Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 10/05/2023, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 01528/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Caruso, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonella Scardavilla in AT, via Caronda, 136;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, presso i cui uffici domicilia in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.12.2015, con la quale il Soprintendente Reggente della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, ha negato alla ricorrente l'autorizzazione paesaggistica per il mantenimento di una veranda con struttura precaria in legno di mq. 25, costruita in aderenza all'immobile sito in -OMISSIS-, c.da -OMISSIS-, comunicata in data 07.01.2016;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 17 aprile 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 12 febbraio 2016 e depositato in data 10 marzo 2016 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La ricorrente è proprietaria di un fabbricato sito nel territorio del Comune di -OMISSIS-, c.da -OMISSIS-, identificato al catasto urbano, al foglio di mappa n. -OMISSIS-.
A seguito del verbale di violazione del Comune di -OMISSIS- n. 29/2014 del 17 giugno 2014, la ricorrente ha presentato domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, con allegata relazione tecnico-descrittiva; contestualmente, con istanza assunta al prot. n. 9818 del 30 giugno 2014, la stessa ha avanzato alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali dì Siracusa richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la realizzazione di una veranda con struttura precaria in legno bullonata ed amovibile con relativa copertura in telo bianco, adiacente al suddetto edificio principale.
Con nota prot. n. 13050 del 17 settembre 2014, la Soprintendenza ha comunicato il preavviso di rigetto della domanda, “ considerato che l’intervento previsto ricade all’interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt dalla battigia ai sensi dell’art. 15 lettera a) della L.R. 78/76 ”.
In ultimo, con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza ha respinto la richiesta di autorizzazione paesaggistica, ritenendo le opere in oggetto non “... compatibili con il paesaggio costiero tutelato ” e causa di un “ ... grave danno in area di notevole interesse paesaggistico ...”.
1.1. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati.
1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte resistente ha depositato memoria e documenti.
1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 17 aprile 2023, come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha richiamato la sentenza n. 2363/2018 del Tribunale penale di Siracusa, di assoluzione della deducente ai sensi dell’art. 131 bis c.p., recante l’accertamento della natura rimovibile dell’opera. Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 160 del D.Lgs. n. 42/04 e dell’art. 15 della L.R. n. 78/76 - Carenza di potere in concreto ed eccesso di potere per sviamento - Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro aspetto e carenza di istruttoria .
Per l’esponente, in sintesi, la Soprintendenza ha fondato il proprio giudizio sul fatto che la tettoia di cui si discute è stata realizzata all’interno della fascia di rispetto di m. 150 dalla battigia, in violazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. 78/76; tanto si evince anche dal riferimento operato dalla stessa Soprintendenza alla circolare n. 24, prot. n. 48120 del 3 ottobre 2014, dell'Assessorato regionale dei BB.CC e dell'Identità siciliana.
Per la deducente, così operando, la Soprintendenza ha esercitato un potere che non le compete ( recte : ha espresso un giudizio su aspetti che non sono di sua competenza): infatti, la valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo ex art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. 78/76, rientra nella competenza del Comune, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni (a differenza dell'art. 142, comma 1, lett. a), D.Lgs. 42/04, che sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri dalla spiaggia).
Per la deducente, più precisamente, il cit. art. 15, sebbene volto alla tutela dell'ambiente, ha come proprie destinatarie, principalmente, le amministrazioni comunali (anche se, successivamente, con l'art. 2, comma 3, della L.R. 15/1991, le sono stati riconosciuti effetti precettivi diretti nei confronti dei privati); con esso il Legislatore ha inteso dettare una norma a tutela dell'ordinato assetto del territorio, che prescinde da una sua essenziale connotazione solo paesaggistica o ambientale, dovendovi invece ravvisare la concorrenza di più esigenze di tutela (del decoro e della uniformità del comprensorio, della protezione e della tutela della condizione orografica e geologica delle coste, di sicurezza pubblica, ecc.), com'è naturale per le disposizioni dello strumento urbanistico, entro cui si compendiano e trovano sintesi le molteplici e variegate esigenze possibili del governo del territorio.
In tale ottica, argomenta la parte ricorrente, differente è l'oggetto dell'apprezzamento dell'interesse pubblico da parte del Comune, ex art. 15 cit., e da parte della Soprintendenza, ex art. 146 cit.: quest'ultima valuta la compatibilità del manufatto progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al “bene-valore” del paesaggio e, dunque, ne considera l'inserimento nella costa in relazione al rapporto con il contesto, formulando un giudizio dì compatibilità o di incompatibilità a seconda di come l'intervento è progettato; il Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al se l'intervento progettato corrisponda a quelli ammessi e, quindi, a tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato parimenti l'ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte), applicando gli strumenti della pianificazione urbanistica.
Inoltre, la Soprintendenza si esprime in ordine a progetti che sono localizzati entro i 300 metri dalla zona del litorale, mentre il Comune esercita il proprio potere di controllo per le zone diversamente graduate dal menzionato art. 15, in relazione alle diverse volumetrie e tipologie di opere ammissibili a seconda delle fasce di distanza dalla spiaggia.
In conclusione, lamenta l’esponente, l’Amministrazione resistente ha, da un canto, esercitato una competenza comunale, e, dall'altro, ha omesso di effettuare la necessaria istruttoria (ossia di valutare profili più strettamente paesaggistici); peraltro, facendo applicazione dell'art. 160 D.Lgs. 42/2004, norma che presuppone anche l'esistenza di un danno, la Soprintendenza avrebbe dovuto indicare per quale ragione la costruzione sarebbe pregiudizievole per le bellezze panoramiche, e non fermarsi alla constatazione della violazione dell'art. 15, lett. a), della L.R. 78/76.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Giova premettere che con l’art. 15, comma 1, lett. a), della legge reg. Sic. 12 giugno 1976, n. 78 il legislatore siciliano ha stabilito che “ Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati […]”.
Per il successivo art. 23, comma 10, della legge reg. Sic. 10 agosto 1985, n. 37 “[…] restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 ”.
Infine, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge reg. Sic. 30 aprile 1991, n. 15, “ Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi ”.
Ciò premesso sul piano normativo, va osservato che come chiarito dalla giurisprudenza d’appello, dalla quale non vi è motivo di decampare, “ di fronte a un vincolo di inedificabilità assoluta ex lege come quello in discussione, la tesi della relatività della sua efficacia in base al soggetto pubblico che vi si imbatte (Autorità urbanistica o Autorità avente cura di altri interessi pubblici), appare estremamente artificiosa e oltre tutto contraria a quell’elementare principio di economicità nell’impiego dei mezzi giuridici, che vale in generale per l’esercizio di qualsiasi attività amministrativa […] oltre a ciò sembra di poter asserire che nel vigente ordinamento non sia più possibile considerare i diversi apparati pubblici e gli interessi che rappresentano come impenetrabili e non comunicanti […] Sicché appare oggi persino discutibile se il vincolo dei 150 metri dalla battigia (imposto direttamente dalla legge siciliana senza alcuna specificazione) abbia solo una valenza urbanistica, o come sembra più probabile urbanistica-ambientale ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 23 novembre 2010, n. 1415).
In altri termini, il vincolo di inedificabilità assoluta in questione “ può essere fatto valere dalla Sovrintendenza, come da qualunque altra amministrazione, che sia chiamata, a qualunque titolo, a pronunziarsi sulla legittimità di una costruzione ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 23 gennaio 2015, nn. 60 e 61).
Ne discende, alla luce del chiaro orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che nessuno “sconfinamento” da parte della Soprintendenza nell’ambito delle competenze comunali è ipotizzabile nel caso in esame.
1.1.2. Va aggiunto che, contrariamente a quanto contestato dalla parte ricorrente, la Soprintendenza ha giudicato l’opera realizzata abusivamente “ in contrasto con i criteri di tutela adottati ” in quanto “ elemento ridondante inserito nell'edificio esistente, tale da alterare in modo negativo la lettura dei prospetti ” (oltre all’ulteriore rilievo circa l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori paesaggistici insiti nel perimetro costiero dell’intera Regione).
La parte resistente, dunque, ha svolto la necessaria istruttoria e ha effettuato una concreta valutazione dell’opera e delle ragioni di contrasto con i criteri di tutela.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 146 del D.Lgs. n. 42/04 sotto altro aspetto – Eccesso di potere per carenza di istruttoria sotto altro profilo e difetto dei presupposti, per contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste - Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto un ulteriore aspetto .
Per l’esponente, in sintesi, la scarna motivazione adotta dall'Amministrazione resistente si appalesa comunque errata: a differenza dell'accertamento ex art. 15 della L.R. 78/1976, che non implica, da parte del Comune, alcun margine nell'apprezzamento dell'interesse pubblico protetto, la valutazione della Soprintendenza ha carattere discrezionale: come tale, essa impone un'attenta istruttoria, oltreché una congrua motivazione, al fine di determinare la compatibilità del manufatto rispetto al contesto paesaggistico, formulando un giudizio che tenga conto delle caratteristiche tipologiche e conformative dell'intervento progettato.
Per la parte ricorrente, è sufficiente guardare la foto dell'intervento di cui trattasi per rendersi conto che si è al cospetto di una mera tettoia, facilmente amovibile, aperta su tre lati, sormontata da un telo bianco richiudibile (e rimosso nella stagione invernale), senza delimitazioni di perimetri in muratura; in altri termini, una struttura provvisoria, che non attua una trasformazione permanente del territorio, né crea volume, ma costituisce una mera pertinenza dell'immobile principale, utilizzata unicamente per la creazione di zone d’ombra a ridosso dello stesso.
Essa è, al più, assimilabile alle verande di cui all'art. 20 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, ossia alle “ chiusure o strutture precarie relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati ”, che la norma stessa esclude che implichino aumento di superficie utile o di volume o modifica della sagoma della costruzione.
La parte ricorrente aggiunge che il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, in punto di semplificazioni delle procedure previste per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di “lieve entità”, annovera tra questi la “realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq”.
Per la deducente, le due disposizioni appena citate dimostrano che la tettoia con le caratteristiche di quella per cui è causa è individuata, già a livello normativo, come tra quelle che, per definizione, non hanno un impatto paesaggistico rilevante, in quanto non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, e non rientrano neanche tra quelle soggette all'applicazione dell'art. 15 della L.R. 78/1976.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Va subito ribadito che, contrariamente a quanto argomentato dall’esponente, la Soprintendenza ha giudicato l’opera realizzata abusivamente “ in contrasto con i criteri di tutela adottati ” in quanto “ elemento ridondante inserito nell'edificio esistente, tale da alterare in modo negativo la lettura dei prospetti ”; quindi la Soprintendenza ha evidenziato di non ritenere le opere in questione “ compatibili con il paesaggio costiero tutelato ”.
A tale ratio decidendi la Soprintendenza ha aggiunto il rilievo circa la ricadenza dell’opera all’interno della fascia di inedificabilità assoluta dei mt. 150 dalla battigia ex art. 15, comma 1, lett. a), della legge reg. Sic. 12 giugno 1976, n. 78.
Orbene, la giurisprudenza è netta sul punto nel chiarire che il diniego di compatibilità paesaggistica postuma, o di sanatoria, di opere edilizie realizzate in zone vincolate, deve ritenersi sufficientemente motivato qualora siano indicate le ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 542; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 17 marzo 2021, n. 904), come nel caso in esame.
Il dedotto vizio di difetto di istruttoria e di motivazione si rivela, pertanto, privo di base.
2.1.2. Inoltre, la circostanza, richiamata dalla parte ricorrente, in base alla quale l’opera in questione è una “ struttura provvisoria ”, assimilabile alle verande di cui all’art. 20 della legge reg. Sic. 16 aprile 2003, n. 4, è inconferente, posto che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – è necessaria l’autorizzazione paesaggistica anche per le opere precarie, se eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico; inoltre, “ la precarietà di un intervento non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore e che sono irrilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, in quanto è richiesta una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e l'opera deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso ” (cfr. Cass. pen., sez. III, 14 settembre 2022, n. 36545).
Inoltre, per la giurisprudenza amministrativa i manufatti “[…] funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale […]”; invero, la “ precarietà dell’opera postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo […]” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096).
Orbene, nel caso in esame il manufatto in questione appare destinato al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo.
Né è possibile qualificare l’opera de qua in termini di pertinenza, non trattandosi di intervento di modesta entità (quali, invece, i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili: cfr. Cons. Stato, sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11445): invero, la struttura in questione è di dimensioni non certo irrilevanti (mq. 25).
Peraltro, occorre osservare che la disciplina dettata dall’art. 20 della legge reg. Sic. 16 aprile 2003, n. 4 - evocata dalla parte ricorrente - non interferisce con la disciplina in materia di vincoli, prevedendo espressamente che resta ferma “[…] l’acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo ” (comma 1); in altri termini, la previsione contemplata in tale norma si riferisce ai profili urbanistico-edilizi dell’intervento e non a quelli paesaggistici (cfr. T.A.R. Sicilia, AT, sez. III, 7 ottobre 2022, n. 2623).
Va inoltre osservato che - anche secondo la recente giurisprudenza della Sezione - nel caso di tettoia costruita in zona soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità, in quanto ricadente nella fascia dei 150 mt. dalla battigia, si impone l’adozione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (cfr. T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, 21 dicembre 2022, n. 3345), ciò che rende irrilevante il richiamo al d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.
2.1.3. Giova infine evidenziare che il difensore della parte ricorrente, nel corso dell’udienza di discussione, ha richiamato la sentenza n. 2363/2018 del Tribunale Penale di Siracusa, di assoluzione della deducente ai sensi dell’art. 131- bis cod. pen., recante l’accertamento della natura rimovibile dell’opera.
Orbene, in disparte la circostanza che la detta sentenza non è stata versata in atti e fermo quanto detto sopra (punto 2.1.2. in Diritto) in ordine alla natura e alla funzione del manufatto in questione, il Collegio comunque osserva quanto segue.
L’art. 131- bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) cod. pen. stabilisce, in relazione alle fattispecie criminose ivi previste, che “ la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, [anche in considerazione della condotta susseguente al reato,] l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale ” (comma primo).
La giurisprudenza penale è costante nel ritenere che il fatto non è punibile a norma dell’art. 131- bis cod. pen. “ non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, offensivo, antigiuridico e colpevole, ritiene che, ove ricorrano le condizioni indicate nella norma, sia inopportuno punire ” (cfr. Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2022, n. 39112; cfr. anche Cass. pen., sez. V, 7 luglio 2022, n. 37289).
In altri termini, secondo la giurisprudenza costituzionale, “[…] il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione […] L’esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di “lieve” offensività, l’esigenza punitiva diviene recessiva […]” (cfr. Corte cost., 12 luglio 2022, n. 173).
Significativa appare, dunque, la circostanza che la fattispecie ex art. 131- bis cod. pen. non esclude ma anzi presuppone l’accertamento di “ un fatto tipico, offensivo, antigiuridico e colpevole ”.
3. Infine la parte ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento dei danni, argomentando che la rimozione coatta della veranda, laddove dovesse rivelarsi inevitabile e che dovesse in seguito rivelarsi illegittima, produrrebbe certamente un danno contra ius , suscettibile di riparazione per equivalente monetario, nella misura che si determinerà in corso di giudizio, unitamente al pregiudizio collegato all'impossibilità di godere del bene immobile a cui accede la tettoia in tutte le sue potenzialità, nella misura che si riterrà di giustizia.
3.1. La domanda risarcitoria deve essere respinta.
3.1.1. In primo luogo, va osservato che dall’infondatezza delle censure articolate consegue l’assenza del necessario requisito dell’ingiustizia del danno, quale elemento costitutivo dell’illecito (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 1635).
3.1.2. E comunque, in materia va ribadito che spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, quella della presenza di un nesso causale, che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, e quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa non può che essere respinta; ciò, anche in quanto nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2022, n. 8447; Cons. Stato, sez. V, 17 agosto 2022, n. 7200; Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 791).
Nel caso in esame, nessun supporto dimostrativo degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria è stato offerto dalla parte ricorrente.
4. In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere respinto in ogni sua domanda.
5. La natura interpretativa delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Giacinta Serlenga |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.