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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2617/2022 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
dall arolli C.F._2 ché elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultima in Lavis (TN), Piazza San Gallo n. 23, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attori - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), rappresentata e AR C.F._3 difeso dall'Avv.ta Maria Rosa Visintin ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via A. Pranzelores n. 87, come da procura allegata alla comparsa di costituzione,
- Convenuta - E P. Iva ), in persona del Controparte_2 P._1 ata e d Tito Boscarolli ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Bolzano, in Via Orazio n. 33, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
- Terza chiamata -
1 OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2052 c.c. per perdita di animale da affezione
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione gli attori hanno dedotto:
- che, in data 15.02.2021 alle ore 13.15 circa, in località Civezzano, Strada Mazzanigo, , stava uscendo di casa per portare a Parte_2 passeggio il piccola taglia e razza HI, il quale, assieme ad altri tre cagnolini della stessa razza, era di proprietà della signora Pt_1
- che, ap uori dall'uscio di casa, il cane, che si trovava legato al guinzaglio insieme agli altri tre, veniva aggredito da un cane di grossa taglia di proprietà di , che lo stava portando a AR passeggio assieme ad un altro cane delle stesse dimensioni;
- che, il cane aggressore trascinava a terra la e faceva cadere al CP_1 suolo anche il Pt_2
- che, nonostan ntativo della una volta rialzatasi, di aprire CP_1 la bocca del proprio cane che stava azzannando il HI, nonché della proprietaria di quest'ultimo, la quale, sopraggiunta Parte_1 dall'interno dell'abitazione, cercav dal morso il corpo del proprio cane RO, questo perdeva molto sangue e veniva trasportato con la massima celerità presso l'ambulatorio veterinario di Martignano;
- che, ivi giunto, il medico non poteva che constatarne il decesso e la salma dello sfortunato animale veniva trasportata presso l'Istituto zooprofilattico in Trento per l'autopsia (v. all. docc.
2-5 fasc. attoreo);
- che, oltre alla perdita dell'animale, il nella caduta, si trovava Pt_2 danneggiata la giacca (v. all. doc. 6 fasc. eo) e riportava un trauma contusivo violento al bacino, alla spalla e al braccio destro come refertato da certificazione medica (v. all. doc. 7 fasc. attoreo);
- che, due giorni dopo l'accaduto, la inviava una email al legale CP_1 degli attori, comunicando di aver o il sinistro alla propria assicurazione, riconoscendo tutte le circostanze di fatto sopra riportate (v. all. doc. 8 fasc. attoreo);
- che, in data 19.2.2021, veniva inviata lettera di messa in mora alla e, per conoscenza, alla sua assicurazione (v. CP_1 Controparte_2 fasc. attoreo);
- che, in data 23.07.2021, l'Assicurazione proponeva la liquidazione del danno in Euro 320,00 per il signor ed Euro 368,00 per la signora Pt_2
importi che non venivano ti dagli attori perché ritenuti Pt_1 icienti (v. docc. 12-13 fasc. attoreo);
2 - che, in entrambe le liquidazioni si deduceva una responsabilità al 50 per cento per l'accaduto a carico degli attori;
- che, il legale degli attori inviava al difensore della convenuta una pec dd. 4.11.2021 (v. all. doc. 14) ove veniva quantificato nuovamente il danno, integrato da quello non patrimoniale subito dalla così Pt_1 come individuato dalla perizia del dott. (v. all. doc. 15 fasc. Per_1 att.);
- che, detta quantificazione si estrinsecava nei seguenti termini: Euro 134,20 per spese di autopsia (v. all. doc. 16 fasc. att.), Euro 224,82 per spese mediche sostenute dal (v. all. doc. 17 fasc. att.), Euro 50,00 Pt_2 per rimborso danni alla gia l signor (v. all. doc. 6); Euro Pt_2
300,00 per danno biologico sofferto dal sig (v. all. docc. 7-18); Pt_2
Euro 500,00 per esborsi e costi determinati a t sopportati per la cura e mantenimento del cane mentre era in vita e/o comunque per l'acquisto di un altro cane;
Euro 18.136,00 per danno psichico, biologico e/o morale e/o perdita di affezione subito dalla signora Pt_1
(v. all. doc. 19 fasc. att.), Euro 60,00 per spese di coll psicoterapeutico (v. all. doc. 20 fasc. att.), Euro 870,00 per spese per la perizia psichiatrica (v. all. doc. 21 fasc. att.) ed Euro 11,30 per farmaci (v. all. doc. 22 fasc. att.);
- che, nel tentativo di risolvere stragiudizialmente la controversia, veniva stipulata una convenzione di negoziazione assistita, la quale aveva esito negativo (v. all. doc. 23 fasc. att.);
- che, la domanda di risarcimento dei danni veniva proposta secondo i criteri di responsabilità civile previsti dagli artt. 2043,. 2052 e 2059 c.c. Sulla base di tali premesse, la difesa degli attori ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità della signora ex AR art. 2059 c.c. e/o 2052 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. per a el cane RO di proprietà della signora e provocato la caduta a terra Parte_1 del signor e, per l'effet la al pagamento in favore del Parte_2 signor degli importi di euro 94,82 euro per spese mediche sostenute, Parte_2
50,00 so danni alla giacca, 300,00 euro per danno biologico ed in favore della signora degli importi di euro 134,20 euro per spese di Parte_1 autopsia, 500,00 eu e costi a forfait determinati sopportati per la cura e mantenimento del cane mentre era in vita e/o per l'acquisto di un nuovo cane, 18.136,00 euro per danno psichico, biologico e/o morale e/o perdita di affezione, 60,00 euro per spese di colloquio psicoterapeutico, 870,00 euro per spese per la perizia psichiatrica ed euro 11,30 per farmaci o alle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia – anche in via equitativa - in favore degli odierni attori….in ogni caso condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di causa, diritti ed onorari di avvocato, oltre ad IV, 4 % CNPA, spese generali come per legge”. 3 2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale ha eccepito:
- che, la dinamica riferita dagli attori doveva ritenersi del tutto divergente rispetto alla realtà dei fatti, ove si assisteva, anziché ad un'aggressione subita dal cane RO di proprietà dell'attrice a Pt_3 un attacco da parte dello stesso nei confronti del cane di propr la convenuta, di nome e di razza Persona_2 Persona_3
- che, quest'ultima, revedibile di piccola taglia e dalla reazione del proprio cane, di stazza notevolmente superiore, complice anche il terreno ghiacciato, avrebbe perso il guinzaglio e sarebbe scivolata al suolo, non potendo evitare che l' azzannasse il CH, con le conseguenze note;
Persona_3
- che, la convenuta nega che il sarebbe finito al suolo per effetto Pt_2 dell'impeto del proprio cane, causa dell'improvviso “strappo” effetto dell'aggressione da parte del malcapitato cane RO;
- che, dopo avere negato alcuna responsabilità quanto all'accaduto, essa invoca la congruità della somma offerta a titolo risarcitorio dalla propria assicurazione, contesta la quantificazione dei danni così come proposta dagli attori e, in via subordinata, sostiene che l'incidente si è verificato per un concorso di colpa da parte di tutti i soggetti coinvolti, asserendo di essere in presenza di un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da parte degli attori;
- che, la parte convenuta conferma l'esito negativo delle trattative per la composizione stragiudiziale della controversia e chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere manlevata in ipotesi di condanna al risarcimento dei danni nei confronti degli attori. La parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni, che si riportano testualmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ex adverso formulata: In via preliminare: - autorizzare la sig.ra
CF. , nata il [...] a [...] C.F._3 ivezza pi, nr. 20 a chiamare in giudizio in propria manleva la compagnia assicurativa ovvero in Controparte_2 persona del legale rappresentante pt, con sede legale in 34132, ia Machiavelli n. 4, C.F. e Registro Imprese della VE UL P._1
P.IV , iscritta all'Albo delle imprese di P.IV_2 riassicurazione n. 1.00050, con la quale ha stipulato polizza di assicurazione abitazione con numero di contratto G289730/0100, e per l'effetto della chiamata a garanzia, disporre la posticipazione della data dell'udienza. Nel merito: In via principale: - Per i motivi meglio espressi in narrativa, rigettare le richieste avanzate dagli attori sig.ri e perché infondate in fatto ed in Parte_2 Parte_1 diritto. - Accerta r egli attori nella causazione del sinistro. - In via subordinata: Accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale degli attori ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro, con ogni conseguenza in 4 ordine alle pretese risarcitorie attoree. - In ogni caso, ove venisse ritenuta sussistente la responsabilità dell'attrice della sig.ra C.F. AR
, anche ex art. 1227 nlevata C.F._3 icurativa, ovvero in persona del legale Controparte_2 rappresentante pt, con sede legale in 34132, ia Machiavelli n. 4, C.F. e Registro Imprese della VE UL , P.IV P._1
iscritta all'Albo delle imprese di assicu razione n. P.IV_2
a polizza di assicurazione abitazione con numero di contratto G289730/0100”.
3. Si è costituita in giudizio la terza chiamata, la quale ha eccepito:
- che, non ha negato la sussistenza della copertura assicurativa in favore della convenuta ed ha contestato la prospettazione della dinamica dell'incidente fornita dagli attori;
- che, l'incidente non sarebbe stato determinato da un'aggressione da parte del cane di proprietà della bensì da un improvviso CP_1 quanto imprevisto attacco da part tro CH, senza che alcuna negligenza o imprudenza si potesse attribuire alla convenuta oltretutto incolpevolmente scivolata sul ghiaccio in CP_1
del fatto;
- che, in via subordinata, si contesta la quantificazione del danno così come prospettata dagli attori e si sottolinea la sussistenza, in ogni caso, di un concorso di colpa degli attori medesimi, i quali avrebbero a loro volta perso il controllo dei loro cani. La terza chiamata ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ex adverso formulata: Nel merito: rigettare, perché infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti dedotti in narrativa, le domande avanzate dagli attori: In subordine: accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale degli attori ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro, con ogni conseguenza in ordine alla riduzione proporzionale delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove per interpello e testimoniali. Con ordinanza del 18 Settembre 2024, questo Giudice ha rigettato la richiesta di CTU articolata dagli attori, in quanto non necessaria ai fini del decidere ed ha rinviato all'udienza del 22 Gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, stante il rito applicabile ratione temporis. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4.1. Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed
5 eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nelle comparse di costituzione e risposta;
in particolare, parte attorea ha contestato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (cd. responsabilità aggravata) formulata dal convenuto.
5. Ciò posto, la domanda è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
5.1. L'oggetto della presente controversia è costituito, in primis, dall'accertamento della responsabilità in ordine alla causazione dell'evento della morte del cane , verificatasi a seguito delle ferite Per_4 dallo stesso riportate in occasio colluttazione con altro animale, in data 15 Febbraio 2022, in località Mazzanigo, nel Comune di Civezzano. Trattandosi di un incidente occorso durante la conduzione di cani da parte dei rispettivi padroni/custodi, bisogna tenere conto di quanto stabilito, sia pure a livello regolamentare, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 6 Agosto 2013, la quale, all'art. 1 co. 3, stabilisce: “Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a ) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b ) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive”. Vale la pena di soggiungere che l'ordinanza appena citata, dettata per motivi contingibili e urgenti, è stata annualmente prorogata fino al 6 Agosto 2025, in ragione della frequenza di tali accadimenti. Risulta dalla documentazione di causa che, a seguito dell'accaduto, si è svolto avanti all'intestato Tribunale un processo penale a carico della convenuta , il quale è stato definito con l'emissione AR di un decr na ex art. 460 c.p.p. n. 35 del 2022, non fatto oggetto di opposizione per il delitto p. e p. dagli artt. 81, c. 1 e 590, c.1 c.p.p. A tali premesse, occorre aggiungere che la stessa parte convenuta ha inviato, nell'immediatezza dell'evento dannoso, ossia in data 17.2.2022, una email (v. all. doc. 8 fasc. att.), di cui ella non ha mai disconosciuto l'autenticità, in cui ha affermato quanto di seguito testualmente riportato: “(…) Io stavo passeggiando ed attraversando Mazzanigo, con i miei due cani al guinzaglio, si erano fermati ad annusare proprio di fronte alla loro porta, io perciò stavo dando le spalle perché guardavo i miei cani, sentendo aprire una porta 6 mi sono girata ed ho visto uscire dei chihuaha, neanche il tempo di rendermene conto che ero per terra, non è una scusante però mi permetto di sottolinearlo. Ho urlato di riportarli in casa mentre da terra cercavo di tenerli ma essendo la porta a poco più di 4 metri e complice il guinzaglio lungo e la grandezza dei cani sono arrivati da loro in un battito di ciglia. Il maschio fortunatamente è ancora cucciolo e lo abbiamo sempre seguito e fatto socializzare. la abbiamo adottato che aveva già un Per_2 anno e mezzo e non sappiamo com assato il tempo in cui non era con noi, stiamo ancora imparando a conoscerla, sappiamo che ha un elevato predatorio e che appena vede qualcosa di piccolo muoversi si agita. Fino ad adesso più che tenerla al guinzaglio non pensavo di dover prendere precauzioni aggiuntive per evitare situazioni del genere. Ieri sono stata all'Asl veterinaria ed ho parlato con il veterinario e ci sarà un percorso da fare con volevo parlare direttamente coi Per_2 proprietari per scusarmi dell'accaduto e sp e ora starò più attenta, anche se sono in un paesino deserto all'una del pomeriggio, so che non devo più abbassare di un secondo la guardia. Il mio cane non ha assolutamente colpa, non hanno mai colpa i cani, ero io che dovevo essere più forte e riuscire a tenerla. Inizierò ad uscire con uno alla volta e metterò la museruola a AK anche se non penso che una situazione del genere, piena di eventi sfortunati possa riaccadere (...)”. In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 18.9.2024, la convenuta ha dichiarato: “Io non so cosa stessero AR facendo (n.d. so solo che stavo guardando la bacheca del Paese. Poi ho sentito tanti cani abbaiare. Io avevo con me i miei due cani, li tenevo al guinzaglio. Io ero girata e non ho visto quando sono usciti. Poi io sono caduta sopra l'aiuola, poggiando un piede sul ghiaccio e sono caduta di schiena. Non sono stata trascinata e cadendo sono andata un metro in avanti. Con la mano destra tenevo l'altro cane, mentre ho perso il guinzaglio che tenevo nell'altra mano cui era legato Io ho visto che iniziavano a litigare e che il mio cane che era più Per_2 grand o la meglio… Io ho visto che che si stava prendendo con un Per_2 cane e ho visto la IG.ra che rientrava con gli altri suoi cani. Io ho Pt_4 aperto poi la bocca di e ho preso il cane che aveva in bocca e l'ho Per_2 Per_2 portato alla IGnora (con riferimento a precedent i di aggressività nei confronti di altri animali del cane AK, n.d.r.). Sì, era successo un anno prima, ma in una situazione differente. In quella occasione, i miei cani stavano uscendo dal cofano dell'auto e un IGnore stava giocando col suo cane, lanciando un oggetto di legno. Si trattava di un cane di piccola taglia e non lo ha ferito gravemente. Questa aggressione è dovuta alla presenza di un branco di cani e alla necessità di difendersi”. Ciò che emerge con chiarezza dalle stesse dichiarazioni rese sia prima del giudizio che in sede di interrogatorio dalla convenuta è che la si trovava a passeggio nel piccolo borghetto di Mazzanigo, il CP_1 bicato tra il centro abitato del Capoluogo comunale di Civezzano e il poco distante lago di Santa Colomba. La convenuta risultava momentaneamente distratta da quanto pubblicato nella bacheca del borghetto (di cui si vedono le fotografie sub doc. 22 fasc. att.) o, comunque, in prossimità della porta di ingresso 7 dell'abitazione degli attori. I due cani condotti dalla convenuta, entrambi di grossa taglia, privi di museruola e dotati di un guinzaglio di tipo “lungo”, erano improvvisamente richiamati dall'abbaiare dei cani di piccola taglia che si stavano apprestando ad un'uscita di casa, in ogni caso a pochi metri dalla bacheca. Emerge dal compendio probatorio in atti che il cane AK sfuggiva al controllo della convenuta e azzannava il CP_1 Persona_5
, nonostante i tentativi
[...] Parte_2 di impedire l'aggressione. CP_1
Giova considerare che in sede di interrogatorio formale l'attrice Pt_1 ha chiarito che l'aggressione è avvenuta mentre il marito
[...]
o di casa e che il guinzaglio usato da loro non aveva un sistema di allungamento, al contrario del guinzaglio della convenuta. Del resto, si era verificato anche un altro episodio in cui il cane di proprietà della convenuta aveva tentato di aggredire un altro animale domestico. Tale circostanza trova conferma in quanto dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale, nel corso del quale ha affermato che: “No, posso solo dire che i cani non si sono azzuffati perché il cane della ha preso subito in bocca il mio cane mentre io portavo gli altri tre CP_1 in ca la si è alzata mi ha detto che il suo cane quando vede CP_1 cani piccoli fa semp per lei non è un problema in quanto l'assicurazione ha sempre pagato;
vuol dire che ci sono stati altri episodi come questo” e dall'attore, sempre nel corso della prova per interpello, in cui ha asserito che:
“Senz'altro passava di lì, io ho aperto la porta e subito un cagnolino mi è passato tra le gambe e mi è spuntato il cane della che diceva che fa sempre così con CP_1
i cani piccoli;
i miei cani li teneva mia moglie al guinzaglio e me li stava passando mentre io mi abbottonavo la giacca e due dei miei cani sono stati portati dentro in casa, l'altro è rimasto sulla porta e uno è stato attaccato”. “Posso solo dire che è uscito un solo cane e probabilmente ha abbaiato come faceva solitamente quando usciamo, era esuberante e quando vedeva una persona le correva incontro, ma non per aggredirla. E'stato il cane della a farmi cadere a terra”. “Non c'è CP_1 stata alcuna colluttazione, è stato il c a prendere in bocca il mio CP_1 cane con forza e non lo mollava più e gridava “ enso di mollare la presa”. Si deve concludere che l'evento del 15 Febbraio 2022, che ha condotto al decesso del cane , certificato dall'esito dell'esame autoptico (si Per_4
v. doc. all. 5 fas , deve ritenersi causato per intero dalla imprudente condotta della convenuta la quale, CP_1 contravvenendo alle ordinarie regole prudenza ha, sia pure involontariamente, creato le premesse dell'incidente, assumendo un atteggiamento colposo di tipo omissivo. In particolare, dall'autopsia risulta che “le lesioni anatomo-patologiche sono compatibili con un evento traumatico che ha determinato in sequenza le lesioni a livello cutaneo, sottocutaneo e muscolare, le fratture costali, la lacerazione del parenchima polmonare, l'emorragia intratoracica e lo shock ipovolemico, causa determinante della morte dell'animale”. 8 Non assumono rilievo sul piano probatorio le circostanze meteorologiche descritte dalla convenuta e smentite dagli attori, atteso che risulta alquanto probabile che un cane di grossa taglia, nel corso di un alterco con un altro animale, per giunta di piccole dimensioni, possa trascinare il proprio padrone, facendolo cadere a terra nella foga del momento. Non emergono elementi cui ancorare una eventuale dosimetria della colpa a carico degli attori a titolo di concorso, poiché nella descrizione dei fatti e nella ricostruzione della loro dinamica, risulta che la causazione dell'evento infausto, dato dal ferimento e dalla successiva morte del CH , sia riconducibile all'aggressione Per_4 perpetrata dal cane di pro ella convenuta nei confronti di quello di proprietà degli attori mentre uscivano di casa, essendo il cane della di stazza molto più grande di quella del cane degli attori e CP_1 do, dunque, di un maggior controllo, anche in ragione di un riferito e non contestato precedente episodio in cui lo stesso cane aveva mostrato atteggiamenti analoghi nei confronti di altro animale domestico. Preme, infatti, considerare che l'art. 2052 c.c. contempla una responsabilità per i danni cagionati dagli animali in custodia fondata sullo stretto rapporto di causalità ovvero il danno deve essere la conseguenza di un fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi moto o atto dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo (cfr. Cass. Civ., sent. n. 778 del 1979 e 261 del 1977), con conseguente radicarsi della responsabilità del proprietario anche quando un animale arreca danno ad un altro animale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1188 del 1963). Ciò permette di evitare ogni ulteriore considerazione in ordine all'aggressività dei HI e alla capacità degli stessi di trascinare a terra un uomo adulto in condizioni normali di peso e salute, alle condizioni meteo del momento del fatto e alla presenza di ghiaccio o brina sul luogo dell'incidente, trattandosi di fatti di portata secondaria, non rilevanti nella sua causazione.
5.2. Ciò posto in termini di an debeatur, giova considerare il diverso profilo della riconoscibilità di un danno risarcibile e individuare i criteri per procedere ad una sua liquidazione. In ordine al quantum risarcitorio, occorre tenere conto dell'orientamento emergente dalle non poche pronunce, susseguitesi in materia di perdita di animale da affezione, emesse dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n. 13612, Cassazione civile sez. VI, 23/10/2018, n.26770, Cassazione civile sez. VI, 4/05/2017, n. 10799, Cassazione civile sez. III, 25/05/2017, n. 13176, Cassazione civile sez. III, 26/07/2017, n. 18379, Cassazione civile sez. III, 26/07/2017, n. 18380). 9 Analizzando detti precedenti, l'orientamento prevalente è espresso dalla Cass. Civ. sez. VI, sentenza n. 26770/2018, secondo cui: “Il ferimento dell'animale d'affezione a seguito del fatto illecito altrui non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla «qualità della vita»”. La giurisprudenza di merito ha, invece, affermato che: “Il rapporto d'affezione con l'animale domestico assume un valore sociale tale da elevarlo al rango di diritto inviolabile della persona umana ai sensi degli artt 2, 32 e 42 Cost. In questa prospettiva, il rapporto tra padrone e animale d'affezione è stato riconosciuto come “espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art 2 Cost” (cfr. Trib. VE 17.12.2020, n. 1936; Trib. Torino, App., 29.10.2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18.10.2009, n. 499; Trib. Parma, sez. I, 2.05.2018, n. 605). Anche il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2841 del 2019, ha riconosciuto che: “Il dolore per la perdita del proprio cane … che va a ledere la sfera emotiva del padrone, costituisce un danno che va risarcito, come affermato dalla giurisprudenza sul punto che rileva come sia “…rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicchè non possa considerarsi come futile la perdita dell'animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito”, il danno derivante da perdita da animale da compagnia è risarcibile, posto che “il rapporto tra padrone e animale d'affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelata dall'art 2 Cost. (Trib di Arezzo n. 940/2017). E' stato riconosciuto inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione anche in assenza di condotte costituenti reato, proprio valorizzando il particolare rapporto che si instaura tra essere umano ed animali domestici che non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi e che si inserisce tra quelle attività realizzatrice della persona che la Carta costituzionale tutela all'art 2 (Trib. Vicenza n. 24/2017)”. Sono emersi, dunque, orientamenti che hanno riconosciuto la risarcibilità di tale voce di danno, sul presupposto che il rapporto tra l'essere umano e il cane deve ritenersi tutelato dalla Costituzione, quale attività realizzatrice della persona in un contesto di mutata coscienza sociale, nonché dal Trattato dell'Unione europea che impone di tenere conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, cui raccordare una lesione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 42 Cost., da leggere in combinato disposto con l'art. 17 della
