Articolo 16 della Legge 16 ottobre 1953, n. 799
Articolo 15Articolo 17
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15 novembre 1953
Art. 16.
Ai sensi dell' art. 50 del, regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874 , viene stabilito in complessive lire 9.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54 il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953