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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott. Diego
Novello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26.05.2021 e iscritta al n. 4321/2021 del Ruolo Generale da:
- (C.F. ); Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARCO QUAGLIATO del foro di Padova
- attore/opponente
- contro
- (ora Controparte_1 Controparte_2
) (P. IVA ),
[...] P.IVA_1 con gli avv.ti STEFANO ARRIGO del foro di Treviso e MONICA ZECCHIN del foro di
Venezia
- convenuta/opposta -
* * *
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice/opponente Parte_1
In via principale:
• Accertarsi e dichiararsi che il signor non è titolare del rapporto giuridico Parte_1 sostanziale dedotto dalla società “ , con sede in IT Controparte_1
ET (TV), via G. Pastore n. 62, nel procedimento monitorio e, conseguentemente, revocarsi e dichiararsi comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, rigettarsi ogni domanda dalla stessa proposta nei confronti del signor , con eccezione della Parte_1 domanda di pagamento della somma di euro di euro 2.103,37 e di cui alla fattura n. 97 del 31.12.2020, effettivamente dovuta (e già versata) alla società convenuta. In via subordinata:
• Accertato il grave inadempimento della società “ , con Controparte_1 sede in IT ET (TV), via G. Pastore n. 62, alle obbligazioni di cui al contratto di appalto concluso in data 20 maggio 2016 tra il signor e la società “OO s.r.l.”, Parte_1 revocarsi e comunque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto richiesto ed emesso per una somma non dovuta.
• Rigettarsi, in ogni caso, ogni domanda proposta dalla società convenuta “ Controparte_1
, con sede in IT ET (TV), via G. Pastore n. 62, nei confronti del signor
[...]
, in quanto infondata in fatto e in diritto, con l'eccezione della domanda relativa Parte_1 al pagamento della somma di euro 2.103,37 e di cui alla fattura n. 97 del 31.12.2020, effettivamente dovuta (e già versata) alla società convenuta.
• Condannarsi la società convenuta “ , con sede in CP_1 Controparte_1
IT ET (TV), via G. Pastore n. 62, a corrispondere al signor la somma Parte_1 di euro 16.535,40, oltre interessi di mora dal 20 marzo 2022 al saldo, dallo stesso versata in data 20 marzo 2022, in seguito alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
• Con rimborso delle spese e del compenso professionale.
* Contro Per parte convenuta/opposta Controparte_2
Nel merito:
- ribadite tutte le eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 26.10.2021, e nella memoria 183/6/1 cpc, depositata telematicamente in data 30.03.2022, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta. Con vittoria di spese, oltre iva e c.a.p. e spese generali di studio come per legge. In via istruttoria:
- come nella memoria ex art. 183/6/2 cpc, depositata telematicamente in data 02.05.2022, nonché nella memoria ex art. 183/6/3 cpc, depositata telematicamente in data 23.05.2022, limitatamente ai capitoli di prova richiesti e non ammessi, con i testi ivi indicati. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e eventuali memoria di replica.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 672/2021 (emesso dal Tribunale di
Venezia in data 26.03.2021 in favore della ditta ora Controparte_1
, notificato in data 26.05.2021, il sig. Controparte_2 Parte_1 chiedeva la revoca e/o, comunque, la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto mediante la richiesta di accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.10.2021, si costituiva Contr in giudizio la ditta la quale chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione insistendo per l'accoglimento delle conclusioni a sua volta sopra riportate.
Con ordinanza del 02.03.2022, depositata a scioglimento della riserva di cui all'udienza di pari data, il Giudice - ritenuto che l'opposizione, allo stato, non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione - concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 672/2021 assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, cpc;
nelle more, l'opponente provvedeva al pagamento del quantum dovuto in data 20.03.2022.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, VI comma, cpc, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali;
infine, all'udienza dell'11.06.2024 i procuratori dele parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc.
Ciò premesso dal punto di vista procedurale, la causa va ora decisa tenendo in debita considerazione tutti gli elementi fattuali e giuridici acquisiti al presente processo, elementi che risultano fondamentali per il giudice in sede di motivazione della decisione.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA PRESENTE DECISIONE
La domanda di parte attrice/opponente, all'esito della presente causa, non merita accoglimento per i motivi che si andranno ad esplicitare qui di seguito e dovrà, pertanto, essere rigettata in toto con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 672/2021.
Nello specifico, va in primo luogo riferito come CMI abbia agito in giudizio chiedendo - ed ottenendo - dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo citato, allo scopo di vedersi riconoscere, come legittimamente a sé spettante, la somma complessiva di euro 16.263,81, quale corrispettivo per la realizzazione di opere (compreso pure l'acquisto del materiale all'uopo necessario) commissionate direttamente alla stessa dal sig. , proprietario dell'immobile in Parte_1
cui le lavorazioni invocate sono state effettivamente realizzate e così come meglio descritte nelle indicazioni recate dalle fatture azionate in via monitoria.
L'attore opponente, nel proprio atto di opposizione, non ha contestato l'esecuzione di dette opere né
l'effettivo acquisto dei materiali di cui si controverte, ma ha eccepito come – a suo dire - nessun rapporto contrattuale si sia mai instaurato tra sé, nella sua veste di committente, e la società convenuta con riferimento alle opere oggetto delle Controparte_1 fatture azionate con il procedimento monitorio, evidenziando l'inesistenza di un contratto o di ordini e che mai - conseguentemente - era stato convenuto un corrispettivo (si veda pag. 1 della comparsa conclusionale dell'opponente).
Nel corso del giudizio, poi, il medesimo attore, ha mutato la propria impostazione difensiva e, comunque, per prima cosa, in via confessoria, ha riconosciuto espressamente come dovute le somme di cui alla fattura n. 97 del 31.12.2020, per un importo di euro 2.103,37, ragion per cui, quantomeno per tale commessa, si ritiene di non dover argomentare rispetto alla debenza degli importi ivi indicati.
In buona sostanza, parte opponente all'esito del giudizio ha inteso fondare le proprie richieste di revoca e/o, comunque, di ottenimento di una dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sui seguenti assunti:
a) in primo luogo, la propria asserita estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto nel Contr procedimento monitorio da
A sostegno di tale assunto, il allega che sia il materiale, sia gli interventi di cui alle fatture Pt_1 azionate con la procedura monitoria non sarebbero stati da lui stesso commissionati né alla società appaltatrice (id est: società OO S.r.l., con la quale il , in data 20.05.2016, aveva Pt_1 stipulato in veste di committente un contratto di appalto per realizzare un edificio residenziale, adibito a abitazione della famiglia, in AG (VE), né tantomeno alla società odierna convenuta e che, anzi, l'iniziativa di implementare l'impianto di videosorveglianza (v. fatture nn.
4/2020 e 6/2020 – cfr. docc. 13 e 15 fascicolo CMI), nonché la realizzazione delle altre opere (v. fatture nn. 5/2020, 90/2019, 8/2020 97/2020 – cfr. docc. 12, 14, 16, 17 sempre del fascicolo CMI), sarebbe stata assunta dalla ditta convenuta/opposta e dalla OO S.r.l. per ovviare ad alcune presunte problematiche emerse, e non ancora risolte, inerenti al contratto di appalto originario
(cui la convenuta – opposta è estranea). Con la conseguenza giuridica che, secondo tale prospettazione attorea, la CMI avrebbe dovuto richiedere il pagamento delle fatture di cui si controverte direttamente ed esclusivamente alla società Woobdau S.r.l. e non all'odierno opponente.
b) in subordine, il oppone alla propria controparte pure l'eccezione di inadempimento, Pt_1 deducendo l'esistenza di un presunto inadempimento grave rispetto alle obbligazioni di cui al contratto di appalto del 20.05.2016.
Entrambi tali eccezioni, però, all'esito anche delle risultanze probatorie acquisite al presente processo, sono risultate del tutto infondate e andranno, pertanto, integralmente disattese.
In primo luogo, va evidenziato come l'eccezione di cui al punto sub b), risulti infondata nell'ambito del presente giudizio, in quanto non riguarda le prestazioni oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, bensì le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto sottoscritto in data 20.05.2016 tra , nella sua veste di committente e OO S.r.l. quale Parte_1 appaltatore. A conferma di tali puntualizzazioni giova osservare che le doglianze, riportate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, oltre ad essere generiche, riguardano esclusivamente le opere di cui al contratto di appalto citato rispetto al quale – come dianzi anticipato - CMI è estranea, essendo stato sottoscritto – giova ripeterlo - dal signor con la Pt_1 società OO S.r.l.: come tali, peraltro, all'esito del presente giudizio, le doglianze di cui si controverte sono rimaste allo stato di mere allegazioni di parte e sono, peraltro, oggetto di trattazione e decisione in altro processo civile (vale a dire la causa civile R.G. 202/2021, per quanto
è dato saperne ancora pendente avanti al Tribunale di Belluno - cfr. doc. 19 fascicolo CMI) a cui l'odierna opposta è totalmente estranea non essendo parte in causa.
Ma anche l'eccezione di asserita estraneità del dal rapporto giuridico sostanziale dedotto Pt_1
Contr da on è meritevole di accoglimento.
Come è stato compiutamente evidenziato dal difensore dell'opposta ed è peraltro risultato comprovato dalle risultanze delle prove orali assunte nel presente giudizio, le fatture di cui all'ingiunzione di pagamento di cui si controverte riguardano nello specifico: Contr (i) sia la realizzazione di opere ed acquisto di materiali, commissionate dal a Pt_1
Dette lavorazioni sono state previamente concordate, quanto a costi e lavorazioni, ed espressamente autorizzate dall'attore (tanto che è emerso come CMI - nelle persone del titolare e dei dipendenti, sigg.ri e - fosse autorizzata ad accedere all'abitazione del signor sia dal CP_3 CP_4 Pt_1 medesimo che dalla di lui moglie, dalla figlia o persino dalla domestica). Per_1
(ii) sia interventi eseguiti da CMI a regola d'arte: non è risultato, infatti, che alcuna delle prestazioni ivi indicate sia stata oggetto di contestazione da parte del committente, né nel corso dell'esecuzione, né alla consegna della distinta delle lavorazioni eseguite da parte dei sigg.ri e Controparte_2 [...]
(rispettivamente titolare e dipendente di CMI), né alla ricezione delle fatture inviate via Parte_2
e-mail dall'opposta.
Contr A conferma ulteriore dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra il sig. (che – Pt_1 come dianzi detto - lo stesso continua a negare), sono state prodotte numerose fatture che sono state regolarmente pagate dall'opponente: ci si riferisce alle n. 83/2018 del 06.11.2018; n. 88/2018 del
05.12.2018; n. 89/2018 del 05.12.2018; n. 96/2018 del 31.12.2018; n. 02/2019 del 29.01.2019; n.
03/2019 del 29.01.2019; n. 22/2019 del 29.04.2019; n. 92/2019 del 31.12.2019, e, infine, n. 93/2019 del 31.12.2019 (si vedano i docc.ti numerati da 2 ad 11 del fascicolo CMI).
(iii) sono relative ad opere che non rientrano in quelle pattuite con il contratto di appalto stipulato con OO S.r.l. cui, come detto, CMI è estranea (cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e che, anzi, sono state commissionate dal sig. , ed eseguite dall'opposta successivamente al completamento di Pt_1 quelle di cui al suddetto contratto.
Vediamo, ora, nel dettaglio i riferimenti specifici alle opere effettivamente realizzate da CMI in favore dell'attore, così come indicate nei documenti fiscali di cui si controverte.
Quanto alle fatture nn. 4/2020 del 27.01.2020 e 6/2020 del 27.01.2020 (di cui ai docc. 13 e 15 Contr patrocinio va detto che – secondo la prospettazione attorea - l'iniziativa di implementazione dell'impianto di videosorveglianza (e la conseguente realizzazione degli interventi descritti nelle Contr succitate fatture), sarebbe stata assunta da e OO S.r.l. per ovviare a delle asserite problematiche emerse all'esito dell'installazione.
Tuttavia, le risultanze istruttorie hanno smentito tale assunto attoreo consentendo, al contrario, di dimostrare: (i) in primo luogo, che il sistema di videoanalisi di cui al contratto di appalto prevedesse l'installazione n. 7 telecamere, in quanto il sig. aveva espresso la volontà di ottenere la Pt_1 copertura video anche di parte del prato della zona ovest del giardino. Dette telecamere, in Contr esecuzione a quanto previsto dal contratto di appalto, venivano installate da
(ii) che successivamente – dopo che le opere di cui al contratto di appalto erano state realizzate - nel corso di un incontro tenutosi alla metà del mese maggio 2019 presso l'abitazione in AG
(VE) – l'odierno opponente, per ottenere ulteriore copertura delle aree pertinenziali e quindi per Contr proprie ulteriori esigenze personali, commissionava a 'installazione di altre due telecamere, sempre modello “Avigilon”;
(iii) che dette telecamere venivano installate il giorno 26.06.2019 e cioè dopo che, con e-mail del Contr 06.06.2019, il sig. , per conto della ditta fornitrice delle stesse, aveva inviato a l Parte_3 preventivo per l'acquisto delle n. 2 telecamere ulteriori e la successiva fattura n. 340 del 26.06.2019 Contr (cfr. doc. 13, 15, 27 e 28 fascicolo
(iv) che nessuna contestazione era stata mossa dal sig. dopo la consegna, in data Pt_1
Contr 09.07.2019, da parte di sia del dettaglio dei lavori, dei costi e dei materiali, sia delle fatture nn. 4/2020 e 6/2020, con e-mail del 31.01.2020.
Sul punto specifico, la teste, sig.ra , progettista e direttrice dei lavori dell'immobile di Tes_1 proprietà dell'opponente, ha riferito, quanto al capitolo di prova sub 6): “sì è vero. Il sig. Pt_1 accettava il preventivo proposto per la variazione relativa all'installazione di n. 7 telecamere così come suggerita dal tecnico . Pt_3
Altro teste, e cioè proprio il citato , ha riferito, quanto al capitolo di prova sub 6): Parte_3
“preciso di essere il tecnico che ha configurato le telecamere Avigilon. Non ricordo se ho partecipato di persona all'incontro del maggio 2018 ma posso riferire che le n. 7 telecamere sono state richieste dal sig. ” e, quanto al capitolo di prova sub 7) ha risposto che “preciso che Pt_1 nulla so del contratto di appalto sottoscritto tra il sig. e la OO: posso riferire che le Pt_1
Contr 7 telecamere Avigilon sono state installate da resso l'abitazione del sig. e da me Pt_1 configurate”. Contr Il teste, signor , dipendente di che ha dichiarato di conoscere i luoghi ed i fatti Parte_2 di causa per aver lavorato presso l'abitazione di AG (VE) dall'inizio della questione e fino all'ultimo giorno), ha confermato anch'egli la circostanza di cui al capitolo di prova formulato sub
7) delle memorie di parte convenuta, dichiarando: “sì è vero. Preciso di essere a conoscenza di un contratto di appalto sottoscritto da OO per la realizzazione di alcune opere”.
Anche i capitoli di prova relativi alle circostanze di fatto inerenti alla successiva installazione di n. 2 Contr ulteriori telecamere “Avigilon”, da parte di su commissione del , nonché al corretto Pt_1 funzionamento dell'impianto di videoanalisi di cui ai capitoli di prova sub 8), 10), 13) e 15), hanno ricevuto risposta affermativa da parte del teste citato, e ciò in modo chiaro, preciso e concordante, teste che ha pure riconosciuto di persona come attinenti al caso in discussione i documenti rammostratigli di volta in volta.
Egli così ha avuto modo di rispondere nello specifico: sub 8): vero che successivamente al completamento del sistema di videoanalisi, così come previsto con il contratto di appalto, nel corso di un incontro tenutosi, verso la metà del mese di maggio
2019 presso l'abitazione del signor in AG (VE), alla presenza dei signori Pt_1 [...]
di Security Planet SN (che era in loco per programmare le n. 7 telecamere facenti parte Pt_3
Contr del sistema di videoanalisi di cui al contratto di appalto) e di di il signor Controparte_2
faceva presente la volontà di installare ulteriori n. 2 telecamere Avigilon”. Parte_1 sub 10): vero che in occasione dell'incontro avvenuto in AG (VE) verso la fine del mese di maggio 2019, di cui al capitolo di prova sub 8), il signor , alla presenza del signor Pt_1 [...]
di Security Planet, commissionava l'acquisto e l'installazione delle n. 2 telecamere Pt_3
Contr Avigilon al signor di Controparte_2
sub 13): vero che le telecamere Avigilon, di cui al capitolo di prova sub 8), di cui alle fatture nn. Contr 4/2020 e 6/2020, venivano installate, da resso l'abitazione del signor in Parte_1
AG (VE), il giorno 26.06.2019 come da documento che si rammostra (doc. 28 fascicolo
CMI)”. sub 15): vero che l'importo di euro 1.842,00= (oltre Iva) di cui alla fattura n. 4/2020 d.d
27.01.2020, recante la dicitura: “fornitura per installazione e programmazione di una telecamera
Avigilon da 2Mpx per implementazione impianto già installato presso Vs. abitazione a
AG”, che mi si rammostra (doc. 13 fascicolo CMI), inviata da CMI al signor con e-mail d.d. 31.01.2020, Pt_1 riguarda le opere ed i materiali, con i relativi costi analiticamente indicati - sotto la voce
“implementazione impianto telecamere esterne” e la dicitura “fatt. 4/2020” - nella distinta allegata alla predetta e-mail. Dette opere e materiali erano stati commissionati dal sig. al Pt_1 sig. nel corso dell'incontro della fine del mese di maggio 2019 di cui al capitolo Controparte_2 di prova sub 8).
Il patrono di parte opponente ha provato ad eccepire, peraltro senza troppa convinzione e senza neppure reiterare tale eccezione in sede di conclusioni, l'incapacità a testimoniare dei dipendenti dell'opposta che - a parer suo – peccherebbero sulla genuinità delle proprie testimonianze.
Tale eccezione, peraltro, non coglie nel segno nel caso concreto, in quanto si confonde l'inammissibilità di un teste a rendere testimonianza ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 246 cpc, con l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal teste in udienza. Nel caso che ci riguarda, i dipendenti della in quanto tali, in assenza di prova del fatto che i medesimi CP_2 abbiano un interesse personale che li legittimerebbe a partecipare alla causa in corso, non incorrono in alcun divieto di testimoniare in giudizio e quanto da loro dichiarato ben può costituire prova testimoniale utile alla decisione della vertenza. Diverso è il discorso circa l'attendibilità delle loro affermazioni: ora, sul punto specifico, va rilevato come, nell'ipotesi che ci riguarda, il teste Pt_2
, rispondendo in particolare al capitolo di prova sub 8), abbia riferito di essere sempre stato
[...] presente a tuti gli incontri avvenuti con il in quanto tra lui e il sig. titolare della Pt_1 CP_1
CMI c'è un rapporto stretto di lavoro che lo porta ad essere spesso al suo fianco per discutere delle lavorazioni da effettuare anche a livello decisionale: su tali basi, è ragionevole presumere che il citato dipendente sia perfettamente a conoscenza dei fatti di causa avendo presenziato ai medesimi e, quindi, come tale, assolutamente attendibile. Né vi sono particolari elementi contrari che possano in qualche modo suffragare l'ipotesi contraria circa la sua asserita inattendibilità. Ad abundantiam, comunque, si fa notare come l'altro teste di parte convenuta, sig. , non sia neppure un Parte_3 dipendente della ma un soggetto terzo, e quindi assolutamente credibile nella sua CP_2
testimonianza: rispondendo al quesito posto dal capitolo di prova sub 8), egli ha avuto modo di riferire di essere stato presente ad un colloquio intercorso tra il sig. e il sig. di Pt_1 CP_1
CMI, in quanto intento a programmare le telecamere già installate, e ricorda che proprio al termine di quell'abboccamento il legale rappresentante dell'opposta gli ha chiesto un preventivo per la fornitura e successiva configurazione delle 2 telecamere da sottoporre al committente, preventivo che fu da questi confermato successivamente. Inoltre, a domanda specifica, sempre il medesimo teste ha precisato di non aver mai consigliato di aggiungere altre due telecamere ma di ricordarsi che fu il sig. , ritenendo che la parte retrostante la propria abitazione non fosse Pt_1 adeguatamente coperta dal sistema di videosorveglianza già installato, a voler fare l'aggiunta in questione e ciò per migliorare la visione in quella parte specifica di giardino.
Ne consegue come gli importi recati dalle citate fatture siano dovuti dal alla Pt_1 CP_2
Quanto poi alla fattura n. 5/2020 (si veda il doc. 14 fascicolo CMI) va detto che essa reca la dicitura
“lavorazioni eseguite per l'esclusione momentanea di alcune zone di irrigazione giardino presso
Vostra abitazione a AG”.
E' emerso in corso di causa come il sistema di videoanalisi, oggetto del contratto di appalto stipulato dal con la OO (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), fosse stato progettato ed Pt_1 installato in concomitanza a quello di irrigazione. Al momento della presentazione, ed approvazione, del progetto definitivo di videoanalisi - avvenuto alla presenza dell'arch. Tes_1
, del signor , del dr. legale rappresentante di OO
[...] Parte_1 Persona_2
S.r.l., del signor di CMI (si veda il doc. 24 fascicolo CMI) - il tecnico autorizzato Controparte_2
Avigilon, sig. di Security Planet s.n.c., aveva fatto presente più volte la necessità di Parte_3 comunicare eventuali modifiche e/o implementazioni nelle aree di giardino esterno al fine di considerare la compatibilità delle modifiche con il progetto di videoanalisi già confermato.
L'impianto di irrigazione del giardino dell'abitazione del signor presentava ugelli in Pt_1 grado di generare getti d'acqua di 5/6 metri circa verso l'alto e di ciò non erano stati resi edotti, nonostante gli accordi assunti in sede di presentazione dell'impianto di videoanalisi avvenuto alla fine del mese di maggio 2018, né l'installatore CMI, né il programmatore (tecnico autorizzato Pt_3
Avigilon). Verso la metà del mese di giugno 2019, questi ultimi, una volta visti in funzione i citati ugelli del sistema di irrigazione, avevano rilevato come i getti in altezza dell'acqua interferissero con il cono delle riprese delle telecamere, costituendo una variazione dell'immagine (ossia il getto d'acqua per altezza ed estensione veniva visto come una immagine da memorizzare/segnalare rispetto a quella ordinaria), con conseguente segnalazione dell'inconveniente via sms al signor Contr
(in attesa che egli dotasse l'abitazione di una connessione internet fissa richiesta da Pt_1
e da Security Planet).
Per detto motivo, alla presenza del duo , veniva consigliato all'odierno opponente di Persona_3 escludere temporaneamente alcune zone di irrigazione nell'attesa che venissero cambiati gli ugelli degli irrigatori: l'esecuzione delle lavorazioni volte a detto scopo veniva poi autorizzata espressamente dal . Ciò chiarito come emerso e comprovato in corso di causa, a conferma Pt_1 di quanto esposto, il teste ha riportato testualmente che “l'intervento (di cui alla Parte_2 fattura azionata) si riferisce ai lavori all'impianto di irrigazione che aveva dei getti particolarmente alti. Preciso che l'impianto di irrigazione non era di nostra competenza, ad eccezione della parte elettrica dello stesso. Non sono a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto il sig. Pt_1 ad avanzare le richieste di esclusione delle zone di afferenza dei getti d'acqua; per quanto mi riguarda mi sono limitato ad eseguire quanto oggetto di richiesta del ”. Pt_1
Il tecnico “Avigilon” , sulla questione specifica de qua, ha riferito che “le opere e le Parte_3 lavorazioni di cui alla fattura n. 5/2020 sono state eseguite per ovviare alle interferenze del getto
d'acqua sul sistema di videoanalisi”.
Da tutto ciò consegue come anche gli importi recati dalla citata fattura siano dovuti dal Pt_1 all'opposta.
Quanto, poi, alle fatture n. 90/2019 del 17.12.2019 e n. 8/2020 (si vedano i docc.ti 12 e 16 fascicolo
CMI) va esplicitato quanto segue. Tali documenti fiscali, tra le altre lavorazioni analiticamente indicate nella distinta allegata riguardano anche l'installazione delle lampade da giardino, tutte Contr opere commissionate specificamente a e non a OO Srl, in quanto relative all'esecuzione dell'impianto elettrico esterno (e non interno che, invece, rientrava nelle opere di cui al contratto di appalto del 20.05.2016 (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo attoreo). La conferma di tale assunto si ricava agevolmente per tabulas dalla mera lettura delle opere previste nel contatto di appalto intercorso tra
OO e che – come detto - riguardano solo le parti interne dell'edificio, non le opere Pt_1 esterne. Inoltre, sempre le prove orali assunte in giudizio anche sul punto specifico, hanno confermato come l'incarico per la realizzazione delle opere indicate nelle suddette fatture fosse stato affidato a CMI da parte del signor , nonché come dette opere non fossero Parte_1 comprese nel contratto di appalto intercorso tra e OO S.r.l.: il già citato teste Pt_1 [...] ha confermato le circostanze de quibus affermando esplicitamente che l'impianto Parte_2 elettrico esterno era stato aggiunto su richiesta del sig. e che le voci riportate nella distinta Pt_1
a lui rammostrata facevano parte sia di implementazioni all'impianto elettrico interno sia dell'impianto esterno (non compreso nell'appalto originario) così come da richieste dell'opponente che nulla hanno a che vedere con il capitolato OO. Quanto al capitolo di prova sub 50), sempre il medesimo teste ha riferito, con riferimento specifico alle commesse contenute nelle due fatture citate, che le stesse non facevano parte del contratto di appalto ma riguardavano le richieste specifiche del sig. extra capitolato. Pt_1
Per tutte le lavorazioni relative alle fatture in oggetto, quindi, nessuno dei testi escussi ha avuto modo di riferire di aver mai sentito lamentele e/o contestazioni da parte del , il quale, al Pt_1 contrario, alla consegna delle distinte, era perfettamente consapevole di quanto fosse stato realizzato e, anzi, ha pure pagato gran parte delle fatture emesse dalla CP_2
Da quanto ut supra dedotto e argomentato, si ritiene di poter affermare come, nel nostro caso di specie, sussistano elementi precisi e concordanti, sia a livello di prove orali che presuntive e persino Con confessorie, tali da comprovare l'esistenza tra il e la (ora di un valido ed Pt_1 CP_1 efficace contratto di appalto autonomo per l'esecuzione di alcune opere specifiche nonché la fornitura e l'installazione di componentistica varia, come dianzi specificato e riportato nelle fatture azionate in via monitoria dall'opposta. A nulla rileva che tale contratto non sia stato stipulato dalle parti in forma scritta (come eccepito dall'opponente), in quanto, da un lato, per tale tipologia contrattuale non è richiesta la forma scritta ad substantiam; dall'altro lato, le risultanze delle prove orali hanno dato conferma che è intercorsa tra le parti stesse una tipologia di prestazione e controprestazione del tutto assimilabile ad un contratto di appalto.
Da tutto ciò consegue come l'opposizione dovrà essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo conseguentemente confermato, trattandosi di fatture non pagate per lavorazioni autonome poste in essere dall'opposta a favore dell'opponente.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse vengono regolate in base al principio della soccombenza, con conseguente condanna dell'attore/opponente a Parte_1 rifonderle alla parte convenuta/opposta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. CP_2
55/2014 e successive modifiche D.M n. 147/2022), in ragione dell'oggetto e del valore della causa
(euro 16.263,81), della durata del giudizio e dell'attività processuale espletata nel corso del procedimento;
nel dettaglio, vengono quindi liquidati gli importi di euro 919,00 per la fase di studio;
di euro 777,00 per quella introduttiva;
di euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed infine di euro 1.701,00 per quella decisoria, per un importo totale di euro 5.077,00, oltre accessori di legge.
PQM
il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG
4321/2021, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.- rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 672/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 26.03.2021;
2.- condanna l'opponente alla corresponsione all'opposta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, come specificato nel dettaglio in parte motiva, nella somma complessiva di €
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Venezia, 28.11.2025
Il G.O.P.
Dott. Diego Novello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott. Diego
Novello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26.05.2021 e iscritta al n. 4321/2021 del Ruolo Generale da:
- (C.F. ); Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARCO QUAGLIATO del foro di Padova
- attore/opponente
- contro
- (ora Controparte_1 Controparte_2
) (P. IVA ),
[...] P.IVA_1 con gli avv.ti STEFANO ARRIGO del foro di Treviso e MONICA ZECCHIN del foro di
Venezia
- convenuta/opposta -
* * *
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice/opponente Parte_1
In via principale:
• Accertarsi e dichiararsi che il signor non è titolare del rapporto giuridico Parte_1 sostanziale dedotto dalla società “ , con sede in IT Controparte_1
ET (TV), via G. Pastore n. 62, nel procedimento monitorio e, conseguentemente, revocarsi e dichiararsi comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, rigettarsi ogni domanda dalla stessa proposta nei confronti del signor , con eccezione della Parte_1 domanda di pagamento della somma di euro di euro 2.103,37 e di cui alla fattura n. 97 del 31.12.2020, effettivamente dovuta (e già versata) alla società convenuta. In via subordinata:
• Accertato il grave inadempimento della società “ , con Controparte_1 sede in IT ET (TV), via G. Pastore n. 62, alle obbligazioni di cui al contratto di appalto concluso in data 20 maggio 2016 tra il signor e la società “OO s.r.l.”, Parte_1 revocarsi e comunque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto richiesto ed emesso per una somma non dovuta.
• Rigettarsi, in ogni caso, ogni domanda proposta dalla società convenuta “ Controparte_1
, con sede in IT ET (TV), via G. Pastore n. 62, nei confronti del signor
[...]
, in quanto infondata in fatto e in diritto, con l'eccezione della domanda relativa Parte_1 al pagamento della somma di euro 2.103,37 e di cui alla fattura n. 97 del 31.12.2020, effettivamente dovuta (e già versata) alla società convenuta.
• Condannarsi la società convenuta “ , con sede in CP_1 Controparte_1
IT ET (TV), via G. Pastore n. 62, a corrispondere al signor la somma Parte_1 di euro 16.535,40, oltre interessi di mora dal 20 marzo 2022 al saldo, dallo stesso versata in data 20 marzo 2022, in seguito alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
• Con rimborso delle spese e del compenso professionale.
* Contro Per parte convenuta/opposta Controparte_2
Nel merito:
- ribadite tutte le eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 26.10.2021, e nella memoria 183/6/1 cpc, depositata telematicamente in data 30.03.2022, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta. Con vittoria di spese, oltre iva e c.a.p. e spese generali di studio come per legge. In via istruttoria:
- come nella memoria ex art. 183/6/2 cpc, depositata telematicamente in data 02.05.2022, nonché nella memoria ex art. 183/6/3 cpc, depositata telematicamente in data 23.05.2022, limitatamente ai capitoli di prova richiesti e non ammessi, con i testi ivi indicati. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e eventuali memoria di replica.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 672/2021 (emesso dal Tribunale di
Venezia in data 26.03.2021 in favore della ditta ora Controparte_1
, notificato in data 26.05.2021, il sig. Controparte_2 Parte_1 chiedeva la revoca e/o, comunque, la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto mediante la richiesta di accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.10.2021, si costituiva Contr in giudizio la ditta la quale chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione insistendo per l'accoglimento delle conclusioni a sua volta sopra riportate.
Con ordinanza del 02.03.2022, depositata a scioglimento della riserva di cui all'udienza di pari data, il Giudice - ritenuto che l'opposizione, allo stato, non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione - concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 672/2021 assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, cpc;
nelle more, l'opponente provvedeva al pagamento del quantum dovuto in data 20.03.2022.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, VI comma, cpc, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali;
infine, all'udienza dell'11.06.2024 i procuratori dele parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc.
Ciò premesso dal punto di vista procedurale, la causa va ora decisa tenendo in debita considerazione tutti gli elementi fattuali e giuridici acquisiti al presente processo, elementi che risultano fondamentali per il giudice in sede di motivazione della decisione.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA PRESENTE DECISIONE
La domanda di parte attrice/opponente, all'esito della presente causa, non merita accoglimento per i motivi che si andranno ad esplicitare qui di seguito e dovrà, pertanto, essere rigettata in toto con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 672/2021.
Nello specifico, va in primo luogo riferito come CMI abbia agito in giudizio chiedendo - ed ottenendo - dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo citato, allo scopo di vedersi riconoscere, come legittimamente a sé spettante, la somma complessiva di euro 16.263,81, quale corrispettivo per la realizzazione di opere (compreso pure l'acquisto del materiale all'uopo necessario) commissionate direttamente alla stessa dal sig. , proprietario dell'immobile in Parte_1
cui le lavorazioni invocate sono state effettivamente realizzate e così come meglio descritte nelle indicazioni recate dalle fatture azionate in via monitoria.
L'attore opponente, nel proprio atto di opposizione, non ha contestato l'esecuzione di dette opere né
l'effettivo acquisto dei materiali di cui si controverte, ma ha eccepito come – a suo dire - nessun rapporto contrattuale si sia mai instaurato tra sé, nella sua veste di committente, e la società convenuta con riferimento alle opere oggetto delle Controparte_1 fatture azionate con il procedimento monitorio, evidenziando l'inesistenza di un contratto o di ordini e che mai - conseguentemente - era stato convenuto un corrispettivo (si veda pag. 1 della comparsa conclusionale dell'opponente).
Nel corso del giudizio, poi, il medesimo attore, ha mutato la propria impostazione difensiva e, comunque, per prima cosa, in via confessoria, ha riconosciuto espressamente come dovute le somme di cui alla fattura n. 97 del 31.12.2020, per un importo di euro 2.103,37, ragion per cui, quantomeno per tale commessa, si ritiene di non dover argomentare rispetto alla debenza degli importi ivi indicati.
In buona sostanza, parte opponente all'esito del giudizio ha inteso fondare le proprie richieste di revoca e/o, comunque, di ottenimento di una dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sui seguenti assunti:
a) in primo luogo, la propria asserita estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto nel Contr procedimento monitorio da
A sostegno di tale assunto, il allega che sia il materiale, sia gli interventi di cui alle fatture Pt_1 azionate con la procedura monitoria non sarebbero stati da lui stesso commissionati né alla società appaltatrice (id est: società OO S.r.l., con la quale il , in data 20.05.2016, aveva Pt_1 stipulato in veste di committente un contratto di appalto per realizzare un edificio residenziale, adibito a abitazione della famiglia, in AG (VE), né tantomeno alla società odierna convenuta e che, anzi, l'iniziativa di implementare l'impianto di videosorveglianza (v. fatture nn.
4/2020 e 6/2020 – cfr. docc. 13 e 15 fascicolo CMI), nonché la realizzazione delle altre opere (v. fatture nn. 5/2020, 90/2019, 8/2020 97/2020 – cfr. docc. 12, 14, 16, 17 sempre del fascicolo CMI), sarebbe stata assunta dalla ditta convenuta/opposta e dalla OO S.r.l. per ovviare ad alcune presunte problematiche emerse, e non ancora risolte, inerenti al contratto di appalto originario
(cui la convenuta – opposta è estranea). Con la conseguenza giuridica che, secondo tale prospettazione attorea, la CMI avrebbe dovuto richiedere il pagamento delle fatture di cui si controverte direttamente ed esclusivamente alla società Woobdau S.r.l. e non all'odierno opponente.
b) in subordine, il oppone alla propria controparte pure l'eccezione di inadempimento, Pt_1 deducendo l'esistenza di un presunto inadempimento grave rispetto alle obbligazioni di cui al contratto di appalto del 20.05.2016.
Entrambi tali eccezioni, però, all'esito anche delle risultanze probatorie acquisite al presente processo, sono risultate del tutto infondate e andranno, pertanto, integralmente disattese.
In primo luogo, va evidenziato come l'eccezione di cui al punto sub b), risulti infondata nell'ambito del presente giudizio, in quanto non riguarda le prestazioni oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, bensì le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto sottoscritto in data 20.05.2016 tra , nella sua veste di committente e OO S.r.l. quale Parte_1 appaltatore. A conferma di tali puntualizzazioni giova osservare che le doglianze, riportate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, oltre ad essere generiche, riguardano esclusivamente le opere di cui al contratto di appalto citato rispetto al quale – come dianzi anticipato - CMI è estranea, essendo stato sottoscritto – giova ripeterlo - dal signor con la Pt_1 società OO S.r.l.: come tali, peraltro, all'esito del presente giudizio, le doglianze di cui si controverte sono rimaste allo stato di mere allegazioni di parte e sono, peraltro, oggetto di trattazione e decisione in altro processo civile (vale a dire la causa civile R.G. 202/2021, per quanto
è dato saperne ancora pendente avanti al Tribunale di Belluno - cfr. doc. 19 fascicolo CMI) a cui l'odierna opposta è totalmente estranea non essendo parte in causa.
Ma anche l'eccezione di asserita estraneità del dal rapporto giuridico sostanziale dedotto Pt_1
Contr da on è meritevole di accoglimento.
Come è stato compiutamente evidenziato dal difensore dell'opposta ed è peraltro risultato comprovato dalle risultanze delle prove orali assunte nel presente giudizio, le fatture di cui all'ingiunzione di pagamento di cui si controverte riguardano nello specifico: Contr (i) sia la realizzazione di opere ed acquisto di materiali, commissionate dal a Pt_1
Dette lavorazioni sono state previamente concordate, quanto a costi e lavorazioni, ed espressamente autorizzate dall'attore (tanto che è emerso come CMI - nelle persone del titolare e dei dipendenti, sigg.ri e - fosse autorizzata ad accedere all'abitazione del signor sia dal CP_3 CP_4 Pt_1 medesimo che dalla di lui moglie, dalla figlia o persino dalla domestica). Per_1
(ii) sia interventi eseguiti da CMI a regola d'arte: non è risultato, infatti, che alcuna delle prestazioni ivi indicate sia stata oggetto di contestazione da parte del committente, né nel corso dell'esecuzione, né alla consegna della distinta delle lavorazioni eseguite da parte dei sigg.ri e Controparte_2 [...]
(rispettivamente titolare e dipendente di CMI), né alla ricezione delle fatture inviate via Parte_2
e-mail dall'opposta.
Contr A conferma ulteriore dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra il sig. (che – Pt_1 come dianzi detto - lo stesso continua a negare), sono state prodotte numerose fatture che sono state regolarmente pagate dall'opponente: ci si riferisce alle n. 83/2018 del 06.11.2018; n. 88/2018 del
05.12.2018; n. 89/2018 del 05.12.2018; n. 96/2018 del 31.12.2018; n. 02/2019 del 29.01.2019; n.
03/2019 del 29.01.2019; n. 22/2019 del 29.04.2019; n. 92/2019 del 31.12.2019, e, infine, n. 93/2019 del 31.12.2019 (si vedano i docc.ti numerati da 2 ad 11 del fascicolo CMI).
(iii) sono relative ad opere che non rientrano in quelle pattuite con il contratto di appalto stipulato con OO S.r.l. cui, come detto, CMI è estranea (cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e che, anzi, sono state commissionate dal sig. , ed eseguite dall'opposta successivamente al completamento di Pt_1 quelle di cui al suddetto contratto.
Vediamo, ora, nel dettaglio i riferimenti specifici alle opere effettivamente realizzate da CMI in favore dell'attore, così come indicate nei documenti fiscali di cui si controverte.
Quanto alle fatture nn. 4/2020 del 27.01.2020 e 6/2020 del 27.01.2020 (di cui ai docc. 13 e 15 Contr patrocinio va detto che – secondo la prospettazione attorea - l'iniziativa di implementazione dell'impianto di videosorveglianza (e la conseguente realizzazione degli interventi descritti nelle Contr succitate fatture), sarebbe stata assunta da e OO S.r.l. per ovviare a delle asserite problematiche emerse all'esito dell'installazione.
Tuttavia, le risultanze istruttorie hanno smentito tale assunto attoreo consentendo, al contrario, di dimostrare: (i) in primo luogo, che il sistema di videoanalisi di cui al contratto di appalto prevedesse l'installazione n. 7 telecamere, in quanto il sig. aveva espresso la volontà di ottenere la Pt_1 copertura video anche di parte del prato della zona ovest del giardino. Dette telecamere, in Contr esecuzione a quanto previsto dal contratto di appalto, venivano installate da
(ii) che successivamente – dopo che le opere di cui al contratto di appalto erano state realizzate - nel corso di un incontro tenutosi alla metà del mese maggio 2019 presso l'abitazione in AG
(VE) – l'odierno opponente, per ottenere ulteriore copertura delle aree pertinenziali e quindi per Contr proprie ulteriori esigenze personali, commissionava a 'installazione di altre due telecamere, sempre modello “Avigilon”;
(iii) che dette telecamere venivano installate il giorno 26.06.2019 e cioè dopo che, con e-mail del Contr 06.06.2019, il sig. , per conto della ditta fornitrice delle stesse, aveva inviato a l Parte_3 preventivo per l'acquisto delle n. 2 telecamere ulteriori e la successiva fattura n. 340 del 26.06.2019 Contr (cfr. doc. 13, 15, 27 e 28 fascicolo
(iv) che nessuna contestazione era stata mossa dal sig. dopo la consegna, in data Pt_1
Contr 09.07.2019, da parte di sia del dettaglio dei lavori, dei costi e dei materiali, sia delle fatture nn. 4/2020 e 6/2020, con e-mail del 31.01.2020.
