Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre