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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/10/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 937/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NI NE e dall'avv. Mariangela D'Andrea ed elettivamente domiciliata c/o lo studio dei predetti difensori, ubicato in Potenza, alla Via Alassio n. 11
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. NI Parte_2
NE e dall'avv. Mariangela D'Andrea ed elettivamente domiciliato c/o lo studio dei predetti difensori, ubicato in Potenza, alla Via Alassio n. 11
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, come precisate all'udienza del 18/09/2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 28.04.2025, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Tito (PZ) il 02.08.2017 e che dalla loro unione è nato il figlio (il Persona_1
26.05.2020) - hanno dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale, tale da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione alle seguenti, concordate condizioni: “a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , sita in Tito alla Via Macchia S.P. rimane Parte_1 nell'assoluta disponibilità della sig.ra che la abiterà unitamente al figlio Parte_1 [...]
, che se ne godrà con i mobili e le suppellettili ivi presenti in quanto, comunque, già di Persona_2 proprietà della sig.ra ; c) Il signor trasferirà la propria residenza Parte_1 Parte_2 in altro luogo a proprio piacimento e comunque nel territorio della provincia di Potenza ove porterà tutti i propri effetti personali. d) I coniugi provvederanno ciascuno al rispettivo mantenimento fatto salvo per i primi 12 (dodici) mesi in cui il sig. , al fine di favorire la ricerca di Parte_2 un'occupazione lavorativa, corrisponderà entro il 15 di ogni mese Euro 150,00 a . Parte_1
Decorso il termine indicato il sig. non avrà più alcun obbligo di mantenimento nei Parte_2 confronti della sig.ra la quale, consapevole di tale pattuizione, anche in Parte_1 considerazione della propria giovane età, l'accetta senza riserve alcune;
e) Allo stato attuale la sig.ra
è disoccupata ma in cerca di occupazione e il sig. , attualmente, è Parte_1 Parte_2 titolare di partita IVA e lavora come barbiere/parrucchiere; f) ciascun genitore avrà l'obbligo di mantenere economicamente il figlio in modo diretto e, a tal fine, viene fissata in Euro 300,00 la somma di mantenimento posta a carico del sig. da rivalutarsi annualmente come per Parte_2 legge e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a o attraverso differente formula di pagamento (vaglia postale, Parte_1 ricarica PostePay e/o carta prepagata, assegno, etc.); g) la madre , in quanto Parte_1 genitore collocatario, potrà disporre interamente dell'assegno unico a favore del figlio
[...]
; h) entrambi i coniugi provvederanno inoltre a farsi carico in parti uguali di tutte Persona_2 le spese di istruzione e mediche, spese di viaggio e spostamenti, attività ludiche e/o sportive e di ogni altra spesa straordinaria sostenuta per il figlio, previamente concordata e debitamente documentata.
Nello specifico, a mero scopo esemplificativo e non esaustivo sono da ripartirsi al 50% i libri
2 scolastici ed altri strumenti di studio ed eventuale trasporto scolastico, abbigliamento, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, centri estivi, visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN. Per eventuali non auspicati disaccordi e limitatamente a quanto non espressamente previsto dal presente accordo che ha carattere preminente in merito, le parti rinviano espressamente al Protocollo sulle spese straordinarie del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017 che, in ogni caso, non avrà natura derogatoria rispetto a quanto già previsto in detto accordo;
i) le due autovetture, DA LO targata FR 685 CT e Peugeot 20 targata GM 172 WF intestate entrambe a verranno così assegnate e la proprietà trasferita: - la DA LO targata FR Parte_1
685 CT viene assegnata a e a lui trasferita la proprietà; - la Peugeot 20 targata GM Parte_2
172 WF rimane intestata a . Resta inteso che è onere esclusivo del sig. Parte_1 [...]
quello di provvedere alla regolarizzazione del trasferimento di proprietà e la trascrizione Pt_2 dell'atto relativo al presente procedimento di separazione presso i competenti uffici del PRA, esonerando a tal fine la sig.ra da qualsivoglia incombenza di onere fiscale Parte_1 derivante da detto adempimento. j) i rispettivi conti correnti, tra cui quello della sig.ra Parte_1
cointestato con il padre sig. e su cui afferiscono esclusivamente i proventi
[...] Persona_3 della propria pensione personale, restano nelle rispettive diponibilità senza che i coniugi possano vantare diritti in ordine a detti conti;
k) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, affinché possa mantenere un rapporto equilibrato con entrambi, con collocazione abitativa presso la casa familiare unitamente alla madre e con possibilità di potersi trattenere con il padre ogni volta che vorrà, in base agli eventuali impegni lavorativi di entrambi i genitori e previo accordo con il minore, il tutto secondo le sue esigenze scolastiche, ricreative, sportive, etc.; l) durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive il padre e la madre concorderanno in modo più libero possibile e secondo le loro esigenze i giorni ed i periodi di rispettiva permanenza insieme al proprio figlio.
Nell'interesse e nel rispetto del minore, le pattuizioni dovranno intendersi il più ampie possibili e non precostituite. Potranno essere modificate in qualunque momento con il mutuo consenso dei genitori ed un congruo preavviso pari ad almeno 5 giorni (fatte salve, ovviamente, necessità lavorative impreviste di uno dei due genitori); m) I rispettivi genitori si impegnano, per una maggiore serenità
e tutela del figlio, per i primi periodi successivi alla separazione e comunque per almeno 2 anni, esclusivamente quando il minore è presso l'abitazione del genitore, a non frequentare e non far pernottare soggetti terzi alla presenza del figlio;
n) In ogni caso, i tempi di frequentazione del minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti. Tuttavia, solo nella denegata ipotesi e in caso di futuro non auspicato disaccordo tra le parti si pattuisce quanto segue: - a fine settimana alternate, dal venerdì dalle ore 18:00 consecutivamente sino alle ore 19:00 della domenica immediatamente successiva il figlio trascorrerà
3 tale tempo con uno dei genitori, fatte salve impreviste esigenze lavorative dei due genitori che devono essere comunicate all'altro almeno 5 giorni prima;
- due/tre pomeriggi infrasettimanali il figlio potrà trascorrerli con il padre, dalle ore 17:00 alle ore 20.00; - durante le festività natalizie, alternando di anno in anno, il giorno 24 con un genitore e il giorno 25 con l'altro genitore e così, in modo alternato, anche il giorno 31 dicembre con il successivo 1 gennaio. Il giorno 6 gennaio il figlio lo trascorrerà ad anni alterni con i rispettivi genitori;
- durante le festività pasquali, tre giorni consecutivi, alternando, di anno in anno tra i due genitori la Domenica di Pasqua, e il Lunedì dell'Angelo; - durante il periodo estivo, oltre all'ordinaria frequentazione, quindici giorni consecutivi con il padre e con la madre ove gli stessi vorranno con sé condurlo, nel periodo che dovrà essere comunicato al padre e alla madre in un congruo termine;
o) I genitori si impegnano per quanto possibile a far frequentare con la massima libertà le proprie rispettive famiglie e a permettere la permanenza dei minori presso i rispettivi nonni. p) Le spese relative alle utenze attive (luce, acqua, gas, telefono, spazzatura) presso la casa coniugale resteranno a carico di . Le tasse ed imposte Parte_1 inerenti alla casa coniugale, anche per i periodi precedenti la separazione, se ed in quanto dovute, rimarranno anch'essa a carico di;
q) entrambi, prestano assenso reciproco al Parte_1 nulla osta per il rilascio del passaporto proprio e del figlio;
r) le condizioni sopra regolamentate tra le parti avranno effetto e vigore per comune accordo dalla data della sottoscrizione del presente accordo.”.
All'udienza del 18.09.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
4 Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Tito (PZ), per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2
con ricorso del 28.04.2025, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Tito (PZ), il 02.08.2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tito, dell'anno 2017, Atto nr. 8, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore , ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tito (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 24/09/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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