10 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il fondamento costituzionale cui ancorare il pregiudizio non patrimoniale ha trovato un primo formale riconoscimento nelle sentenze note come di “San Martino”, ovvero le sentenze “gemelle” delle SS.UU. sul danno biologico (nn. 26972-26975/2008), secondo cui il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è unitario e va risarcito come tale. Le ricorrenti definizioni dei “tipi” di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale) hanno valenza meramente descrittiva. Inoltre, il danno morale, ovvero la sofferenza psichica di carattere interiore (patema d'animo o “pretium doloris“) va risarcito solo come conseguenza della commissione di un reato (ex art. 185 c.p.). Infine, il danno esistenziale, ovvero ogni pregiudizio di “natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile” che l'illecito “provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno“, dimostrabile “attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso”, va risarcito solo nell'ipotesi in cui vengano in rilievo interessi di rango costituzionale. Nel caso che ci occupa, il riconoscimento di un pregiudizio non patrimoniale nella sfera giuridica degli attori non si trae solo da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ma anche da una interpretazione più aderente al dato testuale del citato disposto che riconosce, comunque, la liquidazione del danno cd. morale a fronte di una condotta costituente reato ai sensi dell'art. 185 c.p. In particolare, è stata condannata al pagamento di AR una multa in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81, c. 1, 590, c. 1, c.p., poiché in qualità di proprietaria del cane di grossa taglia Per_3
“nel corso di un'aggressione da cui è derivata la morte del
[...] ahua, provocava un trauma contusivo violento al bacino , alla Per_4 spalla e al braccio destro a e una reazione ansioso-depressiva in Parte_2
” (si v. decr condanna emesso dal GIP di Parte_1
Gennaio 2022, sub. doc. 26). Alla luce di tali considerazioni va accolta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori avente ad oggetto il pregiudizio patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione in conseguenza del fatto illecito della convenuta rilevante ai sensi dell'art. 2052 e dell'art. 2059 c.c. Sotto il profilo probatorio, nel caso che ci occupa, oltre alla riconosciuta illiceità sul piano penale della condotta assunta dalla
è stata raggiunta la prova della ricostruzione del sinistro e CP_1 otta lesiva posta in essere dal convenuto per le ragioni
11 esposte al § 5.1., nonché del legame affettivo avuto dagli attori con il proprio cagnolino. Sul punto, soccorrono in ambito istruttorio, gli esiti delle prove testimoniali espletate nel corso dell'udienza del 18 Settembre 2024, che hanno confermato il forte legame affettivo della con i propri cani. Pt_1
Del resto, la presenza di un forte legame affettivo con l'animale è attestata dal fatto che, in sede di interrogatorio formale, l'attrice lo ha definito “il mio figlio peloso”, nonché dalla documentazione sanitaria allegata agli atti e dalle foto prodotte sub doc. 24 del fascicolo attoreo, dalle quali risulta la condivisione di plurimi momenti della vita quotidiana con i propri cagnolini da parte di entrambi gli attori. Una volta ammessa la possibilità di inquadrare il danno per perdita dell'animale d'affezione come danno non patrimoniale risarcibile, restano da definire le modalità della liquidazione. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6572 del 2006 aveva previsto espressamente che il cd. danno esistenziale potesse essere provato per testimonianza o in via documentale o anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, purché nel processo emergessero i cambiamenti peggiorativi derivanti dall'illecito. Nel caso che è stato dedotto in giudizio, la relazione allegata dagli attori non è parsa idonea a dimostrare l'insorgenza di un danno di tipo biologico permanente a carico dell'attrice ma può essere ritenuta Pt_1 sufficiente per l'indicazione di ele indiziari utili a far ritenere presuntivamente provata la sussistenza di un nesso di causa tra la morte del cucciolo e il danno subito dalla persona. La sussistenza di tale danno appare, dunque, comprovata alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria. Per quanto concerne la liquidazione, il criterio adottato dalle Corti che riconoscono il danno da perdita dell'animale d'affezione è sempre equitativo, benché venga dalle stesse declinato in modo diverso. Un primo orientamento accede ad una liquidazione pura, talvolta unendo la categoria del danno patrimoniale con quella non patrimoniale. I parametri usati per la traduzione monetaria della lesione tengono conto della tipologia del rapporto con l'animale (ad esempio se vive in casa con la famiglia), dell'esistenza di altri animali da compagnia (in tal caso il risarcimento viene diminuito proporzionalmente), della durata del rapporto uomo-animale e dell'età del padrone. Tale danno deve essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della profonda affezione per l'animale di 28 mesi di età (si v. libretto sanitario di e passaporto sub. doc. 1 del fascicolo attoreo), con una Per_4 aspettativa di vita di almeno altri dieci anni, secondo elementi notori. Si stima equo, pertanto, riconoscere e liquidare il danno non patrimoniale subito dagli attori nella misura complessiva di Euro 4.000,00 ciascuno, per un totale di Euro 10.000,00, partendo da un 12 valore dell'animale oscillante tra gli Euro 500,00 e gli Euro 1.000,00 e un'aspettativa media di vita di circa nove-dieci anni. Detto importo comprende la rivalutazione monetaria e gli interessi legali medio tempore maturati, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno- è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 cod civ., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20889 del 2018; n. 10089 del 1995 e n. 10089 del 1998). A tali somme occorre aggiungere l'importo di Euro 134,20, per le spese di autopsia per come documentate, sostenute da (si v. doc. Parte_1
16); Euro 94,82 per spese mediche sostenute da;
Euro Parte_2
60,00 per spese di colloquio psicoterapeutico di (si v. doc. Parte_1
20); Euro 11,30 per farmaci di (si v li somme Parte_1 sono dovute a titolo di dann le sul quale computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, ossia dalla data del sinistro il 15 Febbraio 2021 sino al saldo effettivo. Non si ritengono sussistenti, invece, i presupposti per procedere alla liquidazione delle ulteriori voci di danno indicate dagli attori, poiché prive di supporto sul piano probatorio. In particolare, la richiesta di liquidazione degli esborsi calcolati a forfait per la cura e il mantenimento del cane, non è meritevole di accoglimento in quanto indeterminata e priva di riscontro documentale. Inoltre, in mancanza di prova di altri pregiudizi di tipo morale, che impedisce la personalizzazione e l'ulteriore valorizzazione del danno patito dagli attori, si ritiene che il danno non patrimoniale sopra riconosciuto assorba il danno biologico in ragione della lettura unitaria prevista dalla giurisprudenza di legittimità (si v. Cass. Civ., sent. n. 14364 del 2019).
6. Parte convenuta ha chiesto di essere manlevata dalla propria assicurazione con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Questo Giudicante, ritiene che la garanzia sia operante, atteso che il danno cagionato a parte attorea rientra nell'ampio alveo della responsabilità civile inclusa nella polizza. L'accertamento di responsabilità a carico della convenuta e la richiesta di manleva e indennizzo diretto nei confronti della propria assicurazione, comporta la condanna di questa nei termini e condizioni previsti dalla polizza stessa prodotta in giudizio.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo 13 complessivo di Euro 5.341,00 di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.701,00 per quella decisoria, nonché Euro 264,00 a titolo di esborsi, tenuto conto delle controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi. Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.). Nel caso di specie la nota spese non reca tale esborso, sicché l'importo non è liquidabile a fronte della mancata prova di tale spesa da parte degli attori. Non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c., per come richiesto dalla convenuta, il quale sottende la soccombenza della parte che, allo stato, non sussiste (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4212 del 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta alla responsabilità esclusiva della convenuta;
AR
2) condanna, per l'effetto, la parte con , al AR pagamento, in favore degli attori, della somma ro 4.000,00 per ciascun attore), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in cui ritenersi inclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria per come precisato in narrativa, e della somma di Euro 300,32, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dall'evento dannoso del 15.2.2022 fino all'effettivo saldo;
3) condanna la parte convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli attori delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.341,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IV e CPA, se dovuti, come per legge;
4) dichiara l'obbligo della terza chiamata di tenere indenne la convenuta dal pagamento delle somme indicate al punto 2) del dispositivo, in favore di parte attorea, stante l'operatività della garanzia per come chiarito in motivazione;
14 5) rigetta la domanda di parte convenuta di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Trento, il 14 Giugno 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2617/2022 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
dall arolli C.F._2 ché elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultima in Lavis (TN), Piazza San Gallo n. 23, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attori - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), rappresentata e AR C.F._3 difeso dall'Avv.ta Maria Rosa Visintin ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via A. Pranzelores n. 87, come da procura allegata alla comparsa di costituzione,
- Convenuta - E P. Iva ), in persona del Controparte_2 P._1 ata e d Tito Boscarolli ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Bolzano, in Via Orazio n. 33, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
- Terza chiamata -
1 OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2052 c.c. per perdita di animale da affezione
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione gli attori hanno dedotto:
- che, in data 15.02.2021 alle ore 13.15 circa, in località Civezzano, Strada Mazzanigo, , stava uscendo di casa per portare a Parte_2 passeggio il piccola taglia e razza HI, il quale, assieme ad altri tre cagnolini della stessa razza, era di proprietà della signora Pt_1
- che, ap uori dall'uscio di casa, il cane, che si trovava legato al guinzaglio insieme agli altri tre, veniva aggredito da un cane di grossa taglia di proprietà di , che lo stava portando a AR passeggio assieme ad un altro cane delle stesse dimensioni;
- che, il cane aggressore trascinava a terra la e faceva cadere al CP_1 suolo anche il Pt_2
- che, nonostan ntativo della una volta rialzatasi, di aprire CP_1 la bocca del proprio cane che stava azzannando il HI, nonché della proprietaria di quest'ultimo, la quale, sopraggiunta Parte_1 dall'interno dell'abitazione, cercav dal morso il corpo del proprio cane RO, questo perdeva molto sangue e veniva trasportato con la massima celerità presso l'ambulatorio veterinario di Martignano;
- che, ivi giunto, il medico non poteva che constatarne il decesso e la salma dello sfortunato animale veniva trasportata presso l'Istituto zooprofilattico in Trento per l'autopsia (v. all. docc.
2-5 fasc. attoreo);
- che, oltre alla perdita dell'animale, il nella caduta, si trovava Pt_2 danneggiata la giacca (v. all. doc. 6 fasc. eo) e riportava un trauma contusivo violento al bacino, alla spalla e al braccio destro come refertato da certificazione medica (v. all. doc. 7 fasc. attoreo);
- che, due giorni dopo l'accaduto, la inviava una email al legale CP_1 degli attori, comunicando di aver o il sinistro alla propria assicurazione, riconoscendo tutte le circostanze di fatto sopra riportate (v. all. doc. 8 fasc. attoreo);
- che, in data 19.2.2021, veniva inviata lettera di messa in mora alla e, per conoscenza, alla sua assicurazione (v. CP_1 Controparte_2 fasc. attoreo);
- che, in data 23.07.2021, l'Assicurazione proponeva la liquidazione del danno in Euro 320,00 per il signor ed Euro 368,00 per la signora Pt_2
importi che non venivano ti dagli attori perché ritenuti Pt_1 icienti (v. docc. 12-13 fasc. attoreo);
2 - che, in entrambe le liquidazioni si deduceva una responsabilità al 50 per cento per l'accaduto a carico degli attori;
- che, il legale degli attori inviava al difensore della convenuta una pec dd. 4.11.2021 (v. all. doc. 14) ove veniva quantificato nuovamente il danno, integrato da quello non patrimoniale subito dalla così Pt_1 come individuato dalla perizia del dott. (v. all. doc. 15 fasc. Per_1 att.);
- che, detta quantificazione si estrinsecava nei seguenti termini: Euro 134,20 per spese di autopsia (v. all. doc. 16 fasc. att.), Euro 224,82 per spese mediche sostenute dal (v. all. doc. 17 fasc. att.), Euro 50,00 Pt_2 per rimborso danni alla gia l signor (v. all. doc. 6); Euro Pt_2
300,00 per danno biologico sofferto dal sig (v. all. docc. 7-18); Pt_2
Euro 500,00 per esborsi e costi determinati a t sopportati per la cura e mantenimento del cane mentre era in vita e/o comunque per l'acquisto di un altro cane;
Euro 18.136,00 per danno psichico, biologico e/o morale e/o perdita di affezione subito dalla signora Pt_1
(v. all. doc. 19 fasc. att.), Euro 60,00 per spese di coll psicoterapeutico (v. all. doc. 20 fasc. att.), Euro 870,00 per spese per la perizia psichiatrica (v. all. doc. 21 fasc. att.) ed Euro 11,30 per farmaci (v. all. doc. 22 fasc. att.);
- che, nel tentativo di risolvere stragiudizialmente la controversia, veniva stipulata una convenzione di negoziazione assistita, la quale aveva esito negativo (v. all. doc. 23 fasc. att.);
- che, la domanda di risarcimento dei danni veniva proposta secondo i criteri di responsabilità civile previsti dagli artt. 2043,. 2052 e 2059 c.c. Sulla base di tali premesse, la difesa degli attori ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità della signora ex AR art. 2059 c.c. e/o 2052 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. per a el cane RO di proprietà della signora e provocato la caduta a terra Parte_1 del signor e, per l'effet la al pagamento in favore del Parte_2 signor degli importi di euro 94,82 euro per spese mediche sostenute, Parte_2
50,00 so danni alla giacca, 300,00 euro per danno biologico ed in favore della signora degli importi di euro 134,20 euro per spese di Parte_1 autopsia, 500,00 eu e costi a forfait determinati sopportati per la cura e mantenimento del cane mentre era in vita e/o per l'acquisto di un nuovo cane, 18.136,00 euro per danno psichico, biologico e/o morale e/o perdita di affezione, 60,00 euro per spese di colloquio psicoterapeutico, 870,00 euro per spese per la perizia psichiatrica ed euro 11,30 per farmaci o alle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia – anche in via equitativa - in favore degli odierni attori….in ogni caso condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di causa, diritti ed onorari di avvocato, oltre ad IV, 4 % CNPA, spese generali come per legge”. 3 2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale ha eccepito:
- che, la dinamica riferita dagli attori doveva ritenersi del tutto divergente rispetto alla realtà dei fatti, ove si assisteva, anziché ad un'aggressione subita dal cane RO di proprietà dell'attrice a Pt_3 un attacco da parte dello stesso nei confronti del cane di propr la convenuta, di nome e di razza Persona_2 Persona_3
- che, quest'ultima, revedibile di piccola taglia e dalla reazione del proprio cane, di stazza notevolmente superiore, complice anche il terreno ghiacciato, avrebbe perso il guinzaglio e sarebbe scivolata al suolo, non potendo evitare che l' azzannasse il CH, con le conseguenze note;
Persona_3
- che, la convenuta nega che il sarebbe finito al suolo per effetto Pt_2 dell'impeto del proprio cane, causa dell'improvviso “strappo” effetto dell'aggressione da parte del malcapitato cane RO;
- che, dopo avere negato alcuna responsabilità quanto all'accaduto, essa invoca la congruità della somma offerta a titolo risarcitorio dalla propria assicurazione, contesta la quantificazione dei danni così come proposta dagli attori e, in via subordinata, sostiene che l'incidente si è verificato per un concorso di colpa da parte di tutti i soggetti coinvolti, asserendo di essere in presenza di un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da parte degli attori;
- che, la parte convenuta conferma l'esito negativo delle trattative per la composizione stragiudiziale della controversia e chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere manlevata in ipotesi di condanna al risarcimento dei danni nei confronti degli attori. La parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni, che si riportano testualmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ex adverso formulata: In via preliminare: - autorizzare la sig.ra
CF. , nata il [...] a [...] C.F._3 ivezza pi, nr. 20 a chiamare in giudizio in propria manleva la compagnia assicurativa ovvero in Controparte_2 persona del legale rappresentante pt, con sede legale in 34132, ia Machiavelli n. 4, C.F. e Registro Imprese della VE UL P._1
P.IV , iscritta all'Albo delle imprese di P.IV_2 riassicurazione n. 1.00050, con la quale ha stipulato polizza di assicurazione abitazione con numero di contratto G289730/0100, e per l'effetto della chiamata a garanzia, disporre la posticipazione della data dell'udienza. Nel merito: In via principale: - Per i motivi meglio espressi in narrativa, rigettare le richieste avanzate dagli attori sig.ri e perché infondate in fatto ed in Parte_2 Parte_1 diritto. - Accerta r egli attori nella causazione del sinistro. - In via subordinata: Accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale degli attori ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro, con ogni conseguenza in 4 ordine alle pretese risarcitorie attoree. - In ogni caso, ove venisse ritenuta sussistente la responsabilità dell'attrice della sig.ra C.F. AR
, anche ex art. 1227 nlevata C.F._3 icurativa, ovvero in persona del legale Controparte_2 rappresentante pt, con sede legale in 34132, ia Machiavelli n. 4, C.F. e Registro Imprese della VE UL , P.IV P._1
iscritta all'Albo delle imprese di assicu razione n. P.IV_2
a polizza di assicurazione abitazione con numero di contratto G289730/0100”.
3. Si è costituita in giudizio la terza chiamata, la quale ha eccepito:
- che, non ha negato la sussistenza della copertura assicurativa in favore della convenuta ed ha contestato la prospettazione della dinamica dell'incidente fornita dagli attori;
- che, l'incidente non sarebbe stato determinato da un'aggressione da parte del cane di proprietà della bensì da un improvviso CP_1 quanto imprevisto attacco da part tro CH, senza che alcuna negligenza o imprudenza si potesse attribuire alla convenuta oltretutto incolpevolmente scivolata sul ghiaccio in CP_1
del fatto;
- che, in via subordinata, si contesta la quantificazione del danno così come prospettata dagli attori e si sottolinea la sussistenza, in ogni caso, di un concorso di colpa degli attori medesimi, i quali avrebbero a loro volta perso il controllo dei loro cani. La terza chiamata ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ex adverso formulata: Nel merito: rigettare, perché infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti dedotti in narrativa, le domande avanzate dagli attori: In subordine: accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale degli attori ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro, con ogni conseguenza in ordine alla riduzione proporzionale delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove per interpello e testimoniali. Con ordinanza del 18 Settembre 2024, questo Giudice ha rigettato la richiesta di CTU articolata dagli attori, in quanto non necessaria ai fini del decidere ed ha rinviato all'udienza del 22 Gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, stante il rito applicabile ratione temporis. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4.1. Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed
5 eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nelle comparse di costituzione e risposta;
in particolare, parte attorea ha contestato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (cd. responsabilità aggravata) formulata dal convenuto.
5. Ciò posto, la domanda è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
5.1. L'oggetto della presente controversia è costituito, in primis, dall'accertamento della responsabilità in ordine alla causazione dell'evento della morte del cane , verificatasi a seguito delle ferite Per_4 dallo stesso riportate in occasio colluttazione con altro animale, in data 15 Febbraio 2022, in località Mazzanigo, nel Comune di Civezzano. Trattandosi di un incidente occorso durante la conduzione di cani da parte dei rispettivi padroni/custodi, bisogna tenere conto di quanto stabilito, sia pure a livello regolamentare, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 6 Agosto 2013, la quale, all'art. 1 co. 3, stabilisce: “Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a ) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b ) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive”. Vale la pena di soggiungere che l'ordinanza appena citata, dettata per motivi contingibili e urgenti, è stata annualmente prorogata fino al 6 Agosto 2025, in ragione della frequenza di tali accadimenti. Risulta dalla documentazione di causa che, a seguito dell'accaduto, si è svolto avanti all'intestato Tribunale un processo penale a carico della convenuta , il quale è stato definito con l'emissione AR di un decr na ex art. 460 c.p.p. n. 35 del 2022, non fatto oggetto di opposizione per il delitto p. e p. dagli artt. 81, c. 1 e 590, c.1 c.p.p. A tali premesse, occorre aggiungere che la stessa parte convenuta ha inviato, nell'immediatezza dell'evento dannoso, ossia in data 17.2.2022, una email (v. all. doc. 8 fasc. att.), di cui ella non ha mai disconosciuto l'autenticità, in cui ha affermato quanto di seguito testualmente riportato: “(…) Io stavo passeggiando ed attraversando Mazzanigo, con i miei due cani al guinzaglio, si erano fermati ad annusare proprio di fronte alla loro porta, io perciò stavo dando le spalle perché guardavo i miei cani, sentendo aprire una porta 6 mi sono girata ed ho visto uscire dei chihuaha, neanche il tempo di rendermene conto che ero per terra, non è una scusante però mi permetto di sottolinearlo. Ho urlato di riportarli in casa mentre da terra cercavo di tenerli ma essendo la porta a poco più di 4 metri e complice il guinzaglio lungo e la grandezza dei cani sono arrivati da loro in un battito di ciglia. Il maschio fortunatamente è ancora cucciolo e lo abbiamo sempre seguito e fatto socializzare. la abbiamo adottato che aveva già un Per_2 anno e mezzo e non sappiamo com assato il tempo in cui non era con noi, stiamo ancora imparando a conoscerla, sappiamo che ha un elevato predatorio e che appena vede qualcosa di piccolo muoversi si agita. Fino ad adesso più che tenerla al guinzaglio non pensavo di dover prendere precauzioni aggiuntive per evitare situazioni del genere. Ieri sono stata all'Asl veterinaria ed ho parlato con il veterinario e ci sarà un percorso da fare con volevo parlare direttamente coi Per_2 proprietari per scusarmi dell'accaduto e sp e ora starò più attenta, anche se sono in un paesino deserto all'una del pomeriggio, so che non devo più abbassare di un secondo la guardia. Il mio cane non ha assolutamente colpa, non hanno mai colpa i cani, ero io che dovevo essere più forte e riuscire a tenerla. Inizierò ad uscire con uno alla volta e metterò la museruola a AK anche se non penso che una situazione del genere, piena di eventi sfortunati possa riaccadere (...)”. In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 18.9.2024, la convenuta ha dichiarato: “Io non so cosa stessero AR facendo (n.d. so solo che stavo guardando la bacheca del Paese. Poi ho sentito tanti cani abbaiare. Io avevo con me i miei due cani, li tenevo al guinzaglio. Io ero girata e non ho visto quando sono usciti. Poi io sono caduta sopra l'aiuola, poggiando un piede sul ghiaccio e sono caduta di schiena. Non sono stata trascinata e cadendo sono andata un metro in avanti. Con la mano destra tenevo l'altro cane, mentre ho perso il guinzaglio che tenevo nell'altra mano cui era legato Io ho visto che iniziavano a litigare e che il mio cane che era più Per_2 grand o la meglio… Io ho visto che che si stava prendendo con un Per_2 cane e ho visto la IG.ra che rientrava con gli altri suoi cani. Io ho Pt_4 aperto poi la bocca di e ho preso il cane che aveva in bocca e l'ho Per_2 Per_2 portato alla IGnora (con riferimento a precedent i di aggressività nei confronti di altri animali del cane AK, n.d.r.). Sì, era successo un anno prima, ma in una situazione differente. In quella occasione, i miei cani stavano uscendo dal cofano dell'auto e un IGnore stava giocando col suo cane, lanciando un oggetto di legno. Si trattava di un cane di piccola taglia e non lo ha ferito gravemente. Questa aggressione è dovuta alla presenza di un branco di cani e alla necessità di difendersi”. Ciò che emerge con chiarezza dalle stesse dichiarazioni rese sia prima del giudizio che in sede di interrogatorio dalla convenuta è che la si trovava a passeggio nel piccolo borghetto di Mazzanigo, il CP_1 bicato tra il centro abitato del Capoluogo comunale di Civezzano e il poco distante lago di Santa Colomba. La convenuta risultava momentaneamente distratta da quanto pubblicato nella bacheca del borghetto (di cui si vedono le fotografie sub doc. 22 fasc. att.) o, comunque, in prossimità della porta di ingresso 7 dell'abitazione degli attori. I due cani condotti dalla convenuta, entrambi di grossa taglia, privi di museruola e dotati di un guinzaglio di tipo “lungo”, erano improvvisamente richiamati dall'abbaiare dei cani di piccola taglia che si stavano apprestando ad un'uscita di casa, in ogni caso a pochi metri dalla bacheca. Emerge dal compendio probatorio in atti che il cane AK sfuggiva al controllo della convenuta e azzannava il CP_1 Persona_5
, nonostante i tentativi
[...] Parte_2 di impedire l'aggressione. CP_1
Giova considerare che in sede di interrogatorio formale l'attrice Pt_1 ha chiarito che l'aggressione è avvenuta mentre il marito
[...]
