TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 04/11/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1000 / 2024 promosso da +1 Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 CP_2
Oggi 4.11.25 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice +1, con l'avv. GANGEMI Parte_1
ANTONIO M., ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 16.10.25; le parti convenute, e già contumaci non Controparte_1 CP_3
sono comparsi.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1000/2024 r.g. promossa da,
,C.F. , Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GANGEMI ANTONIO M.,
RICORRENTI
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
E , C.F. CP_3 CodiceFiscale_3
RESISTENTI contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte ricorrente ha concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
ù
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002), osserva:
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 - dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso in opposizione ex art. 170 Dpr 115/2002 depositato in data 29.10.24 e ritualmente notificato ai resistenti, e in uno a Controparte_1 Parte_3
pedissequo decreto di fissazione udienza ex art. 281 decies ss. c.p.c. del
5.11.24 e del 6.3.25 (cfr. allegati al deposito di parte ricorrente del 10.3.25), abbia ad oggetto l'opposizione al decreto n. 4085 del 27.09.2024 di liquidazione del compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio, arch.
, emesso dal Tribunale di Locri, nell'ambito del giudizio CP_3
n.1437/2019 R.G. e comunicato a mezzo pec in data 30.09.2024 (all.1 parte ricorrente);
- rilevato, in particolare, come con tale provvedimento del 27.09.2024, il
Giudice, “vista la normativa vigente ed in particolare gli artt. 49 e ss. Del
DPR 115/2002, L. 319/80 e del D.M. 182/2002 (DM del 30 maggio 2002)” e precisato che “per legge una vacazione corrisponde a n.2 ore di lavoro e può essere liquidato un massimo di n.4 vacazioni giornaliere”, riconosceva n.450 vacazioni complessive al CTU e, per l'effetto, liquidava la somma di €
3.674,03 (riducendo quindi la somma richiesta di € 8,15, per aver correttamente considerato la prima vacazione in assoluto dell'incarico e non la prima per ogni sessione), ponendola a carico dei ricorrenti Parte_2
e in solido fra loro;
[...] Parte_1
- dato atto di come i ricorrenti abbiano censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice ha considerato un ammontare di vacazioni incompatibile con la durata stessa delle operazioni;
- ritenuta la fondatezza, in fatto e diritto, del ricorso;
- considerato infatti che, dalla stessa relazione peritale e dagli atti (par.
“Operazioni peritali” pag. 2 ss) risulti che, l'arch. abbia iniziato le CP_3
operazioni peritali in data 05.10.2020 e trasmesso la bozza di perizia alle parti il successivo 02.12.2020, consumando così 50 gg. lavorativi pari pertanto ad
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 un n. massimo di n. 200 vacazioni;
- considerato ulteriormente che, dalla medesima relazione peritale risulti che il
CTU, dopo aver ricevuto le osservazioni del CTP di parte ricorrente a mezzo pec in data 22.12.2020 (cfr. pag. 35 elaborato peritale), abbia poi depositato l'elaborato in cancelleria il successivo 29.01.2021 (cfr. doc. 4 parte ricorrente), consumando 22 gg. Lavorativi, per ulteriori n.88 vacazioni;
- considerato pertanto che possa essere al più essere liquidato al CTU un importo corrispondente a n. 288 vacazioni complessive;
- ritenuto in diritto che “la determinazione del compenso del professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero di vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, …, possono, …, essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato” (Cass., Ord. Sez. 6,
04.03.2020, n.5990; Cass. n.4055/1974);
- ritenuto pertanto che a la liquidazione delle competenze dovute al CTU, Arch.
non possa superare la soglia massima delle n. 288 vacazioni CP_3
complessive, cui corrisponde (calcolando la prima ad € 14,68 e le altre ad €
8,15) la somma di € 2.353,73 e che a tale premessa segua, in accoglimento del ricorso, la riforma del decreto di liquidazione impugnato;
- ritenuto che nella contumacia dei resistenti ed in assenza di opposizione alcuna nulla occorra disporre sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
1000 /2024 R.G., in riforma del decreto di liquidazione n. 4805 del 27.09.2024, dello stesso Tribunale di Locri, nell'ambito del giudizio n.1437/2019 R.G., comunicato a mezzo pec del 30.09.2024, ogni contraria istanza, eccezione,
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. liquida il compenso del CTU, arch. nella misura di € CP_3
2.353,73, oltre IVA come per legge e contributo previdenziale, se dovuti, detratto l'acconto versato.
2. nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso il 04/11/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
6
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 04/11/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1000 / 2024 promosso da +1 Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 CP_2
Oggi 4.11.25 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice +1, con l'avv. GANGEMI Parte_1
ANTONIO M., ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 16.10.25; le parti convenute, e già contumaci non Controparte_1 CP_3
sono comparsi.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1000/2024 r.g. promossa da,
,C.F. , Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GANGEMI ANTONIO M.,
RICORRENTI
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
E , C.F. CP_3 CodiceFiscale_3
RESISTENTI contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte ricorrente ha concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
ù
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002), osserva:
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 - dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso in opposizione ex art. 170 Dpr 115/2002 depositato in data 29.10.24 e ritualmente notificato ai resistenti, e in uno a Controparte_1 Parte_3
pedissequo decreto di fissazione udienza ex art. 281 decies ss. c.p.c. del
5.11.24 e del 6.3.25 (cfr. allegati al deposito di parte ricorrente del 10.3.25), abbia ad oggetto l'opposizione al decreto n. 4085 del 27.09.2024 di liquidazione del compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio, arch.
, emesso dal Tribunale di Locri, nell'ambito del giudizio CP_3
n.1437/2019 R.G. e comunicato a mezzo pec in data 30.09.2024 (all.1 parte ricorrente);
- rilevato, in particolare, come con tale provvedimento del 27.09.2024, il
Giudice, “vista la normativa vigente ed in particolare gli artt. 49 e ss. Del
DPR 115/2002, L. 319/80 e del D.M. 182/2002 (DM del 30 maggio 2002)” e precisato che “per legge una vacazione corrisponde a n.2 ore di lavoro e può essere liquidato un massimo di n.4 vacazioni giornaliere”, riconosceva n.450 vacazioni complessive al CTU e, per l'effetto, liquidava la somma di €
3.674,03 (riducendo quindi la somma richiesta di € 8,15, per aver correttamente considerato la prima vacazione in assoluto dell'incarico e non la prima per ogni sessione), ponendola a carico dei ricorrenti Parte_2
e in solido fra loro;
[...] Parte_1
- dato atto di come i ricorrenti abbiano censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice ha considerato un ammontare di vacazioni incompatibile con la durata stessa delle operazioni;
- ritenuta la fondatezza, in fatto e diritto, del ricorso;
- considerato infatti che, dalla stessa relazione peritale e dagli atti (par.
“Operazioni peritali” pag. 2 ss) risulti che, l'arch. abbia iniziato le CP_3
operazioni peritali in data 05.10.2020 e trasmesso la bozza di perizia alle parti il successivo 02.12.2020, consumando così 50 gg. lavorativi pari pertanto ad
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 un n. massimo di n. 200 vacazioni;
- considerato ulteriormente che, dalla medesima relazione peritale risulti che il
CTU, dopo aver ricevuto le osservazioni del CTP di parte ricorrente a mezzo pec in data 22.12.2020 (cfr. pag. 35 elaborato peritale), abbia poi depositato l'elaborato in cancelleria il successivo 29.01.2021 (cfr. doc. 4 parte ricorrente), consumando 22 gg. Lavorativi, per ulteriori n.88 vacazioni;
- considerato pertanto che possa essere al più essere liquidato al CTU un importo corrispondente a n. 288 vacazioni complessive;
- ritenuto in diritto che “la determinazione del compenso del professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero di vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, …, possono, …, essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato” (Cass., Ord. Sez. 6,
04.03.2020, n.5990; Cass. n.4055/1974);
- ritenuto pertanto che a la liquidazione delle competenze dovute al CTU, Arch.
non possa superare la soglia massima delle n. 288 vacazioni CP_3
complessive, cui corrisponde (calcolando la prima ad € 14,68 e le altre ad €
8,15) la somma di € 2.353,73 e che a tale premessa segua, in accoglimento del ricorso, la riforma del decreto di liquidazione impugnato;
- ritenuto che nella contumacia dei resistenti ed in assenza di opposizione alcuna nulla occorra disporre sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
1000 /2024 R.G., in riforma del decreto di liquidazione n. 4805 del 27.09.2024, dello stesso Tribunale di Locri, nell'ambito del giudizio n.1437/2019 R.G., comunicato a mezzo pec del 30.09.2024, ogni contraria istanza, eccezione,
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24 deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. liquida il compenso del CTU, arch. nella misura di € CP_3
2.353,73, oltre IVA come per legge e contributo previdenziale, se dovuti, detratto l'acconto versato.
2. nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso il 04/11/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
6
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1000/24