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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21019/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, , dagli
Parte_1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A.
RICORRENTE
E
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._1 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_2
i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_1
-Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver prestato un servizio didattico in virtù di reiterati contratti a termine negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 e di non avere percepito la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7, del CCNL del 15.03.2011, per il comparto scuola, per i periodi di supplenza e ha convenuto in giudizio il al fine di “ottenere la condanna del al CP_3 CP_3
pagamento della predetta retribuzione.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare si osserva che sussiste giurisdizione del GO, essendo in discussione la misura del trattamento economico del personale impiegato presso la P.A. in ragione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
vi è competenza territoriale del Giudice adito, in ragione dell'ultima sede di lavoro a cui la ricorrente è stata addetta, rientrante nel circondario del Tribunale di Napoli, ex art. 413, 5° comma c.pc.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”; Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto
“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Pertanto, nel comparto Scuola, al personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato,
è corrisposta rispettivamente la Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso
Individuale Accessorio, previste dall'art 7 del CCNL del 15.03.2001, articolata in tre fasce retributive a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 14 anni di servizio;
da 15 a 27; da 28 anni di servizio in poi).
La predetta norma, nell'individuare i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, esclude il compenso nei confronti degli altri lavoratori a tempo determinato.
La ricorrente si duole fondatamente della disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato e dell'evidente contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Detta clausola stabilisce al 1° comma quanto segue: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato e al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze del 13 settembre 2007,
, C- 307/05, EU:C:2007:509, punto 57; del 22 dicembre 2010, Persona_1 Per_2
e C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 54, nonché
[...] Persona_3
ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_4
punto 62), per cui la differenza di trattamento è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze Sentenza 05 giugno 2018,
n. C-574/16).
Avuto riguardo al caso in esame, va condivisa l'affermazione attorea secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
A questo punto va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.20015/2018) a cui la Scrivente presta consapevole adesione, secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese…. in via conclusiva il principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Dalle buste paga prodotte dalla ricorrente, si evince che il non le ha corrisposto CP_3
l'emolumento reclamato per i periodi in cui ella ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee e l'Amministrazione con la non ha offerto alcuna valida ragione del mancato riconoscimento del diritto alla sua corresponsione.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti.
La serialità della controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso e condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 1.108,11 oltre interessi b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 450,00 oltre accessori con attribuzione
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
La bozza della presente decisione è stata redatta con la collaborazione del dott. Adriano
Giorgio Rispoli, magistrato ordinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21019/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, , dagli
Parte_1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A.
RICORRENTE
E
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._1 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_2
i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_1
-Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver prestato un servizio didattico in virtù di reiterati contratti a termine negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 e di non avere percepito la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7, del CCNL del 15.03.2011, per il comparto scuola, per i periodi di supplenza e ha convenuto in giudizio il al fine di “ottenere la condanna del al CP_3 CP_3
pagamento della predetta retribuzione.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare si osserva che sussiste giurisdizione del GO, essendo in discussione la misura del trattamento economico del personale impiegato presso la P.A. in ragione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
vi è competenza territoriale del Giudice adito, in ragione dell'ultima sede di lavoro a cui la ricorrente è stata addetta, rientrante nel circondario del Tribunale di Napoli, ex art. 413, 5° comma c.pc.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”; Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto
“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Pertanto, nel comparto Scuola, al personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato,
è corrisposta rispettivamente la Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso
Individuale Accessorio, previste dall'art 7 del CCNL del 15.03.2001, articolata in tre fasce retributive a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 14 anni di servizio;
da 15 a 27; da 28 anni di servizio in poi).
La predetta norma, nell'individuare i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, esclude il compenso nei confronti degli altri lavoratori a tempo determinato.
La ricorrente si duole fondatamente della disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato e dell'evidente contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Detta clausola stabilisce al 1° comma quanto segue: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato e al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze del 13 settembre 2007,
, C- 307/05, EU:C:2007:509, punto 57; del 22 dicembre 2010, Persona_1 Per_2
e C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 54, nonché
[...] Persona_3
ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_4
punto 62), per cui la differenza di trattamento è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze Sentenza 05 giugno 2018,
n. C-574/16).
Avuto riguardo al caso in esame, va condivisa l'affermazione attorea secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
A questo punto va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.20015/2018) a cui la Scrivente presta consapevole adesione, secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese…. in via conclusiva il principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Dalle buste paga prodotte dalla ricorrente, si evince che il non le ha corrisposto CP_3
l'emolumento reclamato per i periodi in cui ella ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee e l'Amministrazione con la non ha offerto alcuna valida ragione del mancato riconoscimento del diritto alla sua corresponsione.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti.
La serialità della controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso e condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 1.108,11 oltre interessi b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 450,00 oltre accessori con attribuzione
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
La bozza della presente decisione è stata redatta con la collaborazione del dott. Adriano
Giorgio Rispoli, magistrato ordinario in tirocinio