TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1203/2020 introdotta con ricorso depositato in data 14.08.2020 da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/10/1971 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Cristina Marcelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
29.03.1975 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lamberto Ricci del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliata nello Studio dell'Avv. Massimiliano Vitale, sito in Ascoli Piceno alla Via Alessandria n.12
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. cui sono stati trasmessi gli atti e che in data
29.12.2020 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ascoli Piceno, il 05/09/1999, tra il sig. Parte_1
e la sig.ra , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Ascoli Piceno dell'Anno 1999 Atto N. 175 – 2 – A e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascoli Piceno;
2) disporre che la residenza anagrafica di entrambi i figli, nel rispetto della loro volontà, rimarrà fissata presso la casa familiare di proprietà del nonno paterno sita ad Offida, Via Fratelli Cervi n. 34, Pi. 2, ove vive il ricorrente.
Presso la casa familiare rimarranno tutti gli arredi;
3) Il padre continuerà a versare ogni mese e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, sulle rispettive polizze assicurative vita stipulate presso l'Istituto Intesa San Paolo, Filiale di Offida per ciascuno dei due figli (che hanno dunque la veste di assicurati) un premio di 100,00 euro per ciascuno di loro e si impegna ad utilizzare le somme costituenti i premi delle polizze esclusivamente per esigenze e necessità dei figli;
il padre continuerà a versare sul conto XME under 18, acceso presso l'Istituto Intesa San
Paolo, Filiale di Offida per ciascuno dei due figli, ogni mese e fino alla indipendenza economica dei ragazzi la somma di 100,00 euro per ciascuno di loro. In relazione a tali conti correnti il padre si impegna a non apporre limiti di prelievo entro la somma mensile di 100,00 euro per ciascuno dei due figli. 4) quanto alle spese straordinarie di entrambi i figli, che verranno divise al 50% tra i coniugi, in adesione alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense il 14.7.17 le stesse vengono divise in: - spese obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la preventiva concertazione tra i coniugi e dunque da rimborsare per la metà al genitore che le ha anticipate previa rendicontazione da fornire all'altro (esse comprendono: le spese per acquisto dei libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili, le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato); - e spese subordinate invece al consenso di entrambi i genitori
(esse comprendono tra le spese scolastiche: l'iscrizione e le rette di scuole private,
l'iscrizione e le rette ed eventuali spese per scuole fuori sede;
la frequenza del conservatorio o di scuole formative;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
il servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
i viaggi studio e d'istruzione, i corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Tra spese di natura ludica o parascolastica: i corsi di informatica, i centri estivi, i viaggi di istruzione, le vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
tra le spese sportive:
l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
tra spese medico sanitarie: le spese per interventi chirurgici, le spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, gli esami diagnostici, le analisi cliniche, le visite specialistiche.
Nell'ambito di tale categoria di spesa rientrano anche quelle per le organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli minori). Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito
e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza; 5) accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento e/o assegno divorzile;
6) in via subordinata e salvo gravame laddove venisse anche solo parzialmente accolta la domanda di corresponsione in favore della sig.ra CP_1
della somma di €36.000,00 a titolo di assegno divorzile, disporre la compensazione della stessa sino alla concorrenza della somma di € 32.650,00, o di quella diversa che risulterà, già ricevuta dalla per l'acquisto della attività di ristorante-pizzeria. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
PER LA RESISTENTE: “chiede altresì che la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio avvenga alle condizioni già sancite in sede di separazione personale salvo quanto dedotto, argomentato e richiesto nel presente atto, cioè a dire: 1) La corresponsione in favore della Sig.ra da parte del Sig. , della CP_1 Parte_1
somma di € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00) a titolo di assegno divorzile per tutti i motivi già esplicitati in questo atto;
2) La modifica degli artt.4 punto i) e 6 di cui all'atto di separazione omologato da codesto Tribunale in data 21/05/2018”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.08.2020 sulla premessa che: Parte_1
- in data 05.09.1999 aveva contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di comunione legale dei beni, nel Comune di Ascoli Piceno, con la sig.ra CP_1
C.F. , nata ad [...] il [...] –
[...] C.F._2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
1999, atto n. 175 - 2 – A;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: , nata a [...] Persona_1
Tronto (AP) il 03.12.2001, codice fiscale , e C.F._3 Parte_2
codice fiscale , nato a [...] il C.F._4
06.04.2003; - con il passare del tempo l'unione matrimoniale si era logorata ed era venuto meno il vincolo di affectio che lega i coniugi, i quali si erano separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con le precisazioni intervenute all'udienza del
16.5.2018, ritualmente omologata con decreto di questo Tribunale emesso in data
18.05.2018;
- dalla separazione le condizioni economiche dei coniugi erano rimaste immutate, atteso che entrambi, esattamente come all'epoca della separazione, lavoravano e, dunque, erano autonomi economicamente;
- rispetto alla separazione, alla data di deposito del ricorso la figlia era divenuta Per_1
maggiorenne (ad oggi anche l'altro figlio ha raggiunto la maggiore età). Pt_2
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni indicate Parte_3
nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile una tantum, in funzione perequativo-compensativa, di importo pari ad € 36.000,00, avendo ella rinunciato ad opportunità di carriera ed essendosi occupata in via esclusiva, durante gli anni di matrimonio, della cura della casa e dei figli, in tal modo facendo accrescere il patrimonio familiare e il marito professionalmente.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente delegato all'udienza del
18.11.2020, ove la causa veniva rinviata con assegnazione alle parti di un termine per memorie;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 17.12.2020, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole minorenne, con i quali venivano confermate le condizioni della separazione, non ritenendosi, allo stato, sussistere i presupposti per il riconoscimento in favore della di un assegno divorzile in via provvisoria. CP_1 Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I. ove, all'udienza del
26.03.2021, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la decisione sull'ammissione delle prove all'udienza del 9.7.2021, tenutasi in modalità cartolare per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 allora in corso. Con ordinanza del 16.07.2021 il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ammetteva le prove orali proposte dalle parti ritenute rilevanti ai fini della decisione e rinviava per l'interrogatorio formale e per l'escussione di un teste per parte all'udienza del 22.10.2021.
Istruita la causa, con ordinanza del 06.06.2023 il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.03.2024, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; a tale udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che, dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e che non può più essere ricostituita.
Tanto premesso, in merito alla richiesta di parte resistente di modifica dell'art. 4 punto i) e dell'art. 6 dell'accordo di separazione, rileva il Collegio che nulla può essere disposto né in termini di “custodia” (di cui all'art. 4 punto i) né in merito alla supervisione, da parte della madre, sulle “polizze vita” e sui conti correnti intestati ai figli, stante, peraltro, il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi.
I figli, seppure maggiorenni, risultano ancora economicamente non autosufficienti;
il
Collegio prende atto della loro volontà di continuare ad abitare nella ex casa familiare di proprietà del loro nonno paterno, sita in Offida (AP), via Fratelli Cervi n. 34 (ove essi, in sede di separazione, avevano, peraltro, espressamente chiesto di rimanere a vivere con il padre); si osserva anche che la resistente non ha chiesto la modifica della relativa statuizione in sede di separazione (oltretutto, tale situazione di fatto appare confacente alle esigenze dei giovani). Appare opportuno confermare, quanto al contributo economico, la statuizione con cui, in sede di separazione, era stato disposto il versamento, da parte del padre, di una somma su una polizza vita e su un conto corrente intestati ai figli, come meglio descritto in atti.
Ciascun genitore sarà inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti, il tutto secondo le linee guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense il 14.7.17, come convenuto dalle parti nell'accordo di separazione, non essendone stata chiesta la modifica e avendone anzi il ricorrente domandato espressamente la conferma.
In merito, invece, al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, va rilevato quanto segue.
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio
2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L.
898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro del tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione della vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ad avviso delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va applicato un criterio composito che, ferma la valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia rilievo al contributo reso dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari, in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità, sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici del coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno, non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione del coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione della vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale delle parti.
L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali- reddituali (si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e
“dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Peraltro, non “ può ritenersi che, per valutare l'an dell'assegno divorzile, il contributo del coniuge debba comportare il sacrificio “totale” (id est l'abbandono) di ogni attività lavorativa per dedicarsi “in via esclusiva” alla famiglia, essendo, invece,
“necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia” (ad es., optando per un part time o per un lavoro meno remunerativo, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, o, ad es., rinunciando, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera)” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, sent. n. 32198/2021 cit.).
Sempre in tema di onere probatorio, la Suprema Corte ha inoltre chiarito, nelle pronunce successive alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, che la prova che la scelta del coniuge economicamente più debole di dedicarsi alla famiglia sia stata il frutto di una scelta condivisa può essere offerta anche mediante presunzioni, sicché detto assegno deve essere riconosciuto non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cass., n. 4328/24).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti non emerge un consistente squilibrio tra i guadagni percepiti dal ricorrente e quelli della resistente, sicché non vi sono, in astratto, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. In ogni caso, anche volendo ritenere che il patrimonio immobiliare formalmente di proprietà di sia, in realtà, di fatto di titolarità di Parte_4 Parte_1
(circostanza peraltro non provata) e che tale patrimonio abbia subito un
[...]
incremento nel corso degli anni di matrimonio grazie ai sacrifici della la CP_1
quale, in assenza della collaborazione del marito, si è dovuta occupare in via esclusiva,
o comunque prevalente, del ménage familiare, l'assegno divorzile una tantum richiesto dalla resistente non potrebbe parimenti esserle riconosciuto, atteso che, dalle prove orali raccolte nel presente giudizio, è emerso che, in realtà, la gestione della vita familiare e dei figli avveniva in collaborazione tra i coniugi. Invero, il teste Tes_1
sorella del ricorrente e socia della resistente nella gestione dell'attività di
[...]
ristorazione, all'udienza del 22.10.202, ha confermato, in quanto abitava vicino alla casa dei coniugi da ella pure frequentata, che il ricorrente, durante Parte_3
gli anni di matrimonio, si è dedicato regolarmente, in collaborazione con la moglie, alla vita familiare ed educativa, scolastica ed extra-scolastica dei figli. La teste ha dichiarato altresì che le attività casalinghe relative all'abitazione coniugale sono state sempre svolte da entrambi i coniugi, perché, se così non fosse stato, la non CP_1
avrebbe potuto gestire il ristorante insieme a lei. È inoltre emerso che i coniugi pranzavano spesso dai genitori dell e che era la madre di quest'ultimo a Pt_1
preparare sia il pranzo che la cena. Tale circostanza è stata confermata anche dai figli del ricorrente, i quali hanno precisato di avere sempre cenato con il padre da quando la madre, a partire dal 2004, aveva preso in gestione il ristorante “La Mattra” in Borgo
Miriam di Offida, poiché la a quell'ora era impegnata con la sua attività. CP_1
D'altra parte, tutti i testimoni hanno dichiarato che l si è occupato sempre Pt_1
regolarmente della vita scolastica ed extra-scolastica dei figli, tanto da ricoprire la carica di rappresentante di classe dei genitori, circostanza confermata anche dalla teste
, escussa all'udienza del 22.09.2022 e i cui figli erano compagni di Testimone_2
classe dei figli del ricorrente. Il padre, inoltre, accompagnava i figli, a turno con la madre, in base agli impegni di ciascuno – come confermato da – sotto Parte_2
casa ad attendere lo scuolabus;
peraltro, il ricorrente, a volte, portava personalmente i ragazzi a scuola e, anche quando è divenuto maggiorenne, non ha smesso di Pt_2
accompagnarlo alla fermata del pullman per Ascoli Piceno, ove il giovane frequentava l' . Allo stesso modo, i genitori collaboravano per permettere ai figli di svolgere Per_2
attività sportive ed extrascolastiche;
risulta, in particolare, che la provvedeva CP_1
ad accompagnarli agli allenamenti presso il Palazzetto dello Sport di Offida, mentre l' andava a riprenderli. Su quest'ultimo punto, rileva il Collegio come la Pt_1
testimonianza di , custode del predetto palazzetto, escusso all'udienza del Tes_3
26.04.2023 e secondo il quale era solo la resistente ad andare a riprendere i figli dopo la fine dell'attività sportiva, non appaia credibile, essendo contraddetta da tutti gli altri testimoni, ivi compresi, soprattutto, i figli dei coniugi nonché il sig. , Testimone_4
teste comune ad entrambe le parti, il quale, sentito all'udienza del 30.05.2023, ha infatti dichiarato che, negli anni 2013-2018, in qualità di allenatore di pallavolo, notava che era sempre l ad andare a riprendere i figli al termine degli allenamenti. Pt_1
In sostanza, non è stato provato che la si sia dedicata in via esclusiva o CP_1
prevalente al ménage familiare e alla cura dei figli, essendo anzi emersa una partecipazione attiva e costante del padre nella vita di e e nella gestione Per_1 Pt_2
della casa coniugale, cui contribuivano anche i nonni di entrambi i rami parentali.
D'altro canto, non è stata neanche dimostrata la rinuncia della resistente ad opportunità lavorative, essendo anzi emerso che ella, fatta eccezione per un periodo coincidente con le gravidanze, ha sempre lavorato, non venendo in questo senso ostacolata dal marito e dalla di lui famiglia che, al contrario, come dichiarato dalla sua socia Tes_1
ha contribuito significativamente all'acquisto del ristorante-pizzeria “La
[...]
Mattra”, avendo padre del ricorrente, prestato a tal fine alle due socie Parte_4
la somma di € 127.000,00. In ogni caso, l'acquisto dell'azienda, la costituzione della società e la trasformazione della stessa – da società in nome collettivo a società in accomandita semplice il cui socio accomandatario e legale rappresentante è la stessa
– è stato documentalmente provato mediante le produzioni di parte ricorrente. CP_1
Dalle stesse deve inoltre presumersi che ad occuparsi della nonna materna di Parte_1
, nel momento in cui le condizioni di salute dell'anziana donna si sono
[...]
aggravate, è stata in via prevalente, sin dal 2012, la sig.ra , madre del Persona_3
ricorrente (si veda doc.10 fascicolo parte ricorrente). Inoltre, deve ritenersi provato, sia mediante le dichiarazioni testimoniali che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto circostanza non specificatamente contestata dalla che la resistente, dal 2015, CP_1
svolge anche l'attività di insegnante e che, prima del matrimonio e fino alla gravidanza di ella ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento in Ascoli Per_1
Piceno.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile una tantum in funzione perequativo- compensativa, deve essere, in definitiva, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte resistente e in favore del ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario dei sig.ri , C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/10/1971 e , C.F. , nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
Piceno il 29.03.1975, unitisi in matrimonio in data 05.09.1999 in Ascoli Piceno;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno ai fini delle prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno dell'anno 1999 Atto n. 175 – 2 – A;
3) prende atto che la residenza anagrafica di entrambi i figli è, per loro volontà, fissata presso la casa familiare di proprietà del nonno paterno sita ad Offida, Via Fratelli Cervi
n. 34, Pi. 2, ove vive il ricorrente;
4) dispone che il padre continui a versare ogni mese e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, sulle rispettive polizze assicurative vita stipulate presso l'Istituto Intesa San Paolo, Filiale di Offida per ciascuno dei due figli
(che hanno dunque la veste di assicurati) un premio di 100,00 euro per ciascuno di loro e prende atto che il sig. si impegna ad utilizzare le somme costituenti Parte_1
i premi delle polizze esclusivamente per esigenze e necessità dei figli;
il padre continuerà a versare sul conto XME under 18, acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo,
Filiale di Offida per ciascuno dei due figli, ogni mese e fino alla indipendenza economica dei ragazzi la somma di 100,00 euro per ciascuno di loro. In relazione a tali conti correnti, prende inoltre atto che il padre si impegna a non apporre limiti di prelievo entro la somma mensile di 100,00 euro per ciascuno dei due figli;
5) ciascun genitore è tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse di figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, il tutto secondo le linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale
Forense il 14.7.17 e, pertanto, le stesse vengono divise in: - spese obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la preventiva concertazione tra i coniugi e dunque da rimborsare per la metà al genitore che le ha anticipate previa rendicontazione da fornire all'altro (esse comprendono: le spese per acquisto dei libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili, le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato); - e spese subordinate invece al consenso di entrambi i genitori (esse comprendono tra le spese scolastiche: l'iscrizione e le rette di scuole private, l'iscrizione e le rette ed eventuali spese per scuole fuori sede;
la frequenza del conservatorio o di scuole formative;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
il servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
i viaggi studio e d'istruzione, i corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Tra spese di natura ludica o parascolastica: i corsi di informatica, i centri estivi, i viaggi di istruzione, le vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
tra le spese sportive: l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
tra spese medico sanitarie: le spese per interventi chirurgici, le spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, gli esami diagnostici, le analisi cliniche, le visite specialistiche. Nell'ambito di tale categoria di spesa rientrano anche quelle per le organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli minori). Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza;
6) rigetta la richiesta di assegno divorzile proposta dalla parte resistente;
7) dichiara non luogo a provvedere in merito alla domanda di modifica dell'art. 4 punto i) e dell'art. 6 dell'accordo di separazione proposta dalla in quanto entrambi CP_1
i figli sono divenuti maggiorenni;
8) condanna parte resistente alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 98 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1203/2020 introdotta con ricorso depositato in data 14.08.2020 da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/10/1971 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Cristina Marcelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
29.03.1975 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lamberto Ricci del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliata nello Studio dell'Avv. Massimiliano Vitale, sito in Ascoli Piceno alla Via Alessandria n.12
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. cui sono stati trasmessi gli atti e che in data
29.12.2020 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ascoli Piceno, il 05/09/1999, tra il sig. Parte_1
e la sig.ra , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Ascoli Piceno dell'Anno 1999 Atto N. 175 – 2 – A e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascoli Piceno;
2) disporre che la residenza anagrafica di entrambi i figli, nel rispetto della loro volontà, rimarrà fissata presso la casa familiare di proprietà del nonno paterno sita ad Offida, Via Fratelli Cervi n. 34, Pi. 2, ove vive il ricorrente.
Presso la casa familiare rimarranno tutti gli arredi;
3) Il padre continuerà a versare ogni mese e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, sulle rispettive polizze assicurative vita stipulate presso l'Istituto Intesa San Paolo, Filiale di Offida per ciascuno dei due figli (che hanno dunque la veste di assicurati) un premio di 100,00 euro per ciascuno di loro e si impegna ad utilizzare le somme costituenti i premi delle polizze esclusivamente per esigenze e necessità dei figli;
il padre continuerà a versare sul conto XME under 18, acceso presso l'Istituto Intesa San
Paolo, Filiale di Offida per ciascuno dei due figli, ogni mese e fino alla indipendenza economica dei ragazzi la somma di 100,00 euro per ciascuno di loro. In relazione a tali conti correnti il padre si impegna a non apporre limiti di prelievo entro la somma mensile di 100,00 euro per ciascuno dei due figli. 4) quanto alle spese straordinarie di entrambi i figli, che verranno divise al 50% tra i coniugi, in adesione alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense il 14.7.17 le stesse vengono divise in: - spese obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la preventiva concertazione tra i coniugi e dunque da rimborsare per la metà al genitore che le ha anticipate previa rendicontazione da fornire all'altro (esse comprendono: le spese per acquisto dei libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili, le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato); - e spese subordinate invece al consenso di entrambi i genitori
(esse comprendono tra le spese scolastiche: l'iscrizione e le rette di scuole private,
l'iscrizione e le rette ed eventuali spese per scuole fuori sede;
la frequenza del conservatorio o di scuole formative;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
il servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
i viaggi studio e d'istruzione, i corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Tra spese di natura ludica o parascolastica: i corsi di informatica, i centri estivi, i viaggi di istruzione, le vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
tra le spese sportive:
l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
tra spese medico sanitarie: le spese per interventi chirurgici, le spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, gli esami diagnostici, le analisi cliniche, le visite specialistiche.
Nell'ambito di tale categoria di spesa rientrano anche quelle per le organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli minori). Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito
e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza; 5) accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento e/o assegno divorzile;
6) in via subordinata e salvo gravame laddove venisse anche solo parzialmente accolta la domanda di corresponsione in favore della sig.ra CP_1
della somma di €36.000,00 a titolo di assegno divorzile, disporre la compensazione della stessa sino alla concorrenza della somma di € 32.650,00, o di quella diversa che risulterà, già ricevuta dalla per l'acquisto della attività di ristorante-pizzeria. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
PER LA RESISTENTE: “chiede altresì che la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio avvenga alle condizioni già sancite in sede di separazione personale salvo quanto dedotto, argomentato e richiesto nel presente atto, cioè a dire: 1) La corresponsione in favore della Sig.ra da parte del Sig. , della CP_1 Parte_1
somma di € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00) a titolo di assegno divorzile per tutti i motivi già esplicitati in questo atto;
2) La modifica degli artt.4 punto i) e 6 di cui all'atto di separazione omologato da codesto Tribunale in data 21/05/2018”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.08.2020 sulla premessa che: Parte_1
- in data 05.09.1999 aveva contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di comunione legale dei beni, nel Comune di Ascoli Piceno, con la sig.ra CP_1
C.F. , nata ad [...] il [...] –
[...] C.F._2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
1999, atto n. 175 - 2 – A;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: , nata a [...] Persona_1
Tronto (AP) il 03.12.2001, codice fiscale , e C.F._3 Parte_2
codice fiscale , nato a [...] il C.F._4
06.04.2003; - con il passare del tempo l'unione matrimoniale si era logorata ed era venuto meno il vincolo di affectio che lega i coniugi, i quali si erano separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con le precisazioni intervenute all'udienza del
16.5.2018, ritualmente omologata con decreto di questo Tribunale emesso in data
18.05.2018;
- dalla separazione le condizioni economiche dei coniugi erano rimaste immutate, atteso che entrambi, esattamente come all'epoca della separazione, lavoravano e, dunque, erano autonomi economicamente;
- rispetto alla separazione, alla data di deposito del ricorso la figlia era divenuta Per_1
maggiorenne (ad oggi anche l'altro figlio ha raggiunto la maggiore età). Pt_2
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni indicate Parte_3
nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile una tantum, in funzione perequativo-compensativa, di importo pari ad € 36.000,00, avendo ella rinunciato ad opportunità di carriera ed essendosi occupata in via esclusiva, durante gli anni di matrimonio, della cura della casa e dei figli, in tal modo facendo accrescere il patrimonio familiare e il marito professionalmente.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente delegato all'udienza del
18.11.2020, ove la causa veniva rinviata con assegnazione alle parti di un termine per memorie;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 17.12.2020, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole minorenne, con i quali venivano confermate le condizioni della separazione, non ritenendosi, allo stato, sussistere i presupposti per il riconoscimento in favore della di un assegno divorzile in via provvisoria. CP_1 Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I. ove, all'udienza del
26.03.2021, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la decisione sull'ammissione delle prove all'udienza del 9.7.2021, tenutasi in modalità cartolare per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 allora in corso. Con ordinanza del 16.07.2021 il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ammetteva le prove orali proposte dalle parti ritenute rilevanti ai fini della decisione e rinviava per l'interrogatorio formale e per l'escussione di un teste per parte all'udienza del 22.10.2021.
Istruita la causa, con ordinanza del 06.06.2023 il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.03.2024, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; a tale udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che, dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e che non può più essere ricostituita.
Tanto premesso, in merito alla richiesta di parte resistente di modifica dell'art. 4 punto i) e dell'art. 6 dell'accordo di separazione, rileva il Collegio che nulla può essere disposto né in termini di “custodia” (di cui all'art. 4 punto i) né in merito alla supervisione, da parte della madre, sulle “polizze vita” e sui conti correnti intestati ai figli, stante, peraltro, il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi.
I figli, seppure maggiorenni, risultano ancora economicamente non autosufficienti;
il
Collegio prende atto della loro volontà di continuare ad abitare nella ex casa familiare di proprietà del loro nonno paterno, sita in Offida (AP), via Fratelli Cervi n. 34 (ove essi, in sede di separazione, avevano, peraltro, espressamente chiesto di rimanere a vivere con il padre); si osserva anche che la resistente non ha chiesto la modifica della relativa statuizione in sede di separazione (oltretutto, tale situazione di fatto appare confacente alle esigenze dei giovani). Appare opportuno confermare, quanto al contributo economico, la statuizione con cui, in sede di separazione, era stato disposto il versamento, da parte del padre, di una somma su una polizza vita e su un conto corrente intestati ai figli, come meglio descritto in atti.
Ciascun genitore sarà inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti, il tutto secondo le linee guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense il 14.7.17, come convenuto dalle parti nell'accordo di separazione, non essendone stata chiesta la modifica e avendone anzi il ricorrente domandato espressamente la conferma.
In merito, invece, al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, va rilevato quanto segue.
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio
2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L.
898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro del tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione della vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ad avviso delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va applicato un criterio composito che, ferma la valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia rilievo al contributo reso dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari, in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità, sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici del coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno, non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione del coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione della vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale delle parti.
L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali- reddituali (si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e
“dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Peraltro, non “ può ritenersi che, per valutare l'an dell'assegno divorzile, il contributo del coniuge debba comportare il sacrificio “totale” (id est l'abbandono) di ogni attività lavorativa per dedicarsi “in via esclusiva” alla famiglia, essendo, invece,
“necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia” (ad es., optando per un part time o per un lavoro meno remunerativo, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, o, ad es., rinunciando, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera)” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, sent. n. 32198/2021 cit.).
Sempre in tema di onere probatorio, la Suprema Corte ha inoltre chiarito, nelle pronunce successive alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, che la prova che la scelta del coniuge economicamente più debole di dedicarsi alla famiglia sia stata il frutto di una scelta condivisa può essere offerta anche mediante presunzioni, sicché detto assegno deve essere riconosciuto non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cass., n. 4328/24).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti non emerge un consistente squilibrio tra i guadagni percepiti dal ricorrente e quelli della resistente, sicché non vi sono, in astratto, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. In ogni caso, anche volendo ritenere che il patrimonio immobiliare formalmente di proprietà di sia, in realtà, di fatto di titolarità di Parte_4 Parte_1
(circostanza peraltro non provata) e che tale patrimonio abbia subito un
[...]
incremento nel corso degli anni di matrimonio grazie ai sacrifici della la CP_1
quale, in assenza della collaborazione del marito, si è dovuta occupare in via esclusiva,
o comunque prevalente, del ménage familiare, l'assegno divorzile una tantum richiesto dalla resistente non potrebbe parimenti esserle riconosciuto, atteso che, dalle prove orali raccolte nel presente giudizio, è emerso che, in realtà, la gestione della vita familiare e dei figli avveniva in collaborazione tra i coniugi. Invero, il teste Tes_1
sorella del ricorrente e socia della resistente nella gestione dell'attività di
[...]
ristorazione, all'udienza del 22.10.202, ha confermato, in quanto abitava vicino alla casa dei coniugi da ella pure frequentata, che il ricorrente, durante Parte_3
gli anni di matrimonio, si è dedicato regolarmente, in collaborazione con la moglie, alla vita familiare ed educativa, scolastica ed extra-scolastica dei figli. La teste ha dichiarato altresì che le attività casalinghe relative all'abitazione coniugale sono state sempre svolte da entrambi i coniugi, perché, se così non fosse stato, la non CP_1
avrebbe potuto gestire il ristorante insieme a lei. È inoltre emerso che i coniugi pranzavano spesso dai genitori dell e che era la madre di quest'ultimo a Pt_1
preparare sia il pranzo che la cena. Tale circostanza è stata confermata anche dai figli del ricorrente, i quali hanno precisato di avere sempre cenato con il padre da quando la madre, a partire dal 2004, aveva preso in gestione il ristorante “La Mattra” in Borgo
Miriam di Offida, poiché la a quell'ora era impegnata con la sua attività. CP_1
D'altra parte, tutti i testimoni hanno dichiarato che l si è occupato sempre Pt_1
regolarmente della vita scolastica ed extra-scolastica dei figli, tanto da ricoprire la carica di rappresentante di classe dei genitori, circostanza confermata anche dalla teste
, escussa all'udienza del 22.09.2022 e i cui figli erano compagni di Testimone_2
classe dei figli del ricorrente. Il padre, inoltre, accompagnava i figli, a turno con la madre, in base agli impegni di ciascuno – come confermato da – sotto Parte_2
casa ad attendere lo scuolabus;
peraltro, il ricorrente, a volte, portava personalmente i ragazzi a scuola e, anche quando è divenuto maggiorenne, non ha smesso di Pt_2
accompagnarlo alla fermata del pullman per Ascoli Piceno, ove il giovane frequentava l' . Allo stesso modo, i genitori collaboravano per permettere ai figli di svolgere Per_2
attività sportive ed extrascolastiche;
risulta, in particolare, che la provvedeva CP_1
ad accompagnarli agli allenamenti presso il Palazzetto dello Sport di Offida, mentre l' andava a riprenderli. Su quest'ultimo punto, rileva il Collegio come la Pt_1
testimonianza di , custode del predetto palazzetto, escusso all'udienza del Tes_3
26.04.2023 e secondo il quale era solo la resistente ad andare a riprendere i figli dopo la fine dell'attività sportiva, non appaia credibile, essendo contraddetta da tutti gli altri testimoni, ivi compresi, soprattutto, i figli dei coniugi nonché il sig. , Testimone_4
teste comune ad entrambe le parti, il quale, sentito all'udienza del 30.05.2023, ha infatti dichiarato che, negli anni 2013-2018, in qualità di allenatore di pallavolo, notava che era sempre l ad andare a riprendere i figli al termine degli allenamenti. Pt_1
In sostanza, non è stato provato che la si sia dedicata in via esclusiva o CP_1
prevalente al ménage familiare e alla cura dei figli, essendo anzi emersa una partecipazione attiva e costante del padre nella vita di e e nella gestione Per_1 Pt_2
della casa coniugale, cui contribuivano anche i nonni di entrambi i rami parentali.
D'altro canto, non è stata neanche dimostrata la rinuncia della resistente ad opportunità lavorative, essendo anzi emerso che ella, fatta eccezione per un periodo coincidente con le gravidanze, ha sempre lavorato, non venendo in questo senso ostacolata dal marito e dalla di lui famiglia che, al contrario, come dichiarato dalla sua socia Tes_1
ha contribuito significativamente all'acquisto del ristorante-pizzeria “La
[...]
Mattra”, avendo padre del ricorrente, prestato a tal fine alle due socie Parte_4
la somma di € 127.000,00. In ogni caso, l'acquisto dell'azienda, la costituzione della società e la trasformazione della stessa – da società in nome collettivo a società in accomandita semplice il cui socio accomandatario e legale rappresentante è la stessa
– è stato documentalmente provato mediante le produzioni di parte ricorrente. CP_1
Dalle stesse deve inoltre presumersi che ad occuparsi della nonna materna di Parte_1
, nel momento in cui le condizioni di salute dell'anziana donna si sono
[...]
aggravate, è stata in via prevalente, sin dal 2012, la sig.ra , madre del Persona_3
ricorrente (si veda doc.10 fascicolo parte ricorrente). Inoltre, deve ritenersi provato, sia mediante le dichiarazioni testimoniali che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto circostanza non specificatamente contestata dalla che la resistente, dal 2015, CP_1
svolge anche l'attività di insegnante e che, prima del matrimonio e fino alla gravidanza di ella ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento in Ascoli Per_1
Piceno.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile una tantum in funzione perequativo- compensativa, deve essere, in definitiva, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte resistente e in favore del ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario dei sig.ri , C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/10/1971 e , C.F. , nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
Piceno il 29.03.1975, unitisi in matrimonio in data 05.09.1999 in Ascoli Piceno;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno ai fini delle prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno dell'anno 1999 Atto n. 175 – 2 – A;
3) prende atto che la residenza anagrafica di entrambi i figli è, per loro volontà, fissata presso la casa familiare di proprietà del nonno paterno sita ad Offida, Via Fratelli Cervi
n. 34, Pi. 2, ove vive il ricorrente;
4) dispone che il padre continui a versare ogni mese e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, sulle rispettive polizze assicurative vita stipulate presso l'Istituto Intesa San Paolo, Filiale di Offida per ciascuno dei due figli
(che hanno dunque la veste di assicurati) un premio di 100,00 euro per ciascuno di loro e prende atto che il sig. si impegna ad utilizzare le somme costituenti Parte_1
i premi delle polizze esclusivamente per esigenze e necessità dei figli;
il padre continuerà a versare sul conto XME under 18, acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo,
Filiale di Offida per ciascuno dei due figli, ogni mese e fino alla indipendenza economica dei ragazzi la somma di 100,00 euro per ciascuno di loro. In relazione a tali conti correnti, prende inoltre atto che il padre si impegna a non apporre limiti di prelievo entro la somma mensile di 100,00 euro per ciascuno dei due figli;
5) ciascun genitore è tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse di figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, il tutto secondo le linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale
Forense il 14.7.17 e, pertanto, le stesse vengono divise in: - spese obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la preventiva concertazione tra i coniugi e dunque da rimborsare per la metà al genitore che le ha anticipate previa rendicontazione da fornire all'altro (esse comprendono: le spese per acquisto dei libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili, le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato); - e spese subordinate invece al consenso di entrambi i genitori (esse comprendono tra le spese scolastiche: l'iscrizione e le rette di scuole private, l'iscrizione e le rette ed eventuali spese per scuole fuori sede;
la frequenza del conservatorio o di scuole formative;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
il servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
i viaggi studio e d'istruzione, i corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Tra spese di natura ludica o parascolastica: i corsi di informatica, i centri estivi, i viaggi di istruzione, le vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
tra le spese sportive: l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
tra spese medico sanitarie: le spese per interventi chirurgici, le spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, gli esami diagnostici, le analisi cliniche, le visite specialistiche. Nell'ambito di tale categoria di spesa rientrano anche quelle per le organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli minori). Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza;
6) rigetta la richiesta di assegno divorzile proposta dalla parte resistente;
7) dichiara non luogo a provvedere in merito alla domanda di modifica dell'art. 4 punto i) e dell'art. 6 dell'accordo di separazione proposta dalla in quanto entrambi CP_1
i figli sono divenuti maggiorenni;
8) condanna parte resistente alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 98 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo