Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
1594/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1594/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) cittadino italiano, residente in [...]
Brancaccio n° 7, assistito e difeso dall' Avv.to Paola de Vito, con studio in Avellino alla Piazza Aldo Moro n° 9, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio
E
nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
) e residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliata in Santa Maria La Carità (NA) presso lo studio dell'Avv. Francesco Sicignano e dell'Avv. Vincenzo Del Sorbo dai quali è rappresentata e difesa come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo i patti e le condizioni di cui al ricorso, come integrati con accordo depositato con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in Scafati (SA) in data 24.07.2022; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, Persona_1 nato a [...] il [...], maggiorenne, Persona_2 nato a [...] il [...]; nato a [...] il [...], Controparte_2
nato a [...] il [...], tutti e tre minori e tutti residenti in Controparte_3
Boscoreale alla via Brancaccio n.7; che l'unione affettiva è progressivamente venuta a mancare a causa di differenze caratteriali al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale;
che il sig. lavora presso la “Vames Costruzioni S.r.l.”, Parte_1 con stipendio mensile di circa euro 1600,00 e che la sig.ra è in cerca di CP_1 occupazione, che la casa coniugale è di proprietà del . Parte_1
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 27.11.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza emessa il 27.12.2024 all'esito della trattazione cartolare della suddetta udienza, esaminate le condizioni di cui al ricorso introduttivo, il giudice delegato, rilevata la maggiore età del primogenito dei ricorrenti, , nato il Per_1
20.06.2004, per il quale nulla doveva essere previsto in ordine all'affido ed alla collocazione;
rilevata, inoltre, la necessità di integrare i patti relativamente alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario riguardo i figli minori e la necessità di precisare, in ordine all'importo dell'assegno di mantenimento, la quota dello stesso prevista per i figli minori e per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
rilevata, altresì, la mancanza in atti di tutta la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 III comma c.p.c. richiesta in caso di trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., rinviava all'udienza cartolare del 19.02.2025 al fine di consentire alle parti l'integrazione dei patti nei termini indicati, invitandole altresì a depositare la documentazione reddituale di cui all'art. 473 bis 12, III comma, c.p.c.; quindi, depositate dalle parti note congiunte di trattazione scritta recanti le integrazioni richieste dal Tribunale, con ordinanza del 13.03.2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla separazione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti. Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, come integrate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei minori.
Invero, da quanto dichiarato dalle parti è emerso che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, hanno provveduto alla divisione amichevole di ogni bene posseduto in comunione e non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
3.Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: CP_1
1. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
23.12.1979 e , nata a [...] il [...] ai seguenti CP_1 patti e condizioni:
A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza sin dalla sottoscrizione del presente atto;
B. la casa coniugale, (unitamente alla cantina e posto auto) resteranno nella esclusiva disponibilità della SI.ra e in essa vivranno i minori;
CP_1
C. la SI.ra ed il SI. rinunciano CP_1 Parte_1 vicendevolmente ad ogni richiesta di assegno a titolo di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
D. Affidamento: i figli minori, , e verranno affidati in Per_2 CP_2 CP_3 maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre;
E. Diritto di visita: Il diritto di visita del padre per i figli minori seguirà la seguente regolamentazione: essi staranno con il padre per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 22.00 e il weekend dal sabato alla domenica con pernotto a settimane alterne. Relativamente alle festività natalizie, i bambini trascorreranno alternativamente con i genitori la Vigilia di Natale o il giorno di S. Stefano ad anni alterni, con inizio dal 2025. In relazione al Capodanno ed Epifania, trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore il 31 dicembre e il 1° gennaio e il 6 gennaio, ad anni alterni. Durante la settimana pasquale i minori passeranno con il padre o con la madre, ad anni alternati, il giorno della Santa Pasqua o il giorno della Pasquetta. Il padre potrà tenere i figli con sé per 7 giorni non consecutivi durante il periodo estivo nei mesi di luglio ed agosto, previa comunicazione alla madre entro il 30 giugno del periodo e del luogo. Il giorno del compleanno dei bambini, i genitori coopereranno tra di loro per festeggiarlo insieme a loro. I genitori potranno festeggiare il loro compleanno con i figli qualunque giorno della settimana ricada. Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, , Per_1 egli deciderà liberamente quando incontrare il padre. F. Mantenimento: Per il mantenimento e per le spese ordinarie dei quattro figli, il padre verserà la somma di €100,00 per ciascun figlio, per Parte_1 un totale di euro 400,00 fino a giugno 2025. Dal luglio 2025, poiché il figlio maggiore perderà il diritto alla Per_1 percezione dell'assegno unico, il sig. verserà per il figlio maggiore € Parte_1
100,00 e per ciascuno degli altri figli minori €133,33 mensili, per un totale di €500,00 mensili entro il giorno 16 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo-vita, a cui si aggiungerà, sempre mensilmente, l'importo della sua quota 50% dell'assegno unico per i figli cui lo stesso rinuncia, a decorrere dalla definizione del presente procedimento, con la conseguenza, quindi che sarà la SI.ra a percepire il 100% CP_1 dell'assegno unico che, ad oggi è di circa euro 900,00, da destinare per i figli e sarà il la stessa ad attivarsi a richiedere all' il versamento del 100% CP_4 dell'importo verso sé stessa, da destinare ai figli. Il sig. verserà il Parte_1
50% delle spese straordinarie, documentate, necessarie per i figli, come da protocollo in vigore presso il tribunale di Torre Annunziata. Il signor verserà alla moglie il 50% dell'importo ricevuto come Parte_1 rimborso sulla dichiarazione dei redditi (nello specifico verserà la quota del 50% ottenuta in detrazione relativa e corrispondente alle spese sanitarie sostenute da entrambi i genitori per i figli minori); G. i coniugi dichiarano di aver già provveduto con reciproca soddisfazione alla divisione amichevole di ogni bene posseduto in comunione e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro; H. i coniugi sin d'ora dichiarano di prestare la propria autorizzazione per il rilascio del passaporto.
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 102, parte II, Serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2002);
3. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 07.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato