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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4210/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4210 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (15.5.1976 - c.f.: - domiciliata come Parte_1 C.F._1
in atti;
rappresentata e difesa per procura allegata da considerarsi in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 19.12.2024 dall' avv. Laura Azzarà) e il
[...]
in persona del pro tempore (c.f. - Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui - c.d. Carta Elettronica del Docente, previsto dall'art. 1 co. 121 L.107/2015, dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e dalla successiva nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_3
1 2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del . Controparte_1
Ai fini dell'accoglimento della domanda in questione, la stessa ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di prestare servizio con la qualifica di docente di sostegno e contratto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado presso il Convitto Nazionale “ T.Campanella” di
Reggio Calabria, a decorrere dall' 1.9.2023;
- di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze dello stesso odierno
[...]
in forza di più contratti a tempo determinato, e più dettagliatamente Controparte_1 per l' anno scolastico 2017/2018 presso l'Istituto “Alighieri” di ON (periodo di servizio dal
28.9.2017 al 30.6.2018 per n. 18 ore settimanali su posto di sostegno psicofisico); per l' anno scolastico 2018/2019 presso l'Istituto “F. Jerace” di ZA (periodo di servizio dal 16.10.2018 al 30.6.2019 per n. 18 ore settimanali su posto di sostegno psicofisico);
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1 ha però istituito in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd. Carta docente) quale beneficio economico espressamente introdotto dall'art. 1 co.121 L.107/2015;
- di aver inutilmente inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato CP_1
riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui - c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 19.3.2024.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio.
Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_1
maturata prescrizione del diritto rivendicato e, nel merito, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, ritiene il
Tribunale che l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente sia fondata. CP_1
Emerge infatti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che quest'ultima ha proposto per la prima volta formale diffida interruttiva del termine di prescrizione de quo a mezzo pec consegnata in data 19.3.2024.
2 I contratti a tempo determinato per l'a.s. 2017/2018 e 2018/2019 sono stati stipulati rispettivamente in data 28.9.2017 e 16.10.2018.
E' questo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il momento in cui è sorto il diritto di credito rivendicato (altra e diversa essendo la funzione del termine per la registrazione prodromica alla concessione della Carta docenti ex art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28.11.2016 secondo cui
“a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dall'1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno”).
E' infatti direttamente dalla legge istitutiva della Carta docenti, già vigente al momento della stipula dei contratti di cui si è detto, e non dal maturarsi della giurisprudenza eurounitaria favorevole invocata dalla che discende il diritto di credito del quale si discute (sul punto, Pt_1
cfr. Cass., 29961/2023).
Da ciò deriva che la diffida del marzo 2024 è intervenuta a prescrizione quinquennale già maturata.
Il ricorso va pertanto respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 1.100; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni altra istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone a carico della parte ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 321,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
3
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4210 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (15.5.1976 - c.f.: - domiciliata come Parte_1 C.F._1
in atti;
rappresentata e difesa per procura allegata da considerarsi in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 19.12.2024 dall' avv. Laura Azzarà) e il
[...]
in persona del pro tempore (c.f. - Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui - c.d. Carta Elettronica del Docente, previsto dall'art. 1 co. 121 L.107/2015, dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e dalla successiva nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_3
1 2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del . Controparte_1
Ai fini dell'accoglimento della domanda in questione, la stessa ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di prestare servizio con la qualifica di docente di sostegno e contratto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado presso il Convitto Nazionale “ T.Campanella” di
Reggio Calabria, a decorrere dall' 1.9.2023;
- di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze dello stesso odierno
[...]
in forza di più contratti a tempo determinato, e più dettagliatamente Controparte_1 per l' anno scolastico 2017/2018 presso l'Istituto “Alighieri” di ON (periodo di servizio dal
28.9.2017 al 30.6.2018 per n. 18 ore settimanali su posto di sostegno psicofisico); per l' anno scolastico 2018/2019 presso l'Istituto “F. Jerace” di ZA (periodo di servizio dal 16.10.2018 al 30.6.2019 per n. 18 ore settimanali su posto di sostegno psicofisico);
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1 ha però istituito in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd. Carta docente) quale beneficio economico espressamente introdotto dall'art. 1 co.121 L.107/2015;
- di aver inutilmente inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato CP_1
riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui - c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 19.3.2024.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio.
Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_1
maturata prescrizione del diritto rivendicato e, nel merito, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, ritiene il
Tribunale che l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente sia fondata. CP_1
Emerge infatti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che quest'ultima ha proposto per la prima volta formale diffida interruttiva del termine di prescrizione de quo a mezzo pec consegnata in data 19.3.2024.
2 I contratti a tempo determinato per l'a.s. 2017/2018 e 2018/2019 sono stati stipulati rispettivamente in data 28.9.2017 e 16.10.2018.
E' questo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il momento in cui è sorto il diritto di credito rivendicato (altra e diversa essendo la funzione del termine per la registrazione prodromica alla concessione della Carta docenti ex art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28.11.2016 secondo cui
“a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dall'1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno”).
E' infatti direttamente dalla legge istitutiva della Carta docenti, già vigente al momento della stipula dei contratti di cui si è detto, e non dal maturarsi della giurisprudenza eurounitaria favorevole invocata dalla che discende il diritto di credito del quale si discute (sul punto, Pt_1
cfr. Cass., 29961/2023).
Da ciò deriva che la diffida del marzo 2024 è intervenuta a prescrizione quinquennale già maturata.
Il ricorso va pertanto respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 1.100; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni altra istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone a carico della parte ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 321,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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