Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 5 maggio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità, assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 2 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
-di aver presentato, in data 29 ottobre 2021, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario al fine di essere riconosciuta invalida civile nella misura pari al 100%, in subordine 75%;
-sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 67%;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi codesto Tribunale ed iscritto al n.
2821/2021 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all' assegno di invalidità ed il ctu nominato l'aveva riconosciuta invalida civile nella misura del 78%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Lamentava, in particolare, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente nella valutazione delle patologie dell'apparato osseo-tendineo, in quanto ella ricorrente risultava affetta da sclerosi multipla recidivante.
Evidenziava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico commesso dal consulente nella valutazione delle patologie dell'apparato psichico, in quanto, come dedotto e attestato dal certificato psichiatrico del 4 marzo 2022, veniva rilevata la diagnosi di una sindrome ansioso-depressiva reattiva, grave e cronicizzata, su una base neurologica (cod. 2206) con un'incidenza compresa tra il 31 e il
40%.
Osservava che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali, e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del
D.lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 100% e\o in subordine del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella era invalida nella misura del 100%, in subordine del 75%, e che l' venisse condannato al riconoscimento della prestazione di invalidità CP_1
civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o accertata in giudizio;
in subordine, chiedeva di confermare la valutazione medico legale di invalidità civile nella misura del 78%; instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, veniva disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per atp.
4.- L'udienza del 5 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento alla pensione di inabilità e/o in subordine dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 2821/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 78% da dicembre 2022 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità e/o in subordine dell'assegno di invalidità. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente è stato disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da: “Sclerosi multipla recidivante-remittente in trattamento farmacologico con interferone beta-1a. Grave disturbo depressivo con ansia dovuto a condizione medica generale. Spondilodiscoartrosi cervicale”
e, dopo avere indicato i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo che “la ricorrente è invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura percentuale del
90% con diritto all'assegno mensile … con decorrenza 1° Giugno 2022”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dall'1 giugno 2022, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di presentazione del ricorso per atp, le spese del procedimento per atp vengono integralmente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti CP_1
tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno Parte_1 di invalidità dall'1 giugno 2022;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di un terzo metà delle spese giudiziali del presente procedimento CP_1 che si liquidano nella somma, già ridotta, di € 898,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
e) rigetta per il resto.
Messina, 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga