Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 22/05/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Marchese Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Margherita Cerizza Giudice rel. nella camera di consiglio del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 1252 / 2024 VG promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Eden Veronese, con elezione Parte_1 C.F._1
di domicilio in Ivrea, via Dora Baltea 25 contro
, , con il patrocinio dell'avv. Riccardo Biasetti, con Controparte_1 C.F._2
elezione di domicilio in Torino, piazza Statuto 24 atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per le parti: come da note depositate il 20 e 22 giugno 2024
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) affidare i figli congiuntamente al padre e alla madre con sistemazione abitativa e collocazione anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Quanto al regime di visita e frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori concordandone di volta in volta le modalità previamente con la madre;
in caso di disaccordo, potrà, comunque, vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
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- tutte le settimane il padre preleverà i figli il martedì alle ore 17,30
a scuola o presso l'abitazione della madre, li accompagnerà alle attività ludiche e/o sportive e dopo il pernottamento presso la sua abitazione, li accompagnerà a scuola il mattino seguente;
- nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend lungo dal giovedì sera al lunedì mattina, terrà in ogni caso con sé i figli il giovedì sera dalle ore 17,30 laddove li preleverà a scuola o presso l'abitazione della madre, li accompagnerà alle attività ludiche e/o sportive e dopo il pernottamento presso la sua abitazione, li accompagnerà a scuola il mattino seguente;
DURANTE IL PERIODO ESTIVO: - in via alternata, dal giovedì alle ore 8,30 c.ca laddove preleverà i figli presso l'abitazione della madre e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre il lunedì sera entro le ore 21,00 c.ca; - tutte le settimane il padre preleverà i figli il martedì alle ore 8,30 presso l'abitazione della madre e dopo il pernottamento presso la sua abitazione, li accompagnerà dalla madre il mattino seguente;
- nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend lungo dal giovedì al lunedì, terrà in ogni caso con sé i figli il giovedì dalle ore 8,30 laddove li preleverà presso l'abitazione della madre, e dopo il pernottamento presso la sua abitazione, li accompagnerà dalla madre il mattino seguente;
- durante il compleanno della figlia, le festività pasquali e le altre festività di calendario i figli staranno con il padre e con la madre in via alternata;
- il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli in occasione della “festa del papà” e del suo compleanno;
- i genitori si impegnano a garantire all'altro genitore durante i periodi di permanenza con sé dei figli, la possibilità di comunicazioni telefoniche con i minori e la conoscenza aggiornata dei luoghi ove si trovano;
- i genitori potranno stare con i figli 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, periodo da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Per quanto riguarda il corrente anno, il padre starà con i figli dal 20.06 al
22.07, dal 12.08 al 23.08 e dal 30.08 al 03.09. Il padre, laddove impegnato per motivi di lavoro, si impegna a tenere con sé i figli nei rispettivi periodi di permanenza o a delegare persona di sua fiducia nell'esclusivo interesse dei minori alla bigenitorialità;
2) disporre che il sig. corrisponda un assegno per il concorso nel mantenimento dei figli della CP_1 somma mensile di €.150,00 per ciascun figlio per n.12 mensilità entro il giorno 15 di ogni mese, importo che sarà automaticamente rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT costo- vita FOI, da versarsi su conto corrente intestato alla madre;
3) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) che si renderanno necessarie per i minori saranno sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno, convenendo le parti di attenersi alle linee guida di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Biella, sia in ordine alla individuazione degli esborsi da ritenersi extra assegno, sia in ordine all'acquisizione del consenso dell'altro genitore sia, infine, in relazione ai modi e termini per il rimborso di quanto anticipato per conto dell'altro;
4) Le detrazioni per i figli a carico spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva da parte della madre e il sig. si impegna a CP_1 sottoscrivere la documentazione necessaria a far ottenere alla madre l'erogazione dell'assegno unico e/o contributo equipollente.
6) I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto (o di altro documento equipollente) anche per quanto riguarda e riguarderà la figlia minore.
7) Il padre provvederà a tenere e ad occuparsi del cane a lui intestato.
pagina 2 di 3 8) La sig.ra rinuncia a qualsiasi risarcimento contro il sig. in relazione alla pregressa Pt_1 CP_1 convivenza, con conseguente revoca della costituzione di parte civile nel procedimento penale R.G.N.R.
n. 1044/23 iscritto dalla Procura della Repubblica di Biella.
9) Spese di lite compensate.
per il Pubblico Ministero: --- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
FATTO E DIRITTO
Le parti promuovevano un giudizio per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Per_1 Per_2
23 agosto 2015. Contestualmente, la sig. promuoveva anche un sub procedimento cautelare, che Pt_1 veniva tuttavia rigettato per difetto di periculum in mora. In corso di causa, le parti raggiungevano un accordo e ne chiedevano il recepimento da parte del Tribunale. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che detto accordo non contrasti con l'ordine pubblico o le norme imperative, sia coerente con le conclusioni dei Servizi Sociali e con la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità: esso merita pertanto di essere recepito. In ragione dell'accordo raggiunto, sussistono infine fondate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe e compensa integralmente le spese di lite.
Biella, 21/05/2025
la Giudice rel. la Presidente
Margherita Cerizza Francesca Marchese
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