Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14483/2014 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Miccolis, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1
Chieco, giusta procura in atti;
-parte opposta-
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Patruno, giusta procura in atti;
-terza chiamata in causa-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9093/2014,
emesso dal Tribunale di Bari in data 11.06.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2755/2014 R.G.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato,
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 24.09.2014, l'
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe Pt_1
indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore di nella qualità di Controparte_1
titolare dell'Impianto Agip n. 19037, della somma di € 19.398,22,
oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria, chiamando,
altresì, in causa la chiedendone, in via Controparte_2
gradata, la condanna al pagamento di quanto eventualmente riconosciuto in favore del . CP_1
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avverso diritto di credito, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. “IN VIA PRELIMINARE, dichiarare ammissibile e valida la chiamata in causa della effettuata Controparte_2
direttamente mediante l'atto di opposizione a decreto
ingiuntivo e, in ogni caso, dichiarare implicitamente
autorizzata o, in via gradata, autorizzare la chiamata in
causa della nella denegata ipotesi in Controparte_2
cui si consideri inammissibile e/o invalida la citazione
diretta del terzo;
B. NEL MERITO, in via principale, 1) accogliere la presente opposizione per tutte le ragioni esposte in atto e, per
2 l'effetto, revocare e/o comunque porre nel nulla il
decreto ingiuntivo n. 2755/14 in quanto manifestamente
illegittimo e infondato, per tutti gli ordini di
motivazioni esposti nella presente opposizione;
in via
gradata, in caso di conferma, totale o parziale del decreto
ingiuntivo opposto, condannare la a Controparte_2
tenere indenne e manlevare la Controparte_3
in relazione a qualsiasi somma
[...]
oggetto di una eventuale condanna;
C. in ogni caso, condannare parte soccombente al pagamento
delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A.
e C.A.P. come per legge.”
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
02.02.2015, si è costituita la eccependo, in Controparte_2
via preliminare, la nullità della chiamata in causa, effettuata dall' e, in via subordinata, l'infondatezza della domanda Parte_1
Part di manleva, formulata dall' nei propri confronti, con condanna della prima al pagamento, in proprio favore, delle spese processuali.
I.
5-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 03.02.2015, si è, infine, costituito
[...]
il quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa CP_1
opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, chiedendo, altresì, in via subordinata, in caso di accertamento di responsabilità della terza chiamata, che di
Part condannare l' al pagamento, in proprio favore, delle somme dovutegli dalla Controparte_2
I.
6-Espletato l'interrogatorio formale, deferito al CP_1
ascoltati i testi e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 28.11.2024, sostituita, come disposto con decreto
3 emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, nelle note di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della chiamata in causa di terzo, effettuata dall' Parte_1
direttamente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, formulata dalla terza chiamata.
II.
3-L'eccezione è infondata.
Part II.
4-Nel caso di specie, deve evidenziarsi che l' oltre a citare direttamente con l'atto di opposizione la terza chiamata,
ha chiesto, in via gradata, nello stesso atto Controparte_2
di citazione, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, con differimento dell'udienza di prima comparizione.
II.
5-Ciò posto, deve rilevarsi che se è pur vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare direttamente in causa il terzo è, altrettanto, vero che non incorre in alcuna decadenza laddove, come nella specie, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo sia stata effettuata, sia pure in via subordinata, all'interno dello stesso atto di citazione.
II.
6-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 7259/2024 “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della
4 posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali. Resta, però, fermo che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto
l'autorizzazione di cui all'articolo 269 del cpc, rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata”. (in senso conforme Cass. 16336/2020)
II.
7-Nella motivazione della suddetta pronuncia, la Suprema
Corte ha, in particolare, chiarito che allorquando, come nella fattispecie oggetto di causa, l'opponente, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia, in ogni caso, (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata.
Part II.
8-Avendo, pertanto, per un verso l' chiesto, nell'atto di citazione in opposizione l'autorizzazione alla chiamata in causa della e, non avendo, per altro verso, il Controparte_2
Tribunale nel corso del giudizio provveduto su tale richiesta né ordinato l'estromissione del giudizio della terza chiamata, la relativa chiamata in causa deve ritenersi implicitamente autorizzata.
