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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3573/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 3573/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 3.12.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24.8.1978, residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Monica Carta, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 18.7.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato telematicamente in data 10.9.2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Priolo Gargallo in data 22.5.2004 (atto trascritto nello stesso Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2004);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 20.4.2005), maggiorenne Per_1 economicamente non autosufficiente, e (il 20.12.2007). Persona_2
Con sentenza n. 233/2025 del 20.3.2025, pubblicata l'1.4.2025 e passata in giudicato
(allegata in atti), questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza resa in pari data rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
All'udienza del 2.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., i coniugi ricorrenti insistevano nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) affido condiviso della figlia minore , di anni 17 a dicembre, con Persona_3 collocamento paritario presso entrambi i genitori, secondo loro liberi accordi, anche in funzione di particolari esigenze della figlia o proprie, e con libertà di viaggiare con lei sia nel territorio nazionale che estero, ivi compresi i Paesi extra U.E., dandosi reciproca comunicazione della destinazione, della data del viaggio, della tratta e degli alloggi;
2) entrambi i figli manterranno la residenza, ai soli fini anagrafici, in Priolo Gargallo nella casa familiare di via G. Ungaretti n. 3, insieme alla madre che ne è proprietaria esclusiva, fatta salva la possibilità di mutarla, qualora ne ricorra la necessità, previo accordo tra le parti;
3) ciascuno dei genitori provvederà personalmente al mantenimento dei figli nel tempo di permanenza degli stessi presso di sé (mantenimento diretto), le spese straordinarie saranno tra loro ripartite nella misura del 50% ciascuno, individuate secondo le Linee Guida del
Tribunale di Siracusa per il mantenimento dei figli;
4) in ogni caso, a tal fine, i genitori verseranno € 150,00/mese ciascuno in una carta prepagata intestata alla figlia, tale importo potrà essere aumentato, concordemente tra le parti, in caso di particolari esigenze che lo rendano necessario e/o per le eventuali spese
pagina 2 di 4 universitarie e/o di formazione post liceo e di mantenimento fuori sede;
4) le spese universitarie e di mantenimento fuori sede per il figlio maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno da entrambi i genitori;
5) l'assegno unico universale, come per legge, spetterà al 50% a ciascuno dei genitori;
6) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altra di essi”.
Con provvedimento del 3.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della relativa sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore (prossima alla maggiore età), siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con collocamento paritario presso entrambi i genitori, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui ciascuna parte contribuirà al suo mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, anche in ordine al figlio maggiore , non apparendo in contrasto con le norme Per_1 di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3573/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il giorno 22.5.2004 nel Comune di Priolo Gargallo, trascritto nel registro degli atti
[...] di matrimonio dello Stato civile dello stesso Comune nell'anno 2004, (atto n. 11, parte II, serie A); omologa le condizioni di divorzio inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Priolo Gargallo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile, atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 6.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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