o di casa e che il guinzaglio usato da loro non aveva un sistema di allungamento, al contrario del guinzaglio della convenuta. Del resto, si era verificato anche un altro episodio in cui il cane di proprietà della convenuta aveva tentato di aggredire un altro animale domestico. Tale circostanza trova conferma in quanto dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale, nel corso del quale ha affermato che: “No, posso solo dire che i cani non si sono azzuffati perché il cane della ha preso subito in bocca il mio cane mentre io portavo gli altri tre CP_1 in ca la si è alzata mi ha detto che il suo cane quando vede CP_1 cani piccoli fa semp per lei non è un problema in quanto l'assicurazione ha sempre pagato;
vuol dire che ci sono stati altri episodi come questo” e dall'attore, sempre nel corso della prova per interpello, in cui ha asserito che:
“Senz'altro passava di lì, io ho aperto la porta e subito un cagnolino mi è passato tra le gambe e mi è spuntato il cane della che diceva che fa sempre così con CP_1
i cani piccoli;
i miei cani li teneva mia moglie al guinzaglio e me li stava passando mentre io mi abbottonavo la giacca e due dei miei cani sono stati portati dentro in casa, l'altro è rimasto sulla porta e uno è stato attaccato”. “Posso solo dire che è uscito un solo cane e probabilmente ha abbaiato come faceva solitamente quando usciamo, era esuberante e quando vedeva una persona le correva incontro, ma non per aggredirla. E'stato il cane della a farmi cadere a terra”. “Non c'è CP_1 stata alcuna colluttazione, è stato il c a prendere in bocca il mio CP_1 cane con forza e non lo mollava più e gridava “ enso di mollare la presa”. Si deve concludere che l'evento del 15 Febbraio 2022, che ha condotto al decesso del cane , certificato dall'esito dell'esame autoptico (si Per_4
v. doc. all. 5 fas , deve ritenersi causato per intero dalla imprudente condotta della convenuta la quale, CP_1 contravvenendo alle ordinarie regole prudenza ha, sia pure involontariamente, creato le premesse dell'incidente, assumendo un atteggiamento colposo di tipo omissivo. In particolare, dall'autopsia risulta che “le lesioni anatomo-patologiche sono compatibili con un evento traumatico che ha determinato in sequenza le lesioni a livello cutaneo, sottocutaneo e muscolare, le fratture costali, la lacerazione del parenchima polmonare, l'emorragia intratoracica e lo shock ipovolemico, causa determinante della morte dell'animale”. 8 Non assumono rilievo sul piano probatorio le circostanze meteorologiche descritte dalla convenuta e smentite dagli attori, atteso che risulta alquanto probabile che un cane di grossa taglia, nel corso di un alterco con un altro animale, per giunta di piccole dimensioni, possa trascinare il proprio padrone, facendolo cadere a terra nella foga del momento. Non emergono elementi cui ancorare una eventuale dosimetria della colpa a carico degli attori a titolo di concorso, poiché nella descrizione dei fatti e nella ricostruzione della loro dinamica, risulta che la causazione dell'evento infausto, dato dal ferimento e dalla successiva morte del CH , sia riconducibile all'aggressione Per_4 perpetrata dal cane di pro ella convenuta nei confronti di quello di proprietà degli attori mentre uscivano di casa, essendo il cane della di stazza molto più grande di quella del cane degli attori e CP_1 do, dunque, di un maggior controllo, anche in ragione di un riferito e non contestato precedente episodio in cui lo stesso cane aveva mostrato atteggiamenti analoghi nei confronti di altro animale domestico. Preme, infatti, considerare che l'art. 2052 c.c. contempla una responsabilità per i danni cagionati dagli animali in custodia fondata sullo stretto rapporto di causalità ovvero il danno deve essere la conseguenza di un fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi moto o atto dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo (cfr. Cass. Civ., sent. n. 778 del 1979 e 261 del 1977), con conseguente radicarsi della responsabilità del proprietario anche quando un animale arreca danno ad un altro animale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1188 del 1963). Ciò permette di evitare ogni ulteriore considerazione in ordine all'aggressività dei HI e alla capacità degli stessi di trascinare a terra un uomo adulto in condizioni normali di peso e salute, alle condizioni meteo del momento del fatto e alla presenza di ghiaccio o brina sul luogo dell'incidente, trattandosi di fatti di portata secondaria, non rilevanti nella sua causazione.
5.2. Ciò posto in termini di an debeatur, giova considerare il diverso profilo della riconoscibilità di un danno risarcibile e individuare i criteri per procedere ad una sua liquidazione. In ordine al quantum risarcitorio, occorre tenere conto dell'orientamento emergente dalle non poche pronunce, susseguitesi in materia di perdita di animale da affezione, emesse dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n. 13612, Cassazione civile sez. VI, 23/10/2018, n.26770, Cassazione civile sez. VI, 4/05/2017, n. 10799, Cassazione civile sez. III, 25/05/2017, n. 13176, Cassazione civile sez. III, 26/07/2017, n. 18379, Cassazione civile sez. III, 26/07/2017, n. 18380). 9 Analizzando detti precedenti, l'orientamento prevalente è espresso dalla Cass. Civ. sez. VI, sentenza n. 26770/2018, secondo cui: “Il ferimento dell'animale d'affezione a seguito del fatto illecito altrui non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla «qualità della vita»”. La giurisprudenza di merito ha, invece, affermato che: “Il rapporto d'affezione con l'animale domestico assume un valore sociale tale da elevarlo al rango di diritto inviolabile della persona umana ai sensi degli artt 2, 32 e 42 Cost. In questa prospettiva, il rapporto tra padrone e animale d'affezione è stato riconosciuto come “espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art 2 Cost” (cfr. Trib. VE 17.12.2020, n. 1936; Trib. Torino, App., 29.10.2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18.10.2009, n. 499; Trib. Parma, sez. I, 2.05.2018, n. 605). Anche il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2841 del 2019, ha riconosciuto che: “Il dolore per la perdita del proprio cane … che va a ledere la sfera emotiva del padrone, costituisce un danno che va risarcito, come affermato dalla giurisprudenza sul punto che rileva come sia “…rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicchè non possa considerarsi come futile la perdita dell'animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito”, il danno derivante da perdita da animale da compagnia è risarcibile, posto che “il rapporto tra padrone e animale d'affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelata dall'art 2 Cost. (Trib di Arezzo n. 940/2017). E' stato riconosciuto inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione anche in assenza di condotte costituenti reato, proprio valorizzando il particolare rapporto che si instaura tra essere umano ed animali domestici che non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi e che si inserisce tra quelle attività realizzatrice della persona che la Carta costituzionale tutela all'art 2 (Trib. Vicenza n. 24/2017)”. Sono emersi, dunque, orientamenti che hanno riconosciuto la risarcibilità di tale voce di danno, sul presupposto che il rapporto tra l'essere umano e il cane deve ritenersi tutelato dalla Costituzione, quale attività realizzatrice della persona in un contesto di mutata coscienza sociale, nonché dal Trattato dell'Unione europea che impone di tenere conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, cui raccordare una lesione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 42 Cost., da leggere in combinato disposto con l'art. 17 della
10 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il fondamento costituzionale cui ancorare il pregiudizio non patrimoniale ha trovato un primo formale riconoscimento nelle sentenze note come di “San Martino”, ovvero le sentenze “gemelle” delle SS.UU. sul danno biologico (nn. 26972-26975/2008), secondo cui il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è unitario e va risarcito come tale. Le ricorrenti definizioni dei “tipi” di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale) hanno valenza meramente descrittiva. Inoltre, il danno morale, ovvero la sofferenza psichica di carattere interiore (patema d'animo o “pretium doloris“) va risarcito solo come conseguenza della commissione di un reato (ex art. 185 c.p.). Infine, il danno esistenziale, ovvero ogni pregiudizio di “natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile” che l'illecito “provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno“, dimostrabile “attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso”, va risarcito solo nell'ipotesi in cui vengano in rilievo interessi di rango costituzionale. Nel caso che ci occupa, il riconoscimento di un pregiudizio non patrimoniale nella sfera giuridica degli attori non si trae solo da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ma anche da una interpretazione più aderente al dato testuale del citato disposto che riconosce, comunque, la liquidazione del danno cd. morale a fronte di una condotta costituente reato ai sensi dell'art. 185 c.p. In particolare, è stata condannata al pagamento di AR una multa in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81, c. 1, 590, c. 1, c.p., poiché in qualità di proprietaria del cane di grossa taglia Per_3
“nel corso di un'aggressione da cui è derivata la morte del
[...] ahua, provocava un trauma contusivo violento al bacino , alla Per_4 spalla e al braccio destro a e una reazione ansioso-depressiva in Parte_2
” (si v. decr condanna emesso dal GIP di Parte_1
Gennaio 2022, sub. doc. 26). Alla luce di tali considerazioni va accolta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori avente ad oggetto il pregiudizio patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione in conseguenza del fatto illecito della convenuta rilevante ai sensi dell'art. 2052 e dell'art. 2059 c.c. Sotto il profilo probatorio, nel caso che ci occupa, oltre alla riconosciuta illiceità sul piano penale della condotta assunta dalla
è stata raggiunta la prova della ricostruzione del sinistro e CP_1 otta lesiva posta in essere dal convenuto per le ragioni
11 esposte al § 5.1., nonché del legame affettivo avuto dagli attori con il proprio cagnolino. Sul punto, soccorrono in ambito istruttorio, gli esiti delle prove testimoniali espletate nel corso dell'udienza del 18 Settembre 2024, che hanno confermato il forte legame affettivo della con i propri cani. Pt_1
Del resto, la presenza di un forte legame affettivo con l'animale è attestata dal fatto che, in sede di interrogatorio formale, l'attrice lo ha definito “il mio figlio peloso”, nonché dalla documentazione sanitaria allegata agli atti e dalle foto prodotte sub doc. 24 del fascicolo attoreo, dalle quali risulta la condivisione di plurimi momenti della vita quotidiana con i propri cagnolini da parte di entrambi gli attori. Una volta ammessa la possibilità di inquadrare il danno per perdita dell'animale d'affezione come danno non patrimoniale risarcibile, restano da definire le modalità della liquidazione. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6572 del 2006 aveva previsto espressamente che il cd. danno esistenziale potesse essere provato per testimonianza o in via documentale o anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, purché nel processo emergessero i cambiamenti peggiorativi derivanti dall'illecito. Nel caso che è stato dedotto in giudizio, la relazione allegata dagli attori non è parsa idonea a dimostrare l'insorgenza di un danno di tipo biologico permanente a carico dell'attrice ma può essere ritenuta Pt_1 sufficiente per l'indicazione di ele indiziari utili a far ritenere presuntivamente provata la sussistenza di un nesso di causa tra la morte del cucciolo e il danno subito dalla persona. La sussistenza di tale danno appare, dunque, comprovata alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria. Per quanto concerne la liquidazione, il criterio adottato dalle Corti che riconoscono il danno da perdita dell'animale d'affezione è sempre equitativo, benché venga dalle stesse declinato in modo diverso. Un primo orientamento accede ad una liquidazione pura, talvolta unendo la categoria del danno patrimoniale con quella non patrimoniale. I parametri usati per la traduzione monetaria della lesione tengono conto della tipologia del rapporto con l'animale (ad esempio se vive in casa con la famiglia), dell'esistenza di altri animali da compagnia (in tal caso il risarcimento viene diminuito proporzionalmente), della durata del rapporto uomo-animale e dell'età del padrone. Tale danno deve essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della profonda affezione per l'animale di 28 mesi di età (si v. libretto sanitario di e passaporto sub. doc. 1 del fascicolo attoreo), con una Per_4 aspettativa di vita di almeno altri dieci anni, secondo elementi notori. Si stima equo, pertanto, riconoscere e liquidare il danno non patrimoniale subito dagli attori nella misura complessiva di Euro 4.000,00 ciascuno, per un totale di Euro 10.000,00, partendo da un 12 valore dell'animale oscillante tra gli Euro 500,00 e gli Euro 1.000,00 e un'aspettativa media di vita di circa nove-dieci anni. Detto importo comprende la rivalutazione monetaria e gli interessi legali medio tempore maturati, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno- è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 cod civ., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20889 del 2018; n. 10089 del 1995 e n. 10089 del 1998). A tali somme occorre aggiungere l'importo di Euro 134,20, per le spese di autopsia per come documentate, sostenute da (si v. doc. Parte_1
16); Euro 94,82 per spese mediche sostenute da;
Euro Parte_2
60,00 per spese di colloquio psicoterapeutico di (si v. doc. Parte_1
20); Euro 11,30 per farmaci di (si v li somme Parte_1 sono dovute a titolo di dann le sul quale computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, ossia dalla data del sinistro il 15 Febbraio 2021 sino al saldo effettivo. Non si ritengono sussistenti, invece, i presupposti per procedere alla liquidazione delle ulteriori voci di danno indicate dagli attori, poiché prive di supporto sul piano probatorio. In particolare, la richiesta di liquidazione degli esborsi calcolati a forfait per la cura e il mantenimento del cane, non è meritevole di accoglimento in quanto indeterminata e priva di riscontro documentale. Inoltre, in mancanza di prova di altri pregiudizi di tipo morale, che impedisce la personalizzazione e l'ulteriore valorizzazione del danno patito dagli attori, si ritiene che il danno non patrimoniale sopra riconosciuto assorba il danno biologico in ragione della lettura unitaria prevista dalla giurisprudenza di legittimità (si v. Cass. Civ., sent. n. 14364 del 2019).
6. Parte convenuta ha chiesto di essere manlevata dalla propria assicurazione con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Questo Giudicante, ritiene che la garanzia sia operante, atteso che il danno cagionato a parte attorea rientra nell'ampio alveo della responsabilità civile inclusa nella polizza. L'accertamento di responsabilità a carico della convenuta e la richiesta di manleva e indennizzo diretto nei confronti della propria assicurazione, comporta la condanna di questa nei termini e condizioni previsti dalla polizza stessa prodotta in giudizio.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo 13 complessivo di Euro 5.341,00 di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.701,00 per quella decisoria, nonché Euro 264,00 a titolo di esborsi, tenuto conto delle controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi. Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.). Nel caso di specie la nota spese non reca tale esborso, sicché l'importo non è liquidabile a fronte della mancata prova di tale spesa da parte degli attori. Non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c., per come richiesto dalla convenuta, il quale sottende la soccombenza della parte che, allo stato, non sussiste (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4212 del 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta alla responsabilità esclusiva della convenuta;
AR
2) condanna, per l'effetto, la parte con , al AR pagamento, in favore degli attori, della somma ro 4.000,00 per ciascun attore), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in cui ritenersi inclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria per come precisato in narrativa, e della somma di Euro 300,32, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dall'evento dannoso del 15.2.2022 fino all'effettivo saldo;
3) condanna la parte convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli attori delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.341,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IV e CPA, se dovuti, come per legge;
4) dichiara l'obbligo della terza chiamata di tenere indenne la convenuta dal pagamento delle somme indicate al punto 2) del dispositivo, in favore di parte attorea, stante l'operatività della garanzia per come chiarito in motivazione;
14 5) rigetta la domanda di parte convenuta di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Trento, il 14 Giugno 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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