esponeva che con sentenza n. 1844/2019 del
1 30.10.2019, il Tribunale di Cosenza aveva accolto il ricorso dell'Ing. CP_1 ed aggiungeva che avverso la citata sentenza era stato interposto appello.
Nelle more del giudizio di secondo grado, deduceva l' l'Ing. Pt_2
sulla base della sentenza n. 1844/2019 aveva notificato un atto di CP_1 precetto ed in seguito un atto di pignoramento presso terzi;
aggiungeva che con ordinanza di assegnazione del 23.10.2020 il G.E. del Tribunale di
Cosenza, a definizione della procedura esecutiva, aveva riconosciuto la complessiva somma di euro 148.063,36, poi effettivamente corrisposta da terza pignorata. CP_2
Rilevava, quindi, che la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n.
555/2022 del 7/06/2022 aveva parzialmente accolto l'appello proposto, disponendo che “che dalla somma riconosciuta all'appellato con la sentenza impugnata siano detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione appellante”.
Concludeva, pertanto, chiedendo una condanna “del resistente al pagamento, in favore dell , della complessiva somma di euro Parte_2
26.910,28, oltre interessi legali dal 7/06/2022 e fino al soddisfo”.
Si costituiva il convenuto Ing. , chiedendo “Nel merito Controparte_1 dichiarare l'infondatezza della domanda poiché gli oneri previdenziali non calcolati dal CTU, né liquidati dall non sono mai entrate nella disponibilità Pt_2 dell'Ing. e non possono essere restituite;
in subordine, qualora si riconosca CP_1 la fondatezza della pretesa si CHIEDE che vengano calcolate correttamente, le somme corrispondenti agli oneri previdenziali, non essendo il lavoratore iscritto alla gestione separata, e partendo dalla percentuale prevista dalla legge del 2%”.
La controversia, già pendente innanzi alla Prima Sezione Civile dell'intestato Tribunale, era assegnata alla Sezione Lavoro.
Veniva disposta una CTU contabile e, all'esito, la causa era rinviata all'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di notte scritte.
Le parti hanno tempestivamente depositato le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza. 2 Con la sentenza n. 1844/2019 del 30.10.2019 l' è Parte_2 stata condannata “a corrispondere al ricorrente (ing. ) la somma di euro CP_1
119.611,02, oltre interessi legali da calcolare con decorrenza dalla data di approvazione dei singoli progetti esecutivi”.
La Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del terzo motivo di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha disposto, come detto, “che dalla somma riconosciuta all'appellato con la sentenza impugnata siano detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione appellante”.
Ebbene, la contestazione di parte resistente secondo cui gli oneri previdenziali ed assistenziali non sono stati calcolati dal CTU nominato nel procedimento n. 948/2016 esitato nella sentenza n. 1844/2019, è priva di pregio.
La statuizione della Corte di Appello di Catanzaro, che non è stata impugnata con ricorso per cassazione (come da attestazione di cancelleria di passaggio in giudicato allegata alle note depositate da il Pt_2
03.12.2024) è fin troppo chiara sulla relativa questione, che ha formato oggetto di specifico motivo di appello che è stato accolto, con rigetto degli altri motivi.
Tale questione, pertanto, è stata ormai definitivamente risolta in senso sfavorevole all'Ing. , il quale ha portato in esecuzione la sentenza di CP_1 primo grado che ha fondato la relativa condanna su un computo del dovuto nel quale l'importo finale è stato determinato al lordo e non al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, come ormai definitivamente accertato e non più contestabile (il giudicato copre anche la questione posta nel presente giudizio, laddove nella memoria di costituzione si afferma che
“qualora si dovessero riconteggiare le somme dovute al lordo degli oneri contributivi, la percentuale di calcolo della quota incentivi dovrebbe essere del 2% così come stabilito dalla legge, e non dell , poiché tale percentuale di incentivi incassati dall e ripartiti tra gli aventi diritto era al netto degli oneri Pt_2 contributivi, così come riportato nel regolamento ed in tutti i decreti rettorali 3 allegati in atti”; cfr. pag. 6).
La somma assegnata al resistente dal Giudice dell'Esecuzione, pertanto, fondandosi sulle statuizioni della sentenza di primo grado è comprensiva di tali oneri che vanno evidentemente detratti dal dovuto, in quanto già corrisposti prima della parziale riforma.
Sulla base di tale argomento è stato, pertanto, formulato il quesito sottoposto all'esame del CTU nominato nel presente procedimento
(“Accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti e di altra eventualmente necessaria che l'Ausiliare è autorizzato ad acquisire dalle parti, gli importi che in tesi è tenuto a restituire Controparte_4 all' in esecuzione della sentenza n. 555/2022 resa Parte_2 dalla Corte di Appello di Catanzaro il 26.04.2022, pubblicata il 14.06.2022”); quesito al quale l'Ausiliare si è correttamente attenuto.
Il CTU ha, quindi, calcolato il dovuto (oneri previdenziali ed assistenziali corrisposti al convenuto ed interessi su tali importi) tenendo conto che l'aliquota contributiva della Cassa Trattamenti Pensionistici Statali per i dipendenti pubblici è pari al 33%, di cui l'8,80% a carico del lavoratore e il
24,20% a carico dell'Ente.
Calcolando, pertanto, la contribuzione previdenziale a carico dell Pt_2 per un'aliquota applicata del 24,20% sulla somma liquidata nella sentenza n. 1844/2019 del 30.10.2019 (euro 119.611,02) il consulente è correttamente pervenuto alla conclusione che la somma a titolo di oneri ed interessi a carico dell è pari ad euro 26.905,15, detratta la quale l'importo Parte_2 dovuto all'Ing. sulla base della sentenza di primo grado, così come CP_1 parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro, è pari ad euro
120.629,23 (comprensiva degli interessi certamente dovuti).
Considerato, allora, che somma assegnata dal Giudice dell'Esecuzione è stata pari euro 147.534,36, comprensiva di interessi, da tale somma vanno detratti l'importo di euro 21.813,01 a titolo di contribuzione a carico dell e l'importo di euro 5.092,14 a titolo di interessi calcolati sul Pt_2 primo importo e ricevuti in eccesso. 4 In conclusione il convenuto è obbligato a restituire la somma di euro
26.905,15 (euro 147.534,36 percepiti, euro 120.629,23 dovuti), oltre ulteriori interessi dal 7 giugno 2022 (data di pubblicazione della sentenza n.
555/2022 della Corte di Appello di Catanzaro) fino all'integrale soddisfo.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della controversia.
Allo stesso modo, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Condanna l'Ing. a corrispondere in favore dell Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la complessiva Parte_2 somma di euro 26.910,28, oltre interessi legali dal 7.06.2022 fino all'integrale soddisfo.
Condanna l'Ing. alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in euro 2.695,00, oltre accessori dovuti per competenze e in euro 518,00 per esborsi.
Pone definitivamente a carico dell'Ing. le spese di CTU, Controparte_1 liquidate con separato decreto.
Cosenza, 11/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5