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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL MA BR, Presidente
AL SE, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2000/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29584202500000564001 VARI 1996 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4969/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. D'ND NO impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 29584202500000564001, per omesso pagamento plurime cartelle e di tre avvisi di accertamento, del complessivo importo di €.580.328,42 di cui euro 391.414,17 per tributi/entrate, euro 158.800,86 per interessi di mora, euro 28.728,90 per oneri di riscossione, euro 1149,29 per spese esecutive ed euro 235,20 per esecuzione, e assume l'illegittimità della pretesa sostenendo: a) la mancata allegazione all'atto di pignoramento della procura speciale alle liti;
b) la indeterminatezza della individuazione dei crediti azionati per mancata specificazione, per ogni singola cartella, degli importi dovuti, delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione;
c) omessa motivazione, non risultando le precedenti notifiche degli atti cui il pignoramento di riferisce, di talché non sarebbe stata fornita la possibilità di valutare la presunta regolarità delle stesse notifiche, che avrebbero consentito all'Agente della NE la legittimazione ad agire esecutivamente;
d) mancata notifica degli atti presupposti, genericamente indicati dall'Agente di NE solo con il loro numero identificativo, senza alcun dettaglio;
e) la prescrizione delle somme richieste per tributi erariali e/o comunali e/o di altra tipologia nonché della decadenza;
f) maturazione della prescrizione – quinquennale – per sanzioni e interessi.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate NE che, in via preliminare, eccepisse il parziale difetto di giurisdizione, nonché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositore;
nel merito segnala l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nonché la infondatezza delle ulteriori eccezioni, evidenziando, quanto alla dedotta prescrizione, che occorreva avere riguardo anche alla sospensione del temine conseguenziale alla introduzione della legislazione emergenziale degli anni 2020-2021.
Il ricorrente deposita memoria illustrativa ove assume la esclusione della necessità dell'integrazione del contradittorio ed eccepisce, in relazione alla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate
NE, la mancanza dell'attestazione di conformità.
Il Ministero della Giustizia, quale terzo pignorato, non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la richiesta, avanzata dall'Agenzia delle Entrate NE, di integrazione del contradditorio nei confronti dell'ente impositore , individuabile nell'Agenzia delle Entrate, in quanto, la documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate NE consente di escludere la configurazione della necessità di verificare la notifica degli avvisi di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Entrate.
Va, per contro, accolta l'eccezione, prospettata dalla resistente Agenzia di NE, relativamente al dedotto parziale difetto di giurisdizione della Corte Tributaria, in quanto il contenuto del ricorso introduttivo non consente di poter pervenire, con esattezza e compiutamente, alla delimitazione della contestazione ai soli debiti di natura tributaria ovvero l'estensione anche ai debiti aventi diversa natura.
Discende, quindi, che va dichiarata la carenza di giurisdizione relativamente alle somme, portate dalla sottostanti cartelle di pagamento, aventi a fondamento credito di natura diversa da quella tributaria, fisando il termine di legge per la riassunzione del giudizio, relativamente ai medesimi crediti, nel termine di legge, davanti all'autorità giudiziaria competente per la contestazione di pretese derivanti dalla irrogazione di ammende, di sanzioni amministrative, omesso pagamento spese processuali, irrogazione di contravvenzioni per violazione del codice della strada, omesso pagamento contributi previdenziali e quota iscrizione ordine.
