Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 febbraio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 maggio 2010 |
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 2624Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E in persona della dottoressa Sonia Porreca, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 15972 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VICINO MAURIZIO parte ricorrente contro Controparte_1 (C.F. ) [...] P.IVA_1 Controparte_2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato [...] P.IVA_2 TI US parte resistente OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali …Leggi di più...
- art. 32 D.lgs.139/2005·
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- 2. Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 2335Provvedimento: Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6957/2024 promossa da: vv. NZ SE Parte_1 - PARTE RICORRENTE - C O N T R O CP_1 - PARTE CONVENUTA - La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: 1.l' ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00060561 27 000, chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per …Leggi di più...
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- 3. Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5212Provvedimento: Proc. n.r.g. 12444/2024 + 18231/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza dell'8.5.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. n.r.g. . 12444/2024 cui è stata riunita la causa avente n.r.g. 18231/2024 vertenti TRA (c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 nato il [...] a [...], dom.to presso la sede sociale in Napoli a Parte_2 Piazza S. Lobianco …Leggi di più...
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- 4. Trib. Lagonegro, sentenza 26/11/2024, n. 668Provvedimento: N. 858/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Maurizio Ferrara ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 858 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Antonio BOCCIA (C.F. , presso il cui studio in C.F._2 RI (PZ), al Largo Plebiscito n. 105 è elettivamente domiciliata RICORRENTE E (C.F. Controparte_1 ), in persona del dirigente p. t. dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2 …Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1543Provvedimento: Pubblicato il 24/02/2025 N. 01543/2025REG.PROV.COLL. N. 01289/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Maradei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e il Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni generali
- Art. 1. Esercizio della professione di consulente del lavoro
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 , nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati ((che devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu')) soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore. - Art. 2. Oggetto dell'attivita'
I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.
((I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241))
Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.
Ferma restando la responsabilita' personale del consulente, questi puo' avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attivita' professionale.