III.
1-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
III.
2-Nel caso di specie, è incontestato tra le parti, oltre che provato in via documentale che:
1) all'epoca dei fatti di causa, era Controparte_1
gestore dell'impianto AGIP n. 19037, sito in Adelfia (BA), alla strada provinciale, di proprietà della CP_2
; CP_2
5 2) con contratto di convenzionamento, stipulato in data
13.06.2010 (doc. 4 fasc. ENI) la Controparte_2
nella qualità di proprietaria del suddetto impianto si era obbligata ad approvvigionarsi per la fornitura del carburante da rivendere ai terzi con dall' Parte_1
3) con verbale di accordo del 14.11.2005, sottoscritto
Part dall' e dalle associazioni sindacali di categoria dei gestori di carburante, l' si era obbligata a Parte_1
riconoscere in favore dei primi, il rimborso dei cali accertati dei carburanti, come risultanti dalle chiusure annuali dei registri UTF, contenute nei Fogli di
Collegamento supportate dalle dodici comunicazioni mensili di cui alla procedura prevista dall'accordo;
4) con raccomandata del 13.03.2013 (doc.12 fasc. , CP_1
l' ha comunicato la volontà di recedere Parte_1
dall'accordo sindacale del 14.11.2005, con decorrenza dal
01.07.2013.
III.
3-Tanto premesso, oggetto del contendere è, invece, il diritto del a percepire dall' la somma di € CP_1 Parte_1
19.398,22, corrispondente, secondo la prospettazione del creditore, alla differenza tra il quantitativo di carburante pagato e consegnato
Part dall' al gestore e quello effettivamente rinvenuto nelle cisterne dell'impianto, a seguito dei cali termici.
III. ha, innanzitutto, eccepito che, avendo, per Parte_2
un verso, comunicato alle associazioni di categoria il recesso dall'accordo sindacale del 14.11.2005 con decorrenza dal 01.07.2013 ed inerendo, per altro verso, la domanda monitoria, come si evince dalla fattura n.181/2014 (doc. 3 fasc. , al rimborso del CP_1
carburante, per i cali termici, verificatisi nel secondo semestre del 2013, a prescindere dall'esistenza dei predetti cali, il CP_1
6 non potrebbe, in ogni caso, richiedere alcunché a titolo di rimborso, non essendo l'accordo operativo, ormai, efficace.
III.
5-L'eccezione è fondata.
Part
III.
6-Rimarcato, in particolare, che la circostanza che l' abbia esercitato il recesso dall'accordo sindacale del 14.11.2005, con decorrenza dal 01.07.2013 è stata riferita dallo stesso CP_1
il quale ha prodotto anche, nel proprio fascicolo, la relativa raccomandata (doc. 12), deve evidenziarsi che quest'ultimo, a prescindere dalla legittimità o meno del recesso, esercitato
Part dall' , non ha nemmeno chiesto al Tribunale, in via riconvenzionale, né sotto forma di domanda né in via di eccezione,di accertare l'inefficacia di tale atto negoziale.
III.
7-Deve, peraltro, osservarsi che, essendosi il CP_1
costituito soltanto all'udienza del 03.02.2015, incorrendo nelle decadenze di cui al combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n.
7 c.p.c. e 167, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis, sia l'eccezione sia la domanda riconvenzionali, anche se fossero state proposte, sarebbero state, comunque, inammissibili, in quanto tardive.
III.
8-Deve, peraltro, rilevarsi che, pur a voler prescindere dal recesso comunicato dall' , la domanda di pagamento del Parte_1
rimborso del carburante, azionata in via monitoria dal CP_1
sarebbe, comunque, infondata, non avendo il creditore, a fronte delle contestazioni dell'opponente, dimostrato, come era suo onere, il rispetto della procedura operativa per il rimborso dei cali termici,
Part prevista sia dall'accordo sindacale del 14.11.2005(doc. 5 fasc.
Part sia dalla Circolare, emessa dall' n.1 del 27.01.2006 (doc. 6).
III.
9-Deve, in particolare, evidenziarsi che l'accordo sindacale del 14.11.2005, invocato dallo stesso a fondamento CP_1
della domanda di rimborso, prevede espressamente che “le gestioni
7 dovranno inviare con decorrenza mensile, a mezzo fax, lettera A.R.
o posta elettronica, alla propria struttura territoriale aziendale le giacenze mensili riportanti l'entità dei cali accertati e regolarmente annotati, sotto la propria responsabilità e secondo quanto previsto dalle norme avuto riguardo la corretta tenuta dei registri fiscali, nel registro UTF di carico e scarico.
Dal 01.01.2006 le gestioni, a supporto di tale comunicazione, renderanno disponibili presso l'impianto loro affidato in comodato,
a semplice richiesta, almeno tre giacenze effettuate periodicamente nel mese di riferimento;
dal 01.01.2007, invece, le gestioni renderanno disponibili presso l'impianto loro affidato in comodato,
a semplice richiesta, le giacenze effettuate nel mese di riferimento.
Part
emetterà una procedura aziendale che recepirà le condizioni concordate nel presente verbale che sarà pienamente operativa dal
1° gennaio 2006, dandone comunicazione a tutte le gestioni.
III.10-In attuazione del predetto accordo sindacale, la circolare n°1 del 27.01.2006, emessa dall'Eni, stabilisce al paragrafo 7, con specifico riferimento alla procedura operativa per il rimborso dei cali termici, che:
“Il Gestore, utilizzando il modulo allegato 3, accerta con cadenza almeno settimanale le giacenze fisiche dei prodotti confrontandole con le giacenze contabili e comunicando immediatamente e per iscritto all'Agente/Promotore Rete eventuali situazioni anomale.
In particolare, il Gestore dovrà inviare con decorrenza mensile,
a mezzo fax, lettera A\R o posta elettronica alla propria struttura territoriale aziendale le giacenze mensili riportanti l'entità dei cali accertati e regolarmente annotati, sotto la propria responsabilità e secondo quanto previsto dalle norme avuto riguardo la corretta tenuta dei registri fiscali, nel registro UTF di carico
e scarico.
8 Dal 01.01.2006 il Gestore, a supporto di tale comunicazione, renderà disponibili presso l'impianto affidatogli in comodato, a semplice richiesta, almeno tre giacenze effettuate periodicamente nel mese di riferimento;
dal 01.01.2007, invece, il gestore renderà disponibili presso l'impianto affidatogli in comodato, a semplice richiesta, le giacenze settimanali effettuate nel mese di riferimento.
Mensilmente invia all'agente/promotore entro la prima CP_4
decade del mese successivo, le giacenze mensili corredandole di copia di quelle effettuate nel mese.
Annualmente, entro il mese di gennaio, invia all'Agente/Promotore rete i dati di chiusura del registro UTF e, nel caso di presenza di cali, richiesta di rimborso per il riconoscimento di tali cali.
III.11-Ciò posto, rilevato che la domanda monitoria inerisce alla richiesta di rimborso per i cali termici, riscontrati, presso l'impianto di cui era gestore, con riferimento al secondo semestre del 2013, deve rimarcarsi che, a fronte delle eccezioni dell'
[...]
, il non ha dimostrato, come era suo onere, di aver Pt_1 CP_1
osservato la procedura operativa, cui il citato accordo sindacale del 14.11.2005 e la circolare attuativa del 01.01.2006, subordina il diritto ad ottenere il rimborso del carburante, per effetto di cali termici.
III.12-L'opponente non ha, in particolare, dimostrato né di aver accertato con cadenza almeno settimanale le giacenze fisiche dei prodotti, confrontandole con le giacenze contabili, segnalando
Part immediatamente per iscritto all' eventuali situazioni anomale né di aver inviato, a mezzo fax, lettera raccomandata o posta elettronica, alla propria struttura territoriale aziendale le giacenze mensili, riportanti l'entità dei cali accertati e regolarmente annotati sotto la propria responsabilità.