Il ricorso non si presta a ricevere positiva considerazione e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente non può trovare apprezzamento l'eccezione del ricorrente relativamente all'omesso deposito, da parte della resistente Agenzia di NE, dell'attestazione di conformità dei documenti depositati, giacche la suddetta attestazione emerge dalla constatazione che il deposito risulta essere stato contestuale alla specifica indicazione e specificazione degli atti medesimi nella memoria di costituzione, con in calce l'apposizione della firma digitale del difensore dell'Agenzia, e ciò comporta, sia pure indirettamene, ma inequivocabilmente, l'attestazione di conformità degli atti depositati agli originali o copie in possesso dello stesso difensore;
allo stesso modo, l'ulteriore documentazione prodotta dalla resistente Agenzia alla data del 15 luglio 2025, non solo riporta, in calce all'elenco, la sottoscrizione con firma digitale del difensore Avv. Difensore_3, ma vi è altresì la specifica attestazione, formulata < combinato disposto degli artt.25-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 che tutti files depositati in allegato alle controdeduzioni sono conformi ai rispettivi originali informatici ovvero alle copie autentiche cartacee, detenuti presso il proprio studio>>.
Tanto premesso, va disattesa l'eccezione di omessa allegazione all'atto di pignoramento della procura in quanto alcuna norma prevede un tale obbligo di allegazione;
peraltro, l'atto impugnato risulta redatto in conformità al disposto di cui all'art. 72bis del d.P.R. n. 602/73, per cui non ha alcuna ragione d'essere la contestazione formale dell'atto impugnato.
L'eccezione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi all'atto di pignoramento impugnato, deve ritenersi superata dalla constatazione che la resistente Agenzia, unitamente alle altre riguardanti le cartelle di pagamento, ha prodotto, alla data del 15 luglio 2025, la notifica dell'avviso di accertamento n. 29520249020977527 in data del 10 dicembre 2024, quindi in epoca antecedente alla emissione dell'atto di pignoramento presso terzi, oggetto di impugnazione, portante la data del 17 marzo 2025.
Ebbene, la notifica della intimazione di pagamento n. 29520249020977527, relativamente alla quale nulla risulta essere stato dedotto quanto a eventuale impugnazione, comporta che i crediti sottesi al medesimo avviso – coincidenti con quelli portati dall'atto impugnato – devono considerarsi come irretrattabili, con la conseguente preclusione, nei confronti di atti impositivi successivi, alla prospettazione di eccezioni (quali vizi di notifica degli atti sottostanti, maturazione della prescrizione) che avrebbero potuto (e dovuto) essere rivolte all'atto precedente.
Ha chiarito, a più riprese, la Suprema Corte che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32679; Sez.
5, sentenza 21 luglio 2025, n. 20476). In buona sostanza, precisa la Cassazione che, se non viene impugnata entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva (cristallizzazione), impedisce al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
Alla luce di quanto sopra precisato, rimangono inevitabilmente, dovendosi reputare inammissibili, superate le eccezioni relative alla determinazione del credito riferito alle singole cartelle e atti impositivi, e al difetto di motivazione, giacché si tratta di aspetti della vicenda relativa alle pretesa tributaria che sono rimasti preclusi dalla dimostrazione della notifica delle cartelle e, successivamente, dall'avviso di intimazione sopra richiamato, depositato il 15 luglio 2025.
Rimane superata, altresì, l'eccezione di prescrizione – per le somme richiede a titolo di tributi, sanzioni e interessi – in quanto, precluso ogni riferimento al lasso temporale decorso fino alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520249020977527 in data il 10 dicembre 2024, il termine maturato successivamente a tale data e fino alla notifica dell'atto impugnato risulta essere palesemente inferiore al tempo necessario per la maturazione della prescrizione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato;
segue nei confronti del ricorrente, risultato soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio, come da liquidazione riportata in dispositivo, in favore dell'Agenzia delle Entrate NE.
Nulla per le spese nei riguardo del Ministero della Giustizia, non costituitosi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, decidendo sul ricorso proposto da D'ND
NO avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 29584202500000564001,
così provvede:
dichiara la carenza di giurisdizione in relazione alle somme richieste per titolo diverso dai crediti tributari;
rigetta, per il resto, il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate NE, delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre maggiorazioni per rimborso spese generali, contributo previdenziale e I.V.A., da distrarsi al costituito difensore Avv. Difensore_3 ;
nulla per le spese nei riguardi del Ministero della Giustizia.
il giudice estensore
US AL
il Presidente MA BR AC
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL MA BR, Presidente
AL SE, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2000/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29584202500000564001 VARI 1996 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4969/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. D'ND NO impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 29584202500000564001, per omesso pagamento plurime cartelle e di tre avvisi di accertamento, del complessivo importo di €.580.328,42 di cui euro 391.414,17 per tributi/entrate, euro 158.800,86 per interessi di mora, euro 28.728,90 per oneri di riscossione, euro 1149,29 per spese esecutive ed euro 235,20 per esecuzione, e assume l'illegittimità della pretesa sostenendo: a) la mancata allegazione all'atto di pignoramento della procura speciale alle liti;
b) la indeterminatezza della individuazione dei crediti azionati per mancata specificazione, per ogni singola cartella, degli importi dovuti, delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione;
c) omessa motivazione, non risultando le precedenti notifiche degli atti cui il pignoramento di riferisce, di talché non sarebbe stata fornita la possibilità di valutare la presunta regolarità delle stesse notifiche, che avrebbero consentito all'Agente della NE la legittimazione ad agire esecutivamente;
d) mancata notifica degli atti presupposti, genericamente indicati dall'Agente di NE solo con il loro numero identificativo, senza alcun dettaglio;
e) la prescrizione delle somme richieste per tributi erariali e/o comunali e/o di altra tipologia nonché della decadenza;
f) maturazione della prescrizione – quinquennale – per sanzioni e interessi.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate NE che, in via preliminare, eccepisse il parziale difetto di giurisdizione, nonché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositore;
nel merito segnala l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nonché la infondatezza delle ulteriori eccezioni, evidenziando, quanto alla dedotta prescrizione, che occorreva avere riguardo anche alla sospensione del temine conseguenziale alla introduzione della legislazione emergenziale degli anni 2020-2021.
Il ricorrente deposita memoria illustrativa ove assume la esclusione della necessità dell'integrazione del contradittorio ed eccepisce, in relazione alla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate
NE, la mancanza dell'attestazione di conformità.
Il Ministero della Giustizia, quale terzo pignorato, non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la richiesta, avanzata dall'Agenzia delle Entrate NE, di integrazione del contradditorio nei confronti dell'ente impositore , individuabile nell'Agenzia delle Entrate, in quanto, la documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate NE consente di escludere la configurazione della necessità di verificare la notifica degli avvisi di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Entrate.
Va, per contro, accolta l'eccezione, prospettata dalla resistente Agenzia di NE, relativamente al dedotto parziale difetto di giurisdizione della Corte Tributaria, in quanto il contenuto del ricorso introduttivo non consente di poter pervenire, con esattezza e compiutamente, alla delimitazione della contestazione ai soli debiti di natura tributaria ovvero l'estensione anche ai debiti aventi diversa natura.
Discende, quindi, che va dichiarata la carenza di giurisdizione relativamente alle somme, portate dalla sottostanti cartelle di pagamento, aventi a fondamento credito di natura diversa da quella tributaria, fisando il termine di legge per la riassunzione del giudizio, relativamente ai medesimi crediti, nel termine di legge, davanti all'autorità giudiziaria competente per la contestazione di pretese derivanti dalla irrogazione di ammende, di sanzioni amministrative, omesso pagamento spese processuali, irrogazione di contravvenzioni per violazione del codice della strada, omesso pagamento contributi previdenziali e quota iscrizione ordine.
Il ricorso non si presta a ricevere positiva considerazione e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente non può trovare apprezzamento l'eccezione del ricorrente relativamente all'omesso deposito, da parte della resistente Agenzia di NE, dell'attestazione di conformità dei documenti depositati, giacche la suddetta attestazione emerge dalla constatazione che il deposito risulta essere stato contestuale alla specifica indicazione e specificazione degli atti medesimi nella memoria di costituzione, con in calce l'apposizione della firma digitale del difensore dell'Agenzia, e ciò comporta, sia pure indirettamene, ma inequivocabilmente, l'attestazione di conformità degli atti depositati agli originali o copie in possesso dello stesso difensore;
allo stesso modo, l'ulteriore documentazione prodotta dalla resistente Agenzia alla data del 15 luglio 2025, non solo riporta, in calce all'elenco, la sottoscrizione con firma digitale del difensore Avv. Difensore_3, ma vi è altresì la specifica attestazione, formulata < combinato disposto degli artt.25-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 che tutti files depositati in allegato alle controdeduzioni sono conformi ai rispettivi originali informatici ovvero alle copie autentiche cartacee, detenuti presso il proprio studio>>.
Tanto premesso, va disattesa l'eccezione di omessa allegazione all'atto di pignoramento della procura in quanto alcuna norma prevede un tale obbligo di allegazione;
peraltro, l'atto impugnato risulta redatto in conformità al disposto di cui all'art. 72bis del d.P.R. n. 602/73, per cui non ha alcuna ragione d'essere la contestazione formale dell'atto impugnato.
L'eccezione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi all'atto di pignoramento impugnato, deve ritenersi superata dalla constatazione che la resistente Agenzia, unitamente alle altre riguardanti le cartelle di pagamento, ha prodotto, alla data del 15 luglio 2025, la notifica dell'avviso di accertamento n. 29520249020977527 in data del 10 dicembre 2024, quindi in epoca antecedente alla emissione dell'atto di pignoramento presso terzi, oggetto di impugnazione, portante la data del 17 marzo 2025.
Ebbene, la notifica della intimazione di pagamento n. 29520249020977527, relativamente alla quale nulla risulta essere stato dedotto quanto a eventuale impugnazione, comporta che i crediti sottesi al medesimo avviso – coincidenti con quelli portati dall'atto impugnato – devono considerarsi come irretrattabili, con la conseguente preclusione, nei confronti di atti impositivi successivi, alla prospettazione di eccezioni (quali vizi di notifica degli atti sottostanti, maturazione della prescrizione) che avrebbero potuto (e dovuto) essere rivolte all'atto precedente.
Ha chiarito, a più riprese, la Suprema Corte che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32679; Sez.
5, sentenza 21 luglio 2025, n. 20476). In buona sostanza, precisa la Cassazione che, se non viene impugnata entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva (cristallizzazione), impedisce al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
Alla luce di quanto sopra precisato, rimangono inevitabilmente, dovendosi reputare inammissibili, superate le eccezioni relative alla determinazione del credito riferito alle singole cartelle e atti impositivi, e al difetto di motivazione, giacché si tratta di aspetti della vicenda relativa alle pretesa tributaria che sono rimasti preclusi dalla dimostrazione della notifica delle cartelle e, successivamente, dall'avviso di intimazione sopra richiamato, depositato il 15 luglio 2025.
Rimane superata, altresì, l'eccezione di prescrizione – per le somme richiede a titolo di tributi, sanzioni e interessi – in quanto, precluso ogni riferimento al lasso temporale decorso fino alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520249020977527 in data il 10 dicembre 2024, il termine maturato successivamente a tale data e fino alla notifica dell'atto impugnato risulta essere palesemente inferiore al tempo necessario per la maturazione della prescrizione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato;
segue nei confronti del ricorrente, risultato soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio, come da liquidazione riportata in dispositivo, in favore dell'Agenzia delle Entrate NE.
Nulla per le spese nei riguardo del Ministero della Giustizia, non costituitosi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, decidendo sul ricorso proposto da D'ND
NO avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 29584202500000564001,
così provvede:
dichiara la carenza di giurisdizione in relazione alle somme richieste per titolo diverso dai crediti tributari;
rigetta, per il resto, il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate NE, delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre maggiorazioni per rimborso spese generali, contributo previdenziale e I.V.A., da distrarsi al costituito difensore Avv. Difensore_3 ;
nulla per le spese nei riguardi del Ministero della Giustizia.
il giudice estensore
US AL
il Presidente MA BR AC