Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 345/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Gazzari;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 9.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 27.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1
chiedendo la modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale del 13.10.2011, come già modificate in forza di accordo del 4.6.2020 raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
segnatamente, i ricorrenti hanno domandato, a fronte delle sopravvenienze fattuali frattanto intervenute, la riduzione del contributo al mantenimento a favore della sig.ra posto Pt_2
a carico del marito in forza dei predetti accordi;
con successive note scritte i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, anche alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale del 13.10.2011, come già modificate in forza di accordo del 4.6.2020 raggiunto a seguito di negoziazione assistita,
Pt_3
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“a) il sig. , con decorrenza retroattiva, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 Parte_1
e il 31 maggio 2025, è tenuto a corrispondere alla moglie sig.ra a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00);
b) il sig. , con decorrenza a far data dal 1° giugno 2025 è tenuto a corrispondere alla Parte_1
moglie sig.ra a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di Parte_2
euro 600,00 (seicento/00), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
2 c) I sigg.ri e hanno già da tempo definito tra loro ogni Parte_1 Parte_2
rapporto, anche di natura economica e patrimoniale, pertanto, fatto salvo quanto sopra, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione connessi al cessato rapporto coniugale”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3