Art. 18.
Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, sono Quadruplicate".
Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, sono Quadruplicate".