9 III.13-Prova che avrebbe potuto agevolmente fornire, depositando in giudizio copia delle comunicazioni che, in applicazione della procedura, avrebbe dovuto inoltrare per iscritto all' Parte_1
III.14-Il mancato rispetto della procedura da parte del CP_1
Part non ha consentito all' di verificare, su sua richiesta, le giacenze, riscontrate dal gestore nel mese di riferimento, al fine di accertare, in contraddittorio, l'entità dei cali, effettivamente avvenuti, accertando, altresì, se gli stessi siano dipesi da perdite dell'impianto o, ancora, da un cattivo funzionamento del sistema di misurazione.
III.15-La prova che il abbia rispettato la procedura CP_1
operativa per il rimborso dei cali termici, non si evince, nemmeno, dalle dichiarazioni rese dai testi i quali, ascoltati all'udienza del 06.02.2018 hanno testualmente dichiarato:
1) “con riferimento alla circostanza sub 1)1 della Testimone_1
comparsa di costituzione del sig. posso riferire di CP_1
Part essermi recato personalmente presso l'impianto gestito dal sig. periodicamente, se ben ricordo, nell'ordine di 2- CP_1
3 volte al mese e, in qualche, occasione di aver controllato i registri UTF del medesimo impianto;
con riferimento alla domanda sub 2)2 del suddetto atto, non ricordo di aver riscontrato anomalie nella tenuta dei registri
UTF del sig. ; CP_1
con riferimento alla domanda sub 3)3 del suddetto atto, posso dire che il calo termico, generalmente, è il differenziale che si riscontra tra la giacenza reale presente nei serbatoi e la 1 “vero che il sig. mi ha sempre inviato settimanalmente via Controparte_1 email il resoconto dei registri UTF del suo impianto”; 2 “vero che mai alcun rilievo è stato mosso dal sig. in Controparte_1 merito alla tenuta dei registri UTF” 3 “vero che i conteggi eseguiti per gli anni precedenti sono stati fatti sempre sulla scorta dei medesimi registri”
10 giacenza contabile che deriva dalla differenza tra il totale carico ed il totale scarico. Preciso che il calo termico si ha quando c'è una contrazione del volume dovuta alla temperatura del prodotto, mentre il calo tecnico si ha quando, ad esempio, vi è una rottura di un serbatoio, la perdita di una tubazione”;
2) “con riferimento alla circostanza sub 1) Controparte_5
della comparsa di costituzione del sig. confermo che CP_1
il sig. mi ha settimanalmente sempre, inviato il CP_1
resoconto dei registri UTF del suo impianto;
con riferimento alla circostanza sub 2) del suddetto atto confermo che non è mai stato mosso alcun rilievo al sig. CP_1
in merito alla tenuta dei registri UTF;
con riferimento alla circostanza sub 3) confermo che i conteggi eseguiti per gli anni precedenti sono stati fatti sulla scorta dei medesimi registri;
con riferimento alla circostanza sub 4)4 del suddetto atto posso dire che non ho evidenza del fatto che il sig. si sia CP_1
mai opposto ai controlli ispettivi all'atto dello scarico del carburante. Preciso che i controlli ispettivi erano eseguiti dai funzionari incaricati da Parte_1
Con riferimento alla circostanza sub 5)5 della comparsa di risposta del sig. nulla posso riferire in quanto non CP_1
sono a conoscenza della modulistica che mi viene mostrata.
III.16-Deve, innanzitutto, rilevarsi, quanto al capitolo di prova di cui al numero 1) della comparsa di costituzione e risposta
(“vero che il sig. mi ha sempre inviato Controparte_1 4 “vero che il sig. non si è mai opposto a qualsiasi controllo Controparte_1 di tipo ispettivo mandato dall' sul suo impianto sia al momento dello Parte_1 scarico del carburante che durante l'anno solare”;
settimanalmente via email il resoconto dei registri UTF del suo impianto”), confermato dai testi, che tale circostanza è generica, non essendovi lo specifico e puntuale riferimento ai registri, relativi ai cali termici, oggetto della domanda di rimborso, indicati nelle fatture monitorie.
III.17-Deve, in ogni caso, osservarsi che, pur a voler ritenere che risulti dimostrata la suddetta circostanza, non vi sarebbe, comunque, la prova del rispetto, da parte del degli CP_1
ulteriori adempimenti, previsti dalla procedura di rimborso.
III.18-Non è, in particolare, stato allegato, né tantomeno provato dall'opposto che quest'ultimo, come prescritto sia
Part dall'accordo sindacale del sia dalla circolare abbia inviato all' entro la prima decade del mese successivo, a quello in cui sarebbero riscontrati i cali termici, la giacenza mensile, corredandola con la copia di quelle riscontrate nel mese di riferimento.
III.19-Deve, infine, evidenziarsi che il non ha CP_1
allegato, né tantomeno, dimostrato di aver trasmesso, come stabilito
Part dalla circolare dell' , entro il mese di gennaio del 2024, ovverosia nell'anno successivo a quello in cui erano stati riscontrati i cali termici, i dati di chiusura del registro UFT.
III.20-Non avendo, pertanto, il dimostrato di aver CP_1
integralmente rispettato la procedura operativa per il rimborso, nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita ai registri UTF,
Part redatti unilateralmente dallo stesso opposto, senza che l' sia stata posta nelle condizioni di effettuare i controlli sulle giacenze, riscontrate, in assenza di contraddittorio, dal creditore.
III.21-Non essendo stata, inoltre, a causa del mancato rispetto
Part della procedura, l' posta nelle condizioni di verificare nell'immediatezza le giacenze del carburante, presso le cisterne dell'impianto gestito dal , pur a voler ritenere che i cali, CP_1
12 riscontrati nei registri UTF siano corrispondenti a quelli reali, non vi sarebbe, comunque, la prova che gli stessi siano dipesi da cali termici o, invece, da cali tecnici derivanti da perdite dall'impianto o, ancora, da un cattivo funzionamento del sistema di misurazione del carburante.
III.22-Non avendo, per un verso, il chiesto CP_1
Part l'accertamento dell'inefficacia del recesso, comunicato dall' con raccomandata del 13.03.2013 e, per altro verso, dimostrato di aver seguito la procedura operativa, cui l'accordo sindacale e la circolare applicativa dell'Eni subordinano il diritto al rimborso è ultroneo l'esame della consulenza tecnica di ufficio, approfondimento istruttorio che, ad avviso dell'odierno giudicante, non si sarebbe dovuto nemmeno disporre.
III.23-Deve, in ogni caso, evidenziarsi che anche il CTU, nell'esaminare la documentazione, versata in atti, ha dato atto
(vedasi pag. 28 dell'elaborato peritale) che “non si desume, dall'esame della documentazione in atti, se l' Parte_3
abbia eseguito le azioni e procedure indicate nell'articolo 7
[...]
della suindicata circolare n.1 del 27.01.2006.
Nella documentazione in atti non sono inoltre presenti le comunicazioni sull'entità dei cali indicate nel suindicato Verbale di Accordo del 14.11.2005”.
III.24-A ciò si aggiunga che il CTU ha posto, a fondamento dell'indagine peritale, il foglio di chiusura al 31.12.2013 del registro di carico e scarico, depositato presso l' CP_6
di Bari in data 21.01.2014, documento che il era
[...] CP_1
Part tenuto a trasmettere all' entro il mese di dicembre del 2014 e che, in ogni caso, avrebbe dovuto produrre in giudizio entro il termine di scadenza per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, n.2 c.p.c.
13 III.25-Se è pur vero, infatti, che il CTU, al fine di rispondere ai quesiti, oggetto dell'incarico, può acquisire d'ufficio la documentazione ritenuta necessaria è, altrettanto, vero che tale potere non può essere esercitato laddove, come nella specie, il documento sia finalizzato a dimostrare l'esistenza di un fatto principale, che è onere della parte provare.
III.26-Si veda, tra tutte, Cass. Sezioni Unite n.3086/2022 “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti
a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
III.27-Nonché, in termini più recenti, Cass. 18108/2024 “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti
14 all'oggetto della lite, il cui esame si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”.
III.28-Sotto questo profilo, deve, in particolare, osservarsi che l'inutilizzabilità, ai fini della decisione della CTU, non può ritenersi sanata per effetto dell'autorizzazione, disposta dal giudice istruttore all'udienza del 17.11.2015 all'acquisizione dei registri UTF, necessari all'espletamento dell'incarico, atteso che tale provvedimento, adottato dal precedente giudice istruttore, ha, di fatto, sopperito agli oneri probatori, incombenti sulla parte opposta.
III.29-Deve, peraltro, rimarcarsi che non sussisterebbe, comunque, il diritto del a percepire il rimborso dall' CP_1 [...]
, non avendo, da un lato, chiesto al Tribunale di accertare Pt_1
l'inefficacia del recesso dall'accordo sindacale, comunicato
Part dall' con decorrenza dal 01.07.2013, e dall'altro lato, rispettato di aver osservato la procedura operativa per il rimborso dei cali termici, prevista sia dall'accordo sindacale del 14.11.2005
Part sia dalla circolare n.1, adottata dall' in data 27.01.2006.
III.30-Non avendo, pertanto, il a fronte delle CP_1
contestazioni dell' dimostrato l'esistenza dei Parte_1
presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso per i cali termici del carburante, in accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo de quo.
IV.
1-Devono essere, invece, dichiarate inammissibili le ulteriori domande, presentate dal e, in particolare, quella CP_1
con cui ha chiesto, in via subordinata, in caso di accertamento della
Part responsabilità della terza chiamata, di condannare l' al
15 pagamento in proprio favore di quanto dovutole dalla Parte_4
[...]
-Deve, in particolare, rilevarsi che, essendosi l'opposto
[...]
costituito, con comparsa di costituzione e risposta, depositata soltanto all'udienza di prima comparizione, tenutasi il 03.02.2015,
è decaduto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma
3, n.7 e 167, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, dalla facoltà di presentare domande riconvenzionali.
V.
1-L'accoglimento dell'opposizione rende ultroneo, inoltre,
l'esame delle ulteriori domande, formulate in via gradata sia dall' sia dalla terza chiamata, da ritenersi, pertanto, Parte_1
assorbite.
VI.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. nei rapporti processuali tra l' ed il Parte_1 CP_1
VI.
2-Essendo stata, inoltre, la chiamata in causa della
[...]
provocata dalla domanda monitoria del in CP_2 CP_1
applicazione del principio di causalita secondo cui “in tema
di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una
volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a
carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la
chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e
ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda
nei confronti del terzo” (da ultimo Cass. 2520/2025) devono essere poste a carico del anche le spese della terza chiamata. CP_1
VI.
3-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto
regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite
successiva-mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed
16 in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi
parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in
tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un
momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto
purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata
dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della
liqui-dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da
parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria,
pari ad € 19.398,22.
VI.
4-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati tenendo conto dello scaglione applicabile, della natura della causa, e delle questioni trattate.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 5.201,00 26.000,00
FASI VALORE RIDUZIONE-AUMENTO Pt_5 Pt_6
LIQUIDATO
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale € € 5.077,00
VI.
5-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, definitivamente poste a carico della parte opposta le spese della CTU, come liquidate con decreto del 12.07.2016.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta
17 da con atto di citazione notificato in data il Parte_1
24.09.2014, nei confronti di , avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 9093/2014, emesso dal Tribunale di Bari in data
11.06.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2755/2014
R.G., con la chiamata in causa della , disattesa Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 9093/2014,
emesso dal Tribunale di Bari in data 11.06.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2755/2014 R.G.;
C. DICHIARA inammissibili, in quanto tardive, le domande formulate da , nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
D. CONDANNA al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in € 382,50 per Pt_1
esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
E. CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese processuali che liquida in Controparte_2
€ 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
F. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
12.07.2016, definitivamente a carico di Controparte_1
CONDANNANDO quest'ultimo a rifondere all' ed alla Parte_1
quanto dalle stesse, eventualmente, Controparte_2
versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 04.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 “vero che le schede redatte dall'ispettore dell' inviato al momento Parte_1 dello scarico, che mi vengono mostrate, attestano l'esistenza del calo al momento dello scarico, laddove la sommatoria del prodotto scaricato e della giacenza da un numero inferiore alla lettura finale”;
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