Sul punto specifico, la teste, sig.ra , progettista e direttrice dei lavori dell'immobile di Tes_1 proprietà dell'opponente, ha riferito, quanto al capitolo di prova sub 6): “sì è vero. Il sig. Pt_1 accettava il preventivo proposto per la variazione relativa all'installazione di n. 7 telecamere così come suggerita dal tecnico . Pt_3
Altro teste, e cioè proprio il citato , ha riferito, quanto al capitolo di prova sub 6): Parte_3
“preciso di essere il tecnico che ha configurato le telecamere Avigilon. Non ricordo se ho partecipato di persona all'incontro del maggio 2018 ma posso riferire che le n. 7 telecamere sono state richieste dal sig. ” e, quanto al capitolo di prova sub 7) ha risposto che “preciso che Pt_1 nulla so del contratto di appalto sottoscritto tra il sig. e la OO: posso riferire che le Pt_1
Contr 7 telecamere Avigilon sono state installate da resso l'abitazione del sig. e da me Pt_1 configurate”. Contr Il teste, signor , dipendente di che ha dichiarato di conoscere i luoghi ed i fatti Parte_2 di causa per aver lavorato presso l'abitazione di AG (VE) dall'inizio della questione e fino all'ultimo giorno), ha confermato anch'egli la circostanza di cui al capitolo di prova formulato sub
7) delle memorie di parte convenuta, dichiarando: “sì è vero. Preciso di essere a conoscenza di un contratto di appalto sottoscritto da OO per la realizzazione di alcune opere”.
Anche i capitoli di prova relativi alle circostanze di fatto inerenti alla successiva installazione di n. 2 Contr ulteriori telecamere “Avigilon”, da parte di su commissione del , nonché al corretto Pt_1 funzionamento dell'impianto di videoanalisi di cui ai capitoli di prova sub 8), 10), 13) e 15), hanno ricevuto risposta affermativa da parte del teste citato, e ciò in modo chiaro, preciso e concordante, teste che ha pure riconosciuto di persona come attinenti al caso in discussione i documenti rammostratigli di volta in volta.
Egli così ha avuto modo di rispondere nello specifico: sub 8): vero che successivamente al completamento del sistema di videoanalisi, così come previsto con il contratto di appalto, nel corso di un incontro tenutosi, verso la metà del mese di maggio
2019 presso l'abitazione del signor in AG (VE), alla presenza dei signori Pt_1 [...]
di Security Planet SN (che era in loco per programmare le n. 7 telecamere facenti parte Pt_3
Contr del sistema di videoanalisi di cui al contratto di appalto) e di di il signor Controparte_2
faceva presente la volontà di installare ulteriori n. 2 telecamere Avigilon”. Parte_1 sub 10): vero che in occasione dell'incontro avvenuto in AG (VE) verso la fine del mese di maggio 2019, di cui al capitolo di prova sub 8), il signor , alla presenza del signor Pt_1 [...]
di Security Planet, commissionava l'acquisto e l'installazione delle n. 2 telecamere Pt_3
Contr Avigilon al signor di Controparte_2
sub 13): vero che le telecamere Avigilon, di cui al capitolo di prova sub 8), di cui alle fatture nn. Contr 4/2020 e 6/2020, venivano installate, da resso l'abitazione del signor in Parte_1
AG (VE), il giorno 26.06.2019 come da documento che si rammostra (doc. 28 fascicolo
CMI)”. sub 15): vero che l'importo di euro 1.842,00= (oltre Iva) di cui alla fattura n. 4/2020 d.d
27.01.2020, recante la dicitura: “fornitura per installazione e programmazione di una telecamera
Avigilon da 2Mpx per implementazione impianto già installato presso Vs. abitazione a
AG”, che mi si rammostra (doc. 13 fascicolo CMI), inviata da CMI al signor con e-mail d.d. 31.01.2020, Pt_1 riguarda le opere ed i materiali, con i relativi costi analiticamente indicati - sotto la voce
“implementazione impianto telecamere esterne” e la dicitura “fatt. 4/2020” - nella distinta allegata alla predetta e-mail. Dette opere e materiali erano stati commissionati dal sig. al Pt_1 sig. nel corso dell'incontro della fine del mese di maggio 2019 di cui al capitolo Controparte_2 di prova sub 8).
Il patrono di parte opponente ha provato ad eccepire, peraltro senza troppa convinzione e senza neppure reiterare tale eccezione in sede di conclusioni, l'incapacità a testimoniare dei dipendenti dell'opposta che - a parer suo – peccherebbero sulla genuinità delle proprie testimonianze.
Tale eccezione, peraltro, non coglie nel segno nel caso concreto, in quanto si confonde l'inammissibilità di un teste a rendere testimonianza ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 246 cpc, con l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal teste in udienza. Nel caso che ci riguarda, i dipendenti della in quanto tali, in assenza di prova del fatto che i medesimi CP_2 abbiano un interesse personale che li legittimerebbe a partecipare alla causa in corso, non incorrono in alcun divieto di testimoniare in giudizio e quanto da loro dichiarato ben può costituire prova testimoniale utile alla decisione della vertenza. Diverso è il discorso circa l'attendibilità delle loro affermazioni: ora, sul punto specifico, va rilevato come, nell'ipotesi che ci riguarda, il teste Pt_2
, rispondendo in particolare al capitolo di prova sub 8), abbia riferito di essere sempre stato
[...] presente a tuti gli incontri avvenuti con il in quanto tra lui e il sig. titolare della Pt_1 CP_1
CMI c'è un rapporto stretto di lavoro che lo porta ad essere spesso al suo fianco per discutere delle lavorazioni da effettuare anche a livello decisionale: su tali basi, è ragionevole presumere che il citato dipendente sia perfettamente a conoscenza dei fatti di causa avendo presenziato ai medesimi e, quindi, come tale, assolutamente attendibile. Né vi sono particolari elementi contrari che possano in qualche modo suffragare l'ipotesi contraria circa la sua asserita inattendibilità. Ad abundantiam, comunque, si fa notare come l'altro teste di parte convenuta, sig. , non sia neppure un Parte_3 dipendente della ma un soggetto terzo, e quindi assolutamente credibile nella sua CP_2
testimonianza: rispondendo al quesito posto dal capitolo di prova sub 8), egli ha avuto modo di riferire di essere stato presente ad un colloquio intercorso tra il sig. e il sig. di Pt_1 CP_1
CMI, in quanto intento a programmare le telecamere già installate, e ricorda che proprio al termine di quell'abboccamento il legale rappresentante dell'opposta gli ha chiesto un preventivo per la fornitura e successiva configurazione delle 2 telecamere da sottoporre al committente, preventivo che fu da questi confermato successivamente. Inoltre, a domanda specifica, sempre il medesimo teste ha precisato di non aver mai consigliato di aggiungere altre due telecamere ma di ricordarsi che fu il sig. , ritenendo che la parte retrostante la propria abitazione non fosse Pt_1 adeguatamente coperta dal sistema di videosorveglianza già installato, a voler fare l'aggiunta in questione e ciò per migliorare la visione in quella parte specifica di giardino.
Ne consegue come gli importi recati dalle citate fatture siano dovuti dal alla Pt_1 CP_2
Quanto poi alla fattura n. 5/2020 (si veda il doc. 14 fascicolo CMI) va detto che essa reca la dicitura
“lavorazioni eseguite per l'esclusione momentanea di alcune zone di irrigazione giardino presso
Vostra abitazione a AG”.
E' emerso in corso di causa come il sistema di videoanalisi, oggetto del contratto di appalto stipulato dal con la OO (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), fosse stato progettato ed Pt_1 installato in concomitanza a quello di irrigazione. Al momento della presentazione, ed approvazione, del progetto definitivo di videoanalisi - avvenuto alla presenza dell'arch. Tes_1
, del signor , del dr. legale rappresentante di OO
[...] Parte_1 Persona_2
S.r.l., del signor di CMI (si veda il doc. 24 fascicolo CMI) - il tecnico autorizzato Controparte_2
Avigilon, sig. di Security Planet s.n.c., aveva fatto presente più volte la necessità di Parte_3 comunicare eventuali modifiche e/o implementazioni nelle aree di giardino esterno al fine di considerare la compatibilità delle modifiche con il progetto di videoanalisi già confermato.
L'impianto di irrigazione del giardino dell'abitazione del signor presentava ugelli in Pt_1 grado di generare getti d'acqua di 5/6 metri circa verso l'alto e di ciò non erano stati resi edotti, nonostante gli accordi assunti in sede di presentazione dell'impianto di videoanalisi avvenuto alla fine del mese di maggio 2018, né l'installatore CMI, né il programmatore (tecnico autorizzato Pt_3
Avigilon). Verso la metà del mese di giugno 2019, questi ultimi, una volta visti in funzione i citati ugelli del sistema di irrigazione, avevano rilevato come i getti in altezza dell'acqua interferissero con il cono delle riprese delle telecamere, costituendo una variazione dell'immagine (ossia il getto d'acqua per altezza ed estensione veniva visto come una immagine da memorizzare/segnalare rispetto a quella ordinaria), con conseguente segnalazione dell'inconveniente via sms al signor Contr
(in attesa che egli dotasse l'abitazione di una connessione internet fissa richiesta da Pt_1
e da Security Planet).
Per detto motivo, alla presenza del duo , veniva consigliato all'odierno opponente di Persona_3 escludere temporaneamente alcune zone di irrigazione nell'attesa che venissero cambiati gli ugelli degli irrigatori: l'esecuzione delle lavorazioni volte a detto scopo veniva poi autorizzata espressamente dal . Ciò chiarito come emerso e comprovato in corso di causa, a conferma Pt_1 di quanto esposto, il teste ha riportato testualmente che “l'intervento (di cui alla Parte_2 fattura azionata) si riferisce ai lavori all'impianto di irrigazione che aveva dei getti particolarmente alti. Preciso che l'impianto di irrigazione non era di nostra competenza, ad eccezione della parte elettrica dello stesso. Non sono a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto il sig. Pt_1 ad avanzare le richieste di esclusione delle zone di afferenza dei getti d'acqua; per quanto mi riguarda mi sono limitato ad eseguire quanto oggetto di richiesta del ”. Pt_1
Il tecnico “Avigilon” , sulla questione specifica de qua, ha riferito che “le opere e le Parte_3 lavorazioni di cui alla fattura n. 5/2020 sono state eseguite per ovviare alle interferenze del getto
d'acqua sul sistema di videoanalisi”.
Da tutto ciò consegue come anche gli importi recati dalla citata fattura siano dovuti dal Pt_1 all'opposta.
Quanto, poi, alle fatture n. 90/2019 del 17.12.2019 e n. 8/2020 (si vedano i docc.ti 12 e 16 fascicolo
CMI) va esplicitato quanto segue. Tali documenti fiscali, tra le altre lavorazioni analiticamente indicate nella distinta allegata riguardano anche l'installazione delle lampade da giardino, tutte Contr opere commissionate specificamente a e non a OO Srl, in quanto relative all'esecuzione dell'impianto elettrico esterno (e non interno che, invece, rientrava nelle opere di cui al contratto di appalto del 20.05.2016 (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo attoreo). La conferma di tale assunto si ricava agevolmente per tabulas dalla mera lettura delle opere previste nel contatto di appalto intercorso tra
OO e che – come detto - riguardano solo le parti interne dell'edificio, non le opere Pt_1 esterne. Inoltre, sempre le prove orali assunte in giudizio anche sul punto specifico, hanno confermato come l'incarico per la realizzazione delle opere indicate nelle suddette fatture fosse stato affidato a CMI da parte del signor , nonché come dette opere non fossero Parte_1 comprese nel contratto di appalto intercorso tra e OO S.r.l.: il già citato teste Pt_1 [...] ha confermato le circostanze de quibus affermando esplicitamente che l'impianto Parte_2 elettrico esterno era stato aggiunto su richiesta del sig. e che le voci riportate nella distinta Pt_1
a lui rammostrata facevano parte sia di implementazioni all'impianto elettrico interno sia dell'impianto esterno (non compreso nell'appalto originario) così come da richieste dell'opponente che nulla hanno a che vedere con il capitolato OO. Quanto al capitolo di prova sub 50), sempre il medesimo teste ha riferito, con riferimento specifico alle commesse contenute nelle due fatture citate, che le stesse non facevano parte del contratto di appalto ma riguardavano le richieste specifiche del sig. extra capitolato. Pt_1
Per tutte le lavorazioni relative alle fatture in oggetto, quindi, nessuno dei testi escussi ha avuto modo di riferire di aver mai sentito lamentele e/o contestazioni da parte del , il quale, al Pt_1 contrario, alla consegna delle distinte, era perfettamente consapevole di quanto fosse stato realizzato e, anzi, ha pure pagato gran parte delle fatture emesse dalla CP_2
Da quanto ut supra dedotto e argomentato, si ritiene di poter affermare come, nel nostro caso di specie, sussistano elementi precisi e concordanti, sia a livello di prove orali che presuntive e persino Con confessorie, tali da comprovare l'esistenza tra il e la (ora di un valido ed Pt_1 CP_1 efficace contratto di appalto autonomo per l'esecuzione di alcune opere specifiche nonché la fornitura e l'installazione di componentistica varia, come dianzi specificato e riportato nelle fatture azionate in via monitoria dall'opposta. A nulla rileva che tale contratto non sia stato stipulato dalle parti in forma scritta (come eccepito dall'opponente), in quanto, da un lato, per tale tipologia contrattuale non è richiesta la forma scritta ad substantiam; dall'altro lato, le risultanze delle prove orali hanno dato conferma che è intercorsa tra le parti stesse una tipologia di prestazione e controprestazione del tutto assimilabile ad un contratto di appalto.
Da tutto ciò consegue come l'opposizione dovrà essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo conseguentemente confermato, trattandosi di fatture non pagate per lavorazioni autonome poste in essere dall'opposta a favore dell'opponente.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse vengono regolate in base al principio della soccombenza, con conseguente condanna dell'attore/opponente a Parte_1 rifonderle alla parte convenuta/opposta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. CP_2
55/2014 e successive modifiche D.M n. 147/2022), in ragione dell'oggetto e del valore della causa
(euro 16.263,81), della durata del giudizio e dell'attività processuale espletata nel corso del procedimento;
nel dettaglio, vengono quindi liquidati gli importi di euro 919,00 per la fase di studio;
di euro 777,00 per quella introduttiva;
di euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed infine di euro 1.701,00 per quella decisoria, per un importo totale di euro 5.077,00, oltre accessori di legge.
PQM
il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG
4321/2021, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.- rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 672/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 26.03.2021;
2.- condanna l'opponente alla corresponsione all'opposta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, come specificato nel dettaglio in parte motiva, nella somma complessiva di €
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Venezia, 28.11.2025
Il G.O.P.
Dott. Diego Novello