Art. 2.
Se al momento in cui si fanno le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B, di cui all'articolo precedente, non raggiungono il terzo della somma dei posti vacanti in ciascuno dei detti gradi dei ruoli di gruppo A e B, possono essere promossi impiegati di gruppo B in numero eccedente i posti vacanti del proprio ruolo, purche' il numero complessivo delle promozioni per ciascun grado non superi il terzo suindicato.
Nel caso, invece, che al momento di fare le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B siano in numero uguale o superiore al terzo della somma come sopra determinata, le promozioni hanno luogo nei modi normali entro i limiti delle vacanze.
Se al momento in cui si fanno le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B, di cui all'articolo precedente, non raggiungono il terzo della somma dei posti vacanti in ciascuno dei detti gradi dei ruoli di gruppo A e B, possono essere promossi impiegati di gruppo B in numero eccedente i posti vacanti del proprio ruolo, purche' il numero complessivo delle promozioni per ciascun grado non superi il terzo suindicato.
Nel caso, invece, che al momento di fare le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B siano in numero uguale o superiore al terzo della somma come sopra determinata, le promozioni hanno luogo nei modi normali entro i limiti delle vacanze.