Sentenza 18 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2004, n. 16167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16167 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato IZZO CARLO, difesa dall'avvocato FERRANTE MARIANO, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 326/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 30/01/01 - R.G.N. 45848/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/04 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello proposto da AT IA, riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale ad essa dovuti dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. La soccombente ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo. La IA, dopo aver notificato il ricorso al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli, di sua iniziativa ha rinnovato la notificazione, a mezzo posta, all'Avvocatura Generale dello Stato.
Il Ministero intimato non ha espletato alcuna attività difensiva in questa sede, mentre l'INPS, al quale pure è stato notificato il ricorso, ha depositato procura speciale al difensore. All'udienza del 7 luglio 2003 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo che la ricorrente, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza, provvedesse al deposito dell'avviso di ritorno del plico raccomandato con cui aveva proceduto alla rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno, ovvero alla rinnovazione della notificazione nei confronti di quella Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere applicato la prescrizione breve, in luogo di quella decennale, cui è soggetto il credito, dedotto in giudizio, per interessi e rivalutazione monetaria, difettando esso dei requisiti di autonomia e periodicità e pronta liquidazione.
Prima dell'esame della suesposta censura, si deve rilevare la inammissibilità del ricorso sia nei confronti dell'INPS, questo ente non risultando essere stato parte nel giudizio a quo, ed essendo invece ius receptum il principio della necessaria coincidenza fra legittimazione, anche passiva, all'impugnazione ed assunzione di tale qualità nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (v. fra le numerose conformi, Cass. 10 ottobre 1999 n. 10894, Cass. 27 febbraio 1997 n. 1752, Cass. 27 agosto 1996 n. 8750); sia nei confronti del Ministero, non avendo la ricorrente adempiuto al deposito, entro il termine stabilito da questa Corte (v. certificazione della Cancelleria in data 23 marzo 2004), dell'avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale era stata eseguita la rinnovazione della notificazione, avviso depositato soltanto in data 21 giugno 2004 (v. nota di deposito), il giorno prima dell'udienza di discussione. Va infatti ribadito l'orientamento elaborato da questa Corte, la quale (cfr. sentenza 29 agosto 2003 n. 12690) ha affermato che "il principio secondo cui, nelle controversie di lavoro, il termine concesso dal giudice per la notifica ex novo del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinvio della causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deve essere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità di presupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza di un'ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbia concesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato alla controparte". Anche qui come nella fattispecie esaminata dalla Corte con la pronuncia ora richiamata, si verifica la stessa situazione di inosservanza ad un termine fissato dal giudice proprio per consentire alla parte di provvedere alla dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento della notificazione, e in alternativa alla rinnovazione della notificazione. Nè alcun rilievo può avere la sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, che riguarda la diversa ipotesi di ritardo sulla notificazione imputabile non al notificante, bensì all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale, mentre qui il notificante subisce le conseguenze della sua inerzia.
Va quindi dichiarata la inammissibilità del ricorso. Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio nè nei confronti del Ministero, non costituitosi in giudizio, e neppure per quanto concerne il rapporto con l'INPS, poiché l'attività espletata dall'ente nella presente fase del giudizio - ha soltanto depositato la procura al difensore senza che questi abbia partecipato alla discussione - è rimasta del tutto superflua, come tale non rimborsabile (Cass. 4 novembre 1995 n. 11499, Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2004