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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 767/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 767/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. residente in Parte_1 C.F._1 residente in Castelletto Ticino (NO), via Caduti per la Libertà n. 228, elettivamente domiciliata in
Arona, via Rovereto n. 6, presso lo studio dell'avv. TOSI ELENA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. CP_1
, residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato in Arona, via Rovereto n. 6, presso lo studio dell'avv. TOSI ELENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1 Per i ricorrenti congiuntamente:
“CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi sigg.ri e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art.151, 1°comma, cod.civ. autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
ORDINARE al Comune di Sesto Calende di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DICHIARARE compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La dimora coniugale ubicata in Castelletto Ticino Via Caduti per la Libertà n. 228 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra la quale continuerà a risiedervi con la Pt_1 figlia;
il sig. ha nel frattempo reperito altra soluzione abitativa in affitto nel comune di Per_1 CP_1
Castelletto Ticino e vi trasferirà la propria residenza dal prossimo mese di Aprile 2025;
2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
3) Per quanto riguarda i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, i ricorrenti hanno optato per una permanenza equilibrata e con modalità alternata presso di essi, pur mantenendo la figlia la residenza principale presso la madre. Più precisamente i genitori hanno concordato di attuare il seguente calendario:
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 14.00 alle ore 22.00, la minore resterà presso la madre dal lunedì al venerdì, mentre il fine settimana sarà di spettanza al padre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera oppure lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 la minore resterà presso il padre dal lunedì al venerdì con il fine settimana di spettanza alla madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera oppure lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- i coniugi si impegnano altresì a garantire alla minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, rendendosi disponibili a modificare i giorni di permanenza sulla base delle esigenze della minore e con ampia flessibilità tra di essi;
2 - in occasione delle festività natalizie, ciascun genitore starà con la minore, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'intesa che il genitore cui spetta il giorno di Natale consentirà all'altro di tener con sé per il Capodanno;
Per_1
- le festività pasquali, ponti e altre festività (compreso il compleanno) secondo il criterio dell'alternanza; in ogni caso, i genitori durante l'anno potranno concordare, in base alle proprie necessità ed a quelle della figlia, ulteriori periodi da trascorrere con il padre o la madre;
- la minore potrà altresì trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, che gli stessi concorderanno in base alle rispettive esigenze lavorative;
- i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
4) Per ciò che concerne il mantenimento ordinario della figlia, i ricorrenti hanno stabilito di comune accordo che, considerato che la minore trascorrerà con entrambi i genitori tempi di permanenza sostanzialmente paritari, essi provvederanno autonomamente alle spese ordinarie nei periodi di convivenza con la medesima, e ciò sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica e dichiarano pertanto di rinunciare alla previsione di qualsivoglia assegno perequativo di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro.
5) Per ciò che concerne le spese di carattere straordinario della figlia, i genitori dichiarano concordemente di farsi carico in ragione del 50% ciascuno delle seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
3 scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali:
a) il sig. assume l'impegno di trasferire alla sig.ra a seguito dell'omologazione della CP_1 Pt_1 separazione, la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile coniugale sito in
Castelletto Ticino Via Caduti per la Libertà n. 228, affinchè essa ne diventi esclusiva proprietaria, senza versamento di alcun corrispettivo;
b) la sig.ra a fronte del trasferimento della proprietà si impegna ad accollarsi per intero il Pt_1 mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante e di avviare le pratiche all'uopo necessarie a seguito del deposito del presente ricorso;
c) entrambi i coniugi concorreranno al pagamento della rata mensile del mutuo sino a quando il sig.
dimorerà nella casa coniugale;
a trasferimento avvenuto la sig.ra assumerà l'onere CP_1 Pt_1 integrale della rata rimborsando al sig. la quota parte addebitatagli dalla banca nelle more CP_1 della conclusione della pratica di accollo del mutuo in capo alla moglie;
d) le connesse spese bancarie e notarili saranno a carico di entrambi i coniugi.
7) I ricorrenti assumono altresì l'impegno di ripartire tra loro al 50% la giacenza del conto corrente cointestato n. 420946241 presso al momento della chiusura dello stesso. CP_2
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
4 9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
10) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ai beni acquistati in comune, in costanza di matrimonio e di avere regolato precedentemente ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale.
**********
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art.127 ter, 2°comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sigg.ri e , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art.151, 1°comma, cod. civ., matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Sesto Calende al Numero 10 Parte II Serie A anno 2014; ordinare al Comune di Sesto Calende di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di Castelletto Ticino
Via Caduti per la Libertà n. 228, alla sig.ra che continuerà a risiedervi con la figlia Parte_1
. Il sig. ha reperito altra soluzione abitativa in affitto nel comune di Castelletto Ticino. Per_1 CP_1
2) Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita.
3) Per quanto riguarda i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, i ricorrenti hanno concordato di attuare indicativamente il seguente calendario:
5 - nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 14.00 alle ore 22.00, la minore resterà presso la madre dal lunedì al venerdì, mentre il fine settimana sarà di spettanza al padre, dal venerdì pomeriggio alla domenica/lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 la minore resterà presso il padre dal lunedì al venerdì con il fine settimana di spettanza alla madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica/lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- in occasione delle festività natalizie, ciascun genitore starà con la minore, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'intesa che il genitore cui spetta il giorno di Natale consentirà all'altro di tener con sé per il Capodanno;
Per_1
- le festività pasquali, ponti e altre festività (compreso il compleanno) secondo il criterio dell'alternanza; in ogni caso, i genitori durante l'anno potranno concordare, in base alle proprie necessità ed a quelle della figlia, ulteriori periodi da trascorrere con il padre o la madre;
- la minore potrà altresì trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, che gli stessi concorderanno in base alle rispettive esigenze lavorative;
- i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
4) Per ciò che concerne il mantenimento ordinario della figlia, i ricorrenti hanno stabilito di comune accordo che, considerato che la minore trascorrerà con entrambi i genitori tempi di permanenza paritari, essi provvederanno autonomamente alle spese ordinarie nei periodi di convivenza con la medesima, e ciò sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica e dichiarano pertanto di rinunciare alla previsione di qualsivoglia assegno perequativo di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro.
5) Per ciò che concerne le spese di carattere straordinario della figlia, i genitori dichiarano concordemente di farsi carico in ragione del 50% ciascuno delle seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
6 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le seguenti attribuzioni patrimoniali:
a) il sig. assume l'impegno di trasferire alla sig.ra a seguito dell'omologazione della CP_1 Pt_1 separazione, la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile coniugale sito in
Castelletto Ticino Via Caduti per la Libertà n. 228, affinché essa ne diventi esclusiva proprietaria, senza versamento di alcun corrispettivo;
b) la sig.ra a fronte del trasferimento della proprietà si impegna ad accollarsi per intero il Pt_1 mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante e di avviare le pratiche all'uopo necessarie a seguito del deposito del presente ricorso;
c) entrambi i coniugi concorreranno al pagamento della rata mensile sino a quando il sig. CP_1 dimorerà nella casa coniugale;
a trasferimento avvenuto la sig.ra assumerà l'onere integrale Pt_1 della rata rimborsando al sig. la quota parte addebitatagli dalla banca nelle more della CP_1 conclusione della pratica di accollo del mutuo in capo alla moglie;
7 d) le connesse spese bancarie e notarili saranno a carico di entrambi i coniugi.
7) I ricorrenti hanno concordato di ripartire al 50% la giacenza del conto corrente cointestato n.
420946241 presso la banca al momento della chiusura dello stesso. CP_2
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
10) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ai beni acquistati in comune, in costanza di matrimonio e di avere regolato precedentemente ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale.
11) I coniugi dichiarano espressamente, ex art.473 bis.51, 2°comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Sesto Calende, Parte_1 CP_1 in data 30 agosto 2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2014.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (24/10/2015), ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo all'udienza fissata per il 9 luglio 2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
8 Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a BIELLA (BI) in [...]_1
15/09/1986 e nato a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
9 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 767/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. residente in Parte_1 C.F._1 residente in Castelletto Ticino (NO), via Caduti per la Libertà n. 228, elettivamente domiciliata in
Arona, via Rovereto n. 6, presso lo studio dell'avv. TOSI ELENA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. CP_1
, residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato in Arona, via Rovereto n. 6, presso lo studio dell'avv. TOSI ELENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1 Per i ricorrenti congiuntamente:
“CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi sigg.ri e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art.151, 1°comma, cod.civ. autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
ORDINARE al Comune di Sesto Calende di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DICHIARARE compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La dimora coniugale ubicata in Castelletto Ticino Via Caduti per la Libertà n. 228 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra la quale continuerà a risiedervi con la Pt_1 figlia;
il sig. ha nel frattempo reperito altra soluzione abitativa in affitto nel comune di Per_1 CP_1
Castelletto Ticino e vi trasferirà la propria residenza dal prossimo mese di Aprile 2025;
2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
3) Per quanto riguarda i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, i ricorrenti hanno optato per una permanenza equilibrata e con modalità alternata presso di essi, pur mantenendo la figlia la residenza principale presso la madre. Più precisamente i genitori hanno concordato di attuare il seguente calendario:
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 14.00 alle ore 22.00, la minore resterà presso la madre dal lunedì al venerdì, mentre il fine settimana sarà di spettanza al padre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera oppure lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 la minore resterà presso il padre dal lunedì al venerdì con il fine settimana di spettanza alla madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera oppure lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- i coniugi si impegnano altresì a garantire alla minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, rendendosi disponibili a modificare i giorni di permanenza sulla base delle esigenze della minore e con ampia flessibilità tra di essi;
2 - in occasione delle festività natalizie, ciascun genitore starà con la minore, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'intesa che il genitore cui spetta il giorno di Natale consentirà all'altro di tener con sé per il Capodanno;
Per_1
- le festività pasquali, ponti e altre festività (compreso il compleanno) secondo il criterio dell'alternanza; in ogni caso, i genitori durante l'anno potranno concordare, in base alle proprie necessità ed a quelle della figlia, ulteriori periodi da trascorrere con il padre o la madre;
- la minore potrà altresì trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, che gli stessi concorderanno in base alle rispettive esigenze lavorative;
- i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
4) Per ciò che concerne il mantenimento ordinario della figlia, i ricorrenti hanno stabilito di comune accordo che, considerato che la minore trascorrerà con entrambi i genitori tempi di permanenza sostanzialmente paritari, essi provvederanno autonomamente alle spese ordinarie nei periodi di convivenza con la medesima, e ciò sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica e dichiarano pertanto di rinunciare alla previsione di qualsivoglia assegno perequativo di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro.
5) Per ciò che concerne le spese di carattere straordinario della figlia, i genitori dichiarano concordemente di farsi carico in ragione del 50% ciascuno delle seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
3 scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali:
a) il sig. assume l'impegno di trasferire alla sig.ra a seguito dell'omologazione della CP_1 Pt_1 separazione, la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile coniugale sito in
Castelletto Ticino Via Caduti per la Libertà n. 228, affinchè essa ne diventi esclusiva proprietaria, senza versamento di alcun corrispettivo;
b) la sig.ra a fronte del trasferimento della proprietà si impegna ad accollarsi per intero il Pt_1 mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante e di avviare le pratiche all'uopo necessarie a seguito del deposito del presente ricorso;
c) entrambi i coniugi concorreranno al pagamento della rata mensile del mutuo sino a quando il sig.
dimorerà nella casa coniugale;
a trasferimento avvenuto la sig.ra assumerà l'onere CP_1 Pt_1 integrale della rata rimborsando al sig. la quota parte addebitatagli dalla banca nelle more CP_1 della conclusione della pratica di accollo del mutuo in capo alla moglie;
d) le connesse spese bancarie e notarili saranno a carico di entrambi i coniugi.
7) I ricorrenti assumono altresì l'impegno di ripartire tra loro al 50% la giacenza del conto corrente cointestato n. 420946241 presso al momento della chiusura dello stesso. CP_2
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
4 9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
10) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ai beni acquistati in comune, in costanza di matrimonio e di avere regolato precedentemente ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale.
**********
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art.127 ter, 2°comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sigg.ri e , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art.151, 1°comma, cod. civ., matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Sesto Calende al Numero 10 Parte II Serie A anno 2014; ordinare al Comune di Sesto Calende di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di Castelletto Ticino
Via Caduti per la Libertà n. 228, alla sig.ra che continuerà a risiedervi con la figlia Parte_1
. Il sig. ha reperito altra soluzione abitativa in affitto nel comune di Castelletto Ticino. Per_1 CP_1
2) Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita.
3) Per quanto riguarda i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, i ricorrenti hanno concordato di attuare indicativamente il seguente calendario:
5 - nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 14.00 alle ore 22.00, la minore resterà presso la madre dal lunedì al venerdì, mentre il fine settimana sarà di spettanza al padre, dal venerdì pomeriggio alla domenica/lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 la minore resterà presso il padre dal lunedì al venerdì con il fine settimana di spettanza alla madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica/lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- in occasione delle festività natalizie, ciascun genitore starà con la minore, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'intesa che il genitore cui spetta il giorno di Natale consentirà all'altro di tener con sé per il Capodanno;
Per_1
- le festività pasquali, ponti e altre festività (compreso il compleanno) secondo il criterio dell'alternanza; in ogni caso, i genitori durante l'anno potranno concordare, in base alle proprie necessità ed a quelle della figlia, ulteriori periodi da trascorrere con il padre o la madre;
- la minore potrà altresì trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, che gli stessi concorderanno in base alle rispettive esigenze lavorative;
- i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
4) Per ciò che concerne il mantenimento ordinario della figlia, i ricorrenti hanno stabilito di comune accordo che, considerato che la minore trascorrerà con entrambi i genitori tempi di permanenza paritari, essi provvederanno autonomamente alle spese ordinarie nei periodi di convivenza con la medesima, e ciò sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica e dichiarano pertanto di rinunciare alla previsione di qualsivoglia assegno perequativo di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro.
5) Per ciò che concerne le spese di carattere straordinario della figlia, i genitori dichiarano concordemente di farsi carico in ragione del 50% ciascuno delle seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
6 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le seguenti attribuzioni patrimoniali:
a) il sig. assume l'impegno di trasferire alla sig.ra a seguito dell'omologazione della CP_1 Pt_1 separazione, la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile coniugale sito in
Castelletto Ticino Via Caduti per la Libertà n. 228, affinché essa ne diventi esclusiva proprietaria, senza versamento di alcun corrispettivo;
b) la sig.ra a fronte del trasferimento della proprietà si impegna ad accollarsi per intero il Pt_1 mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante e di avviare le pratiche all'uopo necessarie a seguito del deposito del presente ricorso;
c) entrambi i coniugi concorreranno al pagamento della rata mensile sino a quando il sig. CP_1 dimorerà nella casa coniugale;
a trasferimento avvenuto la sig.ra assumerà l'onere integrale Pt_1 della rata rimborsando al sig. la quota parte addebitatagli dalla banca nelle more della CP_1 conclusione della pratica di accollo del mutuo in capo alla moglie;
7 d) le connesse spese bancarie e notarili saranno a carico di entrambi i coniugi.
7) I ricorrenti hanno concordato di ripartire al 50% la giacenza del conto corrente cointestato n.
420946241 presso la banca al momento della chiusura dello stesso. CP_2
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
10) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ai beni acquistati in comune, in costanza di matrimonio e di avere regolato precedentemente ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale.
11) I coniugi dichiarano espressamente, ex art.473 bis.51, 2°comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Sesto Calende, Parte_1 CP_1 in data 30 agosto 2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2014.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (24/10/2015), ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo all'udienza fissata per il 9 luglio 2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
8 Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a BIELLA (BI) in [...]_1
15/09/1986 e nato a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
9 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
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