Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
a scioglimento della riserva in decisione della causa assunta ex art. 281 sexies cp.c. all'udienza del 2 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2245/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Vincenzo Pasquarella (C.F.
), presso il cui studio in Caserta, alla Via Marchesiello n. 52, è C.F._2
elettivamente domiciliato
-APPELLANTE
CONTRO
(C. F. - P. I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta su foglio separato, dall'avvocato Carmela Greco (C.F. ), presso il cui C.F._3
studio in Napoli, alla via A. Depretis 145, è elettivamente domiciliata
- APPELLATA
E
(C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'avv.
Gianfranco Cucinelli (C.F. presso il cui studio in Benevento, C.F._4
alla Piazza Castello n° 4, è elettivamente domiciliata
RGn°2245/23 -Sentenza
- 1 -
-APPELLATA
E
(C.F. ), subentrata nel rapporto giuridico Controparte_3 P.IVA_4
controverso a partire dal 1° luglio 2023, quale successore della già
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Lauro (C.F. Controparte_4
) presso il cui studio in Benevento, alla via R. Ruffilli, è C.F._5
elettivamente domiciliata
-APPELLATA
NONCHE' CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...] CP_5
-APPELLATA CONTUMACE
E
, nato ad [...], il [...], residente in [...], CP_6
alla Via G. Pascale 4
-APPELLATO CONTUMACE
E
nato a [...], il [...], residente in [...]di Napoli (NA), Controparte_7
alla Via Romano 36
-APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Benevento, gli appellati in epigrafe indicati, al fine di sentirli condannare al pagamento della somma di € 52.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto in data
24.04.2018, in Telese Terme, alla via S. Aniello.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva che in data 24.04.2018 intorno alle ore 13 circa, in
Telese Terme alla via S. Aniello, mentre era alla guida del ciclomotore Honda targato
DE03153, di proprietà di collideva con l'autovettura Toyota Yaris, CP_8
RGn°2245/23 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda targata FC747DK, di proprietà di assicurata con la compagnia CP_5
Controparte_2
Esponeva l'attore che nel percorrere la predetta via, verso il centro di Telese Terme, dopo una curva a destra, trovava parcheggiati in divieto di sosta il veicolo Fiat
Fiorino, targato DP837JD, di proprietà di e assicurato con la Controparte_7
nonché il veicolo Fiat Doblò, targato DB040ZA, di proprietà Controparte_4
di , assicurato con la compagnia Precisava che, CP_6 Controparte_1
nel superare i predetti veicoli, trovava dinanzi a sé l'autovettura Yaris che, uscendo dalla casa di cura OS ed eseguendo una svolta a 180°, occupava buona parte della corsia dell'istante, impattando il motociclo condotto dall'attore. Evidenziava, ancora, che a causa del sinistro riportava lesioni con prognosi di giorni 105, di cui giorni 60 di i.t.t., giorni 25 di i.t.p. al 50% e giorni 20 di i.t.p. al 25%, con postumi da invalidità permanente da valutare in misura del 15%.
1.2 Si costituivano in giudizio le compagnie assicurative, le quali contestavano le richieste attoree, chiedendone il rigetto ed eccependo l'assenza di qualsiasi responsabilità dei loro rispettivi assicurati nella causazione del sinistro, addebitabile esclusivamente alla imprudente condotta di guida dello stesso attore.
1.3 Rimanevano contumaci i presunti responsabili civili, ritualmente citati e non comparsi.
1.4 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
06.10.2022, all'esito della quale veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza del 10.01.2023 il Tribunale di Benevento, ritenendo imputabile in via esclusiva al medesimo attore il sinistro denunziato, rigettava la domanda risarcitoria, condannando al pagamento delle spese di lite nei Parte_1
confronti della compagnia e compensando le stesse nei Controparte_2
confronti delle compagnie e Controparte_1 Controparte_4
Segnatamente il giudice di prime cure, dopo aver escluso la responsabilità di CP_5
nella causazione del sinistro, passava a scrutinare le posizioni dei convenuti
[...]
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e , proprietari rispettivamente delle autovetture Fiat Doblò e CP_6 CP_7
Fiorino, giungendo alle medesime conclusioni.
Il Tribunale, alla luce di tutti gli elementi emersi in corso di causa, affermava che la condotta dell'attore avesse, da sola, reciso ogni rapporto di causalità materiale tra l'ingombro costituito dalle due autovetture in sosta e la verificazione del sinistro.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi fratelli venivano considerate inattendibili Tes_1
perché imprecise, incomplete e contraddittorie, mentre plurimi elementi presuntivi deponevano in senso contrario alla ricostruzione fornita dell'attore. In particolare,
l'assenza di segni di frenata sull'asfalto, indice di velocità sostenuta tenuta nella guida dall'attore; le dimensioni snelle del motociclo, che lasciavano ragionevolmente presumere che l'attore non fosse riuscito a rimanere all'interno della propria corsia per una propria condotta violativa delle regole di normale diligenza e prudenza nella circolazione;
le caratteristiche della strada luogo del sinistro nonché la circostanza che lo stesso fosse avvenuto in pieno giorno, inducevano il Tribunale a ritenere che la condotta dell'attore fosse stata la causa esclusiva dell'evento, con conseguente rigetto della domanda.
1.6 Avverso tale pronuncia , con appello notificato in data Parte_1
02.05.2023, ha proposto gravame affidato ad un unico motivo.
1.7 L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la sosta del e del non ha costituito aggravio per l'attore ritenendo, CP_9 CP_10
viceversa, la condotta di quest'ultimo causa esclusiva dell'evento. Viene censurata, pertanto, la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure in quanto, secondo la tesi dell'appellante, la presenza dei furgoni parcheggiati lungo il lato destro della strada, in violazione del divieto di fermata con rimozione forzata, è fattore incidente nella causazione del sinistro de quo, avendo ristretto lo spazio della carreggiata ed alterato il normale passaggio dei veicoli;
soggiunge che, se i conducenti dei furgoni avessero rispettato la segnaletica stradale e le norme del codice della strada, l'incidente non si sarebbe verificato. In via subordinata l'appellante censura la ricostruzione dei fatti poiché le presunzioni valorizzate dal giudice di prime cure non hanno superato la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. Sostiene l'appellante che, nella fattispecie de qua, è
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado, il quale da un lato ha interpretato erroneamente il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni;
dall'altro non ha valutato correttamente le conclusioni contenute nella relazione redatta dai carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro, alla quale è allegato, tra l'altro, schizzo planimetrico dal quale risulta palese il parcheggio a ridosso della curva, che costituiva un ostacolo non visibile e non prevedibile. A dire dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto, allora, valutare, ai fini del concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 c.p.c. la posizione dei furgoni e, per quanto concerne la Yaris, l'assenza di prova del fatto che il conducente della stessa mantenesse la destra.
1.8 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.10.2023, si è costituita in giudizio la società quale successore della Controparte_3 [...]
che ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto poiché Controparte_11
infondato in fatto ed in diritto.
1.9 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.10.2023, si è costituita in giudizio la società la quale ha resistito al Controparte_1
gravame chiedendone preliminarmente l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto. In via subordinata ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa, contenendo la condanna risarcitoria nei limiti della proporzionale incidenza della condotta del proprio assicurato alla causazione del danno lamentato ex adverso.
1.10 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.11.2023, si è costituita in giudizio la società la quale in via Controparte_2
principale ha chiesto la conferma della sentenza appellata;
in via gradata, nell'ipotesi di accertamento di una corresponsabilità nella verificazione dell'incidente, ha chiesto che il concorso sia addebitato in misura prevalente alla condotta dei conducenti dei furgoni in sosta vietata.
1.11 Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, , e CP_5 CP_6
. Controparte_7
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e CP_5 CP_6
, ritualmente citati e non comparsi. Controparte_7
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.1 Deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 02.05.2023, risultando rispettato il termine di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., decorrenti dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 17.01.2023.
2.2 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Inammissibile è, in primo luogo, l'argomentazione con cui l'appellante si limita a richiamare acriticamente il contenuto delle deposizioni testimoniali, senza confrontarsi affatto con i plurimi rilievi posti dal giudice a quo a fondamento del giudizio di inattendibilità dei testi escussi, dando per assiomaticamente presupposta la loro credibilità, invece motivatamente esclusa dal Tribunale.
Altrettanto generiche sono le doglianze mosse avverso il ragionamento presuntivo che ha condotto il primo giudice ad escludere l'incidenza causale, nella dinamica del sinistro, della presenza dei due furgoncini sulla sede stradale, imputando alla imprudente condotta di guida dello stesso danneggiato l'esclusiva responsabilità dell'incidente.
Come è noto, al fine di affermare una responsabilità per colpa, non è sufficiente accertare l'intervenuta violazione di una norma specifica ovvero di una regola generale di condotta, occorrendo piuttosto verificare che vi sia correlazione causale tra l'accertata trasgressione e l'evento lesivo.
Nella specie, il Tribunale ha fatto sostanziale corretta applicazione di tale principio, allorquando ha affermato che l'ingombro della carreggiata prodotto dalla presenza dei furgoncini, pure in sé constatato nei rilievi eseguiti dai CC intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sinistro, non ha avuto alcuna concreta incidenza causale nella verificazione dell'incidente, posto che qualsivoglia nesso, in ipotesi innescato da detti ostacoli, era stato reciso dalla imprudente condotta di guida dell'odierno appellante, da sola idonea a determinare l'evento.
Tale iter logico-motivazionale non è stato adeguatamente attinto dal , il Pt_1
quale avversa gli elementi ben valorizzati dal primo giudice con deboli e contraddittorie argomentazioni.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, erronea è la considerazione secondo cui la mancanza di segni di frenata non è indice di elevata velocità, ma soltanto del fatto che l'appellante si fosse trovato i furgoni davanti, immediatamente all'uscita della curva.
Posto, invero, che il margine di previsione di un ostacolo è fortemente condizionato dalla velocità di guida, dovendo ragionevolmente ritenersi che esso tanto più si riduce quanto più elevata sia l'andatura di marcia, la mancanza di segni di frenata, constatata dagli agenti di PG, è pienamente compatibile con una velocità non consona alle concrete condizioni della strada (curva a visuale chiusa), che aveva evidentemente annullato quel margine di visibilità dell'ostacolo in tempo utile a rallentare o addirittura arrestare il veicolo, onde prevenire le conseguenze rovinose del sinistro. Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice a quo ha basato il suo convincimento su una massima di comune esperienza, la cui bontà risiede nell'id quod plerumque accidit.
Altrettanto infondata è l'obiezione sul passaggio motivazionale con cui nella statuizione impugnata è stato dato rilievo alla dimensioni snelle del ciclomotore
(Honda SH 125), essendo evidente dal ragionamento ivi esposto che la circostanza apprezzata dal giudice a quo non concerne la facilità di guida di un mezzo di tale cilindrata, come addotto dall'appellante, bensì la sua larghezza media, tale da lasciar ragionevolmente presumere che, nonostante l'ingombro prodotto dalla presenza dei furgoncini, fosse residuato all'interno della corsia percorsa dall'appellante uno spazio libero, utile per il suo indisturbato passaggio. Resta, pertanto, impregiudicata la motivazione del primo giudice secondo cui, se il avesse tenuto una velocità Pt_1
adeguata alle condizioni della strada, egli avrebbe potuto controllare il proprio mezzo, schivando l'ostacolo presente sulla sede stradale e rimanendo, pur sempre, all'interno della propria corsia di marcia grazie allo spazio ancora disponibile per il transito, senza invadere l'opposta corsia come, invece, di fatto accaduto.
Infine, va disattesa la doglianza con cui si rimprovera al primo giudice di non aver assegnato alcun contributo causale nella verificazione del sinistro de quo alla condotta di guida di conducente della Toyota Yaris contro la quale il CP_5
motociclo condotto dal finiva per impattare. Pt_1
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Come rilevabile obiettivamente dalla posizione statica in cui i veicoli venivano rinvenuti dai CC nella fase terminale dello scontro e riconosciuto dallo stesso odierno appellante nel corso del libero interrogatorio reso in primo grado, la collisione tra i due mezzi avveniva all'interno della corsia di marcia impegnata dall'autovettura, invasa dallo scooter dopo uno scarrocciamento di alcuni metri. In particolare, il
, sentito in fase istruttoria, ha dichiarato che, invasa l'opposta corsia dalla Pt_1 quale proveniva la Yaris ed accortosi che l'impatto sarebbe stato inevitabile, decideva di abbandonare lo scooter, piegandosi sulla destra, mentre il mezzo, dopo essere rovinato al suolo per alcuni metri, finiva contro la parte anteriore della Yaris.
Anche nei rapporti con la dunque, non si rintraccia alcun profilo di CP_5
corresponsabilità, posto che l'appellata, la quale aveva appena completato la manovra di immissione sulla strada comunale in uscita da un'area privata di parcheggio riservato alla clinica OS, era rimasta all'interno della propria corsia e, anzi, aveva addirittura arrestato il proprio veicolo, consentendo al di lasciarsi Pt_1 cadere al suolo prima dell'impatto frontale, che, infatti, avveniva con lo scooter ormai privo del suo occupante dopo alcuni metri di scivolamento al suolo.
3. Quanto alle spese del presente grado, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nei rapporti con la
[...]
subentrata alla CP_12 Controparte_3 Controparte_4
Se è vero che, infatti, che come chiarito dalla Corte Costituzionale (vedi sentenza n.
77/2018), negli interventi normativi susseguitisi sull'art. 92 comma 2 c.p.c. a partire dalla legge n. 263/2005 è rintracciabile l'intento del legislatore di restringere il perimetro del potere del giudice di compensare le spese di lite, nel caso in esame si ravvisano profili apprezzabili a tal fine, tenuto conto che la presenza dei due furgoncini sulla sede stradale, immediatamente a ridosso di una curva chiusa, integra una condotta comunque censurabile e tale da creare potenziale pericoloso intralcio alla circolazione.
Le spese del presente grado seguono, invece, la soccombenza dell'appellante nei rapporti con la avendo il pervicacemente Controparte_2 Pt_1
insistito, sia pure subordinatamente al rigetto dell'impugnazione nei confronti delle altre controparti, nell'affermazione di una (cor)responsabilità di CP_5
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risultata, invece, sin dal primo grado del tutto estranea al dinamismo eziologico di verificazione del sinistro.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad € 52.000,00, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
3.2 Nulla per spese nei rapporti con gli appellati contumaci vittoriosi.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
PQM
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 149/2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 17.01.2023, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_5 CP_6 Controparte_7
ritualmente citati e non comparsi;
2) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
3) compensa le spese del presente grado nei rapporti tra l'appellante, da un lato, e la subentrata alla Controparte_12 Controparte_3 Controparte_4
dall'altro;
[...]
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4) condanna alla refusione, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5.000,00 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5) nulla per spese del presente grado nei rapporti con e CP_5 CP_6
, appellati contumaci vittoriosi;
Controparte_7
6) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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