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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 69/2023 promossa da:
(C.F. ), c Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUMA GAETANO e Parte_2 C.F._2 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIACOMO Controparte_2 C.F._4
FABIO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 08.08.24 pagina 1 di 8 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. e hanno citato avanti al Tribunale di Spoleto c Parte_2 Parte_1 CP
e chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni non
[...] Controparte_2 patrimoniali e il danno morale, dagli stessi sofferto a seguito delle condotte gravemente ingiuriose ed offensive del proprio onore e decoro.
2. Quali fratello e padre di , sono stati coinvolti nel procedimento penale Persona_1
n. 123/2015 R.G. Dib. ai danni di accusato per il reato p. e p. ex art. 610 Controparte_1 cp;
era parte offesa Persona_1
All'udienza del 20 maggio 2015 (nonno del ) veniva Controparte_2 Controparte_1 sentito quale testimone e riferendosi a dichiarava “lei ha raccontato tutte Persona_1 storie nel senso che i genitori erano divisi, il fratello la picchiava e via discorrendo..” ed ancora
“la glielo ha detto quando si scrivevano con mio nipote tramite internet e gli ha detto Per_1 tutta la storia, glielo dirà mio nipote, tutta la storia quello che succedeva, le persone divise, poi
i figli ci rimettono loro”.
, quale imputato, veniva sentito all'udienza del 20 giugno 2015 del Controparte_1 suddetto e riferendosi alla dichiarava “quindi si è un po' sfogata dicendo i suoi Per_1 problemi, dicendomi che aveva problemi in famiglia: problemi che io avevo reputato un po' gravi da quello che mi diceva lei. Aveva problemi con la madre, con il padre…si erano separati
i genitori e il fratello. Cioè, a casa non era una situazione facile: volavano schiaffi”;
Le dichiarazioni esternate in udienza pubblica sono state ritenute offensive dagli attori, danneggiandone onore e reputazione, causando danni biologici e morali. Gli attori hanno chiesto, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, incluso il danno morale, quantificato in € 7.000,00 ciascuno.
e , costituendosi in Tribunale, hanno chiesto la Controparte_1 Controparte_2 dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancata negoziazione assistita obbligatoria. Inoltre, hanno eccepito la prescrizione dei diritti risarcitori e richiesto il rigetto delle domande perché infondate e sproporzionate nel risarcimento.
3. Il Tribunale ha invitato le parti ad esperire il procedimento di negoziazione assistita e, concessi i termini ex art 183 comma VI) c.p.c. e depositate le memorie ha fatto precisare le conclusioni ed ha pronunciato la Sentenza n. 462/2022, (Proc n.1108/2020 R.G.) in data
29/6/2022, pubblicata il 30/6/2022 con la quale il giudice ha rigettato la domanda degli attori ed ha condannato, gli attori alle spese del giudizio.
pagina 2 di 8 4. Avverso la statuizione del Tribunale, e hanno proposto Parte_2 Parte_1 appello censurando la sentenza: “ in primo luogo, perché non ha valutato le presunzioni già di per se esistenti dalla lettura dell'atto di citazione e dai documenti prodotti;
in secondo luogo perché' non ha ammesso la prova testimoniale, che secondo giurisprudenza costante, doveva essere ammessa, proprio per dimostrare e suffragare ancora di più la esistenza delle presunzioni richieste nel caso che ci riguardava”
Con le loro conclusioni gli appellanti hanno chiesto la preliminare sospensione della esecuzione della sentenza e la riforma per l'accoglimento della domanda risarcitoria: hanno reiterato le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
5. Si sono costituiti gli appellati ribadendo che le frasi loro attribuite non possono integrare alcun illecito, neppure di carattere civile, quindi, alcuna ipotesi risarcitoria poteva essere sostenuta. È stata eccepita la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e per manifesta infondatezza.
Hanno ribadito la carenza probatoria riscontrata in primo grado, sia per il danno biologico, sia per il danno morale. Sollevano nuovamente, in questa sede, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea nei confronti del convenuto , per Controparte_2 non aver correttamente seguito il procedimento di negoziazione.
Si insite per la eccepita prescrizione del diritto preteso dagli attori nei confronti di in quanto l'evento asseritamente lesivo sarebbe intervenuto nel corso Controparte_2 della udienza penale del 20.5.2015 mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta il 12-
15.6.2020; comunque, gli appellati sostengono l'infondatezza del diritto azionato. Sulle richieste istruttorie si oppongono e, comunque, vi sarebbe stata decadenza per non essere stata reiterata la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, tale per cui devono ritenersi rinunciate.
6. La Corte si è pronunciata sulla istanza di sospensione della esecutività della sentenza con ordinanza 1.6.23 così motivando: “L'istanza di sospensiva non può essere accolta perché proposta in modo del tutto generico e comunque difetterebbe il periculum in mora non dedotto
e comunque insussistente atteso che riguarderebbe la modesta condanna al pagamento delle spese processuali. In ordine alle istanze istruttorie e all'eccezione sollevata dalla parte appellata, posto che per pacifico orientamento della Corte suprema “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di
pagina 3 di 8 insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (…omissis…)(cfr. Cass.
2022/10767), nella fattispecie non è agevole individuare una diversa volontà dell'istante in quanto verbalizzato nell'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado in ragione del fatto che ha richiamato soltanto il contenuto dell'atto di citazione ove le prove riproposte nell'atto di appello non erano state formulate. Tuttavia, le istanze istruttorie sono anche infondate;
invero, le circostanze formulate nei capitoli 1,2,9,10, 15 e 16 sono pacifiche, quelle formulate nei capitoli 8,13,14,18 e 22 sono state apprese de relato actoris e, quindi, sono inammissibili, mentre le altre sono irrilevanti (si consideri il danno morale può essere desunto anche da fatti notori, da massime di esperienza e da presunzioni che possono eventualmente ricavarsi anche dagli elementi processuali già acquisiti) oppure rinviano a dati generici che difettano della obiettiva specificità richiesta in materia”
7. Con le note di trattazione scritte del 17.9.2024 il difensore degli appellanti ha depositato certificato di morte della controparte appellata sig. , intervenuta Controparte_2 il 14.7.2023; la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
motivi della decisione
8. Va preliminarmente osservato che l'intervenuto decesso della parte appellata (sig.
sollevata da parte della difesa delle appellanti non rileva ai fini della Controparte_2 interruzione del giudizio.
Senza una specifica dichiarazione del procuratore della parte interessata (il difensore della parte deceduta), l'interruzione del processo per un evento riguardante la parte costituita avviene solo su iniziativa del procuratore, come previsto dall'art. 300, commi 1 e
2, c.p.c.
All'avvocato è dunque rimessa in via esclusiva la valutazione degli interessi di parte relativi all'effetto processuale dell'evento (cfr. Cass. n. 204/1987, che ritiene si tratti di un
“diritto potestativo processuale” del procuratore costituito).
La morte della parte costituita spiega effetti interruttivi solo quando il procuratore della parte medesima provveda a dichiarare o notificare l'evento, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. In difetto, il processo prosegue, anche in appello, nei confronti del defunto, restando inidonea a determinare l'interruzione la dichiarazione o comunicazione di detto evento proveniente da altre parti o dai loro procuratori. (Cassazione civile sez. I, 20/02/1988, n.1767 conf Cass.
n. 5242/1986 – Cass. n. 3427/1994 – Cass. n. 4237/1997 – Cass. n. 9394/2005) pagina 4 di 8 Ne discende che nel caso di specie, in assenza di un'espressa e rituale dichiarazione da parte del procuratore della parte deceduta, la causa può essere decisa.
9. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c. – ormai assorbita l'eccezione ex art 348 bis c.p.c. -, sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte (Cass.
n. 27199/2017) e della successiva giurisprudenza che ha confermato l'orientamento. Nel caso di specie l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata ma, in ogni caso, deve considerarsi quanto emerso in sede cautelare e di valutazione delle richieste istruttorie.
10. Con la domanda introduttiva al giudizio di primo grado, le attuali parti appellanti hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare lesivo del decoro e della dignità degli attori il comportamento tenuto dai convenuti per le frasi riferite ed espresse nel corso di un giudizio penale e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento danni di natura non patrimoniale (alla persona e morale). Danni quantificati genericamente in € 7.000,00
Il Tribunale è giunto a dichiarare la infondatezza della domanda rammentando preventivamente che “in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore, il danno risarcibile va allegato e provato e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima. La prova del danno può essere fornita anche in via "indiziaria" e "presuntiva". (cfr pag. 5 della sentenza)
Ha poi esaminato diffusamente, a proposito del danno “non patrimoniale”,
l'insussistenza delle condizioni di allegazione e prova per il riconoscimento del danno biologico, giungendo così al rigetto della domanda sotto il profilo del danno biologico. In questo ambito debbono collocarsi le valutazioni delibative che il collegio ha esaminato in sede cautelare rigettando le richieste istruttorie.
Alle medesime conclusioni di rigetto del risarcimento del danno morale il Tribunale giunge appuntando agli Attori il non avere fornito “la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria aquiliana e, in particolare, del fatto illecito;
del danno ingiusto;
dell'elemento soggettivo ravvisabile in capo al danneggiante;
del nesso causale tra il fatto illecito e il danno ingiusto. Con riferimento al caso in esame, pur se le frasi pronunciate dai
Convenuti si rivelano – per quanto sopra detto - in astratto idonee a ledere l'onore e la reputazione, non è stato dimostrato proprio il danno evento, inteso come effettiva lesione dell'onore e della reputazione. Infatti, anche se si ritiene provata l'esistenza del fatto illecito dedotto, deve in ogni caso verificarsi l'esistenza, come danno evento, del pregiudizio lamentato
” (cfr. pag. 7 della sentenza) In definitiva, contesta il Tribunale agli attori la mancata pagina 5 di 8 dimostrazione: “articolando prove orali idonee a provare il danno evento, cioè una lesione alla sua reputazione e alla sua immagine in misura superiore alla citata soglia minima di offensività; né che dalla lesione dei citati beni giuridici sia, poi, derivato un danno conseguenza, avendo, per contro, gli attori domandato il risarcimento del danno in re ipsa da lesione dell'onore e della reputazione”.
11. Il motivo di appello si incentra essenzialmente nel censurare la valutazione del primo giudice sostenendo che “… il pregiudizio recato ai diritti fondamentali della personalità protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumere, sebbene in via presuntiva, l'esistenza. Ed ancora, il danno non patrimoniale può essere provato anche da presunzioni semplici alle quali il giudice “può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale” da lui detenuto (Cass. civ. 11.3.2019).” (cfr pag. 10 atto di appello)
Sulla scorta di ciò sostiene che gli attori hanno fornito la prova per presunzioni costituite da: “ a) il nesso causale tra il fatto illecito e le frasi altamente diffamatorie e calunniatorie;
b) Il rapporto di parentela (tra gli attori e il soggetto che avrebbe proferito tali parole ( ); c) La presenza di numerosi testi in aula, tra cui anche Persona_1 Per_1
d) Le conseguenze di natura psichica subite dagli attori appellanti derivanti dalla
[...] lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento; e) La testimonianza delle persone vicine agli attori che hanno accertato lo stato psichico degli attori-appellanti in conseguenza alle frasi diffamatorie e calunniose pronunciate dai convenuti;
f) La reiterazione delle frasi diffamatorie
e calunniose;
g) Il danno ingiusto. Tali principi valgono sia per il danno da diffamazione che per il danno morale. “
12. Va preliminarmente osservato che la difesa appellata ha sollevato, fin dal primo grado,
l'eccezione di prescrizione del diritto avanzato dagli attori in particolare nei confronti del sig.
su cui il Tribunale non si è pronunciato assorbendolo nel Controparte_2 pronunciamento di rigetto della pretesa attorea. Sulla eccezione di prescrizione nei confronti di , affermazioni ritenute lesive e rese nel corso della udienza 20.5.2015 a Controparte_2 fronte della notifica dell'atto di citazione sono avvenute il 12-15.6.2020, la difesa degli appellanti non ha mosso obiezioni né ha indicati eventi interruttivi. Considerato il decorso del termine quinquennale, quindi l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata, viene meno la possibilità di valutare in questa sede la lesività delle affermazioni attribuite a
Controparte_2
pagina 6 di 8 13. Deve quindi essere valutata la affermazione resa nel corso del processo penale, alla udienza da che in quella sede, avendo assunto la veste di imputato, in Controparte_1 udienza dichiarava: “quindi si è un po' sfogata dicendo i suoi problemi, dicendomi che aveva problemi in famiglia: problemi che io avevo reputato un po' gravi da quello che mi diceva lei.
Aveva problemi con la madre, con il padre…si erano separati i genitori e il fratello. Cioè, a casa non era una situazione facile: volavano schiaffi”;
Con questa espressione il ha descritto il rapporto interno alla famiglia della CP
come una condizione degradata da una molteplicità di problemi relazionali Parte_1 che sarebbero trascesi fino a “volare schiaffi”. Circostanze che la stessa nel Parte_1 corso del processo negava di avere mai riferito e aveva, comunque, smentito che fosse mai stata picchiata dal fratello o dal padre.
Non può dubitarsi che le dichiarazioni rese, seppure nel corso del processo in cui il era imputato, per il reato di cui all'art 610 c.p. per le violenze nei confronti di CP
(reato dichiarato estinto della Corte di Cassazione), sono da ritenersi Parte_1 ultronee rispetto alle sue necessità defensionali, ciò in ogni caso non giustifica la manifesta volontà descrivere negativamente la condizione familiare della parte civile, Parte_1 toccando la onorabilità degli stessi, come detto, senza che ve ne fosse la necessità esponendole al pubblico e ai partecipanti alla udienza penale.
14. Sulla scorta di quanto sopra osservato, rilevata la intrinseca offensività delle affermazioni rese dal , ritiene il collegio, in aderenza all'insegnamento della Controparte_1
Corte di legittimità, (Cass. n. 34635/2024 - 25420/2017) che in tema di risarcimento danno da diffamazione la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni , assumendo, come idonei parametri di riferimento la rilevanza della offesa (che come osservato si pone in una condizione decontestualizzata rispetto alle necessità difensive del ) e ciò è indice della consapevolezza di offendere l'onore e la CP reputazione altrui, nel nostro caso la reputazione della famiglia a cui appartengono gli appellanti.
Si consideri quindi che, in analogia a Cass. n. 20269(2024) in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti della famiglia (nel nostro caso fratello e padre), non è in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito.
pagina 7 di 8 Ritiene conclusivamente il collegio, che in esito alla sofferenza morale e reputazionale per le condotte disonorevoli patite dagli attori/appellanti possa darsi seguito ad una valutazione equitativa da quantificarsi nella condanna del al pagamento di € CP
1.000,00 per ciascuno degli appellanti.
15. Alla riforma della sentenza di primo grado segue, secondo soccombenza, la liquidazione delle spese dei due gradi del giudizio sulla base del valor del decisum, tenuto conto dei parametri medi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come determinate nel dispositivo da porsi a carico del . Considerata la rilevata prescrizione nei confronti di Controparte_1
le spesse possono essere interamente compensate. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
riforma la sentenza appellata e, in accoglimento della domanda condanna al Controparte_3 pagamento di € 1.000,00 nei confronti di ciascuno degli appellanti.
Condanna altresì il a rimborsare agli appellanti le spese di lite dei due Controparte_1 gradi di giudizio che, per il primo grado si liquidano in complessive € 861,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate;
per il secondo grado si liquidano in complessive € 875,00 (per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Compensa interamente le spese tra gli appellanti e Controparte_2
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 69/2023 promossa da:
(C.F. ), c Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUMA GAETANO e Parte_2 C.F._2 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIACOMO Controparte_2 C.F._4
FABIO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 08.08.24 pagina 1 di 8 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. e hanno citato avanti al Tribunale di Spoleto c Parte_2 Parte_1 CP
e chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni non
[...] Controparte_2 patrimoniali e il danno morale, dagli stessi sofferto a seguito delle condotte gravemente ingiuriose ed offensive del proprio onore e decoro.
2. Quali fratello e padre di , sono stati coinvolti nel procedimento penale Persona_1
n. 123/2015 R.G. Dib. ai danni di accusato per il reato p. e p. ex art. 610 Controparte_1 cp;
era parte offesa Persona_1
All'udienza del 20 maggio 2015 (nonno del ) veniva Controparte_2 Controparte_1 sentito quale testimone e riferendosi a dichiarava “lei ha raccontato tutte Persona_1 storie nel senso che i genitori erano divisi, il fratello la picchiava e via discorrendo..” ed ancora
“la glielo ha detto quando si scrivevano con mio nipote tramite internet e gli ha detto Per_1 tutta la storia, glielo dirà mio nipote, tutta la storia quello che succedeva, le persone divise, poi
i figli ci rimettono loro”.
, quale imputato, veniva sentito all'udienza del 20 giugno 2015 del Controparte_1 suddetto e riferendosi alla dichiarava “quindi si è un po' sfogata dicendo i suoi Per_1 problemi, dicendomi che aveva problemi in famiglia: problemi che io avevo reputato un po' gravi da quello che mi diceva lei. Aveva problemi con la madre, con il padre…si erano separati
i genitori e il fratello. Cioè, a casa non era una situazione facile: volavano schiaffi”;
Le dichiarazioni esternate in udienza pubblica sono state ritenute offensive dagli attori, danneggiandone onore e reputazione, causando danni biologici e morali. Gli attori hanno chiesto, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, incluso il danno morale, quantificato in € 7.000,00 ciascuno.
e , costituendosi in Tribunale, hanno chiesto la Controparte_1 Controparte_2 dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancata negoziazione assistita obbligatoria. Inoltre, hanno eccepito la prescrizione dei diritti risarcitori e richiesto il rigetto delle domande perché infondate e sproporzionate nel risarcimento.
3. Il Tribunale ha invitato le parti ad esperire il procedimento di negoziazione assistita e, concessi i termini ex art 183 comma VI) c.p.c. e depositate le memorie ha fatto precisare le conclusioni ed ha pronunciato la Sentenza n. 462/2022, (Proc n.1108/2020 R.G.) in data
29/6/2022, pubblicata il 30/6/2022 con la quale il giudice ha rigettato la domanda degli attori ed ha condannato, gli attori alle spese del giudizio.
pagina 2 di 8 4. Avverso la statuizione del Tribunale, e hanno proposto Parte_2 Parte_1 appello censurando la sentenza: “ in primo luogo, perché non ha valutato le presunzioni già di per se esistenti dalla lettura dell'atto di citazione e dai documenti prodotti;
in secondo luogo perché' non ha ammesso la prova testimoniale, che secondo giurisprudenza costante, doveva essere ammessa, proprio per dimostrare e suffragare ancora di più la esistenza delle presunzioni richieste nel caso che ci riguardava”
Con le loro conclusioni gli appellanti hanno chiesto la preliminare sospensione della esecuzione della sentenza e la riforma per l'accoglimento della domanda risarcitoria: hanno reiterato le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
5. Si sono costituiti gli appellati ribadendo che le frasi loro attribuite non possono integrare alcun illecito, neppure di carattere civile, quindi, alcuna ipotesi risarcitoria poteva essere sostenuta. È stata eccepita la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e per manifesta infondatezza.
Hanno ribadito la carenza probatoria riscontrata in primo grado, sia per il danno biologico, sia per il danno morale. Sollevano nuovamente, in questa sede, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea nei confronti del convenuto , per Controparte_2 non aver correttamente seguito il procedimento di negoziazione.
Si insite per la eccepita prescrizione del diritto preteso dagli attori nei confronti di in quanto l'evento asseritamente lesivo sarebbe intervenuto nel corso Controparte_2 della udienza penale del 20.5.2015 mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta il 12-
15.6.2020; comunque, gli appellati sostengono l'infondatezza del diritto azionato. Sulle richieste istruttorie si oppongono e, comunque, vi sarebbe stata decadenza per non essere stata reiterata la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, tale per cui devono ritenersi rinunciate.
6. La Corte si è pronunciata sulla istanza di sospensione della esecutività della sentenza con ordinanza 1.6.23 così motivando: “L'istanza di sospensiva non può essere accolta perché proposta in modo del tutto generico e comunque difetterebbe il periculum in mora non dedotto
e comunque insussistente atteso che riguarderebbe la modesta condanna al pagamento delle spese processuali. In ordine alle istanze istruttorie e all'eccezione sollevata dalla parte appellata, posto che per pacifico orientamento della Corte suprema “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di
pagina 3 di 8 insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (…omissis…)(cfr. Cass.
2022/10767), nella fattispecie non è agevole individuare una diversa volontà dell'istante in quanto verbalizzato nell'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado in ragione del fatto che ha richiamato soltanto il contenuto dell'atto di citazione ove le prove riproposte nell'atto di appello non erano state formulate. Tuttavia, le istanze istruttorie sono anche infondate;
invero, le circostanze formulate nei capitoli 1,2,9,10, 15 e 16 sono pacifiche, quelle formulate nei capitoli 8,13,14,18 e 22 sono state apprese de relato actoris e, quindi, sono inammissibili, mentre le altre sono irrilevanti (si consideri il danno morale può essere desunto anche da fatti notori, da massime di esperienza e da presunzioni che possono eventualmente ricavarsi anche dagli elementi processuali già acquisiti) oppure rinviano a dati generici che difettano della obiettiva specificità richiesta in materia”
7. Con le note di trattazione scritte del 17.9.2024 il difensore degli appellanti ha depositato certificato di morte della controparte appellata sig. , intervenuta Controparte_2 il 14.7.2023; la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
motivi della decisione
8. Va preliminarmente osservato che l'intervenuto decesso della parte appellata (sig.
sollevata da parte della difesa delle appellanti non rileva ai fini della Controparte_2 interruzione del giudizio.
Senza una specifica dichiarazione del procuratore della parte interessata (il difensore della parte deceduta), l'interruzione del processo per un evento riguardante la parte costituita avviene solo su iniziativa del procuratore, come previsto dall'art. 300, commi 1 e
2, c.p.c.
All'avvocato è dunque rimessa in via esclusiva la valutazione degli interessi di parte relativi all'effetto processuale dell'evento (cfr. Cass. n. 204/1987, che ritiene si tratti di un
“diritto potestativo processuale” del procuratore costituito).
La morte della parte costituita spiega effetti interruttivi solo quando il procuratore della parte medesima provveda a dichiarare o notificare l'evento, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. In difetto, il processo prosegue, anche in appello, nei confronti del defunto, restando inidonea a determinare l'interruzione la dichiarazione o comunicazione di detto evento proveniente da altre parti o dai loro procuratori. (Cassazione civile sez. I, 20/02/1988, n.1767 conf Cass.
n. 5242/1986 – Cass. n. 3427/1994 – Cass. n. 4237/1997 – Cass. n. 9394/2005) pagina 4 di 8 Ne discende che nel caso di specie, in assenza di un'espressa e rituale dichiarazione da parte del procuratore della parte deceduta, la causa può essere decisa.
9. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c. – ormai assorbita l'eccezione ex art 348 bis c.p.c. -, sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte (Cass.
n. 27199/2017) e della successiva giurisprudenza che ha confermato l'orientamento. Nel caso di specie l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata ma, in ogni caso, deve considerarsi quanto emerso in sede cautelare e di valutazione delle richieste istruttorie.
10. Con la domanda introduttiva al giudizio di primo grado, le attuali parti appellanti hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare lesivo del decoro e della dignità degli attori il comportamento tenuto dai convenuti per le frasi riferite ed espresse nel corso di un giudizio penale e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento danni di natura non patrimoniale (alla persona e morale). Danni quantificati genericamente in € 7.000,00
Il Tribunale è giunto a dichiarare la infondatezza della domanda rammentando preventivamente che “in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore, il danno risarcibile va allegato e provato e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima. La prova del danno può essere fornita anche in via "indiziaria" e "presuntiva". (cfr pag. 5 della sentenza)
Ha poi esaminato diffusamente, a proposito del danno “non patrimoniale”,
l'insussistenza delle condizioni di allegazione e prova per il riconoscimento del danno biologico, giungendo così al rigetto della domanda sotto il profilo del danno biologico. In questo ambito debbono collocarsi le valutazioni delibative che il collegio ha esaminato in sede cautelare rigettando le richieste istruttorie.
Alle medesime conclusioni di rigetto del risarcimento del danno morale il Tribunale giunge appuntando agli Attori il non avere fornito “la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria aquiliana e, in particolare, del fatto illecito;
del danno ingiusto;
dell'elemento soggettivo ravvisabile in capo al danneggiante;
del nesso causale tra il fatto illecito e il danno ingiusto. Con riferimento al caso in esame, pur se le frasi pronunciate dai
Convenuti si rivelano – per quanto sopra detto - in astratto idonee a ledere l'onore e la reputazione, non è stato dimostrato proprio il danno evento, inteso come effettiva lesione dell'onore e della reputazione. Infatti, anche se si ritiene provata l'esistenza del fatto illecito dedotto, deve in ogni caso verificarsi l'esistenza, come danno evento, del pregiudizio lamentato
” (cfr. pag. 7 della sentenza) In definitiva, contesta il Tribunale agli attori la mancata pagina 5 di 8 dimostrazione: “articolando prove orali idonee a provare il danno evento, cioè una lesione alla sua reputazione e alla sua immagine in misura superiore alla citata soglia minima di offensività; né che dalla lesione dei citati beni giuridici sia, poi, derivato un danno conseguenza, avendo, per contro, gli attori domandato il risarcimento del danno in re ipsa da lesione dell'onore e della reputazione”.
11. Il motivo di appello si incentra essenzialmente nel censurare la valutazione del primo giudice sostenendo che “… il pregiudizio recato ai diritti fondamentali della personalità protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumere, sebbene in via presuntiva, l'esistenza. Ed ancora, il danno non patrimoniale può essere provato anche da presunzioni semplici alle quali il giudice “può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale” da lui detenuto (Cass. civ. 11.3.2019).” (cfr pag. 10 atto di appello)
Sulla scorta di ciò sostiene che gli attori hanno fornito la prova per presunzioni costituite da: “ a) il nesso causale tra il fatto illecito e le frasi altamente diffamatorie e calunniatorie;
b) Il rapporto di parentela (tra gli attori e il soggetto che avrebbe proferito tali parole ( ); c) La presenza di numerosi testi in aula, tra cui anche Persona_1 Per_1
d) Le conseguenze di natura psichica subite dagli attori appellanti derivanti dalla
[...] lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento; e) La testimonianza delle persone vicine agli attori che hanno accertato lo stato psichico degli attori-appellanti in conseguenza alle frasi diffamatorie e calunniose pronunciate dai convenuti;
f) La reiterazione delle frasi diffamatorie
e calunniose;
g) Il danno ingiusto. Tali principi valgono sia per il danno da diffamazione che per il danno morale. “
12. Va preliminarmente osservato che la difesa appellata ha sollevato, fin dal primo grado,
l'eccezione di prescrizione del diritto avanzato dagli attori in particolare nei confronti del sig.
su cui il Tribunale non si è pronunciato assorbendolo nel Controparte_2 pronunciamento di rigetto della pretesa attorea. Sulla eccezione di prescrizione nei confronti di , affermazioni ritenute lesive e rese nel corso della udienza 20.5.2015 a Controparte_2 fronte della notifica dell'atto di citazione sono avvenute il 12-15.6.2020, la difesa degli appellanti non ha mosso obiezioni né ha indicati eventi interruttivi. Considerato il decorso del termine quinquennale, quindi l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata, viene meno la possibilità di valutare in questa sede la lesività delle affermazioni attribuite a
Controparte_2
pagina 6 di 8 13. Deve quindi essere valutata la affermazione resa nel corso del processo penale, alla udienza da che in quella sede, avendo assunto la veste di imputato, in Controparte_1 udienza dichiarava: “quindi si è un po' sfogata dicendo i suoi problemi, dicendomi che aveva problemi in famiglia: problemi che io avevo reputato un po' gravi da quello che mi diceva lei.
Aveva problemi con la madre, con il padre…si erano separati i genitori e il fratello. Cioè, a casa non era una situazione facile: volavano schiaffi”;
Con questa espressione il ha descritto il rapporto interno alla famiglia della CP
come una condizione degradata da una molteplicità di problemi relazionali Parte_1 che sarebbero trascesi fino a “volare schiaffi”. Circostanze che la stessa nel Parte_1 corso del processo negava di avere mai riferito e aveva, comunque, smentito che fosse mai stata picchiata dal fratello o dal padre.
Non può dubitarsi che le dichiarazioni rese, seppure nel corso del processo in cui il era imputato, per il reato di cui all'art 610 c.p. per le violenze nei confronti di CP
(reato dichiarato estinto della Corte di Cassazione), sono da ritenersi Parte_1 ultronee rispetto alle sue necessità defensionali, ciò in ogni caso non giustifica la manifesta volontà descrivere negativamente la condizione familiare della parte civile, Parte_1 toccando la onorabilità degli stessi, come detto, senza che ve ne fosse la necessità esponendole al pubblico e ai partecipanti alla udienza penale.
14. Sulla scorta di quanto sopra osservato, rilevata la intrinseca offensività delle affermazioni rese dal , ritiene il collegio, in aderenza all'insegnamento della Controparte_1
Corte di legittimità, (Cass. n. 34635/2024 - 25420/2017) che in tema di risarcimento danno da diffamazione la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni , assumendo, come idonei parametri di riferimento la rilevanza della offesa (che come osservato si pone in una condizione decontestualizzata rispetto alle necessità difensive del ) e ciò è indice della consapevolezza di offendere l'onore e la CP reputazione altrui, nel nostro caso la reputazione della famiglia a cui appartengono gli appellanti.
Si consideri quindi che, in analogia a Cass. n. 20269(2024) in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti della famiglia (nel nostro caso fratello e padre), non è in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito.
pagina 7 di 8 Ritiene conclusivamente il collegio, che in esito alla sofferenza morale e reputazionale per le condotte disonorevoli patite dagli attori/appellanti possa darsi seguito ad una valutazione equitativa da quantificarsi nella condanna del al pagamento di € CP
1.000,00 per ciascuno degli appellanti.
15. Alla riforma della sentenza di primo grado segue, secondo soccombenza, la liquidazione delle spese dei due gradi del giudizio sulla base del valor del decisum, tenuto conto dei parametri medi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come determinate nel dispositivo da porsi a carico del . Considerata la rilevata prescrizione nei confronti di Controparte_1
le spesse possono essere interamente compensate. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
riforma la sentenza appellata e, in accoglimento della domanda condanna al Controparte_3 pagamento di € 1.000,00 nei confronti di ciascuno degli appellanti.
Condanna altresì il a rimborsare agli appellanti le spese di lite dei due Controparte_1 gradi di giudizio che, per il primo grado si liquidano in complessive € 861,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate;
per il secondo grado si liquidano in complessive € 875,00 (per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Compensa interamente le spese tra gli appellanti e Controparte_